La legge di riforma dell'ordinamento penitenziario n. 254 del 1975: aspetti generali

"Il trattamento penitenziario: dalla tassatività alla persona... "

Tra le maggiori difficoltà riscontrate nell'attuazione del principio dell'individualizzazione del trattamento si ricordano:

a. il sovraffollamento;

b. il rapido mutamento della stessa compagine sociale e criminologica dei detenuti.

Altro fattore, degno di particolare attenzione, è quello riguardante la caduta del principio di tassatività nel trattamento penitenziario che si era concretizzato sino ad allora nel lapidario elenco:

1. religione;

2. istruzione;

3. lavoro.

In conformità a tale assunto, qualsiasi altra attività all'interno delle strutture penitenziarie era vietata.

Con la riforma in esame, art. 15, il trattamento dei condannati e degli internati è attuato attraverso l'utilizzo "principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia".

Con l'art.15, e ancor di più con l'art. 17, si realizza, quindi, una vera e propria rivoluzione copernicana nel rapporto tra comunità carceraria/società esterna; ci troviamo di fronte, infatti, ad un progresso culturale di straordinaria importanza capace di superare le vecchie concezioni segreganti per instaurare una comunicazione e un contatto tra chi si trova dentro il carcere e la c.d. società libera.

L'art. 17, al fine di promuovere la risocializzazione, dispone che "la finalità del reinserimento sociale…deve essere perseguita anche sollecitando e organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazione pubbliche o private all'azione rieducativa…" ed inoltre, "…sono ammessi a frequentare gli istituti di penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera".

La finalità rieducativa è posta al centro di ogni discorso sul momento esecutivo della pena e per tale motivo non è prevista nessuna particolare restrizione o impedimento per quanto riguarda l'accesso ai mezzi di informazione.

I detenuti e gli internati, a differenza del passato ("liberale" o "fascista"), possono conservare libri, quotidiani e apparecchi radio personali; inoltre, attraverso la previa autorizzazione del direttore possono utilizzare computer e altri strumenti tecnologici per motivi di lavoro o di studio.

Il dispositivo principale per favorire i contatti con l'esterno rimane, però, quello dei permessi previsto e disciplinato nell'art. 30; articolo modificato più volte dal legislatore nel corso degli anni.

Per quanto riguarda i tre pilastri classici del trattamento penitenziario - istruzione, lavoro e religione - la nuova disciplina, anche se modificata in modo consistente, presenta alcuni vecchi problemi già presenti nell'abrogata normativa; tra i tanti ricordiamo, ancora una volta, il sovraffollamento e la mancanza di personale idoneo a svolgere e controllare le attività della popolazione penitenziaria.

Particolare cura ed interesse è dato al momento lavorativo non più inteso in senso afflittivo, ma come elemento essenziale per la realizzazione e la crescita della persona anche durante la sua detenzione all'interno delle strutture penitenziarie (artt.20-25) .

La religione (art. 26) si presenta come un altro elemento di novità poiché, con la riforma in commento, il legislatore ha tentato di attuare i principi costituzionali contenuti nell'art. 19 della Costituzione: si riconosce ai detenuti la piena libertà di professare la propria fede religiosa e di praticarne il culto.

Infine, il legislatore, dimostrando almeno formalmente una particolare sensibilità, dedica attenzione anche alle attività culturali, ricreative e sportive attraverso la predisposizione di una Commissione di cui è parte un organo rappresentativo dei detenuti.