CORTE
COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 306 - ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
(omissis)
Ritenuto in fatto
1. Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante "Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto
alla criminalità mafiosa", dettando, nel titolo IV, "Norme
in materia penitenziaria", prevedendo, all' art. 15, il "divieto
di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità
organizzata", ha, al comma, 1, lettera a), modificato l' art.
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario),
stabilendo tra l' altro - per quanto qui interessa - che:
a) "... e misure alternative previste dal capo VI della legge
26 giugno 1975, n. 354, possono essere concesse ai detenuti ... per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art.
416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l' attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo nonchè per
i delitti di cui agli artt. 416-bis e 630 del codice penale e all'
art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, solo nel caso in cui tali detenuti ... collaborano con la
giustizia a norma dell' art. 58-ter": collaborazione che, alla
stregua di quest'ultima disposizione - introdotta con l' art. 1 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
nella legge 12 luglio 1991, n. 203 - si riferisce a "coloro che,
anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l' attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato
concretamente l' autorità di polizia o l' autorità giudiziaria
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti
e per l' individuazione o la cattura degli autori dei reati".
Il comma 2 del medesimo art. 15, a sua volta, dispone tra l' altro
che:
b) "nei confronti delle persone detenute ... per taluno dei delitti
indicati nel primo periodo del comma 1 (dell' art. 4-bis) che fruiscano,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure
alternative alla detenzione ... l' autorità di polizia, ove
lo ritenga, comunica al giudice di sorveglianza competente che le
persone medesime non si trovano nella condizione per l' applicazione
dell' art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso
il Tribunale ... di sorveglianza dispone la revoca della misura alternativa
alla detenzione ...".
Il predetto decreto-legge n. 306 del 1992 è stato convertito,
con modificazioni, con la legge 7 agosto 1992, n. 356.
Le modifiche al testo del primo comma del citato art. 4-bis della
legge n. 354 del 1975 - così come innovato dall' art. 15, comma
1, del decreto - sono le seguenti:
c) nella prima parte, si stabilisce che la disposizione si applica,
tra l' altro, alle misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI "fatta eccezione per la liberazione anticipata";
d) viene aggiunta una seconda parte, del seguente tenore: "Quando
si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai
quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste
dagli artt. 62, n. 6, anche qualora il risarcimento del danno sia
avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero
la disposizione dell' art. 116, secondo comma, dello stesso codice,
i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione
che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purchè
siano acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l' attualità
dei collegamenti con la criminalità organizzata".
La legge di conversione ha apportato modificazioni anche al comma
2 dell' art. 15 del decreto-legge, stabilendo che:
e) al primo periodo, le parole: ", ove lo ritenga," sono
soppresse; al secondo periodo, le parole: "In tal caso il tribunale
o il magistrato di sorveglianza" sono sostituite dalle seguenti:
"In tal caso, accertata l' insussistenza della suddetta condizione
il tribunale di sorveglianza".
2. Nella vigenza del predetto decreto-legge n. 306, le disposizioni
sub a) e b) hanno formato oggetto di varie questioni di costituzionalità.
2.1. La disposizione sub a) (art. 15, comma 1) è stata impugnata
dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con ordinanza del 10 giugno
1992 (r.o. n. 550/1992) emessa in un procedimento per la concessione
della liberazione condizionale: e ciò, nel presupposto che,
sebbene il citato art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - nel testo
modificato con l' art. 15, comma 1, del decreto - non faccia diretto
riferimento alla liberazione condizionale, esso sia applicabile anche
a questa in virtù dell' art. 2 del predetto decreto-legge n.
152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, il quale dispone:
"I condannati per i delitti indicati nel comma I dell' art. 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione
condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo
stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati".
Nella stessa data, poi, il medesimo Tribunale ha sollevato un' identica
questione di costituzionalità nell' ambito di un procedimento
concernente la concessione della liberazione anticipata, nel presupposto
che la norma impugnata si riferisca anche a tale misura (r.o. n. 552/1992).
Lo stesso art. 15, comma 1 - nella parte, però, in cui prevede
la medesima disciplina descritta sub a) per la concessione dei permessi
premio (art. 30-ter dell' ordinamento penitenziario) - è stato
poi impugnato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con tre ordinanze
identiche emesse il 7 agosto 1992 (r.o. nn. 766, 767 e 768/1992).
2.2. La disposizione sub b) (art. 15, comma 2, del decreto-legge),
a sua volta, è stata impugnata: dal medesimo Tribunale di sorveglianza
di Firenze, con ordinanza del 17 giugno 1992 (r.o. nn. 551/1992);
dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari con ordinanza del 2 luglio
1992 (annotata nel registro ordinanze come una pluralità di
ordinanze identiche: r.o. nn. da 565 a 580/1992); dal Tribunale di
sorveglianza di Sassari con sei ordinanze identiche emesse il 3 luglio
1992 (r.o. nn. da 539 a 544/1992), nonchè con un' ulteriore
ordinanza emessa il 10 luglio 1992 (peraltro annotata come una pluralità
di ordinanze relative a ciascuno dei soggetti interessati: r.o. nn.
da 511 a 527/1992).
Tutte le ordinanze ora indicate sono state emesse nell' ambito di
procedimenti di revoca della semilibertà instaurati a seguito
dell' entrata in vigore del decreto-legge n. 306 nei confronti di
soggetti condannati, tra l' altro, per il delitto di cui all' art.
630 cod. pen. (sequestro di persona a scopo di estorsione).
Tanto il Tribunale di sorveglianza di Firenze che quello di Sassari
riferiscono le censure alla norma sub a) agli artt. 27, terzo comma
e 25, secondo comma, Cost.; il primo la impugna, inoltre, in riferimento
all' art. 24, secondo comma, ed il secondo all' art. 3 Cost.
A sua volta, la norma sub b), nella parte in cui dispone la revoca
delle misure alternative alla detenzione, è impugnata: dai
Tribunali di sorveglianza di Firenze e Cagliari in riferimento agli
artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma e 25, secondo comma, e dal
secondo anche in riferimento all' art. 3 Cost.; dal Tribunale di sorveglianza
di Sassari, in riferimento al primo, secondo e quarto di tali parametri.
2.3. La medesima norma sub b), nella parte in cui stabilisce la procedura
di revoca, è impugnata dai primi due Tribunali di sorveglianza
in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 111,
primo comma, Cost., e da quello di Firenze anche in riferimento all'
art. 109 Cost. Le censure del Tribunale di sorveglianza di Sassari
assumono invece a parametro gli artt. 24, secondo comma e 111, primo
comma, Cost.
3. Le sopracitate disposizioni sono state oggetto di numerose impugnative
anche nel testo risultante dalla legge di conversione n. 356 del 1992.
3.1. In particolare, l' art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, nel
testo risultante dall' art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 306
del 1992, come modificato dalla legge di conversione - e cioè
con le modifiche sopra specificate alle lettere c) e d) (par. 1) -
è stato impugnato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma,
24, secondo comma e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di sorveglianza
di Firenze con ordinanza del 7 ottobre 1992 (r.o. n. 64/1993) emessa
nel corso di un procedimento per l' ammissione alla semilibertà,
o all' affidamento in prova al servizio sociale o alla liberazione
condizionale.
Inoltre, in un procedimento relativo alla concessione della prima
di tali misure, la medesima norma è stata impugnata anche dal
Tribunale di sorveglianza di Brescia con ordinanza del 24 novembre
1992 (r.o. n. 97/1993), che assume a parametri gli artt. 27, terzo
comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, Cost., nonchè il
principio di ragionevolezza.
3.2. Numerose ordinanze hanno poi sollevato questioni di legittimità
costituzionale del comma 2 dell' art. 15 del decreto-legge n. 306
del 1992, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge
di conversione, specificate sub e) (cfr. par. 1), nel corso di procedimenti
vertenti tutti sulla revoca della semilibertà.
Tali questioni - per la parte in cui la norma statuisce la revoca
delle misure alternative già concesse - sono state sollevate:
dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con ordinanza del 21 ottobre
1992 (r.o. n. 72/1993) in riferimento agli artt. 24, secondo comma,
25, secondo comma e 27, terzo comma, Cost.; dal Tribunale di sorveglianza
di Perugia, con due ordinanze identiche del 1° ottobre 1992 (r.o.
nn. 67 e 108/1993), in riferimento ai primi due di detti parametri;
dal Tribunale di sorveglianza di Bari, con quattro ordinanze identiche
emesse, le prime due il 15 ottobre e le altre il 12 ed il 26 novembre
1992 (r.o. nn. 12, 13, 78 e 102/1993) e dal Tribunale di sorveglianza
di Campobasso con ordinanza del 2 dicembre 1992 (r.o. n. 54/1993),
in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 25, secondo comma e 3 Cost.;
dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con ordinanza del 6 ottobre
1992 (r.o. n. 96/1993) che coinvolge anche il già citato art.
58-ter dell' ordinamento penitenziario ed assume a parametri, oltre
che i tre da ultimo citati, anche l' art. 24, secondo comma, Cost.
ed il principio di ragionevolezza.
3.3. I Tribunali di sorveglianza di Firenze e Perugia censurano anche
con le ordinanze dianzi citate, la medesima disposizione nella parte
in cui disciplina la procedura di revoca, assumendo a parametri gli
artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 109 Cost, ed il secondo
anche l' art. 11, primo comma, Cost.
4. I motivi di censura addotti dai giudici "a quibus" sono
in larga misura comuni, sicché nell' esposizione che segue
si assumeranno come base le ordinanze più diffusamente motivate
ed il riferimento alle restanti ordinanze verrà fatto, in via
generale, solo per evidenziarne le peculiarità e/o i tratti
differenziali.
4.1. Censure alla norma sub a).
4.1.1. La censura mossa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze (r.o.
nn. 550 e 552/1993) in riferimento all' art. 27, terzo comma, Cost.
muove dal rilievo che, secondo la sentenza di questa Corte n. 204
del 1974, da tale disposto costituzionale "sorge il diritto per
il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma
di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa
punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità
di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo";
diritto questo - nota ancora la sentenza citata - che "deve trovare
nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale".
Rilevato che tali principi sono stati confermati nelle successive
sentenze nn. 343 del 1987, 282 del 1989 e 125 del 1992 (rispettivamente
ai nn. 7, 8 e 4 della motivazione in diritto), il Tribunale osserva
che, in virtù della norma impugnata, la mancanza di "collaborazione
con la giustizia" rende irrilevante il percorso rieducativo -
risocializzativo compiuto dall' interessato, sicchè il diritto
del condannato a vedere riesaminato se "la quantità di
pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo"
ne risulta frustrato, e con esso la finalità assegnata alla
pena dal precetto costituzionale.
Al riguardo, il giudice rimettente rileva, innanzitutto, che la "collaborazione"
in questione ha la propria sede naturale ed è prestata di norma
nel processo, prima della condanna e comunque prima che inizi l' esecuzione
della pena, dato che resta confinata al momento dell' accertamento
dei reati e delle loro conseguenze, ed è possibile ad esecuzione
iniziata solo se tale fase di cognizione non si è ancora esaurita.
Il collegamento, poi, tra la "collaborazione" ed il cammino
della rieducazione-riabilitazione che deve caratterizzare il processo
di esecuzione della pena sarebbe sostanzialmente mistificatorio, perchè
la prima è un' opzione pratica che nasce dalla valutazione
della convenienza processuale ed è fortemente condizionata
dall' andamento delle indagini e del processo, mentre il secondo corrisponde
invece ad un percorso di rivisitazione dei propri valori, delle proprie
condizioni di vita ed alla creazione, nella fase riabilitativa, di
valori e condizioni che favoriscano un corretto reinserimento sociale.
Di conseguenza, per un verso si può collaborare senza interessarsi
a compiere tale cammino e, per l' altro, questo può essere
correttamente percorso pur se non si sia in condizione di collaborare.
