CORTE
COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 356 - ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Avv. Mauro FERRI
Giudici
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
Prof. Valerio ONIDA
Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.18,
comma 2, e 29, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1995 dal Giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento
penale a carico di Dinaro Vincenzo, iscritta al n. 926 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto
1. -- Nel corso di un procedimento penale a carico di un soggetto,
indagato della contravvenzione di cui all'art. 13 della legge 30 aprile
1962, n. 283 - per avere, nella qualità di titolare di esercizio
commerciale, posto in vendita arance con "l'impropria denominazione
di biologiche, tale da sorprendere la buona fede e da indurre in errore
gli acquirenti circa la loro qualità" - il Giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti solleva,
in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18, comma 2, e 29, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/
CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicità dei prodotti alimentari), "nella parte in cui
abrogano (parzialmente) l'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n.283,
in contrasto con l'art. 2, punto d), della legge 29 dicembre 1990,
n.428".
Il giudice rimettente riferisce, in fatto, che presso l'esercizio
commerciale era stato prelevato un campione di arance, esposte in
vendita con un cartello collocato nella vetrina e recante la dicitura
"arance biologiche di produzione propria", e che all'analisi
era stata evidenziata la presenza nell'alimento di residui di imazalil,
principio attivo ad azione fungicida, in concentrazione superiore
al limite (0,010 mg/Kg) tollerato dall'ordinanza ministeriale 18 luglio
1990 e successive modificazioni.
Ravvisata quindi la configurabilità del reato di cui all'art.
13 citato, il giudice a quo dubita della vigenza della suddetta norma,
dal momento che il decreto legislativo n. 109 del 1992 ha introdotto
una fattispecie di illecito amministrativo (artt. 2, comma 1, e 18,
comma 2) "che pare adattarsi perfettamente" all'ipotesi
sotto posta al suo esame. Infatti di tale decreto l'art. 2, comma
1, stabilisce che "l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente
sulle caratteristiche del prodotto" (tali essendo, in particolare,
la natura, l'identità, la qualità, la composizione,
la quantità, la durabilità, il luogo di origine o di
provenienza, il modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto)
e l'art. 18, comma 2, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria
(da lire 1,5 a lire 9 milioni) la violazione di quel precetto.
Ritiene, quindi, che il contestato reato dovrebbe essere ormai depenalizzato
perchè sostituito con la nuova sanzione amministrativa, nonostante
che parte della giurisprudenza sostenga la tesi opposta.
In proposito ricorda che il previgente d.P.R. 18 maggio 1982, n.322,
relativo all'etichettatura dei prodotti alimentari, introducendo,
con l'art. 2, un divieto di pubblicità ingannevole sanzionato
in via amministrativa ai sensi del successivo art. 16, aveva risolto
ogni problema di interferenza con il precetto penale di cui all'art.
13 della legge del 1962, mediante l'espressa clausola di riserva penale
("salvo che il fatto costituisca reato") contenuta nel primo
comma dello stesso art. 16.
Analoga salvezza del precetto penale non si rinviene, invece, nell'ipotesi
in esame. Infatti nel decreto n. 109 del 1992, mentre siffatta clausola
e' collocata in apertura al comma 1 dell'art. 18, che contempla in
generale l'illecito amministrativo derivante dall'inosservanza delle
nuove norme e ne indica le sanzioni amministrative, la stessa formula
di salvezza della fattispecie penale non e' ripetuta al comma 2 dello
stesso art. 18, che reca la sanzione specifica per la violazione del
precetto di cui all'art. 2 del decreto medesimo.
D'altra parte, affermare la perdurante vigenza della norma penale
(art.13 della legge n. 283 del 1962) significherebbe svuotare la portata
sanzionatoria della prima delle norme impugnate (art. 18, comma 2)
che verrebbe così limitata alle violazioni "meramente
formali" non riconducibili alla previsione del citato art. 13.
Ma ciò determinerebbe l'irragionevolezza del quadro normativo,
perchè le infrazioni "formali" sarebbero punite dall'art.
18, comma 2, impugnato, con una sanzione amministrativa pecuniaria
di rilevante entità (da lire 6 a lire 36 milioni), mentre le
più gravi infrazioni "sostanziali" attinenti al divieto
di pubblicità ingannevole sarebbero punite, dall'art. 13 citato,
con l'ammenda da lire 600.000 a lire 15 milioni, che rappresenta,
pur nella permanenza di un illecito penale - per il quale, peraltro,
e' ammessa l'oblazione ex art.162 del codice penale - una sanzione
più lieve in termini di "afflittività concreta,
intesa come incidenza reale sul patrimonio del responsabile".
