Un sacrificio che va oltre la condotta del condannato

"La riflessione..."

La riflessione da compiere è sulla scelta del legislatore, in rapporto ad un complesso ben definito di reati considerati di particolare gravità e pericolosità, di diversificare il trattamento di alcuni condannati su un duplice piano:

1. delle modalità di privazione della libertà;

2. dell'utilizzo della possibilità di accedere e fruire dei benefici penitenziari come strumento di politica criminale.

Le leggi n. 203 del 1991 e n. 306 del 1992 hanno introdotto nell'ordinamento penitenziario una decisa deroga al principio "dell'uguaglianza di tutti i condannati nella fase di esecuzione della pena"; "secondo tale principio, la natura del fatto sanzionato e la modalità della perpetrazione di esso debbono essere oggetto di valutazione sino al momento e attraverso la pronunzia della sentenza di condanna, con ovvia irrogazione di pene differenziate e adeguate a tali elementi, in modo da costituire effettivo e valido strumento di individuazione della gravità dei fatti e della pericolosità degli autori. Si doveva avere, nel tempo successivo, esclusivamente riguardo al comportamento e all'evoluzione della personalità del condannato…(omissis)… Si passava, in tal modo, dalla valutazione del fatto alla considerazione dell'autore del crimine, cioè all'uomo."[1]

Numerose sentenze della Corte Costituzionale[2] testimoniano la difficoltà, in un ordinamento giuridico in cui vige il principio, costituzionalmente riconosciuto, del fine rieducativo della pena e dell'inviolabilità della libertà umana, di concepire sistemi che vanno ben oltre il sacrificio imposto dalla stessa sentenza di condanna e derivanti da provvedimenti negativi che nulla hanno a che fare con la condotta del soggetto già condannato.


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NOTE

[1] CANEPA-MERLO, Manuale di diritto penitenziario, Milano (Giuffrè), 2002, 459.

[2]
Sentenze n. 306 del 1993, n.349 del 1993, n. 504 del 1995, n.445 del 1997, 137 del 1999.