Vi sono infatti - esemplifica il giudice rimettente - una serie di
situazioni in cui la collaborazione è addirittura impossibile:
da quella in cui la flagrante constatazione o, comunque, la rapida
ricostruzione dei fatti abbia già portato al completo chiarimento
delle responsabilità che vi sono connesse ed alla rimozione
della loro conseguenza; a quella in cui la partecipazione di secondo
piano al delitto non consente di conoscere fatti e condotte dei partecipi
di livello superiore; a quello, ancora, del soggetto il cui ingresso
nel processo avvenga quando ciò che poteva dire o su cui poteva
incidere è già stato detto o fatto; fino ad arrivare
al caso, estremo ma pur sempre possibile (stante la previsione normativa
dell' errore giudiziario: artt. 643 ss. cod. proc. pen.), di chi non
sia responsabile del delitto per cui è stato condannato e non
possa perciò prestare alcuna collaborazione.
Inoltre, quanto più ci si distacca dal momento dei fatti, tanto
più la collaborazione può risultare non verificabile
o non praticabile: sicchè la norma impugnata, applicandosi
indifferentemente a tutte le situazioni, comprese quelle in cui la
collaborazione è impraticabile, si risolve in una inammissibilità
pura e semplice al sistema di interventi penitenziari alternativi
alla detenzione.
D' altra parte, osserva ancora il giudice "a quo", rispetto
al presupposto su cui la norma poggia - e cioè che i delitti
in essa considerati siano commessi da soggetti strettamente inseriti
in organizzazioni criminali, dalle quali è impossibile o improbabile
il distacco - il metodo prescelto per l' individuazione di costoro,
ossia la tipizzazione per titoli di reato, è inidoneo, dato
che la casistica rivela che in molti casi il collegamento con organizzazioni
criminali non vi era all' epoca dei fatti e tantomeno in fase esecutiva.
Così è a dire, ad esempio, dei sequestri di persona,
talvolta frutto di aggregazioni estemporanee e occasionali; o dell'
associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, a
volte riconosciuta nei confronti di tossicodipendenti che gestivano
in comune l' approvvigionamento ma non erano inseriti nelle organizzazioni
criminali fornitrici; od anche dell' associazione di cui all' art.
416-bis cod. pen., dato che la dissociazione può talvolta verificarsi
per varie ragioni, quali la partecipazione di secondo piano del soggetto,
la dissoluzione del gruppo particolare in cui era inserito, il distacco
da persone e ambienti.
Il "vulnus" al precetto costituzionale starebbe quindi,
secondo il Tribunale rimettente, nella preclusione ad un esame nel
merito di tali casi che consenta di distinguerli da quelli che siano
espressione di permanente pericolosità.
4.1.2. Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione impugnata
viola anche il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.),
che è garantito anche nel procedimento di sorveglianza, dato
che esso ha sicuramente natura giurisdizionale e, per giurisprudenza
ormai costante, contenuto decisorio in quanto si conclude con un provvedimento
che produce il normale effetto del giudicato (sentenza n. 267 del
1979). Dal momento che tale diritto comporta, in primo luogo, la garanzia
di contraddittorio, ossia la possibilità dell' interessato
di partecipare ad una effettiva dialettica processuale (sentenza n.
149 del 1983), la relativa garanzia include non soltanto la disponibilità
degli strumenti con cui la difesa si realizza, ma il merito stesso
della difesa, cioè la scelta di una linea difensiva piuttosto
che un' altra: il che comporta l' impossibilità di imposizione
di una determinata linea di difesa. Donde il rilievo per cui la normativa
in esame, condizionando un vero e proprio diritto del soggetto (il
diritto cioè al riesame degli effetti rieducativi prodotti
dalla esecuzione della pena) alla c.d. collaborazione, vincola il
soggetto stesso ad una linea difensiva, negandogli la libertà
di scelta garantita costituzionalmente. Tutto ciò, in un quadro
in cui la collaborazione è cosa ben diversa dal percorso rieducativo-riabilitativo
richiesto per la concessione dei benefici penitenziari, ed è
talvolta impraticabile pur se questo si sia già compiuto; e
nel quale il sacrificio del diritto di difesa che essa comporta avviene
in fase di cognizione ma può essere fatto valere solo nella
procedura di sorveglianza, con sacrificio, in particolare, delle posizioni
di coloro che, pur volendo, non avrebbero potuto collaborare, cui
è preclusa ogni dialettica processuale nella fase esecutiva.
4.1.3. Ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, in quanto
prevede la revoca dei benefici penitenziari già in corso da
tempo e perciò modifica profondamente il regime della pena
per coloro che vi sono già sottoposti, viola anche il principio
di irretroattività della legge penale, garantito dall' art.
25, secondo comma, Cost., rispetto alla previsione legale non solo
della fattispecie di reato, ma anche della pena. La revoca comporta
infatti che diventi irrilevante il già compiuto percorso rieducativo-riabilitativo
ed inammissibile il riesame del suo sviluppo, finalizzato alla ricognizione
che la pena abbia o meno raggiunto il fine che le è proprio.
4.1.4. A tale censure il Tribunale di sorveglianza di Sassari aggiunge
quella riferita all' art. 3 Cost., la cui violazione consisterebbe
nell' avere accomunato alla situazione di chi assume un atteggiamento
di non collaborazione o di perdurante solidarietà con i correi
quella di chi, per aver commesso da solo il reato a lui ascritto o
perchè - come nei casi di specie - ogni aspetto della vicenda
criminosa che lo riguardi sia stato chiarito, nessuna collaborazione
può più prestare; con la conseguenza che in tale modo
si finisce, paradossalmente, per favorire proprio quei condannati
che, per avere agito nell' ambito di una struttura criminale più
articolata e segreta, sono di solito più pericolosi ma si trovano
poi nella condizione di potere utilmente "spendere" la propria
collaborazione.
4.2. Censure alla norma sub b).
Rispetto a tale disposizione, i giudici "a quibus" ripetono
le censure ex artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma, 25, secondo
comma e 3 Cost. di cui al precedente par. 4.1.
4.2.1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze osserva, in particolare,
che il contrasto della disposizione sulla revoca delle misure alternative
alla detenzione con l' art. 27, terzo comma, Cost., è ancor
più stridente di quanto non lo sia per la norma che limita
l' ammissibilità ai benefici penitenziali, dato che in tal
caso, essendo già stato compiuto (nella specie, ripetutamente)
il riesame del percorso rieducativo-riabilitativo e quindi del raggiungimento
delle finalità della pena, il diritto al riesame di cui alla
sent. n. 204 del 1974 è stato già riconosciuto ed esercitato:
ond' è che per effetto della norma impugnata "la pena
cambia natura e finalità, diventando puramente afflittiva".
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari osserva, ancora che la collaborazione
non è necessariamente sintomo di emenda, mentre la mancata
collaborazione dovrebbe non ostare alla prosecuzione del "convenuto"
trattamento penitenziario, se accompagnata da un' effettiva rottura
con la pregressa scala di valori.
4.2.2. In riferimento all' art. 24, secondo comma, Cost., il Tribunale
di sorveglianza di Cagliari integra i rilievi di cui al precedente
punto 4.1.2 osservando che nel giudizio di sorveglianza, ove la collaborazione
con la giustizia deve essere accertata e fatta valere, l' attività
del difensore sarebbe impossibile, non potendo egli concretamente
svolgere alcuna utile funzione di critica e di illustrazione del caso,
posto che l' attività del giudice si esaurisce in una presa
d' atto della presenza o meno dell' attività di collaborazione,
senza alcun potere valutativo.
4.2.3. In riferimento all' art. 25, secondo comma, Cost., il predetto
Tribunale, premesso che l' irretroattività della legge penale
meno favorevole al reo concerne anche le disposizioni di natura sostanziale
relative alle misure alternative alla detenzione - che, in quanto
incidono sulla quantità e qualità della pena inflitta,
rivestono indubbiamente natura penale - osserva che nei casi sottoposti
al suo esame le condanne concernevano fatti puniti ex art. 630 cod.
pen. per i quali, al momento della loro commissione (anteriore all'
entrata in vigore della legge n. 663 del 1986) non era consentita
l' ammissione alla semilibertà. Ma ad avviso del rimettente,
il diritto al riesame del percorso rieducativo va valutato in riferimento
alla norma sostanziale che ha consentito l' ammissione al regime di
semilibertà, con la conseguenza che il principio di irretroattività
è violato perchè la norma impugnata fa dipendere la
prosecuzione della misura da un elemento (collaborazione con la giustizia)
non richiesto al momento della concessione di essa. A conferma di
tale assunto, il giudice "a quo" richiama la norma transitoria
introdotta con l' art. 4 della legge 12 luglio 1991, n. 203, di conversione
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, che ha circoscritto l' applicabilità
della norma limitativa della concessione dei benefici penitenziari
per taluni delitti (di cui all' art. 58-quater, quarto comma, della
legge n. 354 del 1975) ai condannati per delitti commessi dopo l'
entrata in vigore del predetto decreto: norma con la quale, perciò,
il legislatore ha riconosciuto la valenza del principio di irretroattività
della norma penale meno favorevole anche con riferimento al regime
della pena, indicando che il divieto di irretroattività vale
ogni qualvolta si voglia introdurre un nuovo e più sfavorevole
regime.
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, a sua volta premesso che
il principio di irretroattività si estende a tutte le norme
che descrivono il quadro sanzionatorio, osserva che "se è
vero che è stata autorevolmente criticata la costruzione teorica
di chi voglia "fissare" al momento della commissione del
reato non solo l' entità della pena che da questo può
conseguire ma anche il tipo di trattamento penitenziario, si dovrà
pure ammettere, con la migliore dottrina, che almeno dal momento del
passaggio in giudicato della sentenza, si stabilisca fra lo Stato
e il condannato un "patto" che atterrà alla estensione
della pretesa del primo e - per converso - alle aspettative del secondo.
Patto che non sembra, durante lo svolgimento del trattamento da esso
disciplinato, possa essere modificato, neppure con legge che stabilisce
per il condannato condizioni deteriori e, pertanto aggravi la punizione
alla quale lo ha esposto la sua condotta".
4.2.4. In riferimento all' art. 3 Cost., il Tribunale di sorveglianza
di Sassari ripete le censure esposte al par. 4.1.4.; mentre quello
di Cagliari, sulla premessa che il provvedimento di ammissione al
regime di semilibertà trova la sua giustificazione nei progressi
compiuti dal condannato nel corso del trattamento penitenziario, reputa
irragionevole una revoca retroattiva che non sia fondata sulla sopravvenienza
di fatti che rivelino la infondatezza del giudizio prognostico su
cui si fonda il provvedimento di concessione; e ravvisa una violazione
del principio di uguaglianza (art. 3 Cost. ) nella sottoposizione
allo stesso trattamento (revoca della misura) sia dei soggetti che
si siano rivelati particolarmente meritevoli, con la loro condotta,
della misura applicata, sia di quelli che abbiano serbato una condotta
diversa e abbiano commesso fatti risultati incompatibili con la prosecuzione
della misura alternativa.
4.2.5. Quanto alla disposizione che disciplina la procedura di revoca,
il Tribunale di sorveglianza di Firenze, dopo aver rilevato che il
riferimento all' art. 58-ter concerne solo le caratteristiche della
collaborazione con la giustizia, osserva che il suo accertamento non
avviene nei modi previsti da tale norma, bensì attribuendo
l' individuazione dei casi di non collaborazione e l' iniziativa della
procedura di revoca all' autorità di polizia, rendendo tale
iniziativa discrezionale ("ove lo ritenga") ed assegnando
al Tribunale di sorveglianza una funzione meramente notarile. Di qui
l' estensione dell' impugnativa agli artt.:
- 25, primo comma, Cost., perchè il momento decisionale è
sottratto al giudice naturale precostituito per legge, che per la
revoca di una misura alternativa è il Tribunale di sorveglianza:
al quale, invece, non resta che prendere atto di una scelta discrezionale
dell' autorità di polizia nella individuazione dei casi da
segnalare e nella valutazione della sussistenza della collaborazione
con la giustizia;
- 101, secondo comma, 109 e 111, primo comma, Cost., perchè
l' adozione e il contenuto del provvedimento di revoca dipendono da
una scelta discrezionale dell' autorità di polizia, così
rovesciando il rapporto tra questa e l' autorità giudiziaria
e deferendo a quella scelta la motivazione del provvedimento medesimo.
A tali rilievi il Tribunale di sorveglianza di Sassari aggiunge quello
- riferito agli artt. 111, primo comma e 24, secondo comma, Cost.
