CORTE
COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 135 - ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart.
4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sullordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), come modificato
dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7
agosto 1992, n. 356, promosso, nellambito di un procedimento
di sorveglianza, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con ordinanza
del 6 marzo 2002, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 2002 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima
serie speciale, dellanno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il Giudice relatore
Guido Neppi Modona.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento
all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito
nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui impedisce, in
assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter
del medesimo ordinamento, l'ammissione alla liberazione condizionale
dei soggetti condannati all'ergastolo per taluno dei delitti indicati
nel medesimo comma 1, primo periodo, dellart. 4-bis.
Il rimettente premette di essere investito di una richiesta di liberazione
condizionale presentata da un soggetto che sta espiando la pena dell'ergastolo
per effetto di due condanne (la prima a ventisei anni di reclusione
e la seconda a pena perpetua), entrambe per sequestro di persona a
scopo di estorsione, e che non si trova nelle condizioni previste
dallart. 58-ter dellordinamento penitenziario. Al riguardo,
il giudice a quo precisa di avere proceduto, attraverso lamministrazione
penitenziaria, a sollecitare il condannato a collaborare con la giustizia
al fine di chiarire la vicenda relativa al secondo sequestro, per
il quale listante <<potrebbe (e dovrebbe, se vuole vedere
accolta la propria istanza) dire assai di più di quanto non
ha detto>>, ma tale sollecitazione era rimasta senza esito.
Nellordinanza si espone inoltre che il condannato ha fruito
di permessi premio dal 1987, salvo due periodi di interruzione a seguito
dellentrata in vigore del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito
nella legge n. 356 del 1992, e successivamente a causa della sottoposizione
tra il 1993 e il 1994 al <<regime di alta sicurezza, con sospensione
dei benefici di legge>>, per unestorsione in danno di
un altro detenuto commessa nel 1993, oggetto di condanna a due anni
e sei mesi di reclusione inflitta con sentenza divenuta definitiva
nel 1998.
Ciò premesso, il rimettente rileva che lammissione del
condannato alla liberazione condizionale è preclusa dalla disposizione
censurata in quanto:
- tale disposizione è applicabile, secondo la giurisprudenza
prevalente, anche alla liberazione condizionale in ragione della natura
mobile del rinvio contenuto nell'art. 2 del decreto-legge n. 152 del
1991 allart. 4-bis, sì che anche in relazione a tale
beneficio è operante la condizione che il condannato abbia
collaborato con la giustizia;
- il condannato non si trova in una situazione di collaborazione
inesigibile e, in particolare, in una situazione di impossibilità
di collaborare in conseguenza dell'integrale accertamento dei fatti
alla stregua della sentenza n. 68 del 1995;
- non può trovare applicazione nel caso di specie la giurisprudenza
costituzionale secondo cui anche in assenza del requisito della collaborazione
possono essere ammessi ai benefici e alle misure alternative alla
detenzione di cui al capo VI dell'ordinamento penitenziario i condannati
che prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 306 del 1992,
convertito nella legge n. 356 del 1992, abbiano raggiunto un grado
di rieducazione adeguato al beneficio richiesto (sentenza n. 445 del
1997), poiché se è vero che il condannato prima della
legge di modifica <<era avviato da tempo su un percorso riabilitativo>>,
a seguito della condanna riportata per i fatti commessi nel 1993 si
è determinata una interruzione della continuità di tale
percorso nella fase e nel grado già maturati in precedenza.
Il Tribunale precisa di aver già sollevato nellambito
dello stesso procedimento identica questione di legittimità
costituzionale, dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza
n. 359 del 2001 per difetto di rilevanza, in quanto condizionata dall'esito
del procedimento sulla revoca della liberazione anticipata conseguente
alla condanna per il reato commesso durante lesecuzione della
pena.
Intervenuta la decisione di non revocare la liberazione condizionale,
il rimettente ripropone la questione dando atto che il condannato
ha superato il limite di ventisei anni di pena previsto dallart.
176 cod. pen. per lammissione alla liberazione condizionale.
2. - In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva
che l'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dellordinamento penitenziario,
impedendo l'ammissione alla liberazione condizionale dei condannati
all'ergastolo che non collaborano con la giustizia, rende <<effettivamente>>
perpetua la pena nei confronti di tali soggetti.
