CORTE
COSTITUZIONALE
N. 273 SENTENZA 5 - 20 luglio 2001
(GU n. 29 del 25.07.2001 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo
CHIEPPA,
Valerio ONIDA, CarloMEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 15 giugno 2000 il tribunale di sorveglianza
di Sassari ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimita'costituzionale dell'art.
2, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti
in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e
buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazioni,
nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'art. 4-bis, primo comma,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta), come modificato dall'art. 15,
comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui escludono dal beneficio
della liberazione condizionale i soggetti condannati per determinati
delitti, con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore
della legge di modifica, che non collaborino con la giustizia a norma
dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario. Il rimettente
premette di essere stato investito di una richiesta di liberazione
condizionale da parte di un detenuto condannato, per un sequestro
di persona a scopo di estorsione commesso nel 1983, a
venti anni di reclusione con sentenza passata in giudicato nel maggio
del 1990 e in esecuzione della pena dal luglio del 1991 dopo aver
scontato oltre due anni di custodia cautelare. Il giudice a quo osserva
quindi che, ai sensi delle norme censurate, il condannato non puo'
essere ammesso al beneficio richiesto, ostandovi il titolo di reato
per il quale e' intervenuta la condanna e l'insussistenza del requisito
della collaborazione (anche sotto il profilo della impossibilita'
o inesigibilita' della
condotta collaborativa) e non potendo trovare applicazione, nella
specie, la giurisprudenza costituzionale secondo cui i benefici e
le misure alternative alla detenzione previsti nell'art. 4-bis
dell'ordinamento penitenziario possono essere concessi, pur in assenza
della collaborazione, ai condannati che prima della data di entrata
in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992, abbiano
realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei benefici e di
quelle misure (sentenza n. 137 del 1999). Il tribunale di sorveglianza
di Sassari con ordinanza del 18 giugno 1998 aveva infatti, tra l'altro,
gia' escluso, sia pure in riferimento al diverso beneficio della semiliberta',
che al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica il detenuto
avesse gia' raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio
richiesto.
Di qui la questione di legittimita' costituzionale, in ordine alla
cui rilevanza il rimettente precisa che il condannato si trova oggi
nelle condizioni di legge per accedere alla liberazione condizionale
"secondo la normativa in vigore all'epoca del passaggio in giudicato
della sentenza di condanna e al momento di inizio della espiazione"
avendo espiato "i due terzi della pena inflitta" tenuto
un comportamento tale da far ritenere certo il suo ravvedimento, adempiuto
alle obbligazioni civili nascenti dal reato e reciso i collegamenti
con la criminalita' organizzata. Quanto alla non manifesta infondatezza
della questione, il giudice a quo afferma che il divieto di retroattivita'
della legge
penale, gia' previsto dall'art. 2 del codice penale e quindi assurto
a principio di rango costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.),
riguarda non solo "le norme che disciplinano le fattispecie astratte
di reato e le conseguenze sanzionatorie (durata e specie della pena,
misure di sicurezza, pene accessorie ed altri effetti penali, circostanze,
qualifica del fatto, cause giustificative ed estintive)"
ma va riferito anche "alle norme che costituiscono il c.d. diritto
dell'esecuzione della pena e che incidono sulle modalita' dell'espiazione
oltre che sulla qualita' e quantita' della pena da
espiare in concreto". In particolare, la liberazione condizionale
non potrebbe a
giudizio del rimettente essere sottratta all'ambito di operativita'
di tale principio, quale istituto che per un verso "incide direttamente
e sostanzialmente sulla durata della pena" e, per
l'altro, soprattutto dopo l'entrata in vigore della Costituzione e
l'introduzione dell'ordinamento penitenziario, si atteggia, in linea
con la finalita' rieducativa della pena, anche come strumento del
trattamento. Le norme che disciplinano la liberazione condizionale,
sotto il duplice profilo di norme penali sostanziali e di norme che
comunque partecipano della "funzione rieducativo-trattamentale
propria degli istituti che costituiscono il diritto dell'esecuzione"
sarebbero quindi, secondo il rimettente, soggette al principio di
irretroattivita', "con l'ovvia conseguenza che le norme successive
- le quali richiedano comportamenti non previsti in passato ai fini
del conseguimento della liberazione condizionale - operando una innegabile
reformatio in peius del trattamento sanzionatorio previsto all'atto
della commissione del fatto" sono da ritenersi in contrasto con
l'art. 25, secondo comma, Cost.
