CORTE
COSTITUZIONALE
SENTENZA N.445 - ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1996 dal Tribunale di
sorveglianza di Roma sull'istanza proposta da Rizzi Daniele, iscritta
al n. 1308 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno
1996.
Visto l'atto di costituzione di Rizzi Daniele;
udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 1997 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Roma, premesso di dover decidere
sulla istanza di semilibertà proposta da persona condannata
ad anni ventuno di reclusione per il delitto di cui all'art. 630 cod.
pen., e nei cui confronti non poteva essere ritenuto sussistente il
requisito della utile collaborazione ex art. 58-ter dell'Ordinamento
penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificata dal d.l.
13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.
203) né ricorreva il presupposto della "collaborazione
inesigibile", dopo aver passato in rassegna il percorso rieducativo
del condannato alla luce, anche, della giurisprudenza costituzionale
che ha preso in esame il regime dei divieti stabilito dall'art. 4-bis
dell'Ordinamento penitenziario, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), deducendone il
contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 25, secondo comma, della
Costituzione.
Rileva a tal proposito il giudice a quo che questa Corte, con la
sentenza n. 306 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
della previsione contenuta nell'art. 15, comma 2, del d.l. 8 giugno
1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 e concernente
la revoca delle misure alternative in caso di mancata collaborazione
con la giustizia, sul presupposto che, con la concessione del beneficio,
l'aspettativa del condannato a vedere riconosciuto l'esito positivo
del percorso di risocializzazione già compiuto si consolida
in un nuovo status, corrispondente ad uno stadio avanzato del processo
di risocializzazione, che non può venire meno in assenza di
motivi di demerito da parte del detenuto.
Principi, questi, sviluppati nella sentenza n. 504 del 1995, ove
si assimilò alla revoca delle misure alternative la inibitoria
alla concessione di permessi premio al condannato che ne avesse già
fruito, osservandosi come l'interruzione dei permessi per ragioni
non addebitabili al condannato si ponesse in contrasto con il principio
di progressività del trattamento.
Ed è proprio alla luce di tali principi che si profilerebbe
un contrasto tra la norma impugnata e l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione. Dalle citate sentenze, osserva infatti il Tribunale
rimettente, sembra che questa Corte non abbia soltanto inteso "cristallizzare
la posizione del condannato contro interventi peggiorativi da parte
del legislatore, ma abbia ritenuto di dover far salva la progressione
trattamentale nei confronti di coloro che già si siano dimostrati
meritevoli di risocializzazione". Da ciò due rilievi.
Da un lato, se si afferma che l'esperienza dei permessi premio non
può interrompersi perché funzionale alla concessione
delle misure alternative, la norma che nella medesima situazione di
fatto rende queste ultime inapplicabili si espone al medesimo dubbio
di costituzionalità. Sotto altro profilo, si è determinata
una fascia di soggetti che, ammessi a fruire dei permessi premio,
maturano aspettative ulteriori di reinserimento ma, per ragioni contingenti,
non possono accedere ai benefici che dovrebbero rappresentare il naturale
sviluppo del processo di risocializzazione, senza che ciò si
giustifichi in base alla pericolosità sociale o a collegamenti
con la criminalità organizzata, già esclusi in sede
di concessione dei permessi. Da ciò, quindi, anche la violazione
dell'art. 3 della Costituzione, attesa l'irragionevole disparità
di trattamento che si genera rispetto a quanti sono ammessi a fruire
delle misure alternative sol perché concesse con provvedimento
anteriore alla entrata in vigore della norma censurata.
Violato sarebbe, infine, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
in quanto anche le norme che regolano la esecuzione della pena devono
ritenersi assoggettate al divieto di retroattività, giacché
le disposizioni "che istituiscono e disciplinano i benefici penitenziari,
determinandone fra l'altro i requisiti di ammissibilità, si
saldano con le norme sanzionatorie concorrendo con queste nella determinazione
in concreto della pena da espiare".
