CORTE
COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 349- ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis,
secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'Ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), introdotto dall'art.19 del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi
con n. 6 ordinanze emesse il 9 gennaio 1993 dal Tribunale di sorveglianza
di Ancona, iscritte ai nn. 106, 107, 175, 176, 177 e 178 del registro
ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 11 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1993 il Giudice relatore
Mauro Ferri.
Ritenuto in fatto
l.l. Con due ordinanze di identico contenuto, entrambe emesse il
9 gennaio 1993, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, secondo
comma, della legge sull'Ordinamento penitenziario, in riferimento
agli artt. 13, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo, chiamato a deliberare in merito ad alcuni reclami
proposti avverso l'applicazione del regime detentivo di cui al citato
art. 41 bis, dopo aver affermato, in seguito ad ampia disamina, sia
la propria giurisdizione che la propria competenza, ritiene che la
normativa introdotta della norma impugnata (improntata all'esigenza
di predisporre un trattamento di particolare rigore nei confronti
di detenuti che, in ragione del reato loro ascritto, appaiono forniti
di un elevato grado di pericolosità sociale) sia, sotto diversi
profili, confliggente con i parametri costituzionali prima indicati.
l.2. In primo luogo, premesso che la tutela prevista dal secondo
comma dell'art. 13 della Costituzione si sostanzia in una riserva
di legge e in una riserva di giurisdizione sul diritto alla libertà
personale, il remittente ritiene che il concreto contenuto precettivo
del regime introdotto dalla disposizione in esame comporti una restrizione
della libertà personale riconducibile alla citata tutela costituzionale:
il detenuto sottoposto a tale regime detentivo vede ulteriormente
compressi i propri spazi residui di libertà personale (permanenza
all'aria aperta, possibilità di esperire attività lavorativa
artigianale per conto proprio e per conto terzi, acquisto di generi
alimentari, colloqui con i familiari, sottoposizione della corrispondenza
a visto di controllo, possibilità di ricevere pacchi dall'esterno,
ecc.) rispetto a ciò che costituisce il trattamento ordinario.
Il fatto che tali restrizioni vengano applicate da un atto della pubblica
amministrazione (nella specie: dell'amministrazione penitenziaria)
senza che sia previsto un intervento, neanche in via di ratifica,
dell'Autorità giudiziaria, costituisce, ad avviso del remittente,
un evidente contrasto con il disposto del secondo comma dell'art.13
della Costituzione.
l.3. Inoltre, premesso che il principio di rieducazione della pena
sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, va correttamente
inteso come finalizzazione dell'esecuzione penale al raggiungimento
del reinserimento sociale del reo, il Tribunale di sorveglianza di
Ancona ravvisa un'ulteriore illegittimità della disciplina
in esame per la sottoposizione di alcuni detenuti, selezionati quasi
semplicemente in base al titolo di reato, ad un regime indiscriminatamente
sanzionatorio, ispirato ad un ottica di mera neutralizzazione, contrastante,
per di più, anche con il principio di individualizzazione dell'esecuzione
penale.
Per altro verso, prosegue il remittente, la violazione dell'art.
27, terzo comma, della Costituzione, viene anche in rilievo considerando
che la sospensione delle regole di trattamento per un tempo indubbiamente
rilevante (tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
legge di con versione del decreto legge n. 306 del 1992) implica la
rinunzia a qualsivoglia intervento dello Stato inteso a rimuovere
le cause del disadattamento sociale; proprio ciò cui dovrebbe
tendere, invece, il trattamento rieducativo, che costituisce un vero
e proprio diritto del condannato.
2.l. Il medesimo art. 41 bis, secondo comma, viene impugnato con
censure sostanzialmente identiche (pur se riferite formalmente anche
al primo comma dell'art. 13 della Costituzione e non solo al secondo)
dal medesimo Tribunale remittente con altre tre ordinanze pronunciate
il 9 gennaio 1993.
3.l. Con un'ultima ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 il Tribunale
di sorveglianza di Ancona, dopo aver reiterato i dubbi di costituzionalità
sulla citata norma in riferimento al principio rieducativo della pena
sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, solleva ulteriori
censure, in riferimento agli artt. 15, secondo comma, 97, primo comma,
e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.
