La legge di riforma dell'ordinamento penitenziario n. 254 del 1975: aspetti generali

"L'influenza della Costituzione... "

La nostra Costituzione ha esercitato una forte influenza sui contenuti della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario segnando, con le sue diverse anime, le norme di carattere programmatico.

Il terzo comma dell'art 27 della Costituzione è recepito all'interno del tessuto normativo come norma portante dell'intera sovrastruttura "organizzazione penitenziaria".

L'art. 1, ad esempio, statuisce che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità, deve assicurare il rispetto della dignità della persona e deve essere improntato ad assoluta imparzialità.

Lo stesso trattamento, inoltre, deve essere attuato tenendo in considerazione le caratteristiche individuali di ciascun soggetto: così come nel momento della commisurazione della pena, in cui il giudice deve attenersi scrupolosamente all'esame di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., anche nel momento dell'esecuzione della pena la stesa deve essere sempre adeguata alla persona "soggetto (non oggetto) del trattamento".

La pena e le modalità della sua esecuzione devono essere avvertite come proprie da ciascun individuo; se ciò non fosse, si rischierebbe di compromettere, in modo definitivo, lo stesso fine rieducativo cui la pena dovrebbe sempre tendere.

Ritornando ai contenuti della riforma del 1975: "due significativi principi esprimono la decisiva volontà di rottura di una secolare tradizione delle istituzioni penitenziarie italiane: i detenuti e gli internati debbono essere chiamati o indicati con il loro nome (art. 1 comma 4); non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze di ordine e di disciplina o, se si tratta di imputati, non indispensabili a fini giudiziari (art.1 comma 3)" [1].

L'ambizioso principio dell'individualizzazione del trattamento, così come indicato dall'art. 13 primo comma, appare fornito di un notevole carattere innovativo rispetto alla vecchia disciplina del Regolamento Rocco; purtroppo, anche questo prezioso elemento di novità si è sostanzialmente infranto contro la dura realtà delle condizioni di vita degli istituti penitenziari.

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NOTE

[1] NEPPI MODONA, Ordinamento penitenziario, in AA.VV., Giustizia Penale e Poteri dello Stato, Garzanti, 2002, p. 690.