- secondo cui, una volta pervenuta la comunicazione dell' autorità
di polizia, il giudice non può esprimere alcun apprezzamento
circa la sussistenza del presupposto della revoca della misura, sicchè
il suo provvedimento si risolve in una mera presa d' atto e non può,
perciò, essere motivato; e che, di conseguenza, viene a mancare
la possibilità per il difensore di svolgere un' effettiva difesa.
5. Censure alle norme risultanti dalla legge di conversione.
5.1. In ordine alla norma sull' ammissione ai benefici penitenziari,
così come modificata dalla legge di conversione (sub a), con
le variazioni specificate sub c), il Tribunale di sorveglianza di
Firenze (r.o. n. 64/1993) ripropone con identiche motivazioni le censure
ex artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma e 25, secondo comma, Cost.,
illustrate ai precedenti punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.
5.1.2. Ad avviso del rimettente, la prima di tali censure (art. 27,
terzo comma) non viene meno per effetto dell' innovazione di cui alla
precedente lett. b). Essa, infatti, non fa che prevedere, per casi
particolari e ristretti, la necessità di una collaborazione
attenuata, compensata, però, dalla dimostrazione "in maniera
certa" di un dato negativo quale è la mancanza di attuali
"collegamenti con la criminalità organizzata"; e
perciò persiste, attraverso la tipizzazione per titoli di reato,
nell' accomunare situazioni eterogenee, impedendo ogni distinzione
a seconda del loro livello e della loro pericolosità.
Inoltre, dato che la norma fa pur sempre riferimento ad una collaborazione,
pur se attenuata, restano fermi - ad avviso del rimettente - i rilievi
concernenti i casi di impossibilità o impraticabilità
della collaborazione, cui si aggiunge quello per cui la necessità
di provare "in maniera certa" la mancanza di attuali "collegamenti
con la criminalità organizzata" impone l' onere della
prova di un dato negativo, tanto più irraggiungibile quanto
più l' interessato non abbia mai avuto collegamenti del genere.
Per altro verso, le modifiche introdotte sono, secondo il giudice
"a quo", scarsamente razionali. Innanzitutto, perchè,
rispetto alle fattispecie elencate nell' art. 4-bis, gli artt. 62,
n. 6 (risarcimento del danno) e 116 cod. pen. possono riguardare solo
le prime due ipotesi, legate all' art. 416-bis, e quella di cui all'
art. 630 cod. pen., non le altre. Inoltre, perchè il riferimento
all' art. 116 (reato diverso da quello voluto da taluni dei concorrenti)
introduce un regime di minore sfavore per i casi di maggiore gravità
ma non è applicabile in quelli di minore gravità (ad
es. gioca in caso di sequestro di persona aggravato dalla morte dell'
ostaggio e non anche quando tale evento non si verifichi). Quanto
poi all' attenuante di cui all' art. 114 cod. pen. (minima partecipazione),
il Tribunale rileva che essa ricorre solo in casi eccezionali, anche
se il ruolo del compartecipe sia subalterno, e che, essendo esclusa
- in virtù del secondo comma - ove ricorra l' aggravante di
cui all' art. 112, n. 1, cod. pen. (concorso nel reato di cinque o
più persone), risulterà inapplicabile nella grande maggioranza
delle fattispecie considerate nell' art. 4-bis.
In aggiunta a tali rilievi, il Tribunale di sorveglianza di Brescia
(r.o. n. 97/1993) osserva, innanzitutto, che nel caso di specie il
condannato ha espiato oltre i due terzi della pena, ha compiuto evidenti
progressi nel trattamento serbando sempre ottima condotta e non è
socialmente pericoloso; tuttavia, non può collaborare con la
giustizia perchè ha sempre negato ogni responsabilità.
Posta tale premessa in fatto, assume che la norma impugnata stabilirebbe
"una specie di presunzione "iuris et de iure", senza
possibilità di indagini sulla effettiva, attuale appartenenza
alla criminalità organizzata, sulla effettiva pericolosità
sociale (intesa rettamente come attuale probabilità di commissione
di altri reati); sulla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione
del reato (nel caso di specie, 10 anni) sulla impossibilità
- oggettiva o soggettiva - da parte del singolo a conformare la propria
attuale condotta all' art. 58-ter Ord. Penit.; sulla possibilità
che molti condannati per uno dei reati suddetti non appartengano all'
area della criminalità mafiosa".
5.1.3. Secondo lo stesso Tribunale sarebbe violato, inoltre, l' art.
25, primo comma, Cost., perchè viene inibito al Tribunale di
sorveglianza, giudice naturale in tema di misure alternative, l' esercizio
del proprio potere discrezionale, nonchè l' art. 24, secondo
comma, perchè, al di fuori della collaborazione, è inibito
al condannato di dimostrare alcunchè.
La complessa normativa in questione - osserva ancora il giudice rimettente
- è stata condizionata da un clima emergenziale segnato da
eventi gravissimi ed è frutto di inadeguata meditazione: come
dimostrerebbe, tra l' altro, la brevità della discussione e
l' approvazione in base a voto di fiducia nei due rami del Parlamento,
nonchè la circostanza che al Senato la relazione fu solo orale
e che la discussione si svolse in assenza del Ministro competente.
5.2. In ordine alla norma (sub b) che prevede la revoca delle misure
alternative alla detenzione, nel testo risultante dalla legge di conversione
(e cioè con le modifiche specificate sub e), i giudici "a
quibus" ripetono sostanzialmente, con argomentazioni più
o meno ampie, le censure ex artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma
e 25, secondo comma, Cost., già esposte nei precedenti punti
4.1 e 4.2.
5.2.1. A tali censure, il Tribunale di sorveglianza di Bari aggiunge
quella di violazione dell' art. 3 Cost., che si fonda sul rilievo
che la norma assoggetta ad identico trattamento sia i soggetti che
si siano rivelati particolarmente meritevoli, con la loro condotta,
della misura applicata, sia quelli che abbiano serbato una condotta
diversa ed abbiano commesso fatti risultati incompatibili con la prosecuzione
della misura alternativa.
Secondo il Tribunale di sorveglianza di Campobasso, poi, l' art. 3
Cost. sarebbe violato perchè la norma accomuna i casi di chi
non presta la collaborazione pur potendolo a quelli "in cui il
condannato non può prestare alcuna collaborazione: a) perchè
i complici sono stati già tutti assicurati alla giustizia;
b) perchè l' episodio criminoso è stato comunque chiarito;
c) perchè a distanza di anni i collegamenti con le strutture
dei sodalizi criminosi son venuti meno e non sussistono più
riferimenti di fatto; d) perchè in alcuni tipi di organizzazioni
criminose a compartimento stagno il soggetto è stato comunque
posto "ab initio" nella impossibilità di fornire
un contributo, come recita l' art. 58-ter della legge penitenziaria,
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti
e per l' individuazione o la cattura degli autori dei reati".
5.2.2. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia (r.o. n. 96/1993),
dopo aver rilevato che nel caso sottoposto al suo esame non poteva
applicarsi l' ipotesi di collaborazione attenuata "anche dopo
la condanna" introdotta nell' art. 4-bis della legge di conversione,
in quanto gli autori del reato erano stati tutti identificati e condannati
e non erano state concesse le attenuanti di cui agli artt. 114 e 116
cod. pen., osserva che anche se, in ipotesi, tali attenuanti fossero
state concesse, occorrerebbe pur sempre una "collaborazione offerta
anche se oggettivamente irrilevante", oltre alla certezza della
- mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata
-; e peraltro, ad avviso del Tribunale, il riconoscimento di esse
nella procedura di sorveglianza (cioè "dopo la condanna")
non sarebbe possibile "perchè inesorabilmente si stravolgerebbe
un giudicato ormai sul punto intoccabile". Nè si potrebbe
concedere l' attenuante di cui all' art. 62, n. 6, cod. pen., sia
perchè, non essendo stata riconosciuta in sede di cognizione,
si urterebbe contro un giudicato ormai intangibile, sia perchè
nella specie, a distanza di anni dal fatto, il condannato non potrebbe
più adoperarsi per evitare ulteriori conseguenze di esso. Infine,
la collaborazione "dopo la condanna" mediante apporto di
"elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti" potrebbe
verificarsi solo attraverso una procedura di revisione o l' apertura
di un procedimento penale contro soggetti non coinvolti in quello
già definito; ond' è che delle ipotesi di cui all' art.
58-ter l' unica concretamente possibile dopo la condanna sarebbe quella
dell' individuazione e cattura degli autori dei reati.
Rispetto ai suesposti rilievi, il giudice "a quo" riconosce
che l' art. 58-ter, al secondo comma, facoltizza il Tribunale di sorveglianza
ad "accertare le condotte indicate nel comma 1", ma oppone
che "la norma, estremamente generica, urta contro il principio
del giudice naturale garantito dall' art. 25, 1° comma, Cost.;
fa sorgere gravi pericoli di contrasti tra giudicati o conflitti di
competenza; pone in serio pericolo la intangibilità del giudicato
penale".
In ordine all' art. 58-ter, il rimettente osserva, ancora, che non
è chiaro se i "fatti" ed i "reati" cui
l' art. 58-ter riferisce la collaborazione siano solo quelli di cui
alla sentenza di condanna in espiazione ovvero anche reati diversi:
nel qual caso ritiene che "la costituzionalità della norma
verrebbe definitivamente compromessa".
Sul rilievo, poi, che le misure "emergenziali" previste
dalla norma in questione sono definitive e non temporanee, il giudice
rimettente ricorda che questa Corte, con la sentenza n. 15 del 1982,
ritenne che misure consimili (nel caso, relative alla durata della
carcerazione preventiva) perdono legittimità se si protraggono
ingiustificatamente nel tempo fino a condurre ad una "sostanziale
vanificazione della garanzia"; ed osserva che la disposizione
impugnata, fondando il giudizio di pericolosità sul solo reato
anzichè sulla personalità complessiva dell' autore,
desunta - attraverso un accertamento caso per caso - da tutti gli
elementi di cui all' art. 133 cod. pen. (e non solo da quelli di cui
ai nn. 1 e 2), snatura il sistema penitenziario.Il giudice "a
quo" ricorda anche che la più recente giurisprudenza di
questa Corte (cfr. sentenza n. 313 del 1990) ha ritenuto superata
quella precedente che limitava la rieducazione alla fase esecutiva
della pena e ha confermato, invece, la polifunzionalità di
questa e l' essenzialità - accanto alla difesa sociale ed alla
dissuasione - della finalità rieducativa. E' ben vero - soggiunge
- che con la sentenza n. 107 del 1980 e ordinanza n. 10 del 1981 la
Corte ha ritenuto rientrante nella discrezionalità legislativa
l' esclusione dall' affidamento in prova e dalla semilibertà
dei condannati per determinati delitti, e legittimo il divieto di
concessione di misure alternative ai condannati per determinati reati
commessi anteriormente all' entrata in vigore della legge n. 354 del
1975; ma la liceità, da ciò desumibile, del ritorno
al regime di rigore anteriore a tale legge non toglie che ciò
dovrebbe valere solo per il futuro, cioè senza "pretese
di revoca" nei confronti di condannati per reati ormai lontani
nel tempo (come è avvenuto con il precedente decreto-legge
n. 152 del 1991, che ha riguardato solo i reati commessi dopo la sua
entrata in vigore).
5.2.3. Rispetto, poi, alla parte della disposizione in esame che disciplina
la procedura di revoca, il Tribunale di sorveglianza di Firenze (r.o.
n. 72/1993) osserva che, anche nel nuovo testo risultante dalle modifiche
specificate sub c), la norma prevede che il procedimento di revoca
non sorga senza l' iniziativa dell' autorità di polizia. Mentre
nei primi tre commi del citato art. 4-bis introdotti con la legge
12 luglio 1991, n. 203, i ruoli dell' organo giudiziario, con funzione
procedente e decidente, e dell' organo di polizia, con esclusiva funzione
informativa, sono rispettati nella nuova disposizione - tanto nel
comma 3-bis inserito nell' art. 4-bis che nel comma secondo, inseriti
con l' impugnato art. 15 - alla funzione informativa dell' autorità
di polizia si aggiunge quella di iniziativa, che ha carattere discrezionale
e condiziona e limita gli spazi decisionali dell' organo di sorveglianza.
