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"Il progetto Castelli
" L'originaria architettura del progetto Castelli è così sinteticamente schematizzabile: ARTICOLO 1 L'art. 4 bis (disciplinante il divieto di concessione dei benefici
penitenziari per delitti particolarmente gravi) viene modificato innanzitutto
prevedendo che i benefici penitenziari possano essere concessi, oltre
che per i casi originariamente previsti, anche per i reati commessi
per finalità di terrorismo solo se vi è un'attività
di collaborazione. ARTICOLO 2 L'art 2 è diretto a modificare in profondità l'art. 41 bis della legge n.354/1975. La disciplina in esso contenuta è scomponibile, per fini di analisi, in due parti: nella prima vengono puntualizzati i presupposti e i contenuti del provvedimento e in particolare dispone che tali provvedimenti "emessi ai sensi del comma 2, con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria che procede, ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la durata massima di un anno e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno non superiore a sei mesi, purché non risulti che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di mantenere contatti con organizzazioni criminali o eversive siano venute meno". La seconda parte attiene agli aspetti procedurali: la maggiore novità in questo campo si rileva non tanto nella competenza degli organi che si sono occupati della fase istruttoria e dell'applicazione dei provvedimenti quanto in merito alla disciplina del ricorso avverso tali provvedimenti. In tale prospettiva il soggetto, o il suo difensore, nei cui confronti è stata disposta o confermata l'applicazione del particolare regime di cui all'art. 2 bis può proporre reclamo nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello nel quale è compreso l'istituto di assegnazione del detenuto in stato di custodia cautelare ovvero al tribunale di sorveglianza competente negli altri casi. Il Tribunale è chiamato a decidere in camera di consiglio entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo sui presupposti idonei all'adozione del provvedimento. " Il procuratore della Repubblica, il detenuto o il difensore
possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso
per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge". Un particolare degno di nota, per la futura diversa soluzione adottata,
è il contenuto dell'ultima parte dell'art.2 da cui si evince
in modo chiaro la mancanza di una volontà originaria di fare
del regime del carcere duro una disciplina "permanente": "2-septies. Le disposizioni del presente
articolo si applicano fino all'approvazione della revisione organica
dell'ordinamento penitenziario e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006". ARTICOLO 3 Infine l'articolo 3 è diretto a disciplinare il regime transitorio: 2." Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge
sia decorso il termine indicato al comma 2-bis dell'articolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 2
della presente legge, i provvedimenti in corso perdono efficacia ove
non ne sia disposta la proroga nel termine di sessanta giorni". -------- |
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