Due proposte... una costante

"Il progetto Castelli "

L'originaria architettura del progetto Castelli è così sinteticamente schematizzabile:

ARTICOLO 1

L'art. 4 bis (disciplinante il divieto di concessione dei benefici penitenziari per delitti particolarmente gravi) viene modificato innanzitutto prevedendo che i benefici penitenziari possano essere concessi, oltre che per i casi originariamente previsti, anche per i reati commessi per finalità di terrorismo solo se vi è un'attività di collaborazione.

ARTICOLO 2

L'art 2 è diretto a modificare in profondità l'art. 41 bis della legge n.354/1975.

La disciplina in esso contenuta è scomponibile, per fini di analisi, in due parti: nella prima vengono puntualizzati i presupposti e i contenuti del provvedimento e in particolare dispone che tali provvedimenti "emessi ai sensi del comma 2, con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria che procede, ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la durata massima di un anno e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno non superiore a sei mesi, purché non risulti che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di mantenere contatti con organizzazioni criminali o eversive siano venute meno".

La seconda parte attiene agli aspetti procedurali: la maggiore novità in questo campo si rileva non tanto nella competenza degli organi che si sono occupati della fase istruttoria e dell'applicazione dei provvedimenti quanto in merito alla disciplina del ricorso avverso tali provvedimenti.

In tale prospettiva il soggetto, o il suo difensore, nei cui confronti è stata disposta o confermata l'applicazione del particolare regime di cui all'art. 2 bis può proporre reclamo nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello nel quale è compreso l'istituto di assegnazione del detenuto in stato di custodia cautelare ovvero al tribunale di sorveglianza competente negli altri casi.

Il Tribunale è chiamato a decidere in camera di consiglio entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo sui presupposti idonei all'adozione del provvedimento.

" Il procuratore della Repubblica, il detenuto o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge".

Un particolare degno di nota, per la futura diversa soluzione adottata, è il contenuto dell'ultima parte dell'art.2 da cui si evince in modo chiaro la mancanza di una volontà originaria di fare del regime del carcere duro una disciplina "permanente":

"2-septies. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'approvazione della revisione organica dell'ordinamento penitenziario e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006".

ARTICOLO 3

Infine l'articolo 3 è diretto a disciplinare il regime transitorio:
" 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute o internate per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione violenta dell'ordinamento costituzionale che fruiscano, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno".
(non vengono travolti dalla nuova disciplina i benefici applicati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina)

2." Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia decorso il termine indicato al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, i provvedimenti in corso perdono efficacia ove non ne sia disposta la proroga nel termine di sessanta giorni".

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Progetto Castelli: TESTO - COMMENTO

Progetto Opposizione: TESTO - COMMENTO