Poichè, infatti, le comunicazioni "presuppongono, in sostanza,
un' attività di polizia che verifica o la specifica pericolosità
del caso e/o anche la inutilità della gestione dello stesso
a fini informativi" esse potranno non esserci, a discrezione
dell' organo di polizia, nei casi che possono essere utili ai fini
informativi, con la conseguenza che non potrà giungersi alla
revoca ove la comunicazione sia omessa; rilievi, questi, che, ad avviso
del rimettente, non sono scalfiti dal fatto che, alla stregua del
nuovo testo, il Tribunale decide non automaticamente, ma "accertata
la insussistenza" della collaborazione e può previamente
disporre ulteriori verifiche.
Sulla base di questi rilievi, il giudice "a quo" ritiene
violato, innanzitutto, l' art. 25, primo comma, Cost., perchè
l' iniziativa discrezionale della autorità di polizia e, quindi,
la possibilità della stessa di dare o meno la "comunicazione",
può sottrarre al giudice naturale precostituito per legge,
che è il Tribunale di sorveglianza, la revoca di una misura
alternativa.
La circostanza, poi, che sia la scelta discrezionale della autorità
di polizia che consente di aprire la procedura di revoca e di pervenire
alla pronuncia relativa, comporta il rovesciamento del rapporto che
dovrebbe intercorrere fra organo giudiziario decidente e organo informativo
di polizia, e perciò infirma la soggezione del giudice "soltanto
alla legge" garantita dall' art. 101, secondo comma, Cost.
Sarebbe violato, infine, anche l' art. 109 Cost., che, pur "se
è scritto con riferimento ad un aspetto organizzativo del procedimento
di cognizione, presuppone ovviamente ed esprime chiaramente la relazione
necessaria che deve intercorrere fra funzione informativa e funzione
decisionale e fra gli organi che, anche fuori del procedimento di
cognizione, gestiscono le funzioni stesse". Analoghi rilievi
svolge, più sinteticamente, il Tribunale di sorveglianza di
Perugia, che assume a parametro anche l' art. 111, primo comma, Cost.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall' Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto, con atti
distinti, in tutti i predetti giudizi.
6.1. Rispetto alle censure avanzate nei confronti delle norme del
decreto-legge (sub a) e b), l' Avvocatura chiede, innanzitutto, la
restituzione degli atti ai giudici "a quibus" per riesame
della rilevanza alla luce delle modifiche apportate dalla legge di
conversione: ciò, a motivo sia della previsione di concedibilità
della liberazione anticipata, sia della "copertura" del
segmento ipotizzato dai remittenti (impossibilità di collaborazione)
attraverso la previsione del caso di chi - per posizione marginale
rivestita nello svolgimento dei fatti, o per intervenuto globale chiarimento
dei fatti stessi in sede processuale - offra una collaborazione "oggettivamente
irrilevante".
La restituzione degli atti si imporrebbe anche rispetto alle censure
concernenti la procedura di revoca, dato che la legge di conversione
chiarisce in modo inequivoco che la decisione del Tribunale in ordine
alla revoca della misura alternativa in precedenza disposta deve essere
adottata previo accertamento dell' insussistenza delle condizioni
richieste dalla legge per la applicazione dei benefici: con il che
sarebbe lasciato intatto il pieno potere di accertamento giurisdizionale,
senza alcun "automatismo" nella previsione sulla revoca
e senza alcun indebito slittamento di competenze proprie dell' autorità
giudiziaria in capo a quella di polizia.
Le questioni, ad avviso dell' Avvocatura, sarebbero, comunque, inammissibili
o infondate, dato che:
a) non vi è contrasto neppure formale tra principio costituzionale
della finalità rieducativa della pena e fissazione (per legge,
col che la riserva è rispettata) di tetti e gradi di fruizione
di certi benefici, in relazione di proporzione diretta con la gravità
del reato per cui si è condannati;
b) collegare determinati effetti favorevoli a riscontrabili comportamenti
di segno positivo ed antagonistici rispetto alla pregressa optata
illegalità non solo non è affatto irrazionale, ma è
perfettamente coerente con larga parte della disciplina penale, in
particolare proprio sotto il profilo della sanzione e dell' esecuzione
correlativa, frequentemente "condizionati" da siffatti comportamenti,
che la legge penale valorizza in termini disparati (dalle attenuanti
ex art. 62, n. 6, cod. pen., al regime di comparazione delle circostanze,
all' entità della pena ex art. 133 cod. pen., ecc.);
c) una siffatta valorizzazione non "coarta" in alcun modo
il diritto di difesa, essendo il portato di opzione libera dell' imputato
(e poi condannato) quello dell' offerta di collaborazione e delle
conseguenze che ne derivano;
d) il tema della retroattività è, nelle ordinanze, incentrato
sul modo del trattamento di esecuzione, e così sovrapposto
alla nozione di pena di cui all' art. 25, secondo comma, Cost.; mentre
la consistenza ed entità di questa rimane intatta, dato che
le impugnative giocano solo sul piano degli istituti attuativi della
pena.
6.2. Rispetto alle questioni concernenti il testo delle norme impugnate
risultante dalla legge di conversione, l' Avvocatura dello Stato,
dopo aver richiamato i suesposti rilievi, aggiunge che non vi è
conflitto tra la prima parte del primo comma dell' art. 4-bis e la
finalità rieducativa della pena perchè, al contrario,
il fatto che al detenuto sia richiesto un sincero pentimento, manifestato
dalla collaborazione effettiva ed attuale con gli organi della giustizia,
esalta il ruolo emendativo della sanzione penale.
Nè vi sarebbe, secondo l' Avvocatura, violazione del diritto
di difesa, "per l' assorbente ragione che la "collaborazione"
con la giustizia non è solo una "particolare linea di
difesa", lasciata quindi alla libera valutazione dell' interessato,
bensì il percorso riabilitativo per eccellenza del condannato".
E del resto, l' azione riparatrice "post delictum" o, almeno,
dopo l' esecuzione della condotta penalmente censurabile, è
contemplata da diverse norme del sistema penale (cfr. art. 56, quarto
comma, e 62, n. 6, cod. pen.) come motivo di attenuazione della pena,
senza che sia stata mai rilevata una lesione alla libertà di
scelta delle condotte difensive nel fatto che la norma pretendesse
specifici comportamenti del soggetto, volti ad attenuare le conseguenze
del reato.
Quanto poi alle censure concernenti la procedura di revoca (cfr. r.o.
n. 72/1993), l' Avvocatura sostiene l' irrilevanza della questione,
perchè nel caso di specie l' iniziativa dell' autorità
amministrativa vi è stata e quindi non mette conto di discutere
della sua eventuale inerzia.
Circa la violazione dell' art. 3 Cost. dedotta dal Tribunale di Bari,
l' Avvocatura osserva che appare tutt'altro che irrazionale collegare
pari effetti negativi a due situazioni pur differenti fra loro ma
valutate entrambe negativamente dal legislatore: l' una (quella in
questione) di non collaborazione o comunque di pericolosità
attuale, l' altra di violazione di obblighi di comportamento.
Infondata sarebbe anche la censura ex art. 25, primo comma, Cost.,
prospettata dal Tribunale di Brescia, posto che la norma costituzionale
non impedisce certo al legislatore ordinario di porre determinate
condizioni per poter godere di certi benefici nella fase esecutiva
della pena; e che, comunque, al giudice è rimessa, dalla norma
in questione, la valutazione della consistenza della collaborazione
offerta (che in certi casi può essere addirittura "oggettivamente
irrilevante").
7. Ulteriori questioni di legittimità costituzionale sono state
sollevate nei confronti della seconda parte del comma 1 dell' art.
4-bis della legge n. 354 del 1975, così come sostituito dall'
art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992, che recita: "Quando
si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità
di terrorismo o di eversione dell' ordinamento costituzionale ovvero
di detenuti o internati per i delitti di cui agli artt. 575, 628,
terzo comma, 629, secondo comma del codice penale e all' art. 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell' art. 80, comma
2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi
solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva".
Tale disposizione è rimasta testualmente inalterata con la
legge di conversione, ma risente delle modifiche alla prima parte
dello stesso comma precisate sub c) e d) (v. par. 1).
7.1. Nel corso di una procedura concernente la concessione della liberazione
anticipata ad Adamoli Roberto, detenuto per delitti commessi per finalità
di terrorismo o di eversione dell' ordine costituzionale, il Tribunale
di sorveglianza di Milano esponeva che nella specie il diniego della
misura era stato annullato dalla Corte di cassazione perchè
non erano state assunte le informazioni finalizzate all' acquisizione
di "elementi tali da escludere l' attualità dei collegamenti
con la criminalità organizzata o eversiva" prescritte
in tali casi dall' art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 nel testo
introdotto con l' art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203;
e che, peraltro, nel frattempo, tale disposizione era stata modificata
dall' art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con la previsione
che le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della
legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere concesse "solo se
non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti
con la criminalità eversiva".
Ciò premesso, il Tribunale ha sollevato, con ordinanza del
10 giugno 1992 (r.o. n. 583/1992), una questione di legittimità
costituzionale di quest'ultima disposizione, assumendone il contrasto
con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
In riferimento all' art. 3, il Tribunale rimettente osserva che, al
di là della sua impropria collocazione nel capo VI della legge
penitenziaria, la liberazione anticipata realizza una riduzione di
parte della pena detentiva, abbreviandone la durata, quale premio
in favore dei detenuti che abbiano dato prova di partecipazione all'
opera rieducativa, ed ha perciò contenuto ed effetti diversi
dalle vere e proprie misure alternative alla detenzione, che sono
invece sostitutive di un altro trattamento penale.
Quanto agli altri parametri, il giudice "a quo" sostiene
che l' obbligatorietà (e non facoltatività) degli accertamenti
imposti dalla norma impugnata comporta una grave alterazione della
valenza incentivante e pedagogica dell' istituto della liberazione
anticipata e quindi un grave svilimento della finalizzazione rieducativa
della pena.
Il remittente sostiene, infine, che, per le stesse ragioni, l' illegittimità
costituzionale dovrebbe essere estesa, ex art. 27 della legge n. 87
del 1953, alla prima parte del citato art. 4-bis, comma primo, nel
punto in cui richiede obbligatoriamente, ai fini della stessa liberazione
anticipata, accertamenti in ordine alla collaborazione con la giustizia
a norma dell' art. 58-ter della stessa legge.
7.1.1. In ordine a tale questione il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato,
ha chiesto la restituzione degli atti al giudice "a quo"
per riesame della rilevanza, dato che la legge di conversione ha escluso
la liberazione anticipata dal novero dei benefici cui si applicano
le disposizioni restrittive introdotte con la prima parte dello stesso
comma.
7.2. Dovendo decidere sull' istanza di liberazione anticipata avanzata
da Tripi Paolino, condannato per il delitto di rapina aggravata (art.
628, terzo comma, cod. pen.), il Tribunale di sorveglianza di Palermo
ha sollevato, con ordinanza del 29 settembre 1992 (r.o. n. 800/1992),
una questione di legittimità costituzionale dell' art. 4-bis,
primo comma, seconda parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così
come modificato dall' art. 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, nella parte in cui non consente la concessione di liberazione
anticipata per i condannati per i delitti ivi indicati - tra i quali
quello sopracitato - assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 27,
terzo comma, Cost.
Il Tribunale premette, sul piano interpretativo, che l' inciso "fatta
eccezione per la liberazione anticipata", introdotto con la legge
di conversione nella prima parte dell' art. 15, va inteso nel senso
che per i delitti in questa indicati i benefici penitenziari possano
essere concessi solo a chi collabora con la giustizia, ma che per
costoro sia esclusa la concedibilità della liberazione anticipata.
