CORTE
COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 351-ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Avv. Mauro FERRI
Giudici
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Dott. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
Prof. Valerio ONIDA
Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.41-bis,
comma 2, e 14-ter della legge 26 luglio 1975, n.354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 7 settembre
1995 (n. 2 ordd.) e il 12 dicembre 1995 dal Tribunale di sorveglianza
di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 904 e 905 del registro
ordinanze 1995 e 249 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1 e 12, prima serie speciale,
dell'anno 1996.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore
Valerio Onida.
Ritenuto in fatto
1.-- Con due ordinanze di contenuto analogo, emesse il 7 settembre
1995, e pervenute a questa Corte il 6 dicembre 1995 e il 26 aprile
1995 (R.O. nn. 904 e 905 del 1995), il Tribunale di sorveglianza di
Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 3, primo comma, 27, terzo
comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art.41-bis,
comma 2, e dell'art. 14- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà).
Le disposizioni impugnate disciplinano, rispettivamente, la prima,
il potere del Ministro di grazia e giustizia, quando ricorrano gravi
motivi di ordine e di sicurezza pubblica, e anche a richiesta del
Ministro dell'interno, di sospendere in tutto o in parte, nei confronti
di singoli detenuti per taluno dei delitti di cui all'art.4-bis dell'ordinamento
penitenziario (cioé' essenzialmente dei delitti di criminalità
organizzata), l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti
previsti dal medesimo ordinamento "che possano porsi in concreto
contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza"; la seconda,
e cioé' l'art. 14-ter, il procedimento di reclamo al Tribunale
di sorveglianza avverso il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria
che dispone o proroga nei confronti di singoli detenuti il regime
di sorveglianza speciale previsto dall'art. 14-bis dell'ordinamento
penitenziario, reclamo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
condivisa dalla Corte di cassazione, e' esperibile anche contro il
provvedimento ministeriale applicativo dell'art.41-bis.
La questione e' stata sollevata d'ufficio nel corso di giudizi promossi
con reclami di detenuti, destinatari di provvedimenti ministeriali
ai sensi dell'art. 41-bis, contro questi ultimi.
Il remittente premette che la norma di cui all'art. 41-bis, e quella
connessa dell'art. 14-ter, sono state oggetto, nella giurisprudenza
della Corte di cassazione, di una "lettura non costituzionale",
secondo la quale i provvedimenti ministeriali in questione sarebbero
sindacabili bensì dal Tribunale di sorveglianza, ma solo in
ordine all'esistenza dei presupposti per l'applicazione di detto art.
41-bis ad un determinato soggetto, non invece in ordine al loro contenuto,
e cioé' alle singole misure, in esso disposte, limitative della
applicazione della ordinaria normativa penitenziaria.
Il giudice a quo si diffonde nell'argomentare la possibilità
di una diversa "lettura costituzionale" delle norme, secondo
cui dovrebbe invece ammettersi il sindacato del Tribunale di sorveglianza
anche sulle singole misure restrittive. A tal proposito richiama le
indicazioni recate nelle sentenze n. 349 e n. 410 del 1993 di questa
Corte, secondo cui l'art. 41-bis consente la sola sospensione di quelle
medesime regole e istituti che già nell'ordinamento penitenziario
appartengono alla competenza di ciascuna amministrazione penitenziaria
e che si riferiscono al regime di detenzione in senso stretto.
Inoltre il giudice a quo osserva che le stesse pronunce della Corte
affermano che i detenuti sono titolari di diritti che debbono essere
garantiti, e dunque quando siano in gioco tali diritti o la violazione
del rispetto della personalità del detenuto e' ammesso il sindacato
del Tribunale di sorveglianza, adito col reclamo di cui all'art. 14-ter,
dato che il contenuto del regime di sorveglianza particolare e' largamente
coincidente con quello del regime disposto ai sensi dell'art. 41-bis.
Ora, secondo il remittente, può essere materia del reclamo
ex art.14-ter anche la illegittimità delle singole misure disposte;
onde, parimenti, in sede di reclamo avverso il decreto di cui all'art.
41-bis dovrebbe potersi accertare sia se il provvedimento violi situazioni
soggettive attive del detenuto, tenendo anche conto delle indicazioni
fornite dall'art. 14-quater, comma 4 -- ove si specificano le materie
che non possono essere toccate dalle restrizioni disposte col regime
di sorveglianza speciale --, sia se le limitazioni apportate alle
comuni regole di trattamento siano coerenti con i fini di cui all'art.
