Due proposte... una costante

"Alle origini di un'emergenza permanente"

Un passo indietro…

Quando nasce e come si impone l'idea del regime permanente del 41 bis ?

Il progetto originario presentato dal Ministro della giustizia Castelli il giorno 11 giugno 2002 al Senato (atto n. 1487) si presentava in piena sintonia con la precedente normativa considerando la disciplina in oggetto come eccezionale e predeterminandone un arco temporale di vigenza (30 giugno 2006).

Anche in questa prima stesura si può intravedere, in modo implicito, tra le righe dell'articolato, ed esplicito, nella relazione la volontà di non delimitare l'intervento legislativo al semplice posticipo della data di scadenza del regime particolare ma di riorganizzare la disciplina introdotta dall'art. 41 bis della legge del 26 luglio 1975, n.354 alla luce del dettato delle sentenze che la Corte costituzionale ha pronunciato in materia.

Il Ministro della Giustizia evidenzia la necessità di prorogare il regime del 41 bis alla luce:

1.dell'esperienza applicativa maturata in questi anni;

2. della permanenza nel nostro paese di particolari livelli di pericolosità della criminalità organizzata, anche di tipo eversivo.

Per il Ministro della Giustizia la necessità di continuare il percorso intrapreso, prorogando per altri quattro anni la disciplina introdotta con l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è insita nel pericolo rappresentato da queste forme di criminalità organizzata che a tutt'oggi non è venuto meno.

Alla luce dei suggerimenti forniti dall'esperienza applicativa e dalla giurisprudenza il progetto intendeva ridisegnare la struttura complessiva dell'istituto; questa profonda riforma dell'istituto avrebbe dovuto rappresentare, quindi, una scelta di politica criminale cruciale per la lotta contro forme di criminalità organizzata, vecchie e nuove, i cui effetti sarebbero stati apprezzabili, come l'esperienza insegna, nel lungo periodo.

La lotta alla criminalità organizzata non appare solo come una guerra contro la mafia o le altre "classiche" forme associative che lo Stato italiano è "abituato" a contrastare ma anche lotta ad inquietanti e preoccupanti fenomeni terroristici.

Inoltre, le pronunce della Corte costituzionale in materia consentono di far rientrare la disciplina entro l'alveo dei principi costituzionale là dove la stessa Corte ha ritenuto di riscontrare un illegittimo straripamento.

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Progetto Castelli: TESTO - COMMENTO

Progetto Opposizione: TESTO - COMMENTO