3.2. Sussisterebbe, in primo luogo, la violazione dell'art. 15, secondo
comma, della Costituzione, in quanto la disposizione impugnata, sospendendo
la vigenza delle norme dell'Ordinamento penitenziario in ordine al
visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, esclude il motivato
provvedimento del magistrato di sorveglianza. Rileva il giudice remittente
che il provvedimento ministeriale emesso in applicazione della norma
impugnata prevede, tra l'altro, la sottoposizione della corrispondenza
epistolare e telegrafica del detenuto direttamente al visto di controllo
da parte del direttore dell'Istituto penitenziario; il che rappresenterebbe
un evidente contrasto con la invocata norma costituzionale, la quale
prevede che una tale limitazione possa avvenire solo per atto motivato
dall'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
3.3. Infine, posto che il combinato disposto degli artt.97 e 113
della Costituzione richiede una esauriente motivazione dell'atto amministrativo,
al fine di consentire al destinatario la possibilità di tutelare
diritti ed interessi in via giurisdizionale, può configurarsi,
ad avviso del giudice a quo, anche la violazione dei suddetti parametri
costituzionali in quanto nei provvedimenti applicativi del regime
detentivo previsto dal secondo comma dell'art. 41 bis tale motivazione
risulterebbe del tutto assente.
4.l. É intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza (rectius: inammissibilità) della
questione.
La difesa del governo ritiene che, nella materia in esame, non sussista
la giurisdizione nè la competenza del Tribunale di sorveglianza.
4.2. In tema di giurisdizione, rileva l'Avvocatura, il provvedimento
ministeriale ex art. 41 bis, secondo comma, della legge n. 354 del
1976 non andrebbe ad incidere su di un diritto di libertà pieno
ma si inserirebbe in una situazione in cui tale diritto già
risulta compresso.
Le misure adottate con detto provvedimento non sarebbero qualcosa
di qualitativamente diverso rispetto ad altre, "ordinarie",
che caratterizzano la detenzione. Potrebbe anzi affermarsi che tale
atto concorre ad individuare il complessivo regime di vita penitenziario
del detenuto, insieme ed al pari di tutte le misure previste da altre
disposizioni: il detenuto è sottoposto ad una serie di limitazioni
della libertà personale tra le quali è possibile che
vi siano, a certe condizioni, anche quelle previste dalla norma impugnata.
In conclusione, poichè il ricorso nei confronti del provvedimento
ministeriale porta a sindacare le concrete modalità di esercizio
di un potere riconosciuto per legge alla pubblica amministrazione,
si dovrebbe concludere nel senso della giurisdizione del giudice amministrativo.
4.3. Qualora si volesse seguire una diversa linea di ragionamento,
prosegue l'Avvocatura, possono sussistere dubbi anche sulle conclusioni
cui il giudice remittente è pervenuto in tema di competenza.
Nell'ordinanza si richiama, a fondamento della affermata competenza
del Tribunale di sorveglianza, la possibilità di applicazione
analogica della disciplina della sorveglianza particolare, nel cui
ambito è regolamentato il procedimento di reclamo dei relativi
provvedimenti.
I presupposti e le fasi procedimentali del regime di sorveglianza
particolare sarebbero però diversi da quelli previsti dall'art.
41 bis, per cui dovrebbe dubitarsi della possibilità di fare
ricorso allo strumento dell'analogia, ed inoltre sembrerebbe ravvisabile,
nelle norme dell'Ordinamento penitenziario, l'attribuzione di una
competenza generale a conoscere dei reclami dei detenuti, non al Tribunale,
bensì al Magistrato di sorveglianza.