2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile per
difetto di rilevanza e comunque non fondata. A giudizio dell'Avvocatura
l'art. 25, secondo comma, della Costituzione "e' infatti riferibile
alle sole disposizioni strettamente incriminatrici, ovvero riguardanti
il trattamento sanzionatorio da riconnettere ai fatti penalmente rilevanti"
mentre sarebbero escluse dal suo ambito di operativita' le norme che
regolano l'esecuzione della pena e le misure alternative, per le quali
vale invece il diverso principio della finalita' rieducativa
della pena, sancito dall'art. 27 Cost.
Considerato in diritto
1. - Il tribunale di sorveglianza di Sassari sottopone al giudizio
di questa Corte la disciplina in base alla quale non possono essere
ammessi alla liberazione condizionale i condannati per i
delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis dell'ordinamento
penitenziario che non collaborino con la giustizia ai sensi dell'art.
58-ter del medesimo ordinamento (artt. 2, comma 1,
del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, che reca "Provvedimenti urgenti
in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e
buon andamento dell'attivita' amministrativa" convertito, con
modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e 4-bis comma 1,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, che reca "Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta'" come modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l.
8 giugno 1992, n. 306, che reca "Modifiche urgenti al nuovo codice
di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita'
mafiosa" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
1992,
n. 356). Il dubbio di costituzionalita' investe l'assoggettabilita'
a tale
regola anche di chi sia stato condannato prima dell'entrata in vigore
della legge che l'ha introdotta, in quanto sarebbe violato il principio
di irretroattivita' della legge penale, enunciato nell'art. 25, secondo
comma, Cost., la cui sfera di applicazione sarebbe riferibile, ad
avviso del rimettente, non solo alle norme che delineano le fattispecie
astratte di reato e le conseguenze sanzionatorie, ma anche a quelle
che incidono sulle modalita' di esecuzione e sulla quantita' e qualita'
della pena da espiare in concreto. Il rimettente qualifica appunto
la liberazione condizionale come istituto di diritto penale sostanziale
che produce effetti sulla durata della pena da scontare e che comunque
partecipa della "funzione rieducativo-trattamentale" con
la conseguenza che norme successive che "richiedano comportamenti
non previsti in passato" ai fini della concessione di tale beneficio
si risolvono in una
"reformatio in peius del trattamento sanzionatorio" in contrasto
con l'art. 25, secondo comma, Cost.
2. - La questione e' infondata.
3. - La collaborazione con la giustizia, in funzione di requisito
per l'ammissione al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge
sull'ordinamento penitenziario, e' stata inserita dall'art. 15 del
d.l. n. 306 del 1992 nel primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis
in precedenza introdotto nel medesimo ordinamento penitenziario dall'art.
1 del d.l. n. 152 del 1991. Per quanto riguarda in particolare la
liberazione condizionale, l'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991 stabilisce
che i condannati per i delitti indicati dall'art. 4-bis comma 1, dell'ordinamento
penitenziario possono esservi ammessi solo in presenza dei presupposti
previsti dal medesimo comma per la concessione dei benefici ivi indicati.
Il presupposto interpretativo a cui implicitamente aderisce il giudice
rimettente, ritenuto condivisibile da questa Corte perche' conforme
alla giurisprudenza di legittimita' (v. sentenze n. 68 del 1995 e
n. 39 del 1994), si basa sulla natura formale del rinvio all'art.
4-bis contenuto nell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, cosi'
da comportare che la collaborazione con la giustizia, successivamente
introdotta nella norma richiamata, opera anche quale condizione per
l'ammissione alla liberazione condizionale.
Cio' premesso, l'aspetto centrale della presente questione investe
la sfera di applicazione dell'art. 25, secondo comma, Cost.: se, cioe',
il principio di irretroattivita' della legge penale sia circoscritto
alle norme che creano nuovi reati, o modificano in peius gli elementi
costitutivi di una fattispecie incriminatrice, nonche' la specie e
la durata delle sanzioni edittali, ovvero vada riferito - come ritiene
il giudice a quo - anche alle norme che disciplinano le modalita'
di espiazione della pena detentiva.
