L'ordinamento penitenziario alla vigilia della riforma del 1975

" La riforma culturale della Costituzione e le resistenze
strutturali dell'amministrazione penitenziaria
"


Art. 27 Costituzione

"La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari e di guerra
.[1] "

L'assemblea Costituente e i rappresentanti della classe politica che negli anni successivi all'entrata in vigore della nostra Grundnorm si trovarono in Parlamento, attorno al tavolo delle grandi decisioni, non riuscirono a "calarsi" nella "vita pratica" della pena, rimanendo spesso arroccati su prese di posizione astratte e, ai fini della ricerca di una reale soluzione al problema dell'esecuzione della pena alla luce dei nuovi principi costituzionali, sterili.

La riforma, come da copione, tardò ad arrivare a causa di un "ostracismo strutturale" che dai ministeri scendeva giù sino agli uffici più decentrati.

Come in un qualsiasi organismo vivente, nella struttura amministrativa penitenziaria, sembrò prevalere l'istinto di sopravvivenza sulla volontà di abbandonare la macchinosa struttura del passato ed iniziare un nuovo corso più attento ai principi costituzionali.

"Le resistenze degli apparati burocratici trovano conferma nella composizione degli organismi chiamati a predisporre la riforma…(omissis)…La base del disegno di legge governativo continua ad essere il vecchio Regolamento Rocco, di cui vengono mantenute ferme le tre leggi fondamentali del trattamento."[2]

Nonostante la presenza del predetto cordone che legava indissolubilmente la nuova disciplina al passato ancora prima della sua approvazione, qualche elemento di novità venne inserito all'interno delle nuove proposte, si ricordi ad esempio: l'introduzione di attività culturali, ricreative e di alcune novità riguardanti l'istituto della semilibertà, delle licenze premio e dei permessi.

Tutto sembrava scosso da un vento di riforma…


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NOTE

[1] Il legislatore ordinario ha eliminato la pena di morte dai codici penali militari di guerra solo nel 1994.

[2] NEPPI MODONA, Ordinamento penitenziario, in AA.VV., Giustizia Penale e Poteri dello Stato, Garzanti, 2002, pag. 684 ss