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Un
sacrificio che va oltre la condotta del condannato
"La riflessione..."
La riflessione da compiere è sulla scelta del legislatore,
in rapporto ad un complesso ben definito di reati considerati di particolare
gravità e pericolosità, di diversificare il trattamento
di alcuni condannati su un duplice piano:
1. delle modalità di privazione della libertà;
2. dell'utilizzo della possibilità di accedere e fruire dei benefici
penitenziari come strumento di politica criminale.
Le leggi n. 203 del 1991 e n. 306 del 1992 hanno introdotto nell'ordinamento
penitenziario una decisa deroga al principio "dell'uguaglianza
di tutti i condannati nella fase di esecuzione della pena"; "secondo
tale principio, la natura del fatto sanzionato e la modalità
della perpetrazione di esso debbono essere oggetto di valutazione sino
al momento e attraverso la pronunzia della sentenza di condanna, con
ovvia irrogazione di pene differenziate e adeguate a tali elementi,
in modo da costituire effettivo e valido strumento di individuazione
della gravità dei fatti e della pericolosità degli autori.
Si doveva avere, nel tempo successivo, esclusivamente riguardo al comportamento
e all'evoluzione della personalità del condannato
(omissis)
Si passava, in tal modo, dalla valutazione del fatto alla considerazione
dell'autore del crimine, cioè all'uomo."[1]
Numerose sentenze della Corte Costituzionale[2]
testimoniano la difficoltà, in un ordinamento giuridico in cui
vige il principio, costituzionalmente riconosciuto, del fine rieducativo
della pena e dell'inviolabilità della libertà umana, di
concepire sistemi che vanno ben oltre il sacrificio imposto dalla stessa
sentenza di condanna e derivanti da provvedimenti negativi che nulla
hanno a che fare con la condotta del soggetto già condannato.
___________
NOTE
[1] CANEPA-MERLO, Manuale di diritto
penitenziario, Milano (Giuffrè), 2002, 459.
[2] Sentenze n. 306 del 1993, n.349 del 1993, n.
504 del 1995, n.445 del 1997, 137 del 1999.
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