Due proposte... una costante

"Due progetti a confronto"

In questo documento si mettono a confronto i testi dei due progetti posti alla base della riforma del regime penitenziario del dicembre 2002 :

Progetto CASTELLI
[ Senato della Repubblica ( XIV LEGISLATURA) atto n. 1487 - Disegno di legge d'iniziativa del Ministro della giustizia CASTELLI comunicato alla presidenza il 11 giugno 2002]

( TESTO - COMMENTO)

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Progetto OPPOSIZIONE
[Senato della Repubblica ( XIV LEGISLATURA) atto n. 1440 - Disegno di legge d'iniziativa dei senatori ANGIUS, CALVI, AYALA, BATTAGLIA Giovanni, BRUTTI Massimo, FASSONE e MARITATI comunicato alla presidenza il 27 maggio 2002.]

( TESTO - COMMENTO)

SENATO DELLA REPUBBLICA
---- XIV LEGISLATURA ----
N. 1440

DISEGNO DI LEGGE

Art.1 - Art.2 - Art.3 - Art. 4


Disegno di legge d'iniziativa dei senatori ANGIUS, CALVI, AYALA, BATTAGLIA Giovanni, BRUTTI Massimo, FASSONE e MARITATI


COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
IL 27 MAGGIO 2002
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Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza

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Art. 1


1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, i commi 2 e 2-bis sono abrogati.


Art. 2


1. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 41-ter. - (Applicazione del regime di massima sicurezza). - 1. Il regime di massima sicurezza è applicato ai condannati, agli internati ed agli imputati che sono detenuti per il reato di cui all'articolo 416-bis, secondo comma, del codice penale, per i quali non risulti escluso l'attuale collegamento con l'associazione di appartenenza o con altra associazione di tipo mafioso.
2. Il regime di massima sicurezza è applicato anche ai condannati, agli internati e agli imputati che sono detenuti per taluno degli altri reati indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, dei quali risulti una collocazione attuale di rilievo nell'ambito della criminalità organizzata.
3. Il regime di massima sicurezza è comunque applicato, su richiesta motivata dell'Autorità giudiziaria procedente, agli imputati del delitto di cui all'articolo 416-bis, primo comma, del codice penale, dei quali risulti il collegamento attuale con organizzazioni criminali.
4. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, prima di applicare il regime di massima sicurezza nei casi di cui ai commi 1 e 2, assume informazioni presso l'Autorità giudiziaria che procede, la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.
5. Dopo il primo anno di applicazione del regime di massima sicurezza, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sentite le autorità e gli organi indicati al comma 4, ed acquisita ogni altra informazione ritenuta opportuna, ne dispone la conferma con provvedimento motivato ove non risultino elementi che dimostrino che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di raccordarsi alle organizzazioni criminali operanti sul territorio siano fortemente scemate.
6. L'esame degli elementi di cui al comma 5 può avvenire anche prima della scadenza del primo anno di applicazione del regime di massima sicurezza, ove essi siano addotti dalle autorità giudiziarie o di polizia indicate nel comma 4.
7. Salvo che abbia iniziato attività di collaborazione con la giustizia, al detenuto per il quale non sia stato confermato il regime di massima sicurezza è applicato il regime di speciale sicurezza previsto dall'articolo 41-quater.
8. Il regime di massima sicurezza comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, e in particolare:
a) sono adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) il numero mensile dei colloqui con i familiari è ridotto ad uno, da svolgersi nella prima settimana di ciascun mese, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente;
c) può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dell'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione;
d) sono adottate riduzioni e limitazioni sulle somme di peculio e sul contenuto dei pacchi;
e) è esclusa la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
f) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati;
g) la permanenza all'aperto ha la durata di due ore, e non può svolgersi in gruppi comunque superiori a cinque unità.
9. È garantita l'attività di osservazione e trattamento, nonchè la partecipazione ad attività culturali, ricreative e sportive, che sono organizzate con modalità idonee a garantire i fini indicati al comma 8, lettera a).
10. La partecipazione alle udienze dei detenuti ai quali è applicato il regime di massima sicurezza è garantita mediante collegamento audiovisivo, ai sensi dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominato "sistema delle videoconferenze"".