Ciò si ricaverebbe "non solo dall' evidente tenore letterale
della norma, ma anche dalla lettura sistematica di tutta la normativa
contenuta nella stessa legge concernente la c.d. protezione dei collaboratori,
per i quali, se è possibile accedere ai benefici indicati nell'
art. 13 della legge n. 356/1992 anche in deroga alle disposizioni
"relative ai limiti di pena", non esiste alcuna ragione
trattamentale che giustifichi la concessione soltanto di una riduzione
di 45 giorni di pena per ogni semestre". La dizione "i benefici
suddetti" usata nella seconda e terza parte della lettera a)
dell' art. 4-bis significherebbe, poi, che la liberazione anticipata
sarebbe da escludere anche per le categorie in essa indicate. Ciò
si ricaverebbe, per altro verso, "dalla constatazione che nella
quarta categoria di condannati presa in esame dall' art. 15, legge
n. 356/1992 ("detenuti e internati per delitti dolosi" per
i quali "il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore
distrettuale comunica ... l' attualità di collegamenti con
la criminalità organizzata") si torna a fare riferimento
alle "misure alternative alla detenzione previste dal capo VI"":
sicchè "se il legislatore avesse inteso comprendere la
liberazione anticipata fra i benefici concedibili alla categoria di
condannati in esame (artt. 575, 628 cpv., 629 cpv., cod. pen., 73
e 80 cpv. del D.P.R. n. 309 del 1990), non avrebbe dovuto usare il
riferimento ai "benefici suddetti", ma avrebbe dovuto parlare
di "misure alternative alla detenzione".
Tanto premesso, il giudice "a quo" osserva che il divieto
di liberazione anticipata per coloro che risultino condannati "per
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell' ordinamento costituzionale", per omicidio volontario, per
rapina e estorsione aggravata, per detenzione di ingenti quantità
di sostanze stupefacenti, introduce nel nostro ordinamento penitenziario
una discriminazione assolutamente ingiustificata e priva di qualsiasi
ragionevolezza. Non ha infatti alcun senso, a suo avviso, che tutti
i benefici penitenziari siano esclusi qualora siano stati acquisiti
"elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti
con la criminalità organizzata o eversiva", mentre ove
questi elementi non vi siano il detenuto può accedere a tutti
i benefici ma non alla liberazione anticipata.
In riferimento, poi, all' art. 27, terzo comma, Cost., il Tribunale
rimettente sostiene che con la norma impugnata non si è fatto
buon uso del c.d. "sinallagma carcerario", che consente
di modulare la pena detentiva in funzione della personalità
del condannato, della sua attuale pericolosità e delle possibilità
di reinserimento sociale; essendo paradossale che chi ha dato prova
di fattiva e consapevole partecipazione all' opera di rieducazione
possa accedere - sussistendone le condizioni di ammissibilità
- all' affidamento in prova al servizio sociale ed alla semilibertà
ma non anche alla liberazione anticipata.
7.2.1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall' Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la predetta
questione sia dichiarata infondata in quanto basata su un erroneo
presupposto interpretativo. L' innovazione apportata in sede di conversione
andrebbe, infatti, intesa nel senso che la liberazione anticipata
non è soggetta ad alcuna delle restrizioni e dei limiti indicati
nell' intero comma 1 dell' art. 4-bis; il che comporta che tale istituto,
che non ha natura premiale ma consegue alla sola corretta partecipazione
all' opera di rieducazione in carcere, sarà applicato per tutti
i reati indicati nell' art. 4-bis seguendo le regole generali previste
dall' art. 54 in riferimento a qualunque reato.
8. Con due ordinanze di identico tenore emesse il 7 luglio 1992 (r.o.
nn. 774 e 775/1992), il Pretore di Venezia ha sollevato questioni
di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 (titolo
I) del citato decreto-legge n. 306 del 1992, assumendone il contrasto
con l' art. 77, secondo comma, Cost.Premesso, in punto di rilevanza,
di dover applicare nei giudizi - di cui peraltro non indica l' oggetto
- quantomeno l' art. 238 cod. proc. pen., il remittente contesta la
sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza per introdurre
con decreto-legge modifiche al codice di procedura penale: sia perchè
avrebbe dovuto essere adottata la procedura di cui all' art. 7 della
legge delega n. 81 del 1987, sia perchè la sussistenza di tali
requisiti non potrebbe riconoscersi nell' esigenza di contrasto della
criminalità mafiosa. Questa, infatti, è fenomeno diffuso
da decenni, e d' altra parte le modifiche apportate dalle norme impugnate
si applicano a tutti i procedimenti penali e non solo a quelli di
criminalità organizzata.8.1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato,
ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata inammissibile,
per una pluralità di motivi, e cioè: a) perchè
investe un intero gruppo di disposizioni del decreto-legge n. 306
del 1992, di contenuto disparato e non collegate necessariamente tra
di loro; b) perchè non indica quali norme entrano in gioco,
e di quali istituti il giudice "a quo" possa o debba fare
applicazione; con la conseguenza, fra l' altro, che non può
controllarsi se le modifiche apportate dalla legge di conversione
non ne abbiano fatto venir meno la rilevanza; c) perchè la
rilevanza di questioni ex art. 77 Cost. viene meno quando il decreto-legge
sia stato convertito (cfr. ordinanza n. 810 del 1988); d) per l' inapplicabilità
della procedura ex art. 7 della legge delega, essendo incompatibili
con questa talune delle innovazioni introdotte col decreto; e) per
la singolarità dell' assunto della non-urgenza della lotta
al fenomeno della criminalità mafiosa, che è il substrato
di fondo che sorregge i singoli, specifici articoli del complesso
provvedimento.
Considerato in diritto
1. Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe,
o comunque coinvolgenti lo stesso articolo o altre disposizioni del
medesimo testo legislativo.
E' perciò opportuna la riunione dei relativi giudizi.
2. Il Pretore di Venezia, con le due ordinanze di identico tenore
indicate in epigrafe, dubita che gli artt. da 1 a 10 (titolo I) del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, contrastino con l' art. 77, secondo
comma, della Costituzione, dato che a suo avviso non ricorrono i requisiti
di necessità ed urgenza per introdurre con tale strumento modifiche
al codice di procedura penale.
La questione è però manifestamente inammissibile perchè
il giudice "a quo", omettendo qualsivoglia indicazione in
ordine al procedimento principale, non ha posto la Corte in condizione
di verificare la rilevanza rispetto ad esso di tutte, o anche di una
soltanto delle disposizioni impugnate, che nell' ordinanza è
solo apoditticamente affermata.
3. Il Tribunale di sorveglianza di Milano dubita, con l' ordinanza
indicata in epigrafe, che l' art. 4-bis, primo comma, seconda parte,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato con l' art.
15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, nella parte
in cui prevede che ai condannati per delitti commessi per finalità
di terrorismo o di eversione dell' ordine costituzionale, la liberazione
anticipata - così come le misure alternative alla detenzione
- può essere concessa "solo se non vi sono elementi tali
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità
eversiva", contrasti:
- con l' art. 3 Cost., dato che la liberazione anticipata ha contenuto
ed effetti diversi dalle vere e proprie misure alternative, in quanto
non è sostitutiva di un altro trattamento penale ma realizza
una riduzione di parte della pena detentiva;
- con gli artt. 24 e 27, terzo comma, Cost., dato che l' obbligatorietà
dei predetti accertamenti comporta una grave alterazione della valenza
incentivante e pedagogica dell' istituto della liberazione anticipata
e quindi un grave svilimento della finalizzazione rieducativa della
pena.
3.1. Con la legge di conversione n. 356 del 1992, la prima parte del
primo comma del predetto art. 4-bis è stata modificata, nel
senso che si è stabilito che la limitazione alla concessione
dei benefici penitenziari ai soli collaboratori con la giustizia vale
per le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI "fatta
eccezione per la liberazione anticipata".
Poichè tale locuzione, come si dirà meglio in seguito,
va intesa nel senso che la predetta limitazione non opera per tale
istituto, ne consegue che esso non è ricompreso tra i "benefici
suddetti" cui si applica la condizione posta dalla seconda parte
del primo comma. Perciò la questione in esame deve essere dichiarata
inammissibile.
4. Muovendo dal presupposto interpretativo che l' inciso "fatta
eccezione per la liberazione anticipata" introdotto dalla legge
di conversione n. 356 del 1992 nel testo del citato art. 4-bis, primo
comma, prima parte, sia da intendere nel senso che la liberazione
anticipata non possa essere concessa neanche a coloro che collaborano
con la giustizia, e che perciò essa sia da escludere anche
per i condannati per i delitti indicati nella seconda parte del medesimo
primo comma, il Tribunale di sorveglianza di Palermo dubita, con l'
ordinanza indicata in epigrafe, che tale preclusione, per questi ultimi,
contrasti:
- col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), posto che sarebbe
privo di giustificazione che tutti i benefici penitenziari siano esclusi
qualora siano stati acquisiti "elementi tali da far ritenere
la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata
o eversiva", mentre ove questi elementi non vi siano il detenuto
può accedere a tutti i benefici ma non alla liberazione anticipata;
- con l' art. 27, terzo comma, Cost., essendo in contrasto con la
funzione rieducativa della pena che chi ha dato prova di fattiva e
consapevole partecipazione all' opera di rieducazione possa accedere
- sussistendone le condizioni di ammissibilità - all' affidamento
in prova al servizio sociale ed alla semilibertà ma non anche
alla liberazione anticipata.
4.1. L' interpretazione dell' inciso "fatta eccezione per la
liberazione anticipata" che il giudice "a quo" pone
a base della questione sollevata - e cioè che in virtù
di essa tale beneficio non sarebbe mai concedibile ai condannati per
i delitti specificati nella stessa norma, neanche se essi "collaborano
con la giustizia a norma dell' art. 58-ter" - è contraddetta
da quella adottata dalla Corte di cassazione, da gran parte dei giudici
di merito e da questa stessa Corte (cfr. ordinanze nn. 413 e 483 del
1992, 83 del 1993).
In effetti, che l' inciso in questione sia volto ad escludere l' applicabilità
alla liberazione anticipata della disposizione limitativa in cui esso
è inserito lo si deduce non solo dal dato letterale, ma soprattutto
dai lavori preparatori, univocamente contrassegnati dall' intento
di mitigare il rigore della norma originaria del decreto-legge (come
dimostrano anche le altre modifiche inserite in sede di conversione
nei commi primo e secondo dello stesso art. 15). Sarebbe stato ben
strano, del resto, che in un testo legislativo in cui ad accentuate
restrizioni nei confronti dei condannati per reati di criminalità
organizzata si accompagnano misure di marcato favore (come quelle
di cui al secondo comma dell' art. 13) nei confronti di quanti collaborano
con la giustizia, venisse introdotta per costoro una limitazione incisiva
quale l' esclusione dalla liberazione anticipata.
La questione in esame va quindi dichiarata infondata perchè
poggia su un presupposto interpretativo erroneo.
5. Le restanti questioni, sollevate dai Tribunali di sorveglianza
di Firenze, Cagliari, Sassari, Perugia, Bari, Brescia e Campobasso,
investono le disposizioni restrittive che in materia di misure alternative
alla detenzione (ed in un caso, anche di permessi premio) sono state
dettate con l' art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992 - nel testo
originario, ovvero in quello modificato con la legge di conversione
n. 356 del 1992 - nei confronti dei detenuti per taluni delitti c.d.
di criminalità organizzata, e cioè "per delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis
del codice penale ovvero al fine di agevolare l' attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo nonchè per i delitti
di cui agli artt. 416-bis e 630 del codice penale e all' art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".
In particolare, le questioni investono:
a) la norma che dispone che per i suddetti delitti le misure alternative
alla detenzione (o i permessi premio: r.o. nn. 766, 767 e 768/1992)
possono essere concesse "solo nei casi in cui tali detenuti ...
collaborano con la giustizia a norma dell' art. 58-ter" e cioè
solo "a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati
per evitare che l' attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l' autorità di
polizia o l' autorità giudiziaria nella raccolta di elementi
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l' individuazione o
la cattura degli autori dei reati"; art. 4-bis, lettera a), primo
comma, prima parte della legge n. 354 del 1975, nel testo modificato
col primo comma dell' art. 15 del decreto;
b) la medesima norma sub a), così come integrata dalla legge
di conversione, la quale ha previsto che "quando si tratta di
detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata
applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62,
n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la
sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione
dell' art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti
possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante purchè siano stati acquisiti
elementi tali da escludere in maniera certa l' attualità dei
collegamenti con la criminalità organizzata";
c) la norma (art. 15, secondo comma) che prevede che le misure alternative
alla detenzione di cui i detenuti per i predetti delitti fruiscano
alla data di entrata in vigore del decreto sono revocate dal Tribunale
di sorveglianza a seguito di comunicazione dell' autorità di
polizia che i medesimi "non si trovano nelle condizioni per l'
applicazione dell' art. 58-ter;
d) la norma originaria del decreto che dispone che la revoca avvenga
in base a comunicazione fatta, "ove lo ritenga", dall' autorità
di polizia che i medesimi non si trovano nelle condizioni (collaborazione
con la giustizia) per l' applicazione dell' art. 58-ter;
e) la medesima norma, nel testo modificato dalla legge di conversione,
la quale prevede che la revoca avvenga in base alla predetta comunicazione,
ma non più discrezionale e previo accertamento da parte del
Tribunale di sorveglianza dell' insussistenza della predetta condizione.