41-bis, e non siano adottate a scopi puramente afflittivi, che potrebbero
contrastare con le regole minime di rispetto della personalità
del detenuto.
D'altra parte -- sostiene il remittente -- se così non fosse
non sarebbe possibile controllare che i provvedimenti ministeriali
contengano solo limitazioni che non ledono diritti del detenuto, e
dunque si potrebbe dare un'applicazione dell'art. 41-bis contrastante
con la Costituzione.
Il giudice a quo analizza poi criticamente l'accennato indirizzo
giurisprudenziale della Corte di cassazione, osservando che esso presuppone
che attraverso lo specifico contenuto del provvedimento amministrativo
non possa consumarsi alcuna violazione di diritti, il che non e',
e che il controllo, pur sempre di legittimità, sul contenuto
dell'atto non comporta sostituzione o integrazione della volontà
dell'amministrazione, ma solo dichiarazione di inefficacia delle clausole
dell'atto che realizzano violazioni di diritti.
Secondo il remittente la interpretazione "non costituzionale"
dell'art. 41-bis, che sarebbe seguita dalla Corte di cassazione, per
la sua ormai raggiunta stabilità e per la sua provenienza dal
giudice di legittimità sarebbe "l'unica interpretazione
oggi possibile della normativa in questione", che dunque lo stesso
remittente fa propria come premessa per sollevare la questione di
costituzionalità.
Dopo avere illustrato in via esemplificativa alcune statuizioni dello
stesso Tribunale, rese in altra occasione, e volte ad affermare la
illegittimità, con conseguente dichiarazione di inefficacia,
di talune misure previste da un provvedimento ministeriale ex art.
41-bis, il giudice a quo passa ad illustrare le censure di illegittimità
costituzionale che muove alle norme impugnate, così come interpretate
dal giudice di legittimità.
Esse confliggerebbero in primo luogo con l'art. 13, secondo comma,
della Costituzione, in quanto l'assenza di sindacato sul contenuto
delle singole misure lascerebbe mano libera all'amministrazione nel
determinare tale contenuto, potendo così incidere su quel "residuo"
di libertà personale che il detenuto pur conserva e che non
può essere modificato da misure restrittive al di fuori della
duplice garanzia della riserva di legge e della riserva di giurisdizione.
Sarebbe infatti violata la riserva di legge perchè' l'art.
41-bis non dà alcuna indicazione sulle possibili restrizioni
che possono essere disposte;
sarebbe altresì violata la riserva di giurisdizione in quanto
il giudice non potrebbe verificare la legittimità del contenuto
delle restrizioni.
In secondo luogo le norme impugnate sarebbero in contrasto con l'art.3,
primo comma, della Costituzione, in quanto consentirebbero all'amministrazione
di applicare regimi penitenziari differenziati che superano ogni ragionevolezza.
In terzo luogo sarebbe violato l'art. 27, terzo comma, della Costituzione
in quanto, consentendo all'amministrazione di introdurre senza alcun
controllo di contenuto restrizioni all'ordinario regime carcerario,
non si escluderebbe che possano realizzarsi trattamenti contrari al
senso di umanità. Inoltre, poichè' in concreto le restrizioni
apportate comportano la cessazione delle attività di osservazione
e di trattamento, verrebbe meno tutta la strumentazione giuridica
prevista dall'ordinamento penitenziario per l'attuazione della finalità
rieducativa della pena.
Infine il remittente ritiene che le norme impugnate, interpretate
nel senso di escludere la sindacabilità del contenuto dei provvedimenti
applicativi dell'art. 41-bis, contrastino con l'art. 113 della Costituzione,
apportando limitazioni al principio della piena sindacabilità
giurisdizionale degli atti della pubblica amministrazione.
2.-- Con successiva ordinanza del 12 dicembre 1995, pervenuta a questa
Corte il 26 febbraio 1996 (R.O. n. 249 del 1996), lo stesso Tribunale
di sorveglianza di Firenze ha sollevato, sempre nel corso di un procedimento
di reclamo avverso un decreto ministeriale di applicazione dell'art.