L'interpretazione data dal rimettente al principio di irretroattivita'
della legge penale, a prescindere dalla sua esattezza, impone dunque,
in via preliminare, di accertare se le norme censurate abbiano comportato
una modificazione della disciplina sostanziale della liberazione condizionale.
4. - L'istituto della liberazione condizionale (artt. 176 e 177 cod.
pen.), gia' presente nel testo originario del codice penale tra le
cause di estinzione della pena, e' stato oggetto di successive
modifiche, che hanno consentito di superare la logica esclusivamente
premiale a cui era ispirato - nell'ambito di una concezione prevalentemente
retributiva della pena - e di renderlo coerente con
il principio della funzione rieducativa, enunciato dall'art. 27, terzo
comma, Cost., e con gli istituti dell'ordinamento penitenziario del
1975 rivolti al raggiungimento di talefinalita'. Particolare rilievo
assume il requisito del "sicuro ravvedimento" introdotto
dalla legge 25 novembre 1962, n. 1634, in sostituzione delle "prove
costanti di buona condotta", in linea con le valutazioni sul
venir meno della pericolosita' sociale e sugli esiti del percorso
rieducativo che caratterizzano l'esecuzione delle pene detentive;
situazioni e comportamenti che, sia pure con diverse formulazioni,
figureranno poi quali condizioni per l'ammissione alle misure alternative
e agli altri benefici previsti dall'ordinamento
penitenziario. Il principio del finalismo rieducativo della pena viene
cosi' a permeare anche il "vecchio" istituto della liberazione
condizionale, di cui risulta ormai evidente l'attrazione nella logica
del trattamento del condannato e la sostanziale assimilazione alle
misure alternative alla detenzione disciplinate dall'ordinamento penitenziario
(cfr. da ultimo sentenze n. 138 del 2001, n. 418 del
1998, nonche' n. 188 del 1990 e n. 282 del 1989). Alla stregua dell'attuale
formulazione dell'art. 176 cod. pen., l'aver tenuto durante il tempo
di esecuzione della pena un comportamento tale da far ritenere sicuro
il ravvedimento e' appunto il presupposto su cui si basa la valutazione
che il condannato non e' piu' socialmente pericoloso e che ne legittima
la liberazione, sia pure con sottoposizione alla misura di sicurezza
della liberta' vigilata. L'ammissione alla liberazione condizionale,
attribuita dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, alla competenza del
tribunale di
sorveglianza, presuppone dunque un giudizio prognostico favorevole,
da effettuarsi sulla base di criteri di valutazione non dissimili
da quelli dettati per verificare le varie condizioni cui e' subordinata
la concessione delle misure alternative alla detenzione e degli altri
benefici penitenziari.
5. - Innestandosi su questo schema di valutazione prognostica, l'art.
1 del d.l. n. 152 del 1991, che ha introdotto l'art 4-bis dell'ordinamento
penitenziario, e l'art. 2 del medesimo d.l. avevano previsto che nei
confronti dei condannati per tutti i delitti indicati nel comma 1
dell'art. 4-bis la rottura o la mancanza dei collegamenti con la criminalita'
organizzata o eversiva fosse requisito necessario per l'ammissione
ai benefici previsti dal medesimo art. 4-bis nonche' per la liberazione
condizionale, non
potendosi ipotizzare, in assenza di siffatta "rottura",
il venir meno della pericolosita' del condannato e un esito positivo
del percorso di rieducazione e di recupero sociale. L'art. 15 del
d.l. n. 306 del 1992, modificando il comma 1 dell'art. 4-bis ha poi
dettato una disciplina particolare dei parametri in base ai quali
formulare il giudizio sulla sussistenza dei requisiti di ammissione
alla liberazione condizionale, al lavoro all'esterno, ai permessi
premio e alle misure alternative alla detenzione nel caso di condannati
per i delitti elencati dal primo periodo del comma modificato. Tali
delitti sono infatti, o possono ritenersi, espressione tipica di una
criminalita' connotata da livelli di pericolosita' particolarmente
elevati, in quanto la loro realizzazione presuppone di norma, ovvero
per la comune esperienza criminologica, una struttura e una organizzazione
criminale tali da comportare tra gli associati o i concorrenti nel
reato vincoli di omerta' e di segretezza particolarmente forti.