2. - Con memoria depositata fuori termine si è costituita
la parte privata, la quale ha insistito per l'accoglimento della questione
sulla base delle argomentazioni svolte davanti al giudice a quo allorché
ebbe a formulare l'eccezione di illegittimità costituzionale
poi recepita dal Tribunale rimettente.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Roma, chiamato a pronunciarsi
sulla istanza di semilibertà proposta da persona condannata
nel 1986 per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione
ed altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma,
3 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà).
Dopo aver posto in risalto il positivo comportamento intramurario
del condannato e le relative vicende esecutive, venutesi ad intrecciare
alle modifiche normative e agli interventi operati da questa Corte
in materia penitenziaria, il giudice a quo ha sottolineato come, nella
sentenza n. 306 del 1993, pur essendosi ritenuta in sé non
censurabile la scelta legislativa di privilegiare finalità
di prevenzione generale e di sicurezza della collettività,
condizionando alla collaborazione, per gli autori di determinati delitti,
la concedibilità delle misure alternative alla detenzione,
si è reputato che tale scelta di rigore incontrasse un limite
costituzionale nel rispetto dell'iter riabilitativo, giacché
l'aspettativa del condannato a vedere riconosciuto l'esito positivo
del percorso di risocializzazione si consolida in un nuovo status,
non vanificabile in assenza di motivi di demerito. Una linea, questa,
rammenta ancora il giudice a quo, portata ad ulteriori conseguenze
nella sentenza n. 504 del 1995, ove è stata assimilata alla
revoca delle misure alternative la mancata concessione dei permessi
premio, nell'ipotesi in cui il condannato ne avesse già fruito
in precedenza.
Posto, dunque, che la giurisprudenza di questa Corte ha inteso salvaguardare
la progressione del trattamento nei confronti dei soggetti che si
siano già dimostrati meritevoli di risocializzazione, la norma
impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, in quanto nei confronti delle persone ammesse a fruire
dei permessi premio e che hanno maturato aspettative ulteriori di
reinserimento, l'esclusione dalle misure alternative determina un
arresto del percorso rieducativo, non giustificato dalla pericolosità
sociale o da collegamenti con la criminalità organizzata. Compromesso
risulterebbe di riflesso anche il principio di uguaglianza, in quanto
si determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto
a chi fruisce delle misure alternative per il sol fatto che il relativo
provvedimento di concessione è stato adottato prima della entrata
in vigore della norma impugnata.
Violato sarebbe, infine, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
in quanto, saldandosi le norme che disciplinano i benefici penitenziari
a quelle sanzionatorie, concorrendo nella determinazione in concreto
delle pene da espiare, le stesse devono soddisfare la medesima garanzia
di prevedibilità da parte dei consociati circa le conseguenze
della propria condotta.
2. - La questione è fondata.
Già nella sentenza n. 306 del 1993, infatti, questa Corte
non mancò di sottolineare come la scelta operata dal legislatore
di inibire l'accesso alle misure alternative alla detenzione nei confronti
dei condannati per taluni gravi reati avesse comportato una rilevante
compressione della finalità rieducativa della pena, considerato
che la tipizzazione per titoli di reato non appare lo strumento più
idoneo per realizzare appieno i principi di proporzione e di individualizzazione
della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario. Il tutto
non disgiunto dalla preoccupante tendenza - resa evidente dalle evoluzioni
subite dalla disposizione oggetto di impugnativa - alla configurazione
normativa di "tipi di autore", per i quali la rieducazione
non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita. Da tali premesse
e dal rilievo che la revoca di una misura che ha comportato una sostanziale
modificazione nel grado di privazione della libertà personale
dovesse necessariamente conformarsi al canone della ragionevolezza
ed a quelli di proporzionalità e individualizzazione della
pena, cui l'esecuzione deve essere improntata, trasse quindi spunto
la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 15,
comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui
prevedeva che la revoca delle misure alternative alla detenzione fosse
disposta per i condannati non collaboranti, anche quando non fosse
stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi
con la criminalità organizzata.