Considerato in diritto
l.l. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con sei ordinanze di
contenuto in parte identico, in parte strettamente connesso, dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, secondo
comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'Ordinamento penitenziario
e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
Tale norma, introdotta dall'art. 19 del decreto- legge 8 giugno 1992
n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n.356, attribuisce al Ministro
di grazia e giustizia, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica, la facoltà di sospendere, in tutto o in
parte, nei confronti dei detenuti per taluni delitti, l'applicazione
delle regole di trattamento e degli istituti previsti dallo stesso
Ordinamento penitenziario.
l.2. Poichè i provvedimenti di rimessione investono, sotto
profili in larga parte coincidenti, la medesima norma di legge, i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
2.l. La questione è stata sollevata nel corso di alcuni giudizi,
avanti il Tribunale di sorveglianza di Ancona, sui reclami proposti
da alcuni detenuti avverso i decreti del Ministro di grazia e giustizia
che, in attuazione della norma impugnata, hanno disposto un regime
detentivo di particolare rigore nei loro confronti rispetto al regime
detentivo ordinario: in particolare, i decreti ministeriali restringono
la possibilità di colloqui, anche telefonici, con i familiari
e vietano quelli con persone diverse; sospendono i colloqui premiali;
dispongono che la corrispondenza in partenza o in arrivo sia sottoposta
a visto di controllo; restringono la permanenza all'aria aperta a
non più di due ore al giorno; proibiscono lo svolgimento di
attività artigianali per conto terzi, e pongono varie altre
restrizioni sugli acquisti all'interno dell'istituto penitenziario,
sulla ricezione di pacchi o di somme di denaro, e sullo svolgimento,
in genere, delle attività volte alla realizzazione della personalità
dei detenuti.
2.2. Ad avviso dei giudici remittenti la disciplina introdotta dalla
norma impugnata - anche al di là dell'attuazione che in concreto
ne è stata data - esprime potenzialità applicative tali
da porre sostanzialmente nel nulla un eventuale iter rieducativo già
positivamente intrapreso dal detenuto e, pertanto, si pone in contrasto:
- con l'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto
attribuisce al Ministro di grazia e giustizia (anzichè all'Autorità
giudiziaria) il potere, mediante la sospensione totale o parziale
dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti
dall'Ordinamento penitenziario, di introdurre nei confronti dei detenuti
ulteriori restrizioni della libertà personale;
- con l'art. 15, secondo comma, della Costituzione, perchè,
sospendendo la vigenza delle norme dell'Ordinamento penitenziario
in materia di corrispondenza dei detenuti (art. 18, settimo comma),
esclude il motivato provvedimento del Magistrato di sorveglianza in
ordine al visto di controllo;
- con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto implica
trattamenti penali contrari al senso di umanità, non ispirati
a finalità rieducativa ed, in particolare, non "individualizzati"
ma rivolti indiscriminatamente nei confronti di reclusi selezionati
solo in base al titolo di reato;
- con gli artt. 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della
Costituzione, per la mancanza di un'esauriente motivazione del provvedimento
applicativo del più rigoroso regime penitenziario, il che non
consentirebbe al destinatario la possibilità di tutelare in
modo adeguato i suoi diritti in via giurisdizionale.
3.l. L'Avvocatura dello Stato eccepisce pregiudizialmente l'inammissibilità
della questione per difetto di giurisdizione e di competenza del giudice
remittente.
Ritiene la difesa del Governo che i diritti di libertà del
detenuto siano diritti già "affievoliti" o "compressi"
dalla sentenza di condanna a pena detentiva, e pertanto l'oggetto
dei giudizi a quibus risulterebbe essere il concreto esercizio di
un potere riconosciuto per legge alla pubblica amministrazione; potere
sottoposto, in quanto tale, al sindacato giurisdizionale del giudice
amministrativo. Inoltre, neppure la competenza del Tribunale di sorveglianza
potrebbe essere affermata, dovendosi riconoscere al Magistrato di
sorveglianza, e non al Tribunale, una competenza generale a decidere
sui reclami dei detenuti.
3.2. Sulla base del costante orientamento di questa Corte l'eccezione
non può essere accolta (v., da ultimo, sentt. nn. 163 e 288
del 1993).
