Due proposte... una costante

"Il progetto dell'opposizione"

Parallelamente alla presentazione del progetto "Castelli" in materia di 41 bis un altro disegno di legge viene presentato, d'iniziativa dei senatori ANGIUS, CALVI, AYALA, BATTAGLIA Giovanni, BRUTTI Massimo, FASSONE e MARITATI, il 27 maggio 2002.

I promotori di questo progetto intendevano, come si evince sin dalle prime parole della relazione, porre al centro della proposta la necessità di considerare maturi i tempi per una presa di coscienza delle reali dimensioni e dell'attuale pericolosità dei fenomeni di criminalità organizzata.

La disciplina del 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 è stata introdotta dal decreto legge n. 306 del 1992, successivamente convertito dalla legge n.356 del 1992 come disciplina eccezionale avente carattere eccezionale in ragione della forte recrudescenza, manifestatasi in questi anni, di fenomeni criminali di tipo mafioso.

La disciplina, in questi dieci anni di vigenza, non ha mai perso il suo carattere temporaneo giustificato da una situazione emergenziale che di volta in volta fu riconosciuta attraverso un sistema che può essere definito di "proroga permanente": allo scadere si rinnovava il termine rinviando al futuro una decisione che appariva sempre più urgente.

La suddetta scadenza, prevista per il giorno 31.12.2002, rappresentava così un importante momento per compiere una riflessione in merito alle dimensioni temporali di una futura proroga della disciplina del 41 bis.

"L'esperienza di ormai dieci anni di applicazione, anche alla luce della permanenza nel nostro Paese di particolari livelli di pericolosità della criminalità organizzata, dimostra innanzitutto che l'esigenza sottesa all'istituto in questione non può più essere ragionevolmente considerata emergenziale ma fisiologica, e la sua disciplina non può pertanto mantenere carattere temporaneo ma occorre che divenga definitiva, perlomeno finché le condizioni sociali e gli accertamenti giudiziari non forniranno concrete dimostrazioni di scemata pericolosità del fenomeno criminale a livello nazionale" (estratto dalla relazione al progetto).

Inoltre, lo scopo dichiarato dai promotori del disegno legge in oggetto è quello di adattare la disciplina del regime penitenziario differenziato al contenuto di alcune importanti pronunce della Corte costituzionale.

Un ulteriore passo da compiere per i promotori del disegno in esame era quello disottrarre al Ministro della giustizia, organo politico, la competenza ad adottare il provvedimento applicativo e assegnarlo ad un'autorità diversa, dedita in modo specifico alla "…gestione amministrativa ordinariamente competente per materia, ovvero al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria."

Per venire incontro ai principi costituzionali in tema di pena, principi ribaditi più volte dalla Corte costituzionale, si suggerisce di eliminare gli automatismi esistenti nella disciplinata tra il titolo del reato e il regime carcerario differenziato ponendo al centro dell'applicazione dello stesso l'attualità dei collegamenti tra il soggetto, detenuto o condannato, con la criminalità organizzata.

Naturalmente le diverse sfumature che il presente disegno di legge presenta rispetto a quello presento dal Ministro della Giustizia Castelli si possono cogliere solo raffrontando in modo puntuale l'intero articolato i cui prendono corpo le due proposte.

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Progetto Castelli: TESTO - COMMENTO

Progetto Opposizione: TESTO - COMMENTO