Conclusivamente, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate
avrebbero determinato l'abrogazione implicita per incompatibilità
(così come prevede l'art.29, comma 2, del decreto legislativo
n. 109 del 1992) della fattispecie contravvenzionale di cui all'art.
13 della legge n. 283 del 1962, non essendo per di più invocabile,
nella specie, il particolare regime ricavabile dall'art. 9, terzo
comma, della legge n. 689 del 1981 - per il quale ai fatti previsti
dagli artt. 5, 6, 9 e 13 della legge n. 283 del 1962 "si applicano
in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche
quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che
hanno sostituito disposizioni penali speciali" - nel senso in
cui alcuni l'hanno interpretato, come deroga al principio di specialità
(indicato nel primo comma dello stesso art. 9), valevole anche rispetto
alle fattispecie di illecito amministrativo introdotte successivamente
alla legge di depenalizzazione n. 689 del 1981.
Tutto ciò premesso, dovendosi applicare il principio di specialità
ex art. 9, primo comma, citato (e non operando invece la deroga a
detto principio enunciata nel terzo comma) al rapporto tra la fattispecie
penale di cui all'art. 13 della legge del 1962 e la fattispecie di
illecito amministrativo di cui all'art. 18 impugnato, e dovendosi
quindi ritenere implicitamente abrogata la prima di tali norme per
effetto della seconda, il giudice a quo formula le censure ritenendo
le norme impugnate - così come da lui interpretate - in contrasto
con l'art. 76 della Costituzione perchè inosservanti della
legge 29 dicembre 1990, n. 428 che, nel conferire delega al Governo
per l'attuazione di direttive comunitarie, all'art. 2 autorizza l'introduzione
di sanzioni amministrative e penali "salve le norme penali vigenti";
tra queste va certamente ricompreso anche l'art. 13 della legge del
1962.
2. -- Quanto al requisito della rilevanza, il giudice rimettente
mostra di essere consapevole che, in caso di una pronuncia di accoglimento
della Corte, egli sarebbe comunque tenuto ad applicare le norme più
favore voli, pur dichiarate incostituzionali, in virtù del
principio di irretroattività delle norme penali sfavore voli
all'indagato. Ma osserva che, non potendo esistere nell'ordinamento
"zone franche" sottratte al controllo di costituzionalità,
la pronuncia della Corte potrebbe comunque incidere sulla formula
di proscioglimento o di archiviazione e sull'iter argomentativo della
decisione.
Infatti, pur non mutando gli effetti pratici del provvedimento da
adottare nel giudizio a quo, e cioé l'accogli mento della richiesta
di archiviazione del pubblico ministero, "non vi sarebbe però
perfetta coincidenza tra i parametri normativi e i passaggi argomentativi
del decreto di archiviazione emesso senza promuovere il giudizio incidentale
di costituzionalità e quelli del decreto di archiviazione emesso
all'esito (favorevole) di tale giudizio". Permarrebbe, pertanto,
la rilevanza delle proposte questioni di legittimità costituzionale.
Considerato in diritto
1.1.-- Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Asti dubita della legittimità costituzionale degli articoli
18, comma 2, e 29, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari), in quanto essi, contrastando con l'art. 2, punto d),
della legge-delega 29 dicembre 1990, n. 428, violerebbero l'art. 76
della Costituzione.
1.2.-- La vigente situazione normativa nella quale e' posta la presente
questione di costituzionalità, attinente alla repressione della
pubblicità ingannevole in materia di commercio di sostanze
alimentari, può essere ricostruita sulla base di tre testi
normativi.
a) L'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt.