Stante l'autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto
a quello dal quale proviene la questione sollevata, la Corte, in sede
di verifica dell'ammissibilità, può rilevare il difetto
di giurisdizione, o di competenza, del giudice a quo soltanto nei
casi in cui questo appaia macroscopico, così che nessun dubbio
possa aversi sulla sussistenza di quel vizio. Nel caso in esame, al
contrario, tutti i giudici a quibus hanno ritenuto, sulla base di
un'ampia motivazione, sia la propria giurisdizione che la propria
competenza, e ciò non contrasta con consolidata giurisprudenza,
di merito o di legittimità, in diverso avviso; può anzi
riscontrarsi un convergente orientamento della giurisprudenza amministrativa
sull'assoluto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
nella materia in esame. Devono quindi rimanere ferme le valutazioni
compiute dai giudici remittenti in ordine alla legittima instaurazione
dei giudizi a quibus.
4.l. Nel merito, la questione, sotto tutti i profili sollevati, è
infondata nei sensi di seguito esposti.
Alcune premesse di ordine generale si rendono necessarie per definirne
con chiarezza i termini.
4.2. Va tenuto fermo, in primo luogo, che la tutela costituzionale
dei diritti fondamentali dell'uomo, ed in particolare la garanzia
della inviolabilità della libertà personale sancita
dall'art. 13 della Costituzione, opera anche nei confronti di chi
è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà
personale durante la fase esecutiva della pena, sia pure con le limitazioni
che, com'è ovvio, lo stato di detenzione necessariamente comporta
(v. sentt. n. 204 del 1974, n. 185 del 1985, n. 312 del 1985, 374
del 1987, n. 53 del 1993).
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, dal
principio accolto nell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, secondo
cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità", discende direttamente quale ulteriore
principio di civiltà che a colui che subisce una condanna a
pena detentiva "sia riconosciuta la titolarità di situazioni
soggettive attive e garantita quella parte di personalità umana
che la pena non intacca" (v. sent. n. 114 del 1979).
In breve, la sanzione detentiva non può comportare una totale
ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce
certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova
in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua
libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto
più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale
può espandersi la sua personalità individuale.
Da ciò consegue che l'adozione di eventuali provvedimenti
suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o
che, comunque, comportino una sostanziale modificazione nel grado
di privazione della libertà personale, può avvenire
soltanto con le garanzie (riserva di legge e riserva di giurisdizione)
espressamente previste dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione.
4.3. A fronte della posizione giuridica soggettiva del detenuto vi
è, d'altro lato, l'opposto potere di coazione personale di
cui lo Stato è titolare al fine della difesa dei cittadini
e dell'ordine giuridico; potere che, durante la fase di espiazione
della pena, comporta l'assoggettamento alle regole previste dall'Ordinamento
penitenziario, le quali definiscono i rapporti fra l'Amministrazione
- cui compete la responsabilità della custodia, del trattamento
e della sicurezza dell'istituzione penitenziaria - gli individui assoggettati
al regime di detenzione e di rieducazione prescritto, e l'Ordine giudiziario
cui spetta istituzionalmente l'attuazione della potestà punitiva
dello Stato e il controllo sull'esecuzione della pena.
Poichè i diritti inviolabili dell'uomo, fra cui quello alla
libertà personale, rispondono ad un principio di valore fondamentale
che ha carattere generale, la loro limitazione o soppressione (nei
soli casi e modi previsti dalla Costituzione, o per i quali è
disposta una riserva di legge) ha carattere derogatorio ad una regola
generale e, quindi, presenta natura eccezionale: è questo il
motivo per cui le norme che siano suscettibili di incidere ulteriormente
su tali diritti, previste dall'Ordinamento penitenziario (che è
appunto un tipico ordinamento derogatorio), non possono essere applicate
per analogia e vanno interpretate in modo rigorosamente restrittivo.
5.l. Quanto ora esposto consente di riassumere alcuni punti fermi
in materia.
L'Amministrazione penitenziaria può adottare provvedimenti
in ordine alle modalità di esecuzione della pena (rectius:
della detenzione), che non eccedono il sacrificio della libertà
personale già potenzialmente imposto al detenuto con la sentenza
di condanna, e che naturalmente rimangono soggetti ai limiti ed alle
garanzie previsti dalla Costituzione in ordine al divieto di ogni
violenza fisica e morale (art. 13, quarto comma), o di trattamenti
contrari al senso di umanità (art. 27, terzo comma), ed al
diritto di difesa (art.24).