41-bis dell'ordinamento penitenziario, identica questione di legittimità
costituzionale delle norme già indicate.
Richiamato il contenuto delle precedenti ordinanze di rimessione,
il giudice a quo aggiunge alcune considerazioni circa la portata,
che si asserisce lesiva di diritti dei detenuti, di alcune clausole
contenute nei decreti ministeriali di applicazione dell'art. 41-bis,
anche alla luce di una circolare della stessa amministrazione: in
particolare si sostiene che i decreti comporterebbero la sospensione
di ogni attività di osservazione e trattamento nei confronti
dei detenuti, come risulterebbe anche dagli effetti della misura che
restringe a due ore giornaliere il passeggio all'aria; e che la limitazione
dei colloqui con i familiari violerebbe un diritto dei detenuti, non
rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione anche se
specificato nel suo contenuto dal regolamento di esecuzione della
legge penitenziaria.
Il remittente conclude che, se non fosse possibile il sindacato giurisdizionale
sul contenuto dei provvedimenti ministeriali, potrebbe essere realizzato
in via amministrativa un regime penitenziario al di fuori di qualsiasi
regola, il che non sarebbe in linea con le indicazioni delle sentenze
n. 349 e n. 410 del 1993 di questa Corte.
3.-- E' intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo in primo luogo che la questione sia dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto le ordinanze non
farebbero alcun riferimento ai casi che hanno dato origine ai concreti
procedimenti, riconducendosi le censure di illegittimità costituzionale
alla norma "in se'" e non in quanto applicabile ai casi
che hanno dato origine ai procedimenti pendenti davanti al giudice
a quo.
In subordine, l'Avvocatura chiede che la questione sia dichiarata
non fondata. Non si potrebbe infatti affermare che restrizioni in
ordine ad alcune regole di trattamento comportino di per se', ed in
astratto, violazioni dell'art. 13 della Costituzione, essendo la stessa
legge che determina in via generale i casi in cui può farsi
ricorso all'applicazione dell'art. 41-bis.
Ne' sarebbero violati gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione,
in quanto la specificità delle situazioni cui la norma si applica
renderebbe ragionevole il differente trattamento, mentre tale applicazione
non darebbe luogo di per se' e automaticamente a trattamenti contrari
al senso di umanità, ne' escluderebbe il fine rieducativo della
pena.
Infine non sarebbe violato l'art. 113 della Costituzione, in quanto
la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
non potrebbe stravolgere il principio costituzionale della divisione
dei poteri, da intendersi, con riguardo alla materia in esame, nel
senso che l'autorità giudiziaria può disapplicare gli
atti amministrativi illegittimi ma non può sostituirsi all'autorità
amministrativa nel regolamento delle singole fattispecie concrete,
sostituzione che inevitabilmente avverrebbe ove si riconoscesse al
giudice il potere di disapplicare il provvedimento che ha disposto
in concreto specifiche misure a salvaguardia di esigenze di ordine
e di sicurezza degli istituti di pena.
Considerato in diritto
1.-- Le tre ordinanze sollevano identica questione, e pertanto i
relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia.
2.-- La questione investe l'art. 41-bis, comma 2, dell'ordinamento
penitenziario, e insieme l'art. 14-ter della stessa legge, che disciplina
il procedimento di reclamo ritenuto applicabile nei riguardi dei provvedimenti
adottati ai sensi dello stesso art. 41-bis.
Ma essa, pur essendo riferita a quattro diversi parametri costituzionali
-- l'art. 13, secondo comma, l'art. 3, primo comma, l'art. 27, terzo
comma, e l'art.113, primo e secondo comma, della Costituzione --,
pone in sostanza un unico quesito, concernente i limiti del sindacato
del Tribunale di sorveglianza sui decreti ministeriali applicativi
dell'art. 41-bis, muovendo da una interpretazione della norma, che
si afferma essersi consolidata nella giurisprudenza della Corte di
cassazione, che limiterebbe tale sindacato ai presupposti del provvedimento
e della sua applicabilità al singolo detenuto, con esclusione
di un controllo sul contenuto delle singole misure con esso adottate.
Sarebbe proprio tale interpretazione, secondo il remittente, a porre
la norma in contrasto con i principii costituzionali indicati.