242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
prevede come reato, sanzionato con la pena dell'ammenda, il fatto
di <offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in
qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni,
o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità
o genuinità da chiunque rilasciati, nonchè disegni illustrativi
tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti
circa la natura, so stanza, qualità o le proprietà nutritive
delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose>.
b) In attuazione di direttive comunitarie in materia, la legge 29
dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
- legge comunitaria per il 1990), attribuiva al Governo poteri legislativi
delegati, stabilendo all'art. 2, lettera d), quale principio e criterio
generale, che <saranno previste, ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative
e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni
dei decreti stessi, nei limiti, rispettiva mente, della pena pecuniaria
fino a lire 100 milioni, dell'ammenda fino a lire 100 milioni e dell'arresto
fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta>.
c) L'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, emanato in esecuzione della predetta delega legislativa, prevede
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei
milioni di lire per le ipotesi indicate dall'art. 2 del medesimo testo
normativo, cioé (comma 1) per <l'etichettatura, la presentazione
e la pubblicità dei prodotti alimentari> che inducano <in
errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente
sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione,
sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine
o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto
stesso>. Infine, l'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 109 del 1992 dispone (oltre all'abrogazione della precedente disciplina
della materia contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica
18 maggio 1982, n.322) l'abrogazione di <tutte le disposizioni
in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità
dei prodotti alimentari e relative modalità, diverse o incompatibili
con quelle previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle contenute
nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive
comunitarie relative a singole categorie di prodotti>.
In questo quadro, il giudice rimettente ritiene che la normativa
richiamata in c) abbia abrogato la norma penale indicata in a), con
ciò violando il principio e criterio generale della salvaguardia
delle norme penali vigenti, salvaguardia disposta dalla legge-delega
menzionata in b). Su questa base - nella quale non entrano a far parte
elementi di diritto dell'Unione europea, le direttive disposte dalla
quale tacendo in ordine alla natura delle sanzioni nazionali da prevedersi
per il commercio dei prodotti non conformi alle direttive stesse -
si richiede, in base all'art. 76 della Costituzione, una pronuncia
d'incostituzionalità delle norme denunciate, nella parte in
cui esse abrogherebbero l'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
in contrasto con l'art. 2, punto d), della legge 29 dicembre 1990,
n. 428.
2.-- La questione d'incostituzionalità così proposta
e' inammissibile.
2.1.-- L'argomentazione del giudice rimettente si incentra sulla
pretesa valenza abrogatrice propria delle norme impugnate, rispetto
alla norma penale contenuta nell'art. 13 della legge del 1962. I dubbi
di incostituzionalità sollevati stanno o cadono su questo punto.
L'ordinanza che propone la questione, discostandosi da un opposto
orientamento pur presente nella giurisprudenza comune e largamente
prevalente in quello della Corte di cassazione, argomenta l'effetto
abrogativo anzidetto osservando innanzitutto che le ipotesi di illecito
previste dall'art. 2 del decreto legislativo del 1992, cui rinvia
l'impugnato art. 18 determinandone le sanzioni, si sovrappongono in
gran parte - e sicuramente con riguardo all'ipotesi d'illecito che
e' oggetto del giudizio a quo - a quelle descritte nell'art. 13 della
legge del 1962. Si determinerebbe così un caso di abrogazione
secondo le regole generali e secondo il disposto particolare dell'art.
29, comma 2, del medesimo decreto legislativo del 1992, che dispone
tale effetto per tutte le disposizioni <diverse o incompatibili>.
Inoltre, si fa valere la circostanza che il comma 2 dell'art. 18,
prevedendo la sanzione amministrativa per le infrazioni alle disposizioni
dell'art. 2, non ripete (a differenza di quanto disposto dall'art.
16, primo comma, dell'abrogato d.P.R. n. 322 del 1982) la formula,
contenuta invece nel primo comma dello stesso articolo, <salvo
che il fatto costituisca reato>. Da tale omissione - argomenta
il giudice rimettente - devesi pertanto presumere la volontà
del legislatore di escludere la "riserva penale" per le
ipotesi previste, in relazione all'art. 2, dall'impugnato comma 2
dell'art. 18. A ciò si aggiunge la considerazione che, a voler
ritenere perdurante la vigenza della norma penale del 1962, si svuoterebbe
la portata del comma 2 dell'art. 18 del decreto legislativo del 1992,
il quale risulterebbe applicabile soltanto a infrazioni meramente
formali non riconducibili alla previsione della norma anteriore, con
conseguenze - oltretutto - incongrue circa l'entità delle pene
applicabili rispettivamente alle "violazioni sostanziali"
e a quelle esclusivamente "formali".
Da queste osservazioni, il giudice rimettente trae ragione per ritenere
che le violazioni in tema di pubblicità ingannevole di prodotti
alimentari e, in particolare, quella contestata nel giudizio a quo,
integrino oggi l'illecito amministrativo previsto dagli artt. 2 e
18, comma 2, del decreto legislativo del 1992, e non più il
reato previsto dall'art. 13, secondo comma, della legge del 1962.