La disciplina censurata determinerebbe perciò una situazione
in tutto analoga a quella presa in esame dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 161 del 1997, che ha dichiarato, in riferimento
all'art. 27, terzo comma, Cost., l'illegittimità costituzionale
dell'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella
parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo,
cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente
ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.
A giudizio del rimettente, il divieto di concessione della liberazione
condizionale in assenza del requisito della collaborazione con la
giustizia è causa di una esclusione permanente ed assoluta
dei condannati allergastolo dal processo rieducativo e di reinserimento
sociale, in violazione del precetto contenuto nell'art. 27, terzo
comma, Cost., così come lo era prima dellintervento della
Corte costituzionale il divieto di riammissione di tali soggetti alla
liberazione condizionale in caso di revoca del beneficio.
Il giudice a quo precisa che nella sentenza n. 161 del 1997 la Corte
ha infatti affermato che <<se la liberazione condizionale è
l'unico istituto che in virtù della sua esistenza nell'ordinamento
rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con
la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione
reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione ove,
sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti
negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione
del condannato alla liberazione condizionale>>.
Del resto già in precedenza - ricorda il rimettente - la Corte
costituzionale aveva sottolineato come l'ammissione alla liberazione
condizionale rivesta valore preminente ai fini della compatibilità
dellergastolo con la Costituzione e aveva affermato che sulla
base dell'art. 27, terzo comma, Cost. va riconosciuto in capo al condannato
il diritto <<a che verificandosi le condizioni poste dalla norma
di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa
punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità
di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo>>
(sentenza n. 204 del 1974).
Nell'affermazione della Corte vi sarebbe dunque il riconoscimento
di un vero e proprio <<diritto soggettivo che trova la sua fonte
nella Costituzione>>, il quale tuttavia per effetto della disciplina
censurata si traduce, secondo il rimettente, in un <<diritto
a rischio di non-fruizione>>.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze sottopone al giudizio
di questa Corte lart. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito
nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui, in assenza
della collaborazione con la giustizia a norma dellart. 58-ter
del medesimo ordinamento penitenziario, non consente al condannato
alla pena dellergastolo per uno dei delitti indicati nella disposizione
censurata di essere ammesso alla liberazione condizionale.
Il rimettente afferma che secondo la giurisprudenza prevalente la
collaborazione con la giustizia è condizione anche per lammissione
al beneficio della liberazione condizionale (stante la natura mobile
del rinvio operato dallart. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n.
203, allart. 4-bis, comma 1, dellordinamento penitenziario)
e che il condannato non si trova in una situazione di collaborazione
inesigibile alla stregua della sentenza n. 68 del 1995, né
in una situazione in cui potrebbe essere ammesso alla liberazione
condizionale per avere raggiunto prima dellentrata in vigore
della disciplina censurata un grado di rieducazione adeguato al beneficio
richiesto (sentenza n. 445 del 1997).
Ciò posto, il giudice a quo rileva che lart. 4-bis,
comma 1, primo periodo, dellordinamento penitenziario, precludendo
lammissione alla liberazione condizionale dei condannati allergastolo
che non collaborano con la giustizia, rende effettivamente perpetua
la pena nei loro confronti, escludendoli in via permanente dal processo
rieducativo, in contrasto con lart. 27, terzo comma, Cost.
Ad avviso del rimettente, la disciplina impugnata determinerebbe
una situazione del tutto analoga a quella scrutinata dalla Corte con
la sentenza n. 161 del 1997, che ha dichiarato lillegittimità
costituzionale dellart. 177, primo comma, ultimo periodo, del
codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla
pena dellergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale,
possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano
i relativi presupposti, perché tale disciplina determinava
appunto una esclusione permanente e assoluta dal processo rieducativo,
in violazione dellart. 27, terzo comma, Cost.
2. - E opportuno precisare che, successivamente allordinanza
di rimessione, il comma 1 dellart. 4-bis dellordinamento
penitenziario è stato integralmente sostituito dallart.