Tale linea venne successivamente ripresa e sviluppata nella sentenza
n. 504 del 1995. In quella occasione, infatti, la Corte, chiamata
a pronunciarsi in tema di permessi premio, non mancò di ribadire
come l'esperienza dei permessi rappresentasse parte integrante del
programma di trattamento, al punto da far considerare quell'istituto
quale fondamentale strumento di rieducazione in quanto idoneo a consentire
un iniziale reinserimento del condannato nella società, così
da potersene trarre elementi utili per l'eventuale concessione di
misure alternative alla detenzione. La funzione pedagogico-propulsiva
assolta dal permesso premio consentiva dunque di individuare una progressione
nella premialità, cui fa da contrappunto una regressione nella
medesima nei casi di mancato rientro in istituto o di altri gravi
comportamenti da cui risulti che il soggetto non si è dimostrato
meritevole del beneficio. Si dedusse, quindi, che privare di ulteriori
permessi premio il condannato per uno dei reati previsti nel primo
periodo del comma 1 dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario,
quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti con
la criminalità organizzata e sia stata viceversa accertata
l'assenza di pericolosità sociale in conseguenza della regolare
condotta in istituto, comprovata dalla concessione di precedenti permessi
premio, è situazione del tutto analoga, proprio per il profilo
di progressività del trattamento che qualifica il beneficio,
alla revoca delle misure alternative alla detenzione, già ritenuta
non conforme alla Costituzione dalla sentenza n. 306 del 1993.
E' proprio il principio della progressività trattamentale
a rappresentare, dunque, il fulcro attorno al quale si è dipanata
la giurisprudenza di questa Corte, doverosamente attenta a rimarcare
l'esigenza che ciascun istituto si modelli e viva nel concreto come
strumento dinamicamente volto ad assecondare la funzione rieducativa,
non soltanto nei profili che ne caratterizzano l'essenza, ma anche
per i riflessi che dal singolo istituto scaturiscono sul più
generale quadro delle varie opportunità trattamentali che l'ordinamento
fornisce. Ogni misura si caratterizza, infatti, per essere parte di
un percorso nel quale i diversi interventi si sviluppano secondo un
ordito unitario e finalisticamente orientato, al fondo del quale sta
il necessario plasmarsi in funzione dello specifico comportamento
serbato dal condannato. Qualsiasi regresso giustifica, pertanto, un
riadeguamento del percorso rieducativo, così come, all'inverso,
il maturarsi di positive esperienze non potrà non generare
un ulteriore passaggio nella "scala" degli istituti di risocializzazione.
Ebbene, di tale biunivoca correlazione che deve necessariamente stabilirsi
tra la progressione del trattamento rieducativo e la risposta che
lo stesso ottiene sul piano comportamentale, il caso di specie rappresenta
emblematico esempio. Come emerge, infatti, dalla stessa ordinanza
di rimessione, il comportamento intramurario del condannato è
stato caratterizzato, nel corso dei molti anni di detenzione, da correttezza
e adesione alle regole istituzionali, e il gruppo di osservazione
ha rilevato convinta partecipazione al trattamento e volontà
di superare il passato deviante. Alla luce di tali positivi risultati,
il condannato è stato ammesso ai permessi premio sin dal 1988
e, nell'aprile 1992, era stato approvato il programma di trattamento
che prevedeva il lavoro all'esterno, rimasto poi ineseguito per effetto
della entrata in vigore della disciplina limitativa della concessione
dei benefici penitenziari, introdotta dal decreto-legge n. 306 del
1992, convertito nella legge n. 356 del 1992. Superato l'ostacolo
normativo per i permessi premio, a seguito della richiamata sentenza
n. 504 del 1995, viene ora in discorso la richiesta di concessione
della semilibertà, per la quale continua ad operare la preclusione
dettata dalla norma oggetto di impugnativa, avuto riguardo al titolo
di reato (art. 630 cod. pen.) in relazione al quale è stata
a suo tempo pronunciata la condanna in corso di esecuzione. Il positivo
evolversi del trattamento ha dunque subito, nel caso di specie, una
brusca interruzione, senza che ad essa abbia in alcun modo corrisposto
un comportamento colpevole del condannato, mostratosi, anzi, meritevole
di proseguire quel cammino rieducativo che proprio gli istituti previsti
dall'ordinamento penitenziario - e fra essi, in particolare, la semilibertà
- sono chiamati ad assecondare.