Ma è certamente da escludere che misure di natura sostanziale
che incidono sulla qualità e quantità della pena, quali
quelle che comportano un sia pur temporaneo distacco, totale o parziale,
dal carcere (c.d. misure extramurali), e che perciò stesso
modificano il grado di privazione della libertà personale imposto
al detenuto, possano essere adottate al di fuori dei principi della
riserva di legge e della riserva di giurisdizione specificamente indicati
dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione.
Misure di tal genere - è bene sottolinearlo - devono uniformarsi
anche ai principi di proporzionalità e individualizzazione
della pena, cui l'esecuzione deve essere improntata; principi, questi
ultimi, che a loro volta discendono dagli artt. 27, primo e terzo
comma, e 3 della Costituzione (cfr. sentt. n. 50 del 1980 e n. 203
del 1991) - nel senso che eguaglianza di fronte alla pena significa
proporzione della medesima alle personali responsabilità ed
alle esigenze di risposta che ne conseguono (cfr. sentt. n. 299 del
1992 e n. 306 del 1993) - ed implicano anch'essi l'esercizio di una
funzione esclusivamente propria dell'ordine giudiziario.
5.2. É questo un vero e proprio limite di competenza funzionale
dell'Amministrazione, che - come si è visto - è direttamente
conseguente alla natura dei poteri esercitati e costituisce un criterio
generale già presente nello stesso Ordinamento penitenziario.
Vi è infatti una distinzione sostanziale tra modalità
di trattamento del detenuto all'interno dell'istituto penitenziario
- la cui applicazione è demandata di regola all'Amministrazione,
anche se sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza (v. art.
69 Ordinamento Penitenziario), o con possibilità di reclamo
al Tribunale di sorveglianza (v. art. 14 ter Ordinamento Penitenziario)
- e misure che ammettono a forme di espiazione della pena fuori dal
carcere (previste, per lo più, al Capo VI del Titolo I dell'Ordinamento
Penitenziario, "Misure alternative alla detenzione": affidamento
in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà,
liberazione anticipata, licenze; ma anche l'assegnazione al lavoro
esterno o i permessi premio previsti al Capo III) le quali sono sempre
di competenza dell'Autorità Giudiziaria (v. artt.21, 30, 30
ter, 69 e 70 dell'Ordinamento penitenziario) proprio perchè
incidono sostanzialmente sull'esecuzione della pena e, quindi, sul
grado di libertà personale del detenuto.
5.3. Alla luce di tali principi la norma in esame può essere
interpretata in modo aderente al dettato costituzionale.
Posto infatti che i giudici remittenti lamentano, in sostanza, che
il secondo comma dell'art. 41 bis attribuisca al Ministro di grazia
e giustizia la facoltà di incidere (in peius) sulla pena e
sul grado di libertà personale del detenuto, la censura non
risulta fondata in quanto la corretta lettura della norma (in base
ai principi costituzionali prima indicati ed al canone ermeneutico
rigorosamente restrittivo delle norme di carattere eccezionale) non
può che limitare il potere attribuito al Ministro alla sola
sospensione di quelle medesime regole ed istituti che già nell'Ordinamento
penitenziario appartengono alla competenza di ciascuna amministrazione
penitenziaria e che si riferiscono al regime di detenzione in senso
stretto.
Eventuali variazioni di tale regime possono comportare evidentemente
un maggiore o minore contenuto afflittivo per chi ad esse è
assoggettato, proprio perchè un certo grado di flessibilità
può rivelarsi necessario sia ai fini di rieducazione del detenuto
che per l'ordine e la sicurezza interni (dovendosi del pari prendere
atto che la realtà di ogni istituzione penitenziaria comprende
anche la presenza di soggetti refrattari a qualsiasi trattamento riabilitativo,
ed anzi così spiccatamente pericolosi da rendere indispensabile
la possibilità di un regime differenziato nei loro confronti),
ma nel novero delle misure attualmente previste dall'Ordinamento penitenziario
esse non esulano dall'ambito delle modalità di esecuzione di
un titolo di detenzione già adottato con le previste garanzie
costituzionali.