3.-- Senonchè, a tale ricostruzione normativa e' possibile
contrapporne un'altra che conduce a esiti opposti - la perdurante
vigenza della norma penale dell'art. 13 della legge del 1962 - con
argomenti almeno altrettanto plausibili.
E' vero che tra le norme del 1962 e del 1992 c'é una sovrapposizione
di fattispecie (peraltro non assoluta). Ma perchè se ne possa
dedurre l'incompatibilità e affermare l'abrogazione della norma
più risalente a opera della più recente, occorrerebbe
innanzitutto presupporre l'esclusione del concorso, nel caso in questione,
di illecito penale e di illecito amministrativo (e quindi delle norme
che prevedono l'uno e l'altro). L'art. 9 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, che disciplina il concorso tra norme e tra illeciti nell'ambito
della "depenalizzazione" disposta da tale legge, non risolve
il problema con evidenza. La sua formulazione riflette le perplessità
del legislatore, documentate dai lavori preparatori, e alimenta le
divergenze dei commentatori sul problema: un problema interpretativo
la cui soluzione non spetta alla Corte costituzionale e che - si potrebbe
aggiungere - il giudice rimettente, chiedendo la dichiarazione d'incostituzionalità
delle norme impugnate non totale ma soltanto "nella parte in
cui abrogano" la precedente disciplina penale, sembra implicitamente
risolvere nel senso della possibilità di concorso.
A ciò si aggiunga, da un lato, che la formula del terzo comma
dell'art.9 della citata legge n. 689 - là dove stabilisce che,
ai fatti previsti da alcuni articoli della legge n. 283 del 1962 (tra
cui l'art. 13, che rileva nella presente questione), <si applicano
in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste>,
anche quando gli stessi fatti sono puniti da altre disposizioni con
sanzioni amministrative - e' perfettamente compatibile con il concorso
degli illeciti, nonchè con il cumulo delle sanzioni; e, dall'altro,
che lo stesso potrebbe dirsi in relazione, precisamente, alla lettera
della legge di delegazione (art. 2, lettera d), della legge n. 428
del 1990) che si assume violata, là dove essa prescrive che
si <facciano salve le norme penali vigenti> e si delega il Governo
a stabilire sanzioni amministrative e penali <in via alternativa
o congiunta>.
Un'altra possibilità - anch'essa nel senso della perdurante
vigenza della risalente norma penale - e' offerta poi dall'interpretazione
complessiva dell'art. 18 (impugnato nel suo secondo comma), potendosi
sostenere che la clausola con la quale esso si apre (<Salvo che
il fatto costituisca reato>) si riferisca non solo alle ipotesi
indicate al primo comma, ma a tutte quelle previste in tale articolo,
il quale determina esaustivamente il sistema delle sanzioni alle infrazioni
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti alimentari. Secondo questo modo di vedere, il primo comma
stabilirebbe una norma di portata generale, mentre il secondo - in
relazione a ipotesi specifiche, valutate dal legislatore come più
gravi - non delineerebbe un sistema alternativo, ma si limiterebbe
a prevedere pene amministrative più pesanti rispetto a quelle
indicate nel primo comma. Il silenzio della norma contenuta nel secondo
comma circa la clausola di "riserva penale" - silenzio che
il giudice rimettente giudica essere solida base per un'interpretazione
a contrariis - potrebbe apparire così un argomento privo di
consistenza, valendo la riserva affermata in generale nel primo comma.
Perciò anche il raffronto, operato dal giudice rimettente,
con la diversa formulazione dell'art. 16, primo comma, del d.P.R.
n. 322 del 1982 - che conteneva la clausola di riserva - non risulterebbe
in alcun modo probante. Tanto più, occorre aggiungere, che
quest'interpretazione complessiva dell'art. 18 corrisponderebbe all'indicazione
contenuta nella legge di delegazione, essendo principio di evidenza,
tale da non richiedere spiegazioni, che il decreto delegato debba
essere interpretato innanzitutto alla luce della delega del cui svolgimento
esso e' il risultato.
Infine, assume rilievo anche la circostanza che questa conclusione
si porrebbe in linea col già ricordato art. 9 della legge n.