3. -- Deve disattendersi, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità
per irrilevanza sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Benchè'
in effetti le ordinanze, pur singolarmente diffuse, non si soffermino
a motivare specificamente in ordine alla rilevanza della questione
nei giudizi a quibus, e da questo punto di vista si presentino come
tecnicamente difettose, può ritenersi che la rilevanza stessa
risulti prima facie dalla circostanza che, in giudizi promossi con
reclami avverso provvedimenti ministeriali di applicazione o di proroga
dello speciale regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario,
il giudice si e' posto, d'ufficio, il quesito circa i confini del
sindacato che esso era chiamato ad esercitare, ed ha dubitato della
costituzionalità delle norme dalle quali ha ritenuto discenda
appunto una limitazione di tale sindacato.
D'altra parte la Corte non ignora che, nei fatti, il contenuto dei
decreti ministeriali applicativi dell'art. 41-bis corrisponde spesso
ad uno schema comune, tanto che, per ciò che riguarda le misure
disposte, si e' in presenza di una sorta di regolamentazione derogatoria
di carattere generale, di cui si decide l'applicazione ai singoli
detenuti, più che di provvedimenti singoli volta per volta
autonomamente determinati nel loro contenuto dispositivo: il che concorre,
evidentemente, ad allontanare l'attenzione dalla specificità
dei singoli casi per concentrarla sulle scelte di carattere quasi
"normativo" effettuate dall'amministrazione penitenziaria
attraverso i provvedimenti in questione.
In ogni caso ha carattere generale e assorbente il quesito circa
i limiti del sindacato giudiziario su di essi.
4.-- Nel merito, la questione e' infondata nei sensi di seguito precisati.
Il secondo comma dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario,
inserito come norma ad efficacia temporalmente limitata a tre anni
dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 (artt. 19 e 29) -- efficacia poi prorogata fino al 31 dicembre
1999 dall'art. 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36 --, e' inteso
a consentire all'amministrazione penitenziaria, per esigenze emergenti
di ordine e sicurezza non già interne ai singoli stabilimenti
carcerari (al che provvedono il regime di sorveglianza particolare
di cui all'art. 14-bis nonchè' il potere di provvedere a situazioni
di emergenza conferito al Ministro di grazia e giustizia dal primo
comma dell'art. 41-bis dello stesso ordinamento penitenziario), ma
esterne, e dunque attinenti alla lotta alla criminalità organizzata,
di disporre che singoli detenuti per delitti connessi a tale forma
di criminalità -- vuoi in corso di esecuzione della pena, vuoi
in custodia cautelare -- siano sottoposti ad un regime carcerario
derogatorio, attraverso la sospensione totale o parziale, nei loro
confronti, dell'applicazione di regole di trattamento e di istituti
previsti dalla legge, allorquando tali regole e istituti "possano
porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza".
L'apprezzamento dei motivi di ordine e di sicurezza che richiedano
l'applicazione della norma, e delle circostanze che ne consiglino
l'applicazione ai singoli detenuti, e' rimesso all'autorità
amministrativa, e precisamente al Ministro di grazia e giustizia,
anche su richiesta del Ministro dell'interno: salvo -- su ciò
non vi e' oggi discussione -- il controllo dell'autorità giudiziaria
sotto ogni profilo di legittimità di detta determinazione,
compreso dunque l'eccesso di potere nelle sue varie manifestazioni
suscettibili di rivelare un non corretto uso del potere amministrativo.
Circa le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti
ministeriali hanno fatto chiarezza precedenti pronunce di questa Corte,
affermando che essi sono "certamente sindacabili dal giudice
ordinario, il quale, in caso di reclamo, eserciterà su di essi
il medesimo controllo giurisdizionale che l'ordinamento penitenziario
gli attribuisce in via generale sull'operato dell'amministrazione
penitenziaria e sui provvedimenti comunque concernenti l'esecuzione
delle pene" (sentenza n.349 del 1993); e che la tutela giurisdizionale
dei diritti costituzionalmente garantiti dei detenuti, mediante il
sindacato sulla legittimità dei provvedimenti adottati dall'amministrazione
penitenziaria ai sensi dell'art. 41- bis, spetta al giudice dei diritti,
e cioé' al giudice ordinario, e in particolare "a quello
stesso organo giurisdizionale cui e' demandato il controllo sull'applicazione,
da parte della medesima amministrazione, del regime di sorveglianza
particolare" (sentenza n. 410 del 1993).
