CORTE
COSTITUZIONALE
ORDINANZA N.192 - ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis,
comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza
emessa il 17 luglio 1997 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli,
iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno
1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il Giudice relatore
Valerio Onida.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza
emessa il 17 luglio 1997, pervenuta a questa Corte l'8 ottobre 1997,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli articoli 3, 13, 24, 25, 27 e 113 della Costituzione, dell'art.
41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà);
che, secondo il remittente, la norma impugnata contrasta con gli
artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, secondo e terzo comma,
della Costituzione, in quanto ipotizzerebbe una specifica categoria
di detenuti, predeterminati per dettato normativo in base al titolo
del reato per cui sono condannati o indagati, assoggettati ad un regime
di esecuzione della detenzione diverso da quello disposto per la criminalità
ordinaria, e consentirebbe applicazioni senza limiti di tempo e proroghe
ripetute del regime speciale senza nuove motivazioni riferibili alla
condotta del detenuto, al di fuori di situazioni di eccezionalità
e senza una verifica costante e continua degli sviluppi della situazione;
che, inoltre, il giudice a quo sostiene che la situazione di fatto
creata dalle proroghe, con il "ripetersi monotono e immotivato
di contestazioni consolidate", ostacola l'esplicazione del diritto
di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione;
che la norma impugnata sarebbe altresì in contrasto con l'art.
27, secondo (rectius: terzo) comma, della Costituzione, in quanto
le restrizioni disposte, incidenti sulla pena e sul grado di libertà
personale del detenuto, si concretizzerebbero in un trattamento di
fatto contrario al senso di umanità e si opporrebbero al fine
di rieducazione del condannato, equivalendo al riconoscimento che
determinate categorie di soggetti sfuggono a qualunque tentativo di
risocializzazione; nonchè con l'art. 27, primo (rectius: secondo)
comma, della Costituzione, laddove consente l'applicazione del regime
speciale anche a chi sia solo imputato, non ancora condannato definitivamente,
per i reati di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario;
che, infine, vi sarebbe contrasto con il principio di irretroattività
delle norme penali di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
in quanto i decreti ministeriali attuativi dell'art. 41-bis, che aggiungerebbero
"pena a pena" e comunque restringerebbero ulteriormente
lo "spazio vitale" del detenuto, applicano il regime speciale
anche a detenuti condannati o imputati per reati commessi prima dell'entrata
in vigore dell'art. 41-bis medesimo;
che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile,
o in subordine infondata.
Considerato che identica questione, in riferimento agli stessi parametri,
proposta fra l'altro dal medesimo giudice remittente, é stata
dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione dalla sentenza
n. 376 del 1997, sopravvenuta dopo l'instaurazione del presente giudizio;
che nella citata sentenza questa Corte, in conformità alle
precedenti sentenze n. 349 e n. 410 del 1993 e n. 351 del 1996, ha
affermato che l'art. 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario,
la cui finalità é essenzialmente quella di impedire
i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali
fra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà,
si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale, ancora
una volta mosse dal remittente, in quanto può e deve essere
oggetto di una interpretazione restrittiva, la quale esclude la possibilità
che i decreti applicativi del regime differenziato incidano sul "residuo"
di libertà personale spettante al detenuto e sugli aspetti
dell'esecuzione che toccano la qualità e la quantità
della pena; comporta la necessità di applicazioni limitate
nel tempo, congrue al fine e adeguatamente motivate, anche in sede
di proroga, in ordine alla permanenza attuale dei presupposti; non
consente di sottoporre i detenuti a trattamenti contrari al senso
di umanità né di escluderli dalle attività di
osservazione e trattamento nonchè da quelle volte alla realizzazione
della personalità; e che, così interpretata, la norma
impugnata non viola nè i diritti alla tutela giudiziaria e
alla difesa, nè il principio di presunzione di non colpevolezza,
nè quello di irretroattività della legge penale;
che l'ordinanza in esame ripropone gli stessi profili ed argomenti
già esaminati nella citata sentenza n. 376 del 1997, dalla
cui motivazione la Corte non ha ragione di discostarsi, risultando
dunque manifestamente infondata la questione ora riproposta;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 24, 25, 27 e 113 della
Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Valerio ONIDA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.