Un sacrificio che va oltre la condotta del condannato

"Un'incongruenza di rango costituzionale"

Quanto in precedenza scritto impone una profonda riflessione sul ruolo della pena nel nostro ordinamento giuridico.

Il diritto penale, rappresentando un "male in sé", deve basarsi su alcune garanzie minime che possono assicurare e realizzare una giusta "pena".

Per questo l'articolo 27 della Costituzione apre la porta, se compreso, ad un'importante rivoluzione culturale, prima, e giuridica, in un secondo momento.

Ogni singola parola di questa norma ha il peso di un enorme macigno perché rappresenta la cristallizzazione di traguardi raggiunti dopo secoli di lotte, di sacrifici e di vittorie sociali; è , in altre parole, la sintesi di tutte le conquiste sociali della nostra civiltà giuridica.

L'uomo, macchina biologicamente perfetta, inizia ad assumere un ruolo diverso nella considerazione della società; si è raggiunta la consapevolezza della insufficienza dell'affidamento alle scienze sociali, che catalogando gli uomini in categorie più o meno omogenee pretendono di prevedere ed indicare, con certezza scientifica, il comportamento che l'animale sociale uomo, seguirà in tutte le situazioni della vita quotidiana.

La scienza non può scrutare con matematica precisione ciò che in realtà è imperscrutabile, non solo perché troppo complesso, ma perché costituito essenzialmente da dose imponderabile di imprevedibilità, carattere ineliminabile di ogni personalità.

E' proprio questo elemento che pone l'esigenza di considerare gli uomini giudicandoli non per generi, ma considerandoli per quello che in realtà sono: individui non deducibili da nessuno schema generale, ma contemplabili solo nella loro individualità.

L'individuo convive e costituisce, con gli altri, una società: un gruppo organizzato.

L'esigenza di andare oltre l'individualità esterna porta a dipingere, selezionando tra le infinite tonalità di colore, la persona nella sua essenza interiore.

La sfida, posta dall'articolo 27 Cost., è quella di riuscire a guardare dentro l'individuo per trovare la sua persona e la necessità di compiere questa ricerca è insita nell'esigenza di tentare di rieducare il reo ai valori del vivere civile (convivere) e del rispetto degli altri individui (persone).

Leggendo l'art. 27 della Costituzione appare chiaro che il fine ultimo della pena è la stessa persona del condannato e non qualcosa che si trovi al di là di quest'ultima.

La pena, quindi, è uno strumento orientato ad un fine ed ogni discorso su di essa può avere diversi e legittimi punti di partenza ma non può non avere che un medesimo scopo: la persona e la sua tendenziale rieducazione.

La pena è calibrata su un fatto di reato e sulle caratteristiche psicologiche e personali del suo autore (art.133 c.p.); in altre parole il peso della pena è (dovrebbe essere) il frutto di una "pesatura" del "fatto" e del suo autore.

Nel momento in cui le modalità d'esecuzione della pena sono utilizzate come strumenti di pressione per perseguire scopi posti al di fuori della stessa persona del condannato si mette in crisi l'intera logica della pena come momento di recupero del reo.

Non si vuole arrivare a dire che il sistema salta nel suo complesso, ma si vuole solo mettere in evidenza l'esistenza di una incongruenza tra il dettato dell'art. 27 Costituzione e la legge ordinaria in materia penitenziaria.