6. Rispetto alla norma sub c), è da precisare che, in quanto
impugnata nel testo risultante dalla legge di conversione, essa deve
ritenersi integrata da quella specificata sub b), pur se di questa
manca un esplicito richiamo per un chiaro difetto di coordinamento.
E' infatti evidente che se le condizioni considerate in tale norma
legittimano l' ammissione ai benefici in discorso, a maggior ragione
esse debbono valere a precludere la revoca di quelli già concessi.
In ragione di tale modifica, di quella alla norma sub d) specificata
sub e) e di quella alla norma sub a) indicata sub b), nonchè
dell' esclusione della liberazione anticipata dal novero delle misure
considerate in tali disposizioni (cfr. par. 4.1), per le questioni
sollevate nei confronti delle norme originarie del decreto-legge n.
306 dai Tribunali di sorveglianza di Firenze (r.o. nn. 550, 551, 552/1992),
Cagliari (r.o. nn. da 565 a 580/1992) e Sassari (r.o. nn. da 539 a
544, da 511 a 527, da 766 a 768/1992) deve disporsi la restituzione
degli atti ai giudici "a quibus" perchè riesaminino
la rilevanza delle questioni sollevate alla stregua delle modificazioni
sopravvenute.
7. La norma che disciplina la procedura di revoca delle misure alternative
alla detenzione (sub e) è stata impugnata dai Tribunali di
sorveglianza di Firenze (r.o. n. 72/1993) e Perugia (r.o. nn. 67 e
108/1993) nonostante che nel testo risultante dalla legge di conversione
l' iniziativa al riguardo dell' autorità di polizia non risulti
più discrezionale (essendo stato soppresso l' inciso "ove
lo ritenga") e si preveda che, a seguito della comunicazione
di detta autorità circa la mancanza della condizione della
"collaborazione con la giustizia", il Tribunale di sorveglianza
dispone la revoca "accertata l' insussistenza della suddetta
condizione".
Si sostiene, al riguardo, che l' iniziativa dell' autorità
di polizia è comunque indispensabile perchè sorga il
procedimento di revoca, resta discrezionale quanto alla verifica della
specifica pericolosità del caso e può essere omessa
in quelli che possono essere utili ai fini informativi. Di conseguenza,
sarebbero violati:
- l' art. 25, primo comma, Cost., perchè tale facoltà
comporterebbe la possibile sottrazione del potere di revoca al giudice
naturale precostituito per legge, che è il Tribunale di sorveglianza;
- gli artt. 101, secondo comma e 109 Cost., perchè tale discrezionalità
comporterebbe il rovesciamento del rapporto tra organo giudiziario
decidente, soggetto "soltanto alla legge", e organo informativo
di polizia;
- l' art. 111, primo comma, Cost., perchè la motivazione del
provvedimento sarebbe rimessa alla scelta dell' autorità di
polizia.
7.1. La questione non è fondata.
Le predette censure, invero, muovono dal presupposto che la norma
attribuisca all' autorità di polizia la facoltà discrezionale
di segnalare o meno i casi di non collaborazione all' autorità
giudiziaria. Ma ciò non risulta affatto dal testo della disposizione,
la quale, stabilendo che detta autorità "comunica"
tali casi, prevede la comunicazione come obbligatoria; il che è
reso evidente dalla soppressione dell' inciso "ove lo ritenga"
contenuto nel testo originario del decreto.
Che poi l' iniziativa della comunicazione sia attribuita all' autorità
di polizia è coerente sia con le funzioni informative a questa
demandate, sia con l' attribuzione ad essa del potere di avere con
i detenuti "colloqui" "al fine di acquisire informazioni
utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità
organizzata" prevista dal successivo art. 16. Il che non toglie,
per altro verso, che la magistratura di sorveglianza, ove abbia in
altro modo notizia di casi di non collaborazione, abbia il potere-dovere
di promuovere essa stessa la procedura di revoca.
Nè può dirsi che i poteri del Tribunale di sorveglianza
siano in qualche modo menomati, perchè ad esso spetta di accertare
la condizione di non collaborazione, svolgendo al riguardo tutte le
opportune verifiche.
8. Tanto la norma (sub a) che condiziona alla collaborazione con la
giustizia l' ammissione alle misure alternative alla detenzione, quanto
quella (sub c) che prevede la revoca di tali misure in caso di non
collaborazione - entrambe, con l' integrazione specificata sub b)
- sono variamente censurate dai giudici "a quibus" in riferimento
agli artt. 27, terzo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma,
3 Cost. ed al principio di ragionevolezza.
Le censure ex art. 27, terzo comma, poggiano sul presupposto che esso
garantisca al condannato il diritto a vedere riesaminato se "la
quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente
al suo fine rieducativo" (sentenze nn. 204 del 1974, 343 del
1987, 282 del 1989, 125 del 1992): e la violazione consisterebbe in
ciò, che in mancanza di collaborazione con la giustizia - che
peraltro nasce da una valutazione di convenienza processuale ed è
possibile in fase esecutiva solo se quella di cognizione non si è
ancora esaurita - viene reso irrilevante il percorso rieducativo-riabilitativo
già compiuto, dal quale la collaborazione è, per altro
verso, scollegata.
Tali motivi di censura varrebbero a maggior ragione in caso di revoca
di benefici già concessi, dato che in essi è stato già
riconosciuto il raggiungimento della finalità rieducativa -
sicchè la pena diventa puramente afflittiva - e che, in assenza
di motivi di demerito del condannato e di possibilità del medesimo
di collaborare, viene stabilita una presunzione di non rieducabilità.
Ancora all' art. 27, terzo comma, ma anche all' art. 3 Cost. è
riferito il motivo di censura fondato sulla considerazione dei casi
in cui la collaborazione con la giustizia è impossibile, quali
quelli: di flagrante constatazione o rapida ricostruzione dei fatti
o, comunque, di completo accertamento delle responsabilità;
di partecipazione di secondo piano al delitto (ad es., nelle organizzazioni
criminali strutturate a compartimenti stagni) che non consente di
conoscere fatti e condotte dei partecipi di livello superiore; di
cessazione, a distanza di anni, dei collegamenti con l' organizzazione
criminale; di innocenti che siano vittime di errore giudiziario. Rispetto
a tali casi, il requisito della collaborazione, da un lato si tradurrebbe
- rispetto alla norma sub a) - in una pura e semplice inammissibilità
ai benefici penitenziari, contraria al principio rieducativo (Tribunale
di sorveglianza di Firenze); dall' altra comporterebbe - ai fini della
revoca (sub e) - un' ingiustificabile assimilazione nel trattamento
penitenziario tra chi non può prestare alcuna collaborazione
e chi assume, invece, un atteggiamento di non collaborazione o di
perdurante solidarietà con i correi (Tribunale di sorveglianza
di Campobasso).
Incoerente col principio rieducativo sarebbe, inoltre, l' adozione
del metodo di tipizzazione per titoli di reato, perchè il presupposto
- su cui la norma poggia - dell' inserimento del soggetto in stabili
organizzazioni criminali, da cui è impossibile o improbabile
il distacco, è suscettibile di non verificarsi, come nei casi
di aggregazioni estemporanee ed occasionali per il compimento di sequestri
di persona, o di dissoluzione del gruppo marginale, non inserito nell'
organizzazione mafiosa o dedita al traffico di stupefacenti. Con la
conseguenza che, nei casi suddetti, è precluso un esame di
merito che consenta di distinguerli da quelli in cui la pericolosità
permanga.
I suesposti rilievi incentrati sui casi di impossibilità di
collaborazione e sulle conseguenze della tipizzazione per titoli di
reato, ad avviso del Tribunale di sorveglianza di Firenze, investono
la norma (sub a) concernente l' ammissibilità ai benefici penitenziari,
anche in quanto integrata dalla previsione (sub b) di casi di collaborazione
attenuata, peraltro compensata dall' onere di provare un dato negativo,
quale la mancanza di attuali collegamenti con la criminalità
organizzata.
Al riguardo, il giudice rimettente sottolinea la ristrettezza di tali
casi, osservando che le attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6 e 116
cod. pen., sarebbero inapplicabili al delitto di cui all' art. 74
del D.P.R. n. 309 del 1990, la seconda sarebbe applicabile ai casi
più gravi (ad es., sequestro di persona seguito da morte dell'
ostaggio) ma non a quelli meno gravi (mancanza di tale evento), e
l' attenuante di cui all' art. 114 cod. pen., sarebbe inapplicabile
nella grande maggioranza della fattispecie di cui all' art. 4-bis,
essendo esclusa ove ricorra l' aggravante di cui all' art. 112, n.
1, cod. pen. (concorso nel reato di cinque o più persone).
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia aggiunge che le predette attenuanti,
se non applicate in sede di cognizione, non poterebbero essere riconosciute
nella procedura di sorveglianza, ostandovi un giudicato ormai intangibile
e - in riferimento a quella di cui all' art. 62, n. 6 - chè
non sarebbe possibile, a distanza di anni dalla condanna, adoperarsi
per evitare ulteriori conseguenze del reato. Rileva, inoltre, che
delle ipotesi di collaborazione di cui all' art. 58-ter, l' unica
concretamente possibile dopo la condanna sarebbe quella dell' individuazione
e cattura degli autori del reato.
In riferimento, poi, all' art. 24, secondo comma, Cost., i giudici
"a quibus" sostengono che il diritto di difesa - garantito
nel procedimento di sorveglianza in quanto questo ha natura giurisdizionale
e contenuto decisorio - sarebbe violato in ragione del fatto che la
norma impugnata, condizionando alla c.d. collaborazione il diritto
al riesame degli effetti rieducativi, costringerebbe alla scelta di
una determinata linea difensiva e precluderebbe ogni dialettica processuale
a chi, pur volendo, non avrebbe potuto collaborare; ed aggiungono
che, al di fuori della collaborazione, è inibito al condannato
di dimostrare alcunchè.
Tra le ordinanze qui in esame, la censura di violazione dell' art.
25, secondo comma, Cost., è svolta dal Tribunale di sorveglianza
di Firenze anche in quella (r.o. n. 64/1963) che, in quanto emessa
in un procedimento relativo alla concessione di benefici penitenziari,
investe solo la norma sull' ammissibilità di questi. In realtà,
però, la motivazione sul punto concerne solo la retroattività
della revoca di essi: ond' è che tale censura può essere
considerata - unitamente a quelle analoghe dello stesso Tribunale
(r.o. n. 72/1993) e di quelli di Bari e di Brescia (r.o. n. 96/1993)
- solo in riferimento alla disposizione di cui al secondo comma dell'
art. 15.
Le censure a quest'ultima disposizione muovono dal presupposto che
il principio di irretroattività della legge penale meno favorevole
al reo riguardi sono solo la previsione della fattispecie legale di
reato, ma anche le disposizioni di natura sostanziale (quali quelle
relative alle misure alternative alla detenzione) che incidono sulla
qualità e quantità della pena. Ciò stante, i
giudici "a quibus" osservano che la revoca delle misure
già in godimento comporta che il regime della pena venga retroattivamente
modificato "in peius", rendendo con ciò irrilevante
il già compiuto percorso rieducativo-riabilitativo (r.o. n.
72/1993); ed aggiungono (r.o. n. 96/1993) che, se è vero che
è stata riconosciuta (sentenza n. 107 del 1980 e ordinanza
n. 10 del 1981) la legittimità costituzionale dell' esclusione
dall' affidamento in prova e dalla semilibertà dei condannati
per determinati delitti - e perciò lecito il ripristino di
un precedente regime più rigoroso - ciò dovrebbe valere
solo per il futuro, ma non dovrebbe autorizzare la revoca dei benefici
già concessi ai condannati per reati ormai lontani nel tempo.
La norma sulla revoca, infine, è censurata dal Tribunale di
Bari in riferimento all' art. 3 Cost. in quanto assoggetta ad identico
trattamento sia i detenuti che si siano rivelati particolarmente meritevoli,
con la loro condotta, della misura applicata, sia quelli che abbiano
serbato una condotta diversa ed abbiano commessi fatti risultanti
incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa.
9. La normativa in esame è frutto di scelte di politica criminale
che si muovono in una triplice direzione, l' analisi delle quali è
utile premessa allo scrutinio delle censure dianzi illustrate.
La prima di tali scelte consiste nell' enucleazione di una serie di
figure delittuose che, per sè stesse o per le modalità
della condotta, sono espressive del fenomeno della c.d. criminalità
organizzata e nella statuizione, in via generale, che ai condannati
per tali reati non sono concedibili - e se già concessi, vanno
revocati - i benefici che comportano un sia pur temporaneo distacco,
totale o parziale, dal carcere (c.d. misure extramurali): scelta,
questa, che nel testo originario del decreto-legge si estendeva a
tutti i benefici penitenziari, e che è stata poi, in sede di
conversione, ridimensionata mantenendo la concedibilità a tutti
i detenuti della liberazione anticipata.
A fronte, cioè, dell' acuto allarme sociale creatosi nella
contingenza in cui il decreto fu emanato - ampiamente testimoniato
dai lavori parlamentari - il legislatore ha ritenuto di adottare una
misura drastica, nettamente ispirata a finalità di prevenzione
generale e di tutela della sicurezza collettiva, nella convinzione
che per il contenimento del crimine organizzato fosse necessaria una
decisa inversione di tendenza rispetto agli indirizzi della legge
n. 663 del 1986: inversione che si era già in parte manifestata
con la legge n. 203 del 1991, di conversione del decreto-legge n.
152 dello stesso anno (nonchè con i decreti-legge non convertiti
che precedettero quest'ultimo: nn. 324 del 1990, 5 e 76 del 1991).
La seconda scelta legislativa è consistita nello stabilire
che, invece, tutti i benefici penitenziari sono concedibili ai detenuti
per delitti di criminalità organizzata che si inducano a collaborare
con la giustizia. Tale indirizzo di favore per i collaboratori si
era già concretizzato, nella legislazione più recente,
con l' introduzione di specifiche attenuanti (art. 8, legge n. 203
del 1991); v. anche l' art. 630, comma settimo, cod. pen.; l' ammissione
a speciali programmi di protezione (capo II della legge n. 82 del
1991, di conversione del decreto-legge n. 8 del 1991) e l' esenzione
dagli inasprimenti della quota di pena necessaria per l' ammissione
a taluni benefici penitenziari (art. 58-ter, introdotto con l' art.
1 della citata legge n. 203). Ma con il decreto-legge n. 306 del 1992
l' indirizzo è stato significativamente rafforzato, eccettuando
i collaboratori dalla generalizzata esclusione dai benefici penitenziari
prevista per gli altri detenuti per gli stessi reati (art. 15) e stabilendo,
tra l' altro, che per coloro che sono stati ammessi a speciale programma
di protezione i benefici penitenziari siano concedibili "anche
in deroga alle vigenti disposizioni" (art. 13).
Tale differenziazione - che certo rappresenta un forte incentivo alla
collaborazione - è essenzialmente espressione di una scelta
di politica criminale, e non penitenziaria: come si evince dalla stessa
dichiarazione del Ministro guardasigilli proponente (Assemblea del
Senato, seduta del 6 agosto 1992) che l' ha rappresentata come "l'
arma più efficace ... per contrastare la criminalità
organizzata", dato che "praticamente tutti i processi che
hanno ottenuto qualche risultato ... sono stati fondati ... sulla
collaborazione di ex appartenenti alle associazioni di stampo mafioso".
Va peraltro rilevato che lo stesso Ministro ha pure sostenuto, nella
relazione alla legge di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992,
che il fulcro dell' intervento legislativo non sta solo nel contributo
alle indagini che la collaborazione comporta, ma che la scelta collaborativa
è la sola ad esprimere con certezza la volontà di emenda,
onde essa assume una valenza anche penitenziaria. Ma sotto questo
profilo, non può non convenirsi con i giudici "a quibus"
quando sostengono che la condotta di collaborazione ben può
essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi
che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione.
Con la legge di conversione, infine, si è in parte temperato
il rigore dei due predetti indirizzi, ammettendo ai benefici penitenziari
anche chi offra una collaborazione oggettivamente irrilevante nei
risultati, alla condizione che vi sia la prova dell' inesistenza di
collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Tale condizione
- già introdotta come requisito di ammissione ai benefici penitenziari
dall' art. 1 della citata legge n. 203 del 1991 (e prima ancora, di
concessione dei permessi premio: art. 13, legge n. 55 del 1990) -
è stata peraltro assunta nella sua accezione più rigorosa
(e quindi di più difficile dimostrazione), richiedendosi non
già che non sia provata l' esistenza dei predetti collegamenti
ma che sia certa la loro insussistenza; e soprattutto ne è
stata riconosciuta la rilevanza solo per i condannati cui siano state
concesse le circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 o 116 cod.
pen., o che abbiano provveduto, anche dopo la sentenza di condanna,
al risarcimento del danno.
Si deve qui rilevare, peraltro, che, pur nei detti limiti, si è
adottato, con la condizione in questione, un criterio pertinente all'
area della prevenzione speciale, deducendosi dalla commissione di
determinati delitti di criminalità organizzata una presunzione
di persistenza dei collegamenti con questa - e quindi di pericolosità
specifica - e richiedendosi la dimostrazione della loro rottura come
requisito da aggiungere a quelli già vigenti per l' ammissione
alle misure alternative alla detenzione.
10. Alla luce delle suesposte premesse, le censure alla disposizione
sull' ammissione ai benefici penitenziari (art. 4-bis, lettera a),
prima parte, primo e secondo periodo) riferite all' art. 27, terzo
comma, Cost., non possono ritenersi fondate.
Va innanzitutto ribadito, al riguardo, che tra le finalità
che la Costituzione assegna alla pena - da un lato, quella di prevenzione
generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittività
e retributività, e, dall' altro, quelle di prevenzione speciale
e di rieducazione, che tendenzialmente comportano una certa flessibilità
della pena in funzione dell' obiettivo di risocializzazione del reo
- non può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta
che vanga una volta per tutte ed in ogni condizione (cfr. sentenza
n. 282 del 1989). Il legislatore può, cioè - nei limiti
della ragionevolezza - far tendenzialmente prevalere, di volta in
volta, l' una o l' altra finalità della pena, ma a patto che
nessuna di esse ne risulti obliterata. Per un verso, infatti, il perseguimento
della finalità rieducativa - che la norma costituzionale addita
come tendenziale sol perchè prende atto "della divaricazione
che nella prassi può verificarsi tra quella finalità
e l' adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione"
(sent. n. 313 del 1990) - non può condurre a superare "la
durata dell' afflittività insita nella pena detentiva determinata
nella sentenza di condanna" (sent. n. 282 cit.). Per altro verso,
il privilegio di obiettivi di prevenzione generale e di difesa sociale
non può spingersi fino al punto da "autorizzare il pregiudizio
della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione
nel contesto dell' istituto della pena" (sent. n. 313 del 1990
cit.): tant'è che questa Corte ha dedotto dal precetto dell'
art. 27, terzo comma, Cost., che l' incentivo ad un' attiva partecipazione
all' opera di rieducazione costituito dalla concedibilità della
liberazione anticipata non può essere precluso neanche nei
confronti dei condannati all' ergastolo (sentenza n. 274 del 1983).
11. In questo quadro appare certamente rispondente alla esigenza di
contrastare una criminalità organizzata aggressiva e diffusa,
la scelta del legislatore di privilegiare finalità di prevenzione
generale e di sicurezza della collettività, attribuendo determinati
vantaggi ai detenuti che collaborano con la giustizia.
Non si può tuttavia non rilevare come la soluzione adottata,
di inibire l' accesso alle misure alternative alla detenzione ai condannati
per determinati gravi reati, abbia comportato una rilevante compressione
della finalità rieducativa della pena. Ed infatti la tipizzazione
per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzione
e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento
penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla configurazione
normativa di "tipi di autore", per i quali la rieducazione
non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita.
Inoltre, non può non destare serie perplessità, pur
in una strategia di incentivazione della collaborazione, la vanificazione
dei programmi e percorsi rieducativi (in atto magari da lungo tempo)
che sarebbe conseguita alla drastica impostazione del decreto-legge,
particolarmente nei confronti di soggetti la cui collaborazione sia
incolpevolmente impossibile o priva di risultati utili e, comunque,
per i soggetti per i quali la rottura con le organizzazioni criminali
sia adeguatamente dimostrata.
Il Parlamento, peraltro, ha corretto tale impostazione, smentendo
la tesi affacciata nella relazione alla legge di conversione del predetto
decreto-legge, secondo cui si dovrebbe presumere pericoloso chi non
collabora con risultati rilevanti. Detta presunzione infatti, non
è coerente con la possibilità - recepita nella legge
di conversione - per tutti i soggetti, collaboranti o meno, qualunque
sia stato il reato da essi commesso, di usufruire della liberazione
anticipata.
Quest'ultima disposizione ha certamente mantenuto aperta la possibilità
per tutti i detenuti che perseguono un programma di rieducazione di
avvalersi di uno degli istituti volti a tale scopo: e ciò esclude
che possa ritenersi vanificato, per i condannati di cui è questione,
il perseguimento in concreto della finalità rieducativa della
pena e perciò che sia violato l' art. 27, terzo comma, Cost.
Tale finalità, tuttavia, rimane compressa in misura rilevante
per la preclusione assoluta di tutte le misure extramurarie, delle
quali il legislatore ha riconosciuto l' utilità per il raggiungimento
dell' obiettivo di risocializzazione: ed al proposito i giudici "a
quibus" lamentano, più specificamente, che il principio
rieducativo sarebbe violato in una serie di casi in cui la condotta
positiva richiesta - e cioè la collaborazione - sarebbe oggettivamente
impossibile.
Tra quelli che essi elencano, però, non può certo farsi
rientrare quello del condannato che assume di non poter collaborare
perchè si protesta innocente, giacchè dopo il giudicato
una simile evenienza può assumere giuridica rilevanza solo
a seguito dell' apposita procedura di revisione.
Quanto agli ulteriori casi menzionati, ad essi ben può essere
estesa, in via interpretativa, la disposizione aggiuntiva introdotta
con la legge di conversione. All' ipotesi in cui vi sia offerta di
collaborazione oggettivamente irrilevante nei risultati può
infatti agevolmente assimilarsi, per identità di "ratio",
quella in cui un' utile collaborazione non sia possibile perchè
fatti e responsabilità sono già stati completamente
acclarati o perchè la posizione marginale nell' organizzazione
non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti al livello
superiore.
Per entrambe le ipotesi, peraltro, la concessione dei benefici è
subordinata alla assenza di collegamenti con la criminalità
organizzata: ed inoltre, al fatto che anche dopo l' accertamento giudiziale
si sia provveduto al risarcimento del danno, ovvero che la sentenza
di condanna sia stata pronunziata riconoscendo o l' attenuante di
cui all' art. 62, n. 6, o le diminuzioni di pena di cui agli artt.
114 e 116, cod. pen.
Ora, è ben vero che queste ultime - come osservano i giudici
"a quibus" - sono fattispecie normativamente assai ristrette,
e che possono darsi ipotesi ad esse così prossime sul piano
fattuale, da poterne sostenere ragionevolmente l' assimilazione. Ma
nessuna delle ordinanze in esame ha mosso specifiche censure in questa
prospettiva, nè ha, soprattutto, dato conto, ai fini della
rilevanza, di aver accertato l' ulteriore requisito posto dalla norma
in esame, costituito dalla prova certa, nel caso oggetto del giudizio
principale, dell' inesistenza di collegamenti con la criminalità
organizzata.
