CORTE
COSTITUZIONALE
N. 234 ORDINANZA 8-22 GIUGNO 2000
composta dai signori:
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo
VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale
dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura
penale, promossi con due ordinanze emesse il 28 ottobre ed il 9 novembre
1999 dal Tribunale di Torre Annunziata nei procedimenti a carico di
C.N. e di D.M.L., iscritte al n. 748 del registro ordinanze 1999 e
al n. 31 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 4 e 8, prima serie speciale, dell'anno 2000;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice relatore
Guido Neppi Modona; Ritenuto che con ordinanza in data 28 ottobre
1999 (r.o. n. 748 del 1999) il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice
di procedura penale, introdotto dall'art. 2 della legge 7 gennaio
1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale
a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia),
nella parte in cui richiede come presupposto indispensabile per attivare
il collegamento audiovisivo a distanza che si proceda per uno dei
delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., anche
nel caso previsto dalla lettera c) della norma censurata; che identica
questione e' stata successivamente sollevata, con ordinanza in data
9 novembre 1999 (r.o. n. 31 del 2000) nel corso di altro procedimento,
dal medesimo Tribunale; che in entrambi i casi il giudice a quo precisa
di procedere nei confronti di soggetto sottoposto al regime speciale
di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ma imputato
per un delitto non rientrante tra quelli elencati dall'art. 51, comma
3-bis cod. proc. pen., per i quali e' appunto prevista in via esclusiva
l'applicazione della disciplina della partecipazione al dibattimento
a distanza; che il rimettente (ordinanza r.o. n. 748 del 1999) - premesso
che la difesa aveva eccepito l'omessa traduzione dell'imputato detenuto
(nei cui confronti era stata applicata la disciplina della partecipazione
a distanza per la celebrazione, immediatamente precedente, di altro
processo per un reato rientrante tra quelli indicati dall'art. 51,
comma 3-bis cod. proc. pen.) - rileva che la norma censurata prevede
che la partecipazione al dibattimento avvenga a distanza in tre specifiche
ipotesi, di cui le prime due (lettere a e b) di natura oggettiva,
mentre la terza (lettera c), di natura soggettiva, in quanto si riferisce
alle particolari condizioni del soggetto sottoposto al regime speciale
di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, avrebbe dovuto
piu' propriamente essere collocata autonomamente in altra norma; che
il giudice a quo preso atto che presupposto indispensabile di tutte
e tre le ipotesi di partecipazione al dibattimento a distanza e' che
si proceda per uno dei delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis
cod. proc. pen., osserva che, se la finalita' dell'ipotesi di cui
alla lettera c) della norma censurata va ravvisata - come affermato
dalla sentenza n. 342 del 1999 della Corte costituzionale - nell'esigenza
di evitare che detenuti pericolosi possano comunicare con l'esterno
in occasione delle traduzioni per la celebrazione dei processi a loro
carico, la sola qualita' di detenuto sottoposto alla misura di cui
all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario dovrebbe di per se'
giustificare questa particolare modalita' di celebrazione del dibattimento;
che, ad avviso del rimettente, risulterebbe quindi violato l'art.
3 Cost., per la mancanza di coerenza e per l'intrinseca irragionevolezza
del sistema cosi' delineato; che in entrambi i giudizi e' intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
o infondata, richiamandosi alle argomentazioni svolte in relazione
all'ordinanza della Corte di assise di Catania in data 14 aprile 1998,
con la quale, ad avviso dell'Avvocatura, erano state prospettate identiche
censure. Considerato che le due ordinanze di rimessione hanno per
oggetto la medesima questione, per cui deve essere disposta la riunione
dei relativi giudizi di costituzionalita'; che il rimettente contesta,
in quanto incoerente e irragionevole, la scelta, operata dal legislatore
nell'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen., di subordinare in ogni
caso la partecipazione al dibattimento a distanza alla condizione
che si proceda per uno dei delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis
cod. proc. pen., anche nell'ipotesi di soggetti egualmente portatori
di un'alta carica di pericolosita' sociale in quanto sottoposti al
regime speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario,
ma imputati per delitti diversi da quelli elencati nel predetto comma
3-bis; che la disciplina censurata corrisponde all'esigenza di circoscrivere
la partecipazione al dibattimento a distanza ai soli reati che sono
diretta "espressione delle piu' gravi manifestazioni di criminalita'
di stampo mafioso" (v. sentenza n. 342 del 1999), avendo il legislatore
ritenuto che solo nei confronti di soggetti imputati di tali reati
fosse opportuno prevedere particolari modalita' di esercizio del diritto
al contraddittorio; che la scelta risulta espressione della sfera
di discrezionalita' del legislatore, esercitata in maniera non irragionevole
e quindi non censurabile in sede di scrutinio di legittimita' costituzionale;
che, inoltre, la disciplina dettata dall'art. 146-bis disp. att. cod.
proc. pen. ha carattere temporaneo (il termine di efficacia e' fissato
alla data del 31 dicembre 2000), essendo volta a fronteggiare esigenze
eccezionali, ed e' comunque suscettibile di eventuali aggiustamenti
in base ai risultati della sperimentazione triennale in corso; che
pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata. Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla
Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Torre Annunziata, con le ordinanze in epigrafe. Cosi'
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola