CORTE
COSTITUZIONALE
N. 342 SENTENZA 14-22 LUGLIO 1999
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI,
prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale
MARINI;
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della
partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento
dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza
sui reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario),
promossi con ordinanze emesse il 14 aprile 1998 dalla Corte di assise
di Catania, il 2 giugno 1998 dalla Corte di assise di Napoli e il
13 novembre 1998 dalla Corte di appello di Napoli, rispettivamente
iscritte ai nn. 484 e 671 del registro ordinanze 1998 ed al n. 96
del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, nn. 27 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1998
e n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio
del 14 aprile 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli. Ritenuto
in fatto 1. - La Corte di assise di Catania ha sollevato questione
di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 7 gennaio
1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale
a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia,
nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di articolo
41-bis dell'ordinamento penitenziario) per contrasto con gli artt.
10, 13 (verosimilmente: 3), 24 e 27 della Costituzione. A parere della
Corte rimettente, le norme impugnate, nel prevedere la partecipazione
a distanza degli imputati sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis
dell'ordinamento penitenziario, contrasterebbero anzitutto con l'art.
24 della Costituzione, in quanto il diritto di difesa non puo' ritenersi
garantito in tutti i casi in cui - come nella specie - il relativo
esercizio e' reso "anche semplicemente piu' difficoltoso".
Violato sarebbe anche l'art. 10 della Costituzione, giacche' l'art.
6, lett. c) e d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo assicurano
all'accusato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni
in cui vi procede il pubblico ministero, con la possibilita', quindi,
di intervenire tempestivamente tramite il difensore. La stessa Convenzione,
poi, prevede il diritto dell'imputato ad un processo pubblico che
presuppone - ad avviso della Corte rimettente - la presenza reale
"(e non 'virtuale', come si usa ormai dire)" dell'imputato
in aula. Violato sarebbe, inoltre, l'art. 13 (recte: 3) della Costituzione,
in quanto la normativa censurata introdurrebbe una disparita' di trattamento
tra imputati a seconda della contestazione elevata, compromettendo
al tempo stesso la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art.
27 della Costituzione. In sostanza - rileva la Corte - sarebbe "la
stessa accusa a determinare le diverse modalita' di svolgimento del
dibattimento nei confronti di alcuni imputati attraverso il mezzo
della contestazione". 2. - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata. A parere della Avvocatura non sussisterebbe, infatti, violazione
dell'art. 27 della Costituzione in quanto la sottoposizione al regime
di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario non comporta
per i soggetti che vi sono sottoposti che gli stessi siano considerati
"colpevoli" per altri fatti in relazione ai quali vengano
successivamente processati. Neppure vulnerato sarebbe l'art. 13 della
Costituzione: non risulterebbe infatti appropriato, ad avviso della
difesa erariale, "il richiamo alla disparita' di trattamento
di soggetti (imputati); sussiste infatti - si afferma nell'atto di
intervento - precisa fonte normativa in relazione alla quale un soggetto
si trova ristretto in regime di 41-bis e comunque lo stesso si trova
"limitato" nella propria liberta' personale in forza di
una sentenza dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti
dalla legge". Quanto, poi, alla prospettata violazione dell'art.
10 della Costituzione, per contrasto con i principi sanciti dall'art.
6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'Avvocatura ritiene
che il meccanismo delineato dalla normativa impugnata per la celebrazione
del processo penale a distanza, consenta non solo la difesa dell'imputato,
ma anche il diritto di interrogare i testimoni, il che realizzerebbe
il diritto di difesa tecnica nella udienza dibattimentale. 3. - Anche
la Corte di assise di Napoli ha impugnato gli "artt. 1 e segg."
della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per contrasto con gli artt. 3 e
24 della Costituzione in quanto solo la presenza in aula dell'imputato
puo' consentirgli di avere una piena ed ampia conoscenza degli accadimenti
che si verificano e di reagire ad essi con quella tempestivita' e
prontezza che la sua condizione richiede. Si sottolinea, d'altra parte,
che la normativa impugnata consegue obbligatoriamente alla emanazione
di un provvedimento amministrativo costitutivo di un particolare status
(quello di sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento
penitenziario), che penalizza la piena esplicazione del diritto di
difesa, soprattutto in mancanza di qualsiasi controllo giurisdizionale
sull'esistenza di ragioni superiori che giustifichino la compressione
di un tale diritto. Violato sarebbe anche l'art. 3 della Costituzione,
in quanto la normativa impugnata imporrebbe soltanto ad alcuni soggetti
di difendersi in modo anomalo a parita' di imputazioni e presunzione
di innocenza, mentre contraddittoriamente vieta, solo con riferimento
a specifiche imputazioni, la presenza in aula del medesimo detenuto
sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario,
il quale viene diversamente trattato in presenza di un'identica presunzione
di pericolosita'. 4. - Pure la Corte di appello di Napoli solleva,
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimita'
costituzionale degli artt. "1 e segg." della legge 7 gennaio
1998, n. 11, "riguardante la partecipazione al dibattimento in
collegamento tele-video di imputati sottoposti al regime detentivo
di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario". Ritiene
la Corte rimettente che il collegamento in videoconferenza comprometta
il diritto di difesa in quanto, non essendo consentita la presenza
fisica dell'imputato nell'aula del dibattimento, viene precluso il
rapporto immediato tra difensore ed assistito, che e' indispensabile
per un pieno ed efficace esercizio del diritto di difesa. Compromissione,
quella di cui si e' detto, non sanata da accorgimenti tecnici, giacche'
il colloquio riservato tra difensore ed assistito postula l'impossibilita'
per il primo di continuare a seguire il dibattimento. Violato sarebbe
anche il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione attesa la
disparita' di trattamento ravvisabile nel fatto che relativamente
allo stesso imputato, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis
dell'ordinamento penitenziario, il collegamento in videoconferenza
e' previsto solo per alcune specifiche imputazioni, mentre e' consentita
la traduzione in aula per altri reati di cui sia imputato. 5. - Anche
in quest'ultimo giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile
od infondata". A parere della difesa dello Stato la normativa
oggetto di impugnativa e gli accorgimenti che essa consente di adottare
permettono di ritenere che le modalita' secondo le quali si svolge
il collegamento audiovisivo siano tali da consentire una effettiva
"partecipazione" al dibattimento cautelando al tempo stesso
i contatti riservati tra difensore e assistito. Neppure viene ravvisata,
secondo la difesa erariale, la denunciata violazione dell'art. 3 della
Costituzione "in quanto appare assolutamente legittimo che il
legislatore, sulla base della propria discrezionalita', abbia ritenuto
necessaria l'adozione delle cautele del sistema della videoconferenza
solo in taluni casi, ossia in riferimento alle imputazioni per gravi
reati". Considerato in diritto 1. - Le ordinanze di rimessione,
con varieta' di accenti e con differenziati livelli di puntualizzazione,
sollevano questioni tutte riconducibili alla medesima disciplina normativa,
prospettando censure fra loro in larga misura sovrapponibili: l'evidente
analogia dei temi coinvolti impone pertanto la riunione dei relativi
giudizi, onde consentirne la definizione con un'unica sentenza. 2.
- Sono note le ragioni che indussero il legislatore ad introdurre,
con efficacia temporanea, attraverso l'approvazione della legge 7
gennaio 1998, n. 11, una particolare e innovativa disciplina che consentiva,
in determinate ipotesi, la partecipazione al dibattimento a distanza,
mediante un apposito sistema di collegamento audiovisivo, nei confronti
di imputati di taluni gravi reati che si trovassero in stato di detenzione
carceraria. Come infatti emerge dalla relazione al disegno di legge
presentato dal Ministro di grazia e giustizia l'11 luglio 1996 alla
Camera dei deputati (atto n. 1845), si era ormai venuta a manifestare
in forme preoccupanti la tendenza alla dilatazione dei tempi di definizione
della fase dibattimentale, specie per i processi relativi a delitti
di criminalita' organizzata. Cio' non soltanto in dipendenza dei fenomeni
di gigantismo processuale che spesso accompagnano la celebrazione
di quei dibattimenti, non di rado coinvolgenti associazioni criminali
di vaste dimensioni e tali da comportare l'audizione di numerosissimi
testimoni, ma anche perche' gli imputati in stato di detenzione si
trovavano spesso a dover contemporaneamente partecipare a piu' giudizi,
pendenti in sedi diverse, con correlativa perdita di continuita' nella
trattazione del singolo processo, posto che la maggior parte degli
imputati non rinunciava al diritto di presenziare alle udienze, di
regola numerose, rendendo cosi' necessarie continue traduzioni da
una sede all'altra. In tale contesto si prospettava, quindi, il concreto
pericolo che la durata dei molti e complessi dibattimenti in corso
per gravi delitti di criminalita' organizzata potesse protrarsi oltre
la scadenza dei termini massimi di durata della custodia cautelare.
Accanto a cio', le frequenti traduzioni di imputati di gravi delitti
di stampo mafioso, rese necessarie al fine di consentire a costoro
di essere fisicamente presenti non soltanto nelle udienze dibattimentali,
ma anche nelle numerose occasioni processuali in cui e' prevista la
celebrazione della udienza in camera di consiglio, comportavano, accanto
al gravoso impegno delle forze dell'ordine per garantire adeguatamente
la sicurezza e l'ordine pubblico, anche il rischio che - proprio in
dipendenza dei continui trasferimenti - risultasse in concreto vanificata
l'efficacia dei provvedimenti di sospensione delle ordinarie regole
di trattamento penitenziario adottati nei confronti dei detenuti piu'
pericolosi ai sensi dell'art. 41-bis secondo comma, della legge 26
luglio 1975, n. 354. Provvedimenti, questi, che, viceversa, apparivano
essere "uno strumento essenziale per garantire l'interruzione
dei rapporti fra gli associati mafiosi in vinculis ed il resto dell'associazione".
Al fine di fronteggiare tali esigenze, la legge n. 11 del 1998 ha
inserito nelle norme di attuazione del codice di procedura penale
l'art. 146-bis di cui e' stabilito il termine di efficacia alla data
del 31 dicembre 2000, ove e' appunto disciplinata la partecipazione
al dibattimento a distanza quando si procede per taluni reati espressione
delle piu' gravi manifestazioni della criminalita' organizzata di
stampo mafioso (quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc.
pen. e, cioe', delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416-bis
e 630 cod. pen., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' i delitti
previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309) nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo,
in stato di detenzione in carcere. In presenza di questi presupposti,
la partecipazione al dibattimento avviene a distanza qualora sussistano
gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, qualora il dibattimento
sia di particolare complessita' e la partecipazione a distanza risulti
necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero qualora
- ed e' appunto questa l'ipotesi sottoposta al giudizio di costituzionalita'
- si tratti di detenuto nei cui confronti sia stata disposta, per
gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, la sospensione dell'applicazione
delle regole di trattamento a norma dell'art. 41-bis comma 2, dell'ordinamento
penitenziario. L'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice
di procedura penale descrive poi, nel terzo comma, le misure tecniche
attraverso cui si attua la partecipazione a distanza: viene attivato
un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della
custodia, "con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva
e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi
e la possibilita' di udire quanto vi viene detto". Nel quarto
comma, infine, vengono assicurate la facolta' del difensore o di un
suo sostituto di essere presente nel luogo ove si trova l'imputato
e la possibilita' che il difensore o il suo sostituto presente nell'aula
di udienza e l'imputato si consultino riservatamente, per mezzo di
idonei strumenti tecnici. Il controllo sull'effettivo funzionamento
delle modalita' tecniche attraverso cui si attua la partecipazione
a distanza e' assicurato dalla presenza nel luogo in cui si trova