Esclusa, pertanto, la violazione dell' art. 27, terzo comma, va altresì
respinta la censura di lesione dell' art. 24, secondo comma, della
Costituzione, incentrata sul rilievo che nel procedimento per l' ammissione
alle misure alternative il detenuto non sarebbe ammesso a provare
altro che la collaborazione e sarebbe costretto alla scelta di una
determinata linea difensiva. Per costante giurisprudenza di questa
Corte, infatti, il diritto di difesa opera nei limiti della norma
sostanziale che disciplina il diritto fatto valere, sicchè
se essa vi appone limiti o condizioni è giocoforza che sia
solo in quest'ambito che le ragioni difensive abbiano modo di esplicarsi.
12. Le censure alla norma che prevede la revoca delle misure alternative
alla detenzione per chi non collabori con la giustizia o non rientri
nella condizione descritta nell' art. 4-bis, lettera a), prima parte,
secondo periodo (cfr. par. 6) sono principalmente incentrate sulla
dedotta violazione del principio di irretroattività della legge
penale sancito dall' art. 25, secondo comma, Cost.
Circa il presupposto da cui i giudici "a quibus" muovono,
e cioè che detto principio sia dettato, oltre che per la pena,
anche per le disposizioni che ne regolano l' esecuzione, può
astrattamente ipotizzarsi - nel caso che tale assunto, che potrebbe
meritare una seria riflessione, fosse riconosciuto valido - che il
divieto di introdurre siffatte innovazioni sia fatto risalire, alternativamente:
o al momento della commissione del reato; o al momento del passaggio
in giudicato della sentenza di condanna; o al momento dell' inizio
dell' esecuzione o, ancora, al momento della maturazione dei presupposti
ovvero a quello della concessione della misura alternativa.In relazione
a ciò, si deve rilevare che i sei casi descritti nelle ordinanze
concernono la revoca della semilibertà (cui si accede dopo
l' espropriazione di metà della pena) nei confronti dei condannati
per i delitti di cui all' art. 630 cod. pen. (cinque casi) o all'
art. 74, D.P.R. n. 309 del 1990, per i quali sono previsti livelli
di pena assai elevati; che la disciplina della semilibertà
ha subito nel tempo modificazioni in tema di preclusioni oggettive
alla sua concessione; che infine, le ordinanze di rimessione non contengono
i riferimenti in fatto idonei a precisare quale fosse la legge applicabile
in ciascuno dei predetti momenti. Di conseguenza, al di fuori dell'
ipotesi in cui debba farsi riferimento all' ultimo di questi, l' indagine
sul quesito principale circa l' applicabilità dell' art. 25,
secondo comma, Cost., nella materia in esame, dovendo necessariamente
muovere dalla premessa della sua sicura rilevanza nei giudizi "a
quibus", non può essere compiuta perchè rischia
di restare astratta.
13. Ciò non significa, però, che la revoca di una misura
che ha comportato una sostanziale modificazione nel grado di privazione
della libertà personale possa considerarsi fenomeno privo di
rilievo sotto il profilo costituzionale. Questa Corte ha invero più
volte riconosciuto, anche in materie - quale quella dei diritti patrimoniali
- non soggette al principio di irretroattività della legge,
che la vanificazione con legge successiva di un diritto positivamente
riconosciuto da una legge precedente non può sottrarsi al necessario
scrutinio di ragionevolezza (cfr., ad esempio, la sentenza n. 822
del 1988 e le altre ivi citate); e ciò, evidentemente, vale
a maggior ragione nella materia in esame.
Sotto questo profilo, occorre considerare che, con la concessione
della semilibertà, l' aspettativa del condannato a veder riconosciuto
l' esito positivo del percorso di risocializzazione già compiuto
si è trasformata nel diritto ad espiare la pena con modalità
idonee a favorire il completamento di tale processo; e che alla base
dell' ammissione alla misura sta il riconoscimento giudiziale che
la pericolosità sociale del reo è talmente scemata da
consentire un parziale riacquisto della libertà personale senza
apprezzabile pericolo per la sicurezza collettiva.
Ora, se si considerano i principi costituzionali vigenti in materia
penitenziaria, si deve constatare che tra di essi va innanzitutto
annoverato il principio di colpevolezza di cui all' art. 27, primo
comma, Cost., che è "criterio garantistico (non solo)
dell' irrogazione (ma anche) dell' esecuzione della pena" (sent.
n. 282 del 1989). A tale principio, del resto, la legislazione ordinaria
in materia di benefici penitenziari si è costantemente attenuta,
dato che la revoca di essi è stata sempre ancorata ad una condotta
addebitabile al condannato (cfr. artt. 47, comma undicesimo, 47-ter,
comma sesto, 51, 51-ter, 53-bis, 54, comma terzo, della legge sull'
ordinamento penitenziario); ed esso è stato osservato - proprio
per i condannati per i delitti di cui all' art. 4-bis - nello stesso
testo legislativo qui in esame, che prevede (art. 14) che la revoca
dei benefici in corso di fruizione debba essere disposta in caso di
commissione di un delitto doloso punito con pena non inferiore nel
massimo a tre anni di reclusione.
In materia di benefici penitenziari, questa Corte ha inoltre stabilito
il principio che l' effetto della revoca di essi deve essere proporzionato
(oltre che al "quantum" di afflittività che da essi
è derivato) alla gravità oggettiva e soggettiva del
comportamento che ha determinato la revoca (cfr. sentt. nn. 343 del
1987 e 282 del 1989): principio che consegue a quelli di proporzionalità
e individualizzazione della pena, cui l' esecuzione deve essere improntata,
i quali a loro volta discendono dagli artt. 27, primo e terzo comma
(cfr. sentt. n. 50 del 1980 e 203 del 1991) e 3 della Costituzione.
L' uguaglianza di fronte alla pena significa infatti "proporzione"
della pena rispetto alle "personali" responsabilità
ed alle esigenze di risposta che ne conseguono" (sentenza n.
299 del 1992).
Esaminando la fattispecie in discorso alla stregua di questi principi,
si deve innanzitutto rilevare che essa si caratterizza per l' assenza
di motivi di demerito da parte del condannato in semilibertà
ed anzi - come alcuni dei giudici "a quibus" sottolineano
- per l' avanzato stadio del processo di risocializzazione.
Il requisito della collaborazione con la giustizia non è d'
altra parte, coerente con i suddetti principi, perchè nell'
ottica della norma esso è strumento di politica criminale (cfr.
par. 9) e non indice di colpevolezza o criterio di individualizzazione
del trattamento.
E' ben vero che la collaborazione consente di presumere che chi la
presta si sia dissociato dalla criminalità e che ne sia perciò
più agevole il reinserimento sociale. Ma dalla mancata collaborazione
non può trarsi una valida presunzione di segno contrario, e
cioè che essa sia indice univoco di mantenimento dei legami
di solidarietà con l' organizzazione criminale: tanto più,
quando l' esistenza di collegamenti con quest'ultima sia stata altrimenti
esclusa.
In caso di revoca della semilibertà per condannati per i delitti
in questione, giocano infatti in senso contrario - oltre alle considerazioni
generali svolte dianzi in tema di revoca - il più specifico
dato costituito dal lungo tempo normalmente trascorso dal momento
del fatto, quale si desume dall' elevatezza delle pene per essi comminate
e dalla concedibilità del beneficio solo dopo l' espiazione
di metà di quelle irrogate.
I casi dedotti nel presente giudizio sono, inoltre, quasi tutti riferiti
ad un reato - il sequestro di persona a scopo di estorsione - che
può bensì far capo ad organizzazioni criminali stabili,
ma non di rado è frutto di aggregazioni occasionali o comunque
di strutture criminali circoscritte, che tendono a dissolversi con
la cattura dei compartecipi.
In siffatte condizioni, la mancata collaborazione non può essere
assunta come indice di pericolosità specifica, ben potendo
essere frutto - come i giudici rimettenti sottolineano - di incolpevole
impossibilità di prestarla, ovvero essere conseguenza di valutazioni
che non sarebbero ragionevolmente rimproverabili, quale, ad esempio,
l' esposizione a gravi pericoli per sè o per i propri familiari
che la collaborazione del condannato possa eventualmente comportare.
La norma in esame (che come già detto ricomprende necessariamente
l' ipotesi della collaborazione con esiti rilevanti), offre peraltro
un criterio che - come già si è osservato - è
coerente coi canoni di colpevolezza ed individualizzazione cui una
previsione di revoca deve conformarsi, e che è nel contempo
sufficiente a soddisfare i bisogni di tutela della sicurezza collettiva
perseguiti dal legislatore.
La persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata
è, in effetti, un indice di pericolosità sociale che
può ragionevolmente autorizzare la revoca della misura alternativa
in quanto è addebitabile al condannato e testimonia un' effettiva
carenza del processo di risocializzazione. Ma poichè in sede
di concessione della misura la pericolosità sociale del condannato
è già stata valutata ed in tale valutazione ben può
essere stato considerato - pur se all' epoca non espressamente prescritto
- l' elemento concernente la persistenza di collegamenti con la criminalità
organizzata, è logica conseguenza dei suesposti principi -
considerati anche nel loro raccordo con quello di cui all' art. 25,
secondo comma, Cost. - che la revoca non possa essere legittimamente
disposta se non quando sia stata accertata l' attuale esistenza di
siffatti collegamenti. Nel contesto di tale verifica, la mancata collaborazione
con la giustizia può certo assumere valore indiziante. Ma quando
il predetto accertamento dia esito negativo, stabilire che la misura
alternativa già concessa debba essere revocata sulla sola base
della mancata collaborazione trasmoda in regolamentazione irragionevole
della materia.L' art. 15, secondo comma, va quindi dichiarato costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui prevede che la revoca delle misure
alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti
di cui al primo comma che non collaborano con la giustizia a norma
dell' art. 58-ter, anche quando non sia stata accertata la sussistenza
di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l' illegittimità costituzionale dell' art. 15,
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto
alla criminalità mafiosa), convertito con la legge 7 agosto
1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la revoca delle misure
alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti
indicati nel primo periodo del primo comma che non si trovano nella
condizione per l' applicazione dell' art. 58-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, anche quando non sia stata accertata la sussistenza
di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
del predetto art. 15, secondo comma, nella parte in cui prevede che
il Tribunale di sorveglianza dispone la revoca delle misure alternative
alla detenzione "accertata l' insussistenza della suddetta condizione",
sollevate in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo
comma e 109 della Costituzione dal Tribunale di sorveglianza di Firenze
con l' ordinanza iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1993, nonchè
dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, in riferimento ai predetti
articoli ed anche all' art. 111, primo comma, della Costituzione,
con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell' art. 4-bis, primo comma, lettera a), prima parte, primo e secondo
periodo della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull' ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), nel testo modificato con l' art. 15, primo
comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, come convertito con
la legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevate in riferimento agli artt.
27, terzo comma, 24, secondo comma, 25, primo e secondo comma e 3
della Costituzione dai Tribunali di sorveglianza di Firenze e di Brescia
con le ordinanze iscritte, rispettivamente, ai nn. 64 e 97 del registro
ordinanze 1993;
4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale del medesimo art. 4-bis, prima
parte, nel testo come sopra modificato, nella parte in cui riferisce
la disciplina ivi contenuta alle misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, "fatta
eccezione per la liberazione anticipata", sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di
sorveglianza di Palermo con l' ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara l' inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell' art. 4-bis, lettera a), primo comma, seconda
parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato con
l' art. 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, terzo comma, della
Costituzione dal Tribunale di sorveglianza di Milano con l' ordinanza
indicata in epigrafe;
6) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 (titolo I)
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, sollevata in riferimento
all' art. 77, secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Venezia
con le ordinanze indicate in epigrafe;
7) ordina la restituzione ai Tribunali di sorveglianza di Firenze,
Cagliari e Sassari degli atti relativi alle ordinanze iscritte, rispettivamente,
ai numeri: da 550 a 552; da 565 a 580; da 539 a 544, da 511 a 527,
da 766 a 768 del registro ordinanze 1992.