La questione ora posta concerne però l'estensione del controllo
giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti sotto il
profilo del loro contenuto dispositivo, e dunque sulla legittimità
in concreto delle singole misure con essi disposte.
Ora, non vi e' dubbio che il sindacato giurisdizionale sulle determinazioni
dell'amministrazione, per esplicare pienamente la sua funzione a tutela
dei diritti dei detenuti, debba estendersi non solo alla sussistenza
dei presupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto
dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto
di questo, vuoi sotto il profilo della eventuale lesione di situazioni
non comprimibili, vuoi sotto quello della congruità delle misure
in concreto disposte rispetto ai fini per i quali la legge consente
all'amministrazione di disporre un regime derogatorio rispetto a quello
ordinario. La norma non si limita infatti a prevedere la sottoposizione
ad un regime già interamente predeterminato dalla legge (nel
qual caso l'unico controllo giurisdizionale possibile -- a parte eventuali
contrasti fra la stessa legge e la Costituzione -- potrebbe vertere
sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento),
ma affida un assai ampio spazio di scelta all'amministrazione riguardo
al concreto atteggiarsi del regime derogatorio.
Questa Corte ha già avuto modo di segnare, in via di interpretazione
conforme a Costituzione, alcuni limiti per così dire esterni
che l'amministrazione non può valicare nel configurare detto
regime. Così, in primo luogo, non possono essere adottate misure
comunque incidenti "sulla qualità e quantità della
pena" o sul "grado di libertà personale del detenuto"
(sentenza n. 349 del 1993), onde nemmeno possono adottarsi determinazioni
che vengano a precludere o a condizionare in via di diritto l'applicabilità
ai detenuti di benefici che incidano sullo stato di libertà
(ferme restando le limitazioni che in generale la legge ha posto in
tale materia nei confronti dei condannati per taluni delitti: art.
4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, su cui v. sentenze
n. 357 del 1994, n. 68 e n. 504 del 1995, nonchè' sentenze
n. 306 del 1993, n. 39 del 1994, n. 361 del 1994).
Da questo punto di vista non potrebbe ritenersi consentita, in sede
di provvedimenti ex art. 41-bis, la sospensione di ogni attività
di osservazione e di trattamento del detenuto, tale da precludere
l'adempimento delle condizioni cui la legge subordina la concessione
di detti benefici.
Questa prima delimitazione dell'ambito applicativo della norma, per
cui essa consente di sospendere l'applicazione solo "di quelle
medesime regole ed istituti che già nell'ordinamento penitenziario
appartengono alla competenza di ciascuna amministrazione penitenziaria
e che si riferiscono al regime di detenzione in senso stretto"
(sentenza n. 349 del 1993), ha consentito alla Corte di escludere
che l'art. 41-bis sia di per se' in contrasto con l'art. 13, secondo
comma, della Costituzione.
Infatti, se non e' consentito, attraverso i provvedimenti ministeriali
in questione, adottare misure qualificabili come restrittive della
libertà personale del detenuto (perchè' attinenti alla
qualità e quantità della pena o alla misura della sua
residua libertà personale), ma solo misure di trattamento rientranti
nell'ambito di competenza dell'amministrazione penitenziaria, attinenti
alle modalità concrete, rispettose dei diritti del detenuto,
di attuazione del regime carcerario in quanto tale, e dunque già
potenzialmente ricomprese nel quantum di privazione della libertà
personale conseguente allo stato di detenzione, per ciò stesso
non vengono in considerazione ne' la riserva di legge ne' la riserva
di giurisdizione stabilite dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione.
Onde deve ribadirsi, sotto questo profilo, l'infondatezza, nei sensi
ora precisati, della censura riproposta in questa sede.
Deve però, per converso, riaffermarsi la pienezza del sindacato
giurisdizionale sui provvedimenti, al fine di consentire di verificare
in concreto l'osservanza da parte dell'amministrazione di tale limite
frapposto al suo potere.
Proprio l'esigenza di garantire il rispetto di questo limite "funzionale"
del potere ministeriale comporta, già sotto questo primo profilo,
la necessità di estendere il controllo giurisdizionale sul
provvedimento alle singole misure in esso disposte, al fine di verificarne
la compatibilità con quel limite, anche -- come si e' già
accennato -- per ciò che attiene alle conseguenze indirette
che possano discendere, in linea di diritto, dalla sospensione di
regole o istituti di trattamento sulla concedibilità di benefici
incidenti sullo stato di libertà (come la liberazione anticipata
di cui all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario).
5.-- L'art. 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario prevede
che possa essere sospesa l'applicazione delle regole e degli istituti
"che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine
e di sicurezza". Ciò comporta un ulteriore preciso limite,
questa volta "interno", all'esercizio del potere ministeriale:
non possono cioé' disporsi misure che per il loro contenuto
non siano riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine
e la sicurezza, o siano palesemente inidonee o incongrue rispetto
alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento.
Mancando tale congruità, infatti, le misure in questione non
risponderebbero più al fine per il quale la legge consente
che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso,
divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario,
con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione
attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale.
Ne' tale funzione potrebbe essere alterata o forzata attribuendo
alle misure disposte uno scopo "dimostrativo", volto cioe'
a privare una categoria di detenuti di quelle che vengono considerate
manifestazioni di "potere reale" e occasioni per aggregare
intorno ad essi "consenso" traducibile in termini di potenzialità
offensive criminali.
Se e' vero infatti che va combattuto in ogni modo il manifestarsi
all'interno del carcere di forme di "potere" dei detenuti
più forti o più facoltosi, suscettibili anche di rafforzare
le organizzazioni criminali, e' anche vero che ciò deve perseguirsi
attraverso la definizione e l'applicazione rigorosa e imparziale delle
regole del trattamento carcerario (in più luoghi la legge si
dimostra consapevole di questa esigenza, e in generale dell'esigenza
di assicurare condizioni di parità fra i detenuti: cfr. ad
es. art. 1, primo comma, art. 3, art.14- bis, comma 1, lettera c),
dell'ordinamento penitenziario; art. 14, primo comma, art. 72, primo
comma, n. 12, del regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n. 431
del 1976). Non potrebbe, per converso, considerarsi legittimo, a questo
scopo, l'impiego di misure più restrittive nei confronti di
singoli detenuti in funzione di semplice discriminazione negativa,
non altrimenti giustificata, rispetto alle regole e ai diritti valevoli
per tutti.
Anche il controllo sul rispetto del predetto limite "interno"
al potere ministeriale comporta evidentemente la possibilità
per l'autorità giudiziaria di sindacare la legittimità
del contenuto del provvedimento, e dunque delle singole misure in
esso disposte.
6.-- Costituiscono, infine, limite all'esercizio del potere ministeriale
il divieto di disporre trattamenti contrari al senso di umanità
e l'obbligo di "dar conto dei motivi di un'eventuale deroga del
trattamento rispetto alle finalità rieducative della pena"
(sentenza n. 349 del 1993).
Da un lato dunque dovrà verificarsi che le singole misure
e il loro complesso non siano tali da vanificare del tutto quella
finalità rieducativa che deve, se pur non in modo esclusivo,
connotare la pena ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Dall'altro lato dovrà verificarsi che non sia violato il divieto
di trattamenti contrari al senso di umanità, verifica quest'ultima
tanto più delicata trattandosi di misure che derogano al trattamento
carcerario ordinario.
A questo proposito si pone il quesito -- a cui risultano esser date,
in giurisprudenza, risposte non univoche -- se un limite assoluto
al contenuto delle misure derogatorie si tragga, per analogia, dall'art.
14- quater, comma 4, dell'ordinamento penitenziario, che specifica
gli ambiti della vita carceraria che non possono essere incisi dalle
restrizioni disposte con il regime di sorveglianza particolare, di
cui all'art. 14-bis dello stesso ordinamento: considerato che, come
questa Corte ha rilevato, tale ultimo regime "nella sua concreta
applicazione viene ad assumere un contenuto largamente coincidente
con il regime differenziato introdotto con il provvedimento ex art.
41-bis, comma 2, di sospensione del trattamento penitenziario"
(sentenza n. 410 del 1993).
Benchè' la Corte non sia chiamata, in questa sede, a pronunciarsi
ex professo su tale problema (al quale peraltro le ordinanze del giudice
a quo esplicitamente si riferiscono), deve rilevarsi che non può
mancare la individuazione di parametri normativi per la concretizzazione
del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, e
che da questo punto di vista le indicazioni fornite dal legislatore
con il quarto comma dell'art. 14-quater appaiono particolarmente pregnanti.
In ogni caso, anche la verifica in concreto del rispetto, da parte
dei provvedimenti ministeriali, dei limiti da ultimo accennati comporta
il più ampio sindacato di legittimità della magistratura
di sorveglianza sul contenuto delle singole misure disposte.
7.-- Così interpretate, le norme denunciate sfuggono alle
censure mosse dal giudice remittente.
In particolare, non e' violato l'art. 27, terzo comma, della Costituzione,
in quanto e' dato un controllo giurisdizionale idoneo a evitare che
in concreto i provvedimenti ministeriali contraddicano la finalità
rieducativa della pena o comportino trattamenti contrari al senso
di umanità; non e' violato l'art. 113 della Costituzione, data
la pienezza del sindacato giurisdizionale da riconoscersi sui provvedimenti
ministeriali; ma non e' violato nemmeno l'art. 3, primo comma, della
Costituzione, essendovi strumenti idonei a mantenere o a ricondurre
i trattamenti differenziati disposti con i provvedimenti ex art. 41-bis
nei limiti delle finalità e dunque della giustificazione poste
a base della norma.
L'interpretazione qui accolta e' d'altra parte necessaria per non
conferire all'art. 41-bis un significato che contrasterebbe, invece,
con i predetti parametri costituzionali; ed e' dunque imposta in forza
del canone per cui fra più interpretazioni possibili della
stessa norma deve preferirsi quella che consente di dare ad essa un
significato conforme o non contrastante con la Costituzione (cfr.,
ex plurimis, sentenze nn. 311, 234 e 98 del 1996 e 19 del 1995).
Ne', peraltro, tale interpretazione appare contraddetta da una univoca
e consolidata giurisprudenza dei giudici di legittimità, tale
da indurre questa Corte ad assumerne il contenuto come premessa del
proprio giudizio. Al contrario, recenti pronunce della Corte di cassazione,
successive alla promozione dei presenti giudizi e in contrasto con
quelle citate dal giudice a quo, hanno riconosciuto la pienezza del
sindacato giudiziale anche sulle singole misure restrittive, al fine
di verificarne la compatibilità con i principi di individualizzazione
e di proporzionalità di cui all'art.27, primo e terzo comma,
e all'art. 3 della Costituzione, nonchè' "con quel grado
di flessibilità del contenuto afflittivo necessario sia ai
fini di rieducazione del detenuto che per l'ordine e la sicurezza",
e dunque al fine di controllare sotto il profilo della legittimità
vuoi la rispondenza delle restrizioni alla finalità di pubblico
interesse che il provvedimento deve perseguire, vuoi l'assenza di
lesioni di diritti costituzionalmente garantiti dei detenuti o di
trattamenti contrari al senso di umanità: ammettendo la "disapplicazione"
sia totale che parziale del provvedimento illegittimo da parte del
giudice di sorveglianza (cfr. Cass., sez. prima penale, 12 febbraio
1996, n. 6873; 1 marzo 1996, n. 684).
Questa recente giurisprudenza ha altresì chiarito il significato
e la portata del potere riconosciuto al tribunale di sorveglianza
di "disapplicare" in tutto o in parte il provvedimento ministeriale.
In quanto giudice di diritti, il tribunale di sorveglianza non esercita,
nei confronti del provvedimento ministeriale, una giurisdizione di
impugnazione dell'atto, ma semplicemente si pronuncia sui diritti
e sul trattamento del detenuto sulla base delle norme legislative
e regolamentari applicabili, e dunque tenendo conto delle sole deroghe
a queste legittimamente disposte dal Ministro nell'esercizio del potere
di cui all'art. 41-bis (cfr. in questo senso Cass., sez. prima penale,
12 febbraio 1996, n. 6873, cit.). Eventuali misure illegittime, lesive
dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi fini
disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti
applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto
legittimi (art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, e
dell'art. 14- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo
comma, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14/10/96.
Mauro FERRI, Presidente
Valerio ONIDA, Giudice relatore
Depositata in cancelleria il 18/10/96.