La ratio decidendi posta a fondamento delle richiamate pronunce di
incostituzionalità, viene, quindi, nuovamente in discorso.
Soltanto postulando, infatti, la piena coerenza della scelta normativa
di espungere dal panorama delle opportunità rieducative istituti
di fondamentale risalto, quale certamente è la semilibertà,
anche nei confronti dei soggetti che - come nella specie - già
si trovavano da tempo in fase di espiazione all'atto della entrata
in vigore della nuova e più rigorosa disciplina, potrebbe ritenersi
non compromesso il principio di uguaglianza e, al tempo stesso, non
frustrata la funzione rieducativa della pena. Ma è proprio
quella coerenza a risultare gravemente incrinata nelle ipotesi in
cui il condannato avesse già maturato a quell'epoca positive
esperienze, al punto da essere iscritto in un programma di trattamento
fortemente caratterizzato da adesioni comportamentali, in sé
sintomatiche di un percorso rieducativo difficilmente regredibile.
D'altra parte, a proposito della norma impugnata, questa Corte ha
in più occasioni avuto modo di osservare come, pur rimanendo
"sullo sfondo, quale generale presupposto per la concessione
dei benefici, la verificata assenza di collegamenti con la criminalità
organizzata", la normativa introdotta dal decreto-legge n. 306
del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, "ha obliterato
fino a dissolverli i parametri probatori alla cui stregua condurre
un siffatto accertamento, per assegnare invece un risalto esclusivo
ad una condotta - quella collaborativa - che si assume come la sola
idonea a dimostrare, per facta concludentia, l'intervenuta rescissione
di quei collegamenti". Donde la conseguenza che, incentrandosi
sulla condotta il presupposto per il conseguimento dei benefici, la
compatibilità con la funzione rieducativa della pena rimane
esclusa tutte le volte in cui la collaborazione non "risulti
oggettivamente esigibile" (v. la sentenza n. 68 del 1995 e la
sentenza n. 504 del 1995).
Se, dunque, la collaborazione impossibile consente di rimuovere l'ostacolo
alla verifica dei presupposti per l'accesso ai benefici penitenziari
e se, ancora, è proprio la condotta collaborativa ad essere
riguardata come elemento dimostrativo della assenza di collegamenti
con la criminalità organizzata, agli identici risultati non
può non pervenirsi ove sia stata la stessa condotta penitenziaria
a consentire di accertare il raggiungimento di uno stadio del percorso
rieducativo adeguato al beneficio da conseguire. In presenza di una
tale situazione, la innovazione legislativa che vieta la concessione
di misure alternative alla detenzione finisce quindi per atteggiarsi
alla stregua di un meccanismo a connotazioni sostanzialmente ablative,
riproducendo così quei caratteri di "revoca" non
fondata sulla condotta colpevole del condannato che questa Corte ha
già censurato.
La norma impugnata deve quindi essere dichiarata costituzionalmente
illegittima in parte qua per contrasto con gli artt. 3 e 27 della
Costituzione, restando assorbiti gli ulteriori profili dedotti dal
giudice rimettente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma
1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
nella parte in cui non prevede che il beneficio della semilibertà
possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della
data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione
adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la
sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Relatore: Giuliano VASSALLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.