Vero è che la norma in esame, certamente di non felice formulazione,
sembra comprendere indistintamente nella sua amplissima enunciazione
tutte le regole di trattamento e gli istituti previsti dall'Ordinamento
penitenziario, ivi comprese quindi le misure alternative alla detenzione
e l'assegnazione al lavoro esterno o i permessi e le licenze. Ma una
simile interpretazione va esclusa non solo per le ragioni prima indicate,
ma anche perchè nello stesso testo della legge (e va qui presa
in considerazione la legge 7 agosto 1992 n. 356, con la quale è
stato aggiunto il secondo comma in esame all'art. 41 bis della legge
n. 354 del 1975) allorquando il legislatore ha inteso far riferimento
anche alle misure extramurali le ha sempre specificamente indicate
(cfr. art. 15 della legge n. 356 cit., che modifica l'art. 4 bis della
legge n. 354 cit.), mai accomunandole alle regole di trattamento previste
nel testo dell'Ordinamento penitenziario.
6.l. Individuati quindi i corretti limiti dei poteri attribuiti al
Ministro, tutte le censure prospettate dai giudici remittenti risultano
o infondate o non riferibili alla norma impugnata ma solo ai provvedimenti
che di questa hanno fatto applicazione: ed invero, per quanto sin
qui esposto, il secondo comma dell'art. 41 bis non consente l'adozione
di provvedimenti suscettibili di incidere sul grado di libertà
personale del detenuto, e quindi non viola l'art. 13, primo e secondo
comma, della Costituzione; del pari nulla è rinvenibile nella
disposizione in esame che attribuisca al Ministro una specifica competenza
in ordine alla sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza
dei detenuti, e che costituisca quindi deroga all'art.18 dell'Ordinamento
penitenziario (che, come si è visto, riserva tale potere al
giudice), e, quindi, elusione della garanzia d'inviolabilità
delle comunicazioni sancita dall'art. 15 della Costituzione; così
come (a parte la perplessità che può destare l'individuazione
per titoli di reato dei destinatari finali dei provvedimenti, non
coerente con il principio di individualizzazione della pena) deve
ritenersi implicito - anche in assenza di una previsione espressa
nella norma, ma sulla base dei principi generali dell'ordinamento
- che i provvedimenti ministeriali debbano comunque recare una puntuale
motivazione per ciascuno dei detenuti cui sono rivolti (in modo da
consentire poi all'interessato un'effettiva tutela giurisdizionale),
che non possano disporre trattamenti contrari al senso di umanità,
e, infine, che debbano dar conto dei motivi di un'eventuale deroga
del trattamento rispetto alle finalità rieducative della pena.
7. É opportuno, infine, sottolineare che le medesime ragioni
che consentono di escludere l'illegittimità costituzionale
della norma in esame, delimitandone l'ambito applicativo ed integrandone
il portato con il richiamo a principi generali dell'ordinamento, conducono
anche alla conclusione che taluni dei rilievi espressi dai giudici
remittenti, pur se rivolti avverso la citata disposizione dell'art.
41 bis, non trovano la loro causa nella norma di legge bensì
- come si è già visto - nel solo provvedimento ministeriale
di applicazione.
In base a tutte le ragioni sin qui esposte, anche tali provvedimenti,
come del resto esattamente ritengono le stesse ordinanze di rimessione,
sono certamente sindacabili dal giudice ordinario, il quale, in caso
di reclamo, eserciterà su di essi il medesimo controllo giurisdizionale
che l'Ordinamento penitenziario gli attribuisce in via generale sull'operato
dell'Amministrazione penitenziaria e sui provvedimenti comunque concernenti
l'esecuzione delle pene (cfr. sent. n. 53 del 1993).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis,
secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'Ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo
e secondo comma, 15, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma,
e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
sorveglianza di Ancona con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24/06/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 28/07/93.