CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 137 - ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

Pres. Granata

Rel. Vassalli


(omissis)
nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull' ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1998 dal Tribunale di sorveglianza di Torino, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell' anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Torino, giudicando sul reclamo proposto contro il diniego di permesso premio da un detenuto considerato non inseribile tra i soggetti di cui all' art. 58-ter dell' Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, come modificata dal decreto-legge n. 306 dell' 8 giugno 1992, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), ma che tuttavia risultava trovarsi al momento dell' entrata in vigore del suddetto decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, nelle condizioni per essere ammesso al beneficio richiesto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per contrasto con l' art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, "dell' art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dalla legge 7 agosto 1992, n. 504 (recante: n. 356), nella parte in cui preclude l' accesso al beneficio dell' art. 30-ter Ord. Pen., ai detenuti che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui all' art. 58-ter Ord. pen., abbiano comunque maturato i termini di ammissibilità della concessione di tale beneficio prima dell' entrata in vigore del d.l. 8 giugno del 1992, ed a tale data risultassero nelle condizioni per l' ottenimento del beneficio stesso".
Il tribunale rimettente si riporta in proposito alla sentenza n. 445 del 1997 di questa Corte, con la quale è stato ritenuto che "quando la condotta penitenziaria del detenuto ha consentito di accertare il raggiungimento di uno stadio del percorso rieducativo adeguato al beneficio da conseguire", "la innovazione legislativa che vieta la concessione di misure alternative alla detenzione finisce per atteggiarsi alla stregua di un meccanismo a connotazioni ablative, riproducendo così quei caratteri di "revoca" non fondata sulla condotta colpevole del condannato che questa Corte ha già censurato" (il riferimento è essenzialmente alla sentenza n. 306 del 1993).
Senonché - prosegue il Tribunale - con la suddetta sentenza n. 445 del 1997 questa Corte si era riferita ad un caso nel quale la richiesta del detenuto era rivolta all' ottenimento dell' ammissione al beneficio della semilibertà, mentre nel caso oggi in esame la richiesta del detenuto è rivolta all' ottenimento di un permesso premio. Di qui la sollevata questione di legittimità costituzionale con specifico riferimento all' ammissibilità a fruire di tale beneficio.

2. - La questione è fondata.
Il percorso compiuto dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 306 del 1993, per mantenere il rispetto del principio rieducativo nella fase dell' esecuzione penale anche in presenza di leggi con cui è stato ritenuto - per far fronte ai pericoli creati dalla criminalità organizzata - di restringere gli accessi alle misure alternative alla detenzione o a determinati benefici penitenziari, è rievocato dall' ordinanza del giudice a quo come già lo fu nella sentenza n. 445 del 1997, alla quale l' ordinanza stessa particolarmente si richiama a fondamento della questione sollevata.
Il punto di arrivo di tale percorso è rappresentato dall' affermazione secondo cui non può ostacolare il raggiungimento della finalità rieducativa, prescritta dalla Costituzione nell' art. 27, con il precludere l' accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative in favore di chi, al momento in cui è entrata in vigore una legge restrittiva, abbia già realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei benefici o di quelle misure. Fermo restando ovviamente, come rimarca la stessa ordinanza di rimessione, che nella materia in esame il giudizio di meritevolezza è dato sempre "allo stato degli atti" (donde anche le previsioni di sempre possibili revoche o di dinieghi di nuova concessione nel caso di beneficiari reiterabili nel tempo) e nella più attenta valutazione ad opera del giudice competente di tutti gli elementi sottopostigli nel momento nel quale è richiamato a deliberare. In particolare (e il richiamo è qui doveroso rispetto a taluni passaggi dell' ordinanza di rimessione) non potrebbe bastare per ottenere un ulteriore beneficio il solo fatto di avere meritato, già prima dell' entrata in vigore della legge modificatrice, i benefici consistenti negli sconti di pena che prendono il nome di liberazione anticipata. Occorrono infatti sempre altri requisiti correlati ai caratteri del beneficio o della loro misura che si tratta di concedere, e tutti nel segno della loro persistente attualità. Occorre inoltre, in conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte, risalente alla sentenza n. 306 del 1993, che anche per i soggetti di cui al primo periodo del comma primo dell' art. 4-bis non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata (cfr. anche sentenze nn. 504 del 1995 e 445 del 1997). Ma pur con queste doverose cautele e precisazioni rimane valido quanto affermato nella giurisprudenza di questa Corte, in particolare nella sentenza n. 445 del 1997 sopra ricordata, nelle sue proposizioni conclusive e nel suo contenuto essenziale.
E pertanto così come è stato affermato che non può essere negata l' ammissione alla semilibertà nei confronti dei condannati che, prima dell' entrata in vigore dell' art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, altrettanto non può non ripetersi, nei confronti degli stessi soggetti e nel ricorrere di tutte le altre condizioni di legge, per la ammissione al beneficio previsto dall' art. 30-ter dell' Ordinamento penitenziario. Ed infatti il permesso premio, pur non potendo essere ricondotto alla categoria delle misure alternative alla detenzione, è, per il chiaro dettato della legge, una parte integrante del programma di trattamento (comma 3 del suddetto art. 30-ter) e, secondo proposizioni più volte ripetute in decisioni di questa Corte, strumento di rieducazione in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella società (sentenze n. 188 del 1990 e n. 504 del 1995).

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l' illegittimità costituzionale dell' art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull' ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell' art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.