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La
legge di riforma dell'ordinamento penitenziario n. 254 del 1975: aspetti
generali
"La pena tra isolamento
e recupero"
Per realizzare concretamente i principi costituzionali,
così ben articolati all'interno della riforma del 1975, occorreva,
però, modificare la grave situazione in cui versavano le diverse
strutture penitenziarie distribuite sul territorio nazionale: non era
possibile, infatti, perseguire il fine rieducativo in tali luoghi se
non si fosse posto rimedio alla difficile situazione del loro affolamento.
Le condizioni, come si può facilmente verificare, non sono migliorate
negli anni con la conseguenza che i principi costituzionali sono rimasti,
in gran parte, delle parole solo in potenza rivoluzionarie.
Fino a quando le condizioni degli istituti di pena non saranno idonee
a perseguire il fine stabilito dall'art. 27 della Costituzione, la pena
tenderà a rappresentare, esclusivamente, uno strumento buono
solo per isolare un colpevole dalla società.
"Isolare", si ricorda, non
vuol dire "tentare di recuperare", ma unicamente perdere
il soggetto recluso per un periodo, più o meno ampio,
di tempo con il rischio concreto che lo stesso isolamento, attuato in
condizioni ambientali difficili, possa avere dei riflessi negativi.
L'unica strada da seguire appare quella di operare in sede di prevenzione:
non aumentando i limiti edittali delle pene o introducendo nuove fattispecie
di reato, ma operando logicamente e scientemente per una ristrutturazione
profonda della parte speciale del diritto penale.
Questa razionalizzazione del diritto di punire può essere raggiunta
solo attraverso una vasta opera di potatura che riesca a restituire
al diritto penale, attraverso un corretto ridimensionamento, la propria
dignità.
Il diritto penale non è un rimedio universale, un balsamo miracoloso
buono per risolvere ogni problema che sorge in una moderna società;
è, in realtà, uno strumento di massima precisione idoneo
a risolvere specifici problemi che per la loro gravità richiedono
l'utilizzo dell'ultima risorsa posseduta dall'ordinamento giuridico
(ultima e non prima).
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