Art. 3

1. Dopo l'articolo 41-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 41-quater. - (Applicazione del regime di speciale sicurezza). - 1. Il regime di speciale sicurezza è applicato ai condannati, agli internati ed agli imputati che sono detenuti per i reati indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, ai quali non è applicato il regime di massima sicurezza e dei quali risulta l'attuale collegamento con organizzazioni criminali.
2. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, prima di applicare il regime di speciale sicurezza di cui al comma 1, assume informazioni presso l'Autorità giudiziaria che procede, la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.
3. Dopo il primo anno di applicazione dei regime di speciale sicurezza, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sentite le autorità e gli organi indicati al comma 2 ed acquisita ogni altra informazione ritenuta opportuna, ne dispone la conferma con provvedimento motivato ove non risultino elementi che dimostrino che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di raccordarsi alle organizzazioni criminali operanti sul territorio sia fortemente scemata.
4. L'esame degli elementi di cui al comma 3 può avvenire anche prima della scadenza del periodo di un anno indicato alla stesso comma, ove essi siano addotti dalle autorità giudiziarie o di polizia indicate nel comma 2.
5. Il regime di speciale sicurezza comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, e in particolare:
a) sono adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazioni con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) il numero mensile dei colloqui con i familiari è ridotto a quattro, da svolgersi uno per settimana, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente;
c) può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dell'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione;
d) sono adottate riduzioni e limitazioni sulle somme di peculio e sul contenuto dei pacchi;
e) è esclusa la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
f) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati;
g) la permanenza all'aperto ha la durata di due ore, e non può svolgersi in gruppi comunque superiori ad otto unità.
6. È garantita l'attività di osservazione e trattamento, nonchè la partecipazione ad attività culturali, ricreative e sportive, che sono organizzate con modalità idonee a garantire i fini indicati al comma 5, lettera a).
7. La partecipazione alle udienze dei detenuti ai quali è applicato il regime di speciale sicurezza può essere garantita mediante il sistema delle videoconferenze".


Art. 4

1. Dopo l'articolo 41-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 41-quinquies. - (Impugnazioni contro l'applicazione dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza). - 1. Avverso il provvedimento che dispone o conferma l'applicazione dei regimi di cui agli articoli 41-ter e 41-quater, ovvero ne determina il contenuto, può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario cui il detenuto è assegnato in via definitiva. Il reclamo è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, e non ne sospende l'esecuzione.
2. Il tribunale di sorveglianza provvede in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. La partecipazione del detenuto all'udienza può essere garantita mediante il sistema delle videoconferenze.
3. Il tribunale di sorveglianza, verificati i presupposti del provvedimento, lo annulla o lo conferma.
4. Avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla sua comunicazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, se è stato confermato".

SENATO DELLA REPUBBLICA
---- XIV LEGISLATURA ----

N. 1487

DISEGNO DI LEGGE

Art.1 - Art.2 - Art.3

presentato dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
L’11 GIUGNO 2002
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Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario

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Art. 1

(Modifiche all’articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)


1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione violenta dell’ordinamento costituzionale, per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, nonchè per i delitti di cui all’articolo 630 del codice penale, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114, ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale e nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratti di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, e agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale nonchè all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico i benefìci di cui al presente comma possono essere concessi solo se non sussistono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata».

Art. 2

(Modifiche all’articolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

«2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2, con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentita l’autorità giudiziaria che procede, ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno la durata massima di un anno e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno non superiore a sei mesi, purchè non risulti che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di mantenere contatti con organizzazioni criminali o eversive siano venute meno.

2-ter. Le sospensioni delle regole trattamentali e degli istituti previsti nella presente legge possono avere ad oggetto:

a) l’adozione di misure per l’elevazione delle precauzioni di sicurezza interna ed esterna;

b) la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui e delle comunicazioni telefoniche, prevedendo per essi speciali misure nonchè la registrazione delle conversazioni, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente e nel rispetto delle condizioni di legge;
c) il divieto o la limitazione di ricezione dall’esterno di somme di denaro in peculio ovvero di pacchi;
d) l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti;
e) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall’applicazione delle regole di trattamento previste dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il contrasto con le esigenze di cui al comma 1.

2-quater. Il detenuto nei confronti del quale è stata disposta o confermata l’applicazione del regime di cui al comma 2-bis, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, al tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello nel quale è compreso l’istituto di assegnazione del detenuto in stato di custodia cautelare, ovvero al tribunale di sorveglianza competente negli altri casi. Il reclamo non sospende l’esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto non modifica la competenza territoriale a decidere.

2-quinquies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, limitatamente alla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento.
2-sexies. Il procuratore della Repubblica, il detenuto o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all’approvazione della revisione organica dell’ordinamento penitenziario e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006».

 

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute o internate per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione violenta dell’ordinamento costituzionale che fruiscano, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all’esterno.

2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia decorso il termine indicato al comma 2-bis dell’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge, i provvedimenti in corso perdono efficacia ove non ne sia disposta la proroga nel termine di sessanta giorni.