689 del 1981 il quale, dopo aver affermato il "principio di specialità"
nella concorrenza tra disposizioni penali e disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative per la medesima infrazione, al terzo comma
stabilisce che "ai fatti puniti dagli artt. 5, 6, 9 e 13 della
legge 30 aprile 1962, n.283... si applicano in ogni caso le disposizioni
penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono
puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni
penali speciali". Tale disposizione vale a indicare la volontà
del legislatore di ribadire, anzi rafforzare il rilievo della legge
del 1962 nella tutela della veridicità dell'informazione nel
settore del commercio alimentare e nella punizione degli illeciti
relativi, rilievo che verrebbe negato, pur in assenza di univoci elementi
giustificativi, dall'interpretazione abrogante assunta dal giudice
rimettente per formulare la presente questione di costituzionalità.
Ne' varrebbe in contrario rilevare che la disposizione del terzo comma
dell'art. 9 citato dovrebbe intendersi rivolta soltanto alla disciplina
della collisione tra norme anteriori alla legge n. 689 del 1981, poichè,
altrimenti, le si attribuirebbe l'efficacia di "norma sulle fonti"
legislative, dunque un'impropria efficacia superiore a quella tipica
delle leggi ordinarie.
Assegnare a una norma legislativa il valore di elemento interpretativo
di una norma successiva, in mancanza di una sempre possibile deroga
o abrogazione da parte di altre leggi, non equivale affatto ad attribuirle
un rango diverso da quello che le e' proprio nel sistema delle fonti.
Ove si seguissero queste linee interpretative, infine, anche il riferimento
al denunciato art. 29, comma 2, del decreto legislativo n.109 del
1992, che dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni in materia
di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti
alimentari e relative modalità, incompatibili ma anche semplicemente
<diverse> da quelle previste nel decreto stesso, perderebbe
di valore. L'art. 18, così interpretato in ordine alla salvaguardia
delle precedenti norme penali, costituirebbe deroga alla regola abrogativa
generale disposta in tale articolo 29.
4. -- Nel quadro delle norme e delle loro interpretazioni così
esposto, due posizioni si fronteggiano dunque: la prima - risultante
incidentalmente da una pronuncia della Corte di cassazione e assunta
dal giudice rimettente come premessa della presente questione d'incostituzionalità
- afferma l'avvenuta abrogazione dell'art. 13 della legge n. 283 del
1962 a opera degli artt.18, comma 2, e 29, comma 2, del decreto legislativo
n. 109 del 1992; la seconda - accolta da altra e più numerosa
giurisprudenza, di merito e di legittimità - ritiene viceversa
la perdurante vigenza della prima norma, pur in presenza di quelle
successive, sottraendo così alla questione d'incostituzionalità
sollevata la sua premessa. Entrambe queste posizioni, come si e' mostrato,
non mancano di argomenti interpretativi a loro sostegno.
In questa situazione, la richiesta pronuncia d'incostituzionalità
risulta ingiustificata. In linea di principio, le leggi non si dichiarano
costituzionalmente illegittime perchè e' possibile darne interpretazioni
incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perchè
e' impossibile darne interpretazioni costituzionali.
Ora, nel caso di specie, argomenti e precedenti giurisprudenziali
non mancano a dimostrazione che il risultato al quale il giudice rimettente
mira e ch'egli considera dovuto per ragioni costituzionali - la perdurante
vigenza della norma del 1962 - può essere raggiunto sulla base
dell'interpretazione delle norme vigenti, senza involgere la questione
di legittimità costituzionale delle norme del 1992.
Il caso in esame presenta inoltre questa singolarità: di nascere
in presenza di un contrasto interpretativo interno alla giurisprudenza
comune, al di là del quale, però, vi e' convergenza
sul risultato cui si mira e che e' ritenuto conforme alla Costituzione.
La divergenza riguarda soltanto le vie da percorrere: l'una richiede
una previa declaratoria d'incostituzionalità;
l'altra implica semplici operazioni interpretative di norme legislative.
La questione di costituzionalità proposta tende così
a configurarsi come un improprio tentativo per ottenere dalla Corte
costituzionale l'avallo a favore di un'interpretazione, contro un'altra
interpretazione, senza che da ciò conseguano differenze in
ordine alla difesa dei principi e delle regole costituzionali, ciò
in cui, esclusivamente, consiste il compito della giurisdizione costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli articoli 18, comma 2, e 29, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti alimentari), sollevata, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
di Asti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14/10/96.
Mauro FERRI, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Giudice relatore
Depositata in cancelleria il 22/10/96.