1 della legge 23 dicembre 2002, n. 279; ma per quanto rileva ai fini
della presente questione, lintervento legislativo non ha modificato
la disciplina censurata, in quanto si è limitato a recepire
il contenuto delle sentenze della Corte costituzionale n. 357 del
1994 e n. 68 del 1995, ammettendo il condannato ai benefici penitenziari
anche nelle situazioni in cui la limitata partecipazione al fatto
criminoso ovvero lintegrale accertamento dei fatti e delle responsabilità
rende comunque impossibile unutile collaborazione con la giustizia.
3. - La questione è infondata.
4. Diversamente da quanto mostra di ritenere il rimettente,
la preclusione allammissione alla liberazione condizionale che
discende dalla disciplina censurata non è equiparabile al divieto
che era previsto dallart. 177, primo comma, cod. pen. prima
dellintervento della sentenza n. 161 del 1997.
Lart. 177, primo comma, cod. pen. è stato dichiarato
illegittimo con la menzionata sentenza in quanto, nel prevedere che
in caso di revoca della liberazione condizionale conseguente alla
commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole,
ovvero alla trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà
vigilata, la posizione del condannato non poteva essere riesaminata
ai fini di una nuova ammissione al beneficio, dettava un divieto assoluto
e definitivo, come tale incompatibile con lart. 27, terzo comma,
Cost.
Al contrario, la preclusione prevista dallart. 4-bis, comma
1, primo periodo, dellordinamento penitenziario non è
conseguenza che discende automaticamente dalla norma censurata, ma
deriva dalla scelta del condannato di non collaborare, pur essendo
nelle condizioni per farlo: tale disciplina non preclude pertanto
in maniera assoluta lammissione al beneficio, in quanto al condannato
è comunque data la possibilità di cambiare la propria
scelta.
La giurisprudenza costituzionale in tema di collaborazione impossibile,
irrilevante o comunque oggettivamente inesigibile è significativamente
volta ad escludere qualsiasi automatismo degli effetti nel caso in
cui la mancata collaborazione non possa essere imputata ad una libera
scelta del condannato. Nelle sentenze n. 306 del 1993, n. 357 del
1994, n. 68 del 1995 la Corte ha appunto individuato varie ipotesi
di impossibilità di prestare unutile collaborazione (perché
fatti e responsabilità sono già stati completamente
accertati, ovvero perché la posizione marginale nellorganizzazione
criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi al livello
superiore, ipotesi che, come detto, sono ora tutte normativamente
previste). La Corte ha poi chiarito, proprio in tema di liberazione
condizionale, che <<ancorare alla collaborazione la stessa astratta
possibilità di fruire di fondamentali strumenti rieducativi,
ha un senso solo ove [
] si versi in ipotesi di "collaborazione
oggettivamente esigibile", giacché un comportamento che
il legislatore presupponga come condizionante lapplicazione
di istituti costituzionalmente rilevanti, non può che essere
frutto di una libera scelta dellinteressato e, quindi, essere
in sé naturalisticamente e giuridicamente "possibile">>
(sentenza n. 89 del 1999).
Alla luce di tali principi, non vi è dubbio che la disciplina
censurata non impedisce in maniera assoluta e definitiva lammissione
alla liberazione condizionale, ma ancora il divieto alla perdurante
scelta del soggetto di non collaborare con la giustizia; scelta che
è assunta dal legislatore a <<criterio legale di valutazione
di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di
accertare il "sicuro ravvedimento" del condannato>>
(sentenza n. 273 del 2001). A condizione, beninteso, che la scelta
se prestare o meno la collaborazione sia oggettivamente e giuridicamente
possibile, nei termini sopra precisati; termini che lo stesso rimettente
afferma di aver verificato, escludendo che il condannato versi in
una situazione di collaborazione inesigibile e segnalando, in particolare,
che avrebbe potuto e dovuto <<dire assai di più di quanto
non ha detto>>.
5. Conclusivamente la disciplina censurata, subordinando lammissione
alla liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia,
che è rimessa alla scelta del condannato, non preclude in modo
assoluto e definitivo laccesso al beneficio, e non si pone,
quindi, in contrasto con il principio rieducativo enunciato dallart.
27, terzo comma, Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dellart. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sullordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), come modificato
dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7
agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento allart. 27, terzo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze,
con lordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.