l'imputato di un ausiliario del giudice, chiamato a verificare che
non siano posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti
e delle facolta' spettanti all'imputato, nonche' a dare atto dell'osservanza
delle disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto commi (comma
6). Infine, il settimo comma prevede che, quando nel dibattimento
occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro
atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove
lo ritenga indispensabile, disponga la presenza dell'imputato nell'aula
di udienza. 3. - Come gia' emerso nel corso dei lavori parlamentari
che hanno accompagnato l'iter della legge n. 11 del 1998 e del vasto
dibattito che nell'ambito della dottrina e' scaturito dalla sua approvazione,
era evidente che il problema centrale posto dall'istituto della partecipazione
al dibattimento a distanza fosse quello della compatibilita' con il
diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Sicche', pur nella generale condivisione degli obiettivi perseguiti
dalla novella, le perplessita' affacciatesi nelle diverse sedi avevano
finito per ruotare tutte essenzialmente attorno alla reale adeguatezza
dell'istituto, certo fortemente innovativo, a soddisfare le esigenze
partecipative che la fase del dibattimento ontologicamente postula.
Nel nucleo delle censure prospettate dai giudici rimettenti e' agevolmente
rinvenibile l'assunto secondo il quale la mancata presenza fisica
dell'imputato nell'aula in cui si celebra il dibattimento integrerebbe
un fattore in se' idoneo a compromettere - sempre e comunque - il
diritto di difesa, vuoi sotto il profilo della maggiore difficolta'
di percepire con esattezza gli accadimenti e ad essi reagire con tempestivita',
vuoi per la mancanza di un rapporto immediato tra difensore ed assistito.
In sostanza, difesa e presenza fisica rappresenterebbero secondo i
giudici a quibus i termini di un inscindibile binomio che, solo, varrebbe
ad assegnare concretezza all'elemento partecipativo ed effettivita'
al diritto di difesa concordemente evocato, in una prospettiva, per
di piu', non disgiunta dai consimili valori fondati sulle inequivoche
affermazioni enunciate dall'art. 14, paragrafo 3, lett. d) del Patto
internazionale sui diritti civili e politici, reso esecutivo con legge
25 ottobre 1977, n. 881, e dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, resa esecutiva
con legge 4 agosto 1955, n. 848. La premessa secondo cui solo la presenza
fisica nel luogo del processo potrebbe assicurare l'effettivita' del
diritto di difesa, non e' pero' fondata. Cio' che occorre, sul piano
costituzionale, e' che sia garantita l'effettiva partecipazione personale
e consapevole dell'imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi
tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto
idonei a realizzare quella partecipazione. Da questo punto di vista,
le censure del remittente confondono, in sostanza, la struttura della
norma e la configurazione del diritto con le modalita' pratiche attraverso
le quali la norma puo' in concreto svolgersi e il diritto essere esercitato,
cosicche', in tanto quel diritto potrebbe dirsi compresso, in quanto
la norma cui esso si raccorda determinasse - per la sua stessa configurazione
e non per vicende ad essa estranee - gli effetti distorsivi che vengono
ora denunciati. Ma che nessun effetto distorsivo possa nella specie
ritenersi direttamente riconducibile alle disposizioni oggetto di
impugnativa si desume con chiarezza dalla circostanza che la normativa
in esame, lungi dal limitarsi a delineare i mezzi processuali o tecnici
attraverso i quali realizzare gli obiettivi perseguiti, ha tracciato
un esauriente sistema di "risultati" che si presenta in
linea con il livello minimo di garanzie che devono cautelare il diritto
dell'imputato di "partecipare", e quindi difendersi, per
tutto l'arco del dibattimento. Fondamentale e' infatti a questo proposito
la previsione secondo la quale il collegamento audiovisivo tra l'aula
di udienza ed il luogo di custodia deve essere realizzato con modalita'
tali da rendere "effettiva", e dunque concreta e non soltanto
"virtuale", la possibilita' di percepire e comunicare, cosi'
saldando intimamente fra loro le potenzialita' ed i perfezionamenti
sempre offerti dalla tecnica alle esigenze di un "realismo partecipativo"
che non puo' non ritenersi, in se', del tutto in linea con gli strumenti
che l'ordinamento deve necessariamente mettere a disposizione per
consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa nella fase
del dibattimento. Esigenze, quelle appena accennate, che si completano
attraverso la analoga cautela con la quale il legislatore ha inteso
assicurare il contatto fra gli imputati, mentre al difensore e' sempre
consentito, eventualmente anche tramite un sostituto, di essere presente
nel luogo dove si trova l'imputato, cosi' come al difensore ed all'imputato
sono parimenti posti a disposizione strumenti tecnici "idonei",
che assicurino la reciproca possibilita' di consultarsi riservatamente.
Il tutto ovviamente preservato dal potere-dovere del giudice del dibattimento
di effettuare il necessario controllo circa l'impiego di strumenti
e modalita' tecniche attraverso i quali raggiungere quel livello di
effettivita' partecipativa che il legislatore ha inteso doverosamente
garantire, e di assicurare comunque la piena esplicazione della difesa
anche con la presenza dell'imputato nell'aula quando in concreto quella
finalita' non sia altrimenti raggiungibile per inadeguatezza del mezzo
tecnico. Un quadro di presidi, dunque, di incisivita' e completezza
tali da rendere la normativa in questione aderente al principio sancito
dall'art. 24, secondo comma, della Carta fondamentale, non potendosi
certo in tale prospettiva evocare il superamento della tradizione
- per di piu' nella specie dovuto alle innovazioni introdotte dalla
evoluzione tecnologica - quale elemento in se' idoneo a perturbare
equilibri e dinamiche processuali che, al contrario, rimangono nella
sostanza inalterati. Alla stregua di tali rilievi, improprio si rivela
anche il richiamo ai principi affermati nella Convenzione europea
dei diritti dell'uomo, posto che, sia pure con modalita' particolari,
la partecipazione al dibattimento dell'imputato deve rispondere, per
quel che si e' detto, al canone della "effettivita'", cosi'
da far risultare adeguatamente garantita la possibilita', per l'imputato
stesso ed il suo difensore, di esercitare concretamente i relativi
diritti. D'altra parte, poiche', come si e' gia' rilevato, fra le
dichiarate esigenze che la normativa in esame ha inteso soddisfare,
un rilievo essenziale ha assunto quella di consentire la rapida celebrazione
dei dibattimenti per gravi reati nei confronti di imputati detenuti,
non puo' non derivare da cio' una significativa assonanza proprio
con l'indicato strumento dell'ordinamento internazionale, particolarmente
attento nel rimarcare la necessita' che i processi, specie se a carico
di imputati in stato di detenzione, si svolgano in tempi ragionevolmente
brevi. Priva di fondamento appare essere, infine, anche la prospettata
violazione del principio di eguaglianza e di quello sancito dall'art.
27, secondo comma, della Costituzione, in quanto le peculiarita' che
caratterizzano la sottoposizione all'eccezionale regime di cui all'art.
41-bis dell'ordinamento penitenziario, secondo la configurazione ed
i limiti ad esso impressi dalla giurisprudenza di questa Corte, e
le altrettanto specifiche connotazioni che qualificano i procedimenti
per i quali la normativa impugnata trova applicazione, da un lato
adeguatamente giustificano la particolarita' della disciplina e, dall'altro,
impediscono di ritenere vulnerata la presunzione di non colpevolezza.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione
di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge
7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento
penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di
giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di
art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 10, 13, 24 e 27 della Costituzione, dalla Corte di assise
di Catania, e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dalla Corte di assise di Napoli e dalla Corte di appello di Napoli
con le ordinanze in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il
22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola