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La
legge di riforma dell'ordinamento penitenziario n. 254 del 1975: aspetti
generali
"Il trattamento penitenziario:
dalla tassatività alla persona... "
Tra le maggiori difficoltà riscontrate nell'attuazione
del principio dell'individualizzazione del trattamento si ricordano:
a. il sovraffollamento;
b. il rapido mutamento della stessa compagine sociale e criminologica
dei detenuti.
Altro fattore, degno di particolare attenzione, è
quello riguardante la caduta del principio di tassatività nel
trattamento penitenziario che si era concretizzato sino ad allora nel
lapidario elenco:
1. religione;
2. istruzione;
3. lavoro.
In conformità a tale assunto, qualsiasi altra attività
all'interno delle strutture penitenziarie era vietata.
Con la riforma in esame, art. 15, il trattamento dei condannati e degli
internati è attuato attraverso l'utilizzo "principalmente
dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività
culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con
il mondo esterno e i rapporti con la famiglia".
Con l'art.15, e ancor di più con l'art. 17, si realizza, quindi,
una vera e propria rivoluzione copernicana nel rapporto tra comunità
carceraria/società esterna; ci troviamo di fronte, infatti, ad
un progresso culturale di straordinaria importanza capace di superare
le vecchie concezioni segreganti per instaurare una comunicazione e
un contatto tra chi si trova dentro il carcere e la c.d. società
libera.
L'art. 17, al fine di promuovere la risocializzazione, dispone che "la
finalità del reinserimento sociale
deve essere perseguita
anche sollecitando e organizzando la partecipazione di privati e di
istituzioni o associazione pubbliche o private all'azione rieducativa
"
ed inoltre, "
sono ammessi a frequentare gli istituti di penitenziari
con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza,
su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto
interesse dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei
contatti tra la comunità carceraria e la società libera".
La finalità rieducativa è posta al centro di ogni discorso
sul momento esecutivo della pena e per tale motivo non è prevista
nessuna particolare restrizione o impedimento per quanto riguarda l'accesso
ai mezzi di informazione.
I detenuti e gli internati, a differenza del passato ("liberale"
o "fascista"), possono conservare libri, quotidiani e apparecchi
radio personali; inoltre, attraverso la previa autorizzazione del direttore
possono utilizzare computer e altri strumenti tecnologici per motivi
di lavoro o di studio.
Il dispositivo principale per favorire i contatti con l'esterno rimane,
però, quello dei permessi previsto e disciplinato nell'art. 30;
articolo modificato più volte dal legislatore nel corso degli
anni.
Per quanto riguarda i tre pilastri classici del trattamento penitenziario
- istruzione, lavoro e religione - la nuova disciplina, anche se modificata
in modo consistente, presenta alcuni vecchi problemi già presenti
nell'abrogata normativa; tra i tanti ricordiamo, ancora una volta, il
sovraffollamento e la mancanza di personale idoneo a svolgere e controllare
le attività della popolazione penitenziaria.
Particolare cura ed interesse è dato al momento lavorativo non
più inteso in senso afflittivo, ma come elemento essenziale per
la realizzazione e la crescita della persona anche durante la sua detenzione
all'interno delle strutture penitenziarie (artt.20-25) .
La religione (art. 26) si presenta come un altro elemento di novità
poiché, con la riforma in commento, il legislatore ha tentato
di attuare i principi costituzionali contenuti nell'art. 19 della Costituzione:
si riconosce ai detenuti la piena libertà di professare la propria
fede religiosa e di praticarne il culto.
Infine, il legislatore, dimostrando almeno formalmente una particolare
sensibilità, dedica attenzione anche alle attività culturali,
ricreative e sportive attraverso la predisposizione di una Commissione
di cui è parte un organo rappresentativo dei detenuti.
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