A differenza di quanto si verifica per gli altri delitti, anche gravi,
indicati dal medesimo art. 4-bis ma che non implicano necessariamente
l'apporto di una organizzazione criminale cosi' strutturata, con riferimento
ai delitti elencati nel primo periodo del comma 1 il d.l. n. 306 del
1992 ha stabilito che la
collaborazione con la giustizia e' un comportamento che deve necessariamente
concorrere ai fini della prova che il condannato ha reciso i legami
con l'organizzazione criminale di provenienza. Al riguardo, nella
relazione presentata in Senato in sede di conversione del d.l. n.
306 del 1992 (atto n. 328) si rileva come le nuove norme abbiano inteso
esprimere che, "attraverso la collaborazione, chi si e' posto
nel circuito della criminalita' organizzata puo' dimostrare per facta
concludentia di esserne uscito" e che tale scelta e' in armonia
con il principio della funzione rieducativa della pena, "perche'
e' solo la scelta collaborativa ad esprimere con certezza quella volonta'
di emenda che l'intero ordinamento penale deve tendere a realizzare".
Il legislatore ha dunque preso atto del peculiare significato che
assume la collaborazione con la giustizia al fine di accertare la
rottura dei
collegamenti con le organizzazioni criminali di provenienza (v. sentenza
n. 357 del 1994, nonche' le successive numeri 68 e 504 del 1995 e
n. 445 del 1997) e ne ha tratto il criterio di valutazione
fissato dalla disposizione censurata. In questa prospettiva, in relazione
all'esecuzione delle pene
detentive per i delitti indicati dal comma 1, primo periodo, dell'art.
4-bis, la collaborazione con la giustizia - gia' rilevante nell'ordinamento
sul terreno del diritto penale sostanziale (v., ad
esempio, art. 630, quinto comma, cod. pen; art. 74, comma 7, del d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309; art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991) - assume,
non irragionevolmente, la diversa valenza di criterio di accertamento
della rottura dei collegamenti con la criminalita' organizzata, che
a sua volta e' condizione necessaria, sia pure non sufficiente, per
valutare il venir meno della pericolosita' sociale ed i risultati
del percorso di rieducazione e di recupero del condannato, a cui la
legge subordina, ricorrendo a varie formulazioni sostanzialmente analoghe,
l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri
benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Coerentemente con
tale impostazione, anche per quanto concerne la
liberazione condizionale il legislatore del 1992 ha ritenuto che non
sia possibile dimostrare l'uscita dal circuito della criminalita'
organizzata e, quindi, il sicuro ravvedimento del condannato se non
in presenza della collaborazione con la giustizia. L'atteggiamento
di chi non si adoperi "per evitare che l'attivita' delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori" o per aiutare "concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di
elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione
o la cattura degli autori dei reati" (art. 58-ter dell'ordinamento
penitenziario) e' valutato come indice legale della persistenza dei
collegamenti con la criminalita' organizzata e, quindi, della mancanza
del sicuro ravvedimento del condannato. Presunzione peraltro vincibile,
posto che, con riferimento al principio di cui all'art. 27 della Costituzione
(per cui vedi sentenze n. 137 del 1999, n. 445 del 1997, n. 504 del
1995, n. 306 del 1993), questa Corte ha ritenuto che l'oggettiva impossibilita'
o l'inesigibilita' della collaborazione non e' di ostacolo, in costanza
di elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti
con la criminalita' organizzata, alla concessione dei benefici penitenziari
(v. sentenze n. 68 del 1995 e n. 357del 1994).
6. - Si deve quindi concludere che la disciplina censurata
non comporta una modificazione degli elementi costitutivi della liberazione
condizionale e, quindi, rimane estranea alla sfera di applicazione
del principio di irretroattivita' della legge penale di cui all'art.
25, secondo comma, Cost., risolvendosi in un criterio legale di valutazione
di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di
accertare il "sicuro ravvedimento" del condannato.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
degli artt. 2, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza
e buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazioni,
nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e 4-bis comma 1, della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), come
modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto
alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Sassari,
con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola