CORTE
COSTITUZIONALE
ORDINANZA N. 483 del 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 146-bis
e 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale,
promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di
Gela con ordinanza del 16 ottobre 2001, iscritta al n. 110 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il Giudice relatore
Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Gela, su eccezione della difesa, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 146-bis
e 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale,
<<nella parte in cui non prevedono la partecipazione al dibattimento
a distanza per gli imputati nello stesso processo che collaborano
con la giustizia qualora si proceda per taluno dei reati previsti
dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e l'imputato non si trovi,
a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere>>;
che il rimettente premette che uno degli imputati, collaboratore
di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione, risultava
assente all'udienza <<perché rinunciante>> e che
nei suoi confronti era stato disposto l'<<accompagnamento>>
in quanto, in base al <<combinato disposto degli artt. 146-bis
e 147-bis disp. att. cod. proc. pen.>>, la partecipazione al
dibattimento a distanza per coloro che collaborano con la giustizia
è consentita solo nel caso in cui gli stessi si trovino, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere ovvero nel caso
in cui sia disposto il loro esame come imputati nel medesimo processo;
che il giudice a quo osserva che l'art. 146-bis, comma 1, lettera
a), disp. att. cod. proc. pen. si inquadra <<in un sistema di
norme che mirano a garantire la sicurezza dell'imputato e il presidio
di ordine pubblico che potrebbe essere gravemente compromesso da traduzioni
di soggetti pericolosi e/o a rischio>> e <<trova corrispondenza>>,
con riferimento agli imputati che collaborano con la giustizia, nell'art.
147-bis disp. att. cod. proc. pen., ove sono appunto previste particolari
misure di cautela per l'esame di tali soggetti in dibattimento, fra
le quali il collegamento audiovisivo;
che, a fronte di tale <<sistema di norme>>, il rimettente
lamenta che non sia consentito disporre la partecipazione al dibattimento
a distanza del collaboratore di giustizia anche quando egli non si
trovi in stato di detenzione in carcere, ravvisando in tale preclusione
la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.;
che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con il diritto
di difesa, con il principio del giusto processo e con quello di eguaglianza,
in quanto il collaboratore di giustizia che non sia in stato di detenzione
in carcere <<si trova a dovere scegliere fra due diritti fondamentali,
quali quello, da una parte, di difendersi partecipando al dibattimento
in condizioni di parità con le altre parti, anche al fine di
garantire il contraddittorio fra le stesse e, dall'altra, quello di
non esporre sé medesimo a situazioni che potrebbero gravemente
mettere in pericolo la propria incolumità fisica>> ;
che in particolare, in riferimento alla lesione del principio di
eguaglianza, il rimettente evidenzia l'irragionevolezza del diverso
trattamento riservato a questi soggetti rispetto ad altri - quali
<<gli imputati nello stesso processo che collaborano con la
giustizia e che sono detenuti in carcere, ovvero quelli che partecipano
al dibattimento ex art. 210 cod. proc. pen. ovvero come testimoni>>
- che versano in <<situazioni sostanzialmente analoghe>>
e ai quali vengono garantiti i <<diritti fondamentali sopra
richiamati>>;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che ad avviso dell'Avvocatura il sistema processuale non riconosce
all'imputato detenuto per determinati reati di particolare gravità
un diritto senza limiti di essere esaminato con il sistema della videoconferenza,
in quanto il ricorso a tale strumento è ispirato non solo dalle
esigenze di tutela della sicurezza della persona che deve essere sentita,
ma anche, e soprattutto, dal fine di evitare forme di paralisi dell'attività
processuale che possano insorgere in relazione alle difficoltà
di spostamento di detenuti per gravi reati, tenuto conto anche della
concomitanza degli impegni conseguenti alla celebrazione nello stesso
periodo di una pluralità di processi.
