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Un
sacrificio che va oltre la condotta del condannato L'art. 19 del d.l. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, ha introdotto nel comma 2 dell'art. 41 bis l'istituto "della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario": "Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica,
anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e
giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto
e in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui
al comma 1 dell'art. 4 bis, l'applicazione delle regole di trattamento
e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in
concreto in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza." Inoltre, a causa dell'eccessiva indeterminatezza dei presupposti e con il chiaro intento di voler indicare il carattere temporaneo di questo irrigidimento del regime carcerario, il legislatore ha disposto un termine temporale (tre anni: art. 29 d. l. 306 del 92 convertito in l. 359 del 1992) di vigenza della predetta disciplina; successivi interventi legislativi hanno posticipato il termine finale sino al 31 dicembre 2002 e l'ultima riforma del 2002 ha eliminato questo carattere di caducità della disciplina rendondola "permanente" .
NOTE [1] NEPPI MODONA, Ordinamento penitenziario, in AA.VV., Giustizia Penale e Poteri dello Stato, Garzanti, 2002, 702 |
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