La legge di riforma dell'ordinamento penitenziario n. 254 del 1975: aspetti generali

"La pena tra isolamento e recupero"

Per realizzare concretamente i principi costituzionali, così ben articolati all'interno della riforma del 1975, occorreva, però, modificare la grave situazione in cui versavano le diverse strutture penitenziarie distribuite sul territorio nazionale: non era possibile, infatti, perseguire il fine rieducativo in tali luoghi se non si fosse posto rimedio alla difficile situazione del loro affolamento.

Le condizioni, come si può facilmente verificare, non sono migliorate negli anni con la conseguenza che i principi costituzionali sono rimasti, in gran parte, delle parole solo in potenza rivoluzionarie.

Fino a quando le condizioni degli istituti di pena non saranno idonee a perseguire il fine stabilito dall'art. 27 della Costituzione, la pena tenderà a rappresentare, esclusivamente, uno strumento buono solo per isolare un colpevole dalla società.

"Isolare", si ricorda, non vuol dire "tentare di recuperare", ma unicamente perdere il soggetto recluso per un periodo, più o meno ampio, di tempo con il rischio concreto che lo stesso isolamento, attuato in condizioni ambientali difficili, possa avere dei riflessi negativi.

L'unica strada da seguire appare quella di operare in sede di prevenzione: non aumentando i limiti edittali delle pene o introducendo nuove fattispecie di reato, ma operando logicamente e scientemente per una ristrutturazione profonda della parte speciale del diritto penale.

Questa razionalizzazione del diritto di punire può essere raggiunta solo attraverso una vasta opera di potatura che riesca a restituire al diritto penale, attraverso un corretto ridimensionamento, la propria dignità.

Il diritto penale non è un rimedio universale, un balsamo miracoloso buono per risolvere ogni problema che sorge in una moderna società; è, in realtà, uno strumento di massima precisione idoneo a risolvere specifici problemi che per la loro gravità richiedono l'utilizzo dell'ultima risorsa posseduta dall'ordinamento giuridico (ultima e non prima).