Considerato che il rimettente censura gli artt. 146-bis e 147-bis
delle norme di attuazione del codice di procedura penale, lamentando
che l'istituto della partecipazione al dibattimento a distanza, disciplinato
dall'art. 146-bis, non sia applicabile anche all'imputato collaboratore
di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione, nei cui
confronti si procede per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis,
cod. proc. pen., che non si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione
in carcere;
che ad avviso del rimettente tale omissione si pone in contrasto
con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto nella situazione
considerata il collaboratore di giustizia sarebbe costretto a scegliere
tra l'esercizio del diritto di difesa mediante la partecipazione personale
al dibattimento, in condizioni di parità e in contraddittorio
con le altre parti, e il diritto di non essere esposto, nella sua
qualità di collaboratore di giustizia sottoposto a speciale
programma di protezione, a grave pericolo per la propria incolumità;
che il rimettente ravvisa in particolare la violazione del principio
di eguaglianza nel fatto che tali <<diritti fondamentali>>
vengono assicurati ad altri soggetti <<che versano in situazioni
analoghe>>, come gli imputati nello stesso processo che collaborano
con la giustizia e che si trovano in stato di detenzione in carcere
e quelli nei confronti dei quali è disposto l'esame a distanza
a norma dell'art. 147-bis disp. att. cod. proc. pen.;
che il giudice a quo, movendo dal presupposto che il menzionato
art. 146-bis <<si inquadra in un sistema di norme che mirano
a garantire la sicurezza dell'imputato e il presidio di ordine pubblico
che potrebbe essere gravemente compromesso da traduzioni di soggetti
pericolosi e/o a rischio>>, omologa i due istituti della partecipazione
al dibattimento a distanza e dell'esame a distanza ex art. 147-bis
disp. att. cod. proc. pen. sotto il profilo delle medesime finalità
che sarebbero da entrambi perseguite;
che la ricostruzione prospettata dal rimettente non trova riscontro
nell'origine storica, nei contenuti e nei rapporti sistematici tra
le due disposizioni prese in considerazione;
che l'istituto dell'esame a distanza è stato introdotto nell'ordinamento
dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni
nella legge 7 agosto 1992, n. 356, per le persone ammesse a programmi
o misure di protezione con la espressa finalità di assicurare,
indipendentemente dallo stato detentivo del dichiarante, le "cautele
necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame"; finalità
che continua ad essere presente nelle successive modifiche legislative
che hanno ampliato la sfera di applicazione dell'istituto;
che la partecipazione al dibattimento a distanza, prevista per la
prima volta nell'ordinamento dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, è
invece sorretta - come emerge con particolare chiarezza dall'elenco
dei casi che ne giustificano il ricorso e dalla Relazione al disegno
di legge poi sfociato nella legge n. 11 del 1998 - dalle preminenti
esigenze: a) di fronteggiare le "gravi ragioni di sicurezza o
di ordine pubblico" connesse alla posizione di imputati detenuti
capaci di esercitare intimidazioni nei confronti degli altri partecipanti
al processo e di inquinare le fonti di prova; b) di evitare che la
traduzione dagli stabilimenti carcerari alle sedi giudiziarie in cui
si celebrano i relativi dibattimenti consenta collegamenti con le
associazioni criminali di provenienza, così vanificando l'efficacia
dei provvedimenti di sospensione delle ordinarie regole di trattamento
ex art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario; c) di accelerare la
celebrazione di dibattimenti di particolare complessità e durata,
sovente in corso contemporaneamente in diverse sedi giudiziarie (v.
anche sentenza n. 342 del 1999, par. 2 del Considerato in diritto);
che, pertanto, mediante la partecipazione al dibattimento a distanza
viene assicurato il <<livello minimo di garanzie>> necessario
per tutelare il diritto di difesa di imputati detenuti per reati di
eccezionale gravità, nei cui confronti il diritto di <<"partecipare",
e quindi difendersi, per tutto l'arco del dibattimento>> (sentenza
n. 342 del 1999) va contemperato con le esigenze di sicurezza della
collettività e dell'ordinato svolgimento dei processi;
che l'esame a distanza è invece finalizzato a porre il collaboratore
di giustizia nelle condizioni di assolvere all'impegno - assunto all'atto
della sottoscrizione delle speciali misure di protezione di cui all'art.
12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, quale
risulta a seguito delle modifiche o sostituzioni operate dalla legge
13 febbraio 2001, n. 45, - di "sottoporsi a interrogatori, a
esame o ad altro atto di indagine", in modo che sia assicurata
l'incolumità fisica e la libertà morale del dichiarante
e siano prevenute eventuali forme di intimidazione che potrebbero
inquinare la genuinità della prova;
che i due istituti, contrariamente a quanto ritiene il rimettente,
non sono dunque assimilabili, ma rispondono a differenti finalità,
sì che risulta impossibile e fuorviante estendere la sfera
di applicazione dell'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen. a situazioni
diverse da quelle ivi tassativamente previste;
che, infine, l'intervento additivo prospettato dal rimettente si
fonda sul presupposto che la disciplina dell'art. 146-bis disp. att.
cod. proc. pen. sia strumento indispensabile per la tutela dell'incolumità
personale del collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma
di protezione, così da consentirgli il pieno esercizio del
diritto di difesa, ma il giudice a quo trascura di considerare che
tale esigenza può e deve essere assicurata, anche per quanto
riguarda la partecipazione alle udienze, ricorrendo a forme e modalità
peculiari, affidate all'autorità a ciò preposta, che
vi provvede, tenendo conto della concreta situazione di pericolo e
del ruolo processuale di tale soggetto, attraverso l'adozione delle
speciali misure di protezione previste dagli artt. 12 e 13 del decreto-legge
n. 8 del 1991, così come modificati dalla legge n. 45 del 2001;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata
in riferimento a tutti i parametri evocati dal rimettente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione
del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt.
3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Gela, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA