CORTE
COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 357 - ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis,
primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come modificato dall'art. 15, primo comma,
lettera a) del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti in contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992,
n. 356, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal Tribunale
di sorveglianza di Bari nel procedimento di sorveglianza nei confronti
di Favia Matteo iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,
dell'anno 1994.
Visti l'atto di costituzione di Favia Matteo nonchè l'atto
di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli.
Ritenuto in fatto
1.- In un procedimento promosso per l'ammissione al regime di affidamento
in prova al servizio sociale o, in alternativa, a quello di semilibertà
da un condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per
i reati di associazione per delinquere mafiosa e detenzione di sostanze
stupefacenti, il Tribunale di sorveglianza di Bari, rilevato che,
pur dovendosi escludere che l'istante mantenesse collegamenti con
la criminalità organizzata, osta vano alla concessione dei
benefici la condanna per il primo dei predetti reati, in mancanza
del presupposto della collaborazione con la giustizia previsto dal
primo comma, primo periodo, dell'art. 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito
dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno
1992, n.306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, o di quello
del riconoscimento delle circostanze attenuanti considerate dal primo
comma, secondo periodo del predetto articolo, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., questione di legittimità delle
riferite disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
In particolare, a parere del giudice a quo, la previsione del secondo
periodo del primo comma dell'art. 4-bis, che subordina la concedibilità
dei benefici carcerari ai condannati per taluno dei reati "ostativi"
di cui al primo periodo del medesimo comma alla condizione che a tali
soggetti, pur in presenza di una collaborazione oggettivamente irrilevante,
sia stata applicata una delle circostanze attenuanti di cui agli artt.
62, n.6, 114 o 116, secondo comma, del codice penale, contrasta con
il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in quanto opera
una irragionevole discriminazione tra condannati che abbiano ugualmente
avuto una partecipazione all'attività delittuosa del tutto
secondaria (come nel caso dell'istante, significativamente condannato
a una pena modesta in relazione al titolo del reato), tale da non
consentire una concreta possibilità di utile collaborazione
con la giustizia; e ciò sia perchè il riconoscimento
delle specifiche attenuanti considerate dalla norma non esaurisce
l'area delle situazioni di marginalità della partecipazione
a sodalizi criminosi sia perchè una di esse - quella del risarcimento
del danno - introduce una ulteriore discriminazione tra soggetti a
seconda delle loro capacità economiche, senza peraltro rivestire
alcun significato ai fini della valutazione del grado di pericolosità
sociale del condannato e, quindi, della giustificabilità della
irrilevanza del suo apporto collaborativo.
La disposizione del primo periodo del primo comma sarebbe poi in
contrasto, in primo luogo, sia con il diritto di difesa tutelato dall'art.
24 Cost. sia con i princìpi di uguaglianza e ragionevolezza
implicati dall'art. 3 Cost.: quanto al primo parametro, perchè
la concedibilità dei benefici solo ai soggetti collaboranti
potrebbe indurre l'imputato, anche se innocente, a dichiarare falsamente
la sua colpevolezza, così tra l'altro da intralciare il retto
cammino della giustizia e il perseguimento delle reali responsabilità
penali; quanto al principio di uguaglianza, perchè il condannato
innocente impossibilitato a collaborare viene ad essere discriminato
rispetto a chi, realmente criminale, è in grado di tenere questo
atteggiamento; quanto al principio di ragionevolezza, perchè
la previsione condiziona irragionevolmente le scelte difensive, nella
fase della cognizione, al trattamento penitenziario Secondo il remittente,
inoltre, la medesima disposizione, estendendo la sua portata applicativa
al passato, e in particolare anche ai fatti commessi prima della sua
entrata in vigore (come nel caso di specie, trattandosi di reato consumato
nel 1989) contrasta con il divieto di retroattività della legge
penale, stabilito dall'art. 25 Cost., dovendosi riconoscere alle norme
dell'ordinamento penitenziario natura sostanziale, atteso che la pena
viene ad essere specificata nel suo contenuto e nella sua concreta
afflittività proprio dalle disposizioni che regolano il trattamento
esecutivo, in genere, e da quelle relative alle misure alter native
alla detenzione, in specie. Nel caso di specie, si osserva, all'istante
è stata sottratta la possibilità di prevedere le conseguenze,
in termini di accesso ai benefici penitenziari, derivanti dalla sua
condotta processuale.
Infine, ad avviso del Tribunale, la previsione del primo periodo
del primo comma può ritenersi ledere il principio della finalità
rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost.. Essa, infatti, vanifica,
in mancanza del presupposto della collaborazione, ogni prospettiva
di reinserimento del condannato nel tessuto sociale durante la espiazione
della pena, rendendo così irrilevante la partecipazione al
processo di rieducazione che il medesimo può compiere dopo
la condanna.
2.- É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate.
Circa l'osservazione del remittente, secondo cui la disciplina in
esame non dà rilievo alla collaborazione oggettivamente irrilevante
al di fuori delle circostanze specificamente individuate dal legislatore,
l'Avvocatura sostiene che tale limitazione non è irragionevole,
considerata anche l'assimilazione a tale presupposto della "collaborazione
impossibile" affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza
n. 306 del 1993.
Sarebbero infondati anche i dubbi di costituzionalità sollevati
con riferimento agli altri parametri.
Secondo la difesa del Governo, è contraddittorio fondare la
lesione dell'art. 24 Cost. sull'ipotesi di un imputato impossibilitato
a collaborare in quanto innocente, poichè tale situazione è
coperta dal giudicato di condanna, salvi gli istituti previsti dall'ordinamento
per rimediare all'errore giudiziario.
Non verrebbe in causa nemmeno il principio di irretroattività
della legge penale, perchè, come sarebbe desumibile dalla citata
sentenza della Corte, in sede di ammissione ai benefici il giudice
si limita a valutare il comportamento del condannato alla stregua
di indici di pericolosità legalmente prefissati.
Infine, conclude l'Avvocatura, la questione è infondata anche
sotto il profilo dell'art. 27 Cost., in quanto, sempre alla stregua
dei princìpi affermati dalla sentenza n. 306, la finalità
rieducativa della pena va coordinata con la considerazione del grado
di pericolosità del condannato, sicchè è ragionevole
che il legislatore riduca o circoscriva l'ambito di applicazione di
certi benefici subordinandoli al verificarsi di determinati presupposti.
3.- La parte privata ha depositato fuori termine atto di costituzione
nel giudizio, a sostegno della tesi della natura di legge penale sostanziale
delle norme disciplinanti le misure alternative alla detenzione.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di sorveglianza di Bari dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura
penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa),
convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che subordina la concedibilità
dei benefici carcerari ai condannati per taluno dei delitti "ostativi"
indicati nel primo periodo del medesimo comma alla condizione che
a tali soggetti, pur in presenza di una collaborazione oggettivamente
irrilevante, sia stata applicata una delle circostanze attenuanti
di cui agli artt. 62, n. 6, 114 o 116, secondo comma, del codice penale.
Più precisamente, l'organo remittente rileva il contrasto di
tale previsione con il principio di uguaglianza sancito dall'art.
3 Cost., per l'irragionevole discriminazione tra condannati che abbiano
ugualmente avuto una partecipazione all'attività delittuosa
del tutto secondaria, tale da non consentire una concreta possibilità
di utile collaborazione con la giustizia; e ciò sia perchè
il riconoscimento delle specifiche attenuanti considerate dalla norma
non esaurisce l'area delle situazioni di marginalità della
partecipazione a sodalizi criminosi sia perchè una di esse
- quella del risarcimento del danno - introduce una ulteriore discriminazione
tra soggetti a seconda delle loro capacità economiche, senza
peraltro rivestire alcun significato ai fini della valutazione del
grado di pericolosità sociale del condannato e, quindi, della
giustificabilità della irrilevanza del suo apporto collaborativo.
Il Tribunale sottopone altresì a scrutinio di costituzionalità
la previsione di cui al primo periodo del medesimo art. 4-bis, primo
comma, della legge n. 354 del 1975, che, relativamente ai condannati
per taluno dei delitti ivi indicati, subordina la concedibilità
dei benefici carcerari alla collaborazione con la giustizia. É
al riguardo dedotto il contrasto con l'art. 24 Cost., perchè
la concedibilità dei benefici solo ai soggetti collaboranti
potrebbe indurre l'imputato, anche se innocente, a dichiarare falsamente
la sua colpevolezza; con l'art. 3 Cost., sotto il profilo sia della
disparità di trattamento, perchè il condannato innocente
impossibilitato a collaborare viene ad essere discriminato rispetto
a chi, realmente criminale, è in grado di tenere questo atteggiamento,
sia della irragionevolezza, perchè condiziona le scelte difensive,
nella fase della cognizione, al trattamento penitenziario; con l'art.
25 Cost., perchè, estende la sua portata applicativa al passato,
dovendosi riconoscere alle norme dell'ordinamento penitenziario natura
penale sostanziale; e, infine, con l'art. 27 Cost., perchè
vanifica, in mancanza del presupposto della collaborazione, ogni prospettiva
di reinserimento del condannato nel tessuto sociale durante la espiazione
della pena.
2.- La questione relativa al secondo periodo del primo comma dell'art.4-bis
dell'ordinamento penitenziario è fondata.
Nell'illustrare per il Senato le finalità della disciplina
sul divieto di concessione dei benefici contenuta nel nuovo testo
dell'art. 4-bis, modificato dal decreto-legge n. 306 del 1992, il
Relatore (atto n. 328) osservava che non era "solo il contributo
più o meno significativo alle indagini a costituire il fulcro
dell'intervento governativo"; e che ciò "che le norme
hanno inteso esprimere è che, attraverso la collaborazione,
chi si è posto nel circuito della criminalità organizzata
può dimostrare per facta concludentia di esserne uscito".
Ciò doveva considerarsi in armonia con il principio costituzionale
della funzione rieducativa della pena "perchè è
solo la scelta collaborativa ad esprimere con certezza quella volontà
di emenda che l'intero ordinamento penale deve tendere a realizzare".
Si aveva d'altro canto cura di precisare che la "via del ravvedimento
operoso (...) è aperta a tutti", purchè si tratti
di scelta inequivoca: "o continuare a percorrere le vie della
criminalità organizzata o scegliere la strada della società
civile".
Quanto alla disposizione impugnata, essa trae origine da un emendamento,
apportato al testo del decreto-legge n. 306 dalla Commissione Giustizia
del Senato, avente la finalità, sempre per usare le parole
del relatore, "di contemperare l'esigenza di severità
cui si ispira il decreto-legge con quella di non dettare disposizioni
criticabili sul piano della legittimità costituzionale".
Con questa previsione sono stati normativamente definiti i casi in
cui la rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata
può essere accertata anche prescindendo dal requisito della
collaborazione rilevante (come definita dall'art. 58-ter ord. pen.).
Seppure non chiaramente esplicitato dai lavori preparatori, è
lecito ritenere che la ratio della non preclusività della collaborazione
irrilevante sia legata a due ordini di particolari ed obiettive situazioni.
Una parte di esse si collega alla marginalità della partecipazione
del soggetto nel contesto del sodalizio criminoso, tale da non rendere
concretamente possibile una condotta collaborativa significativa.
É questo il caso dell'avvenuta applicazione dell'art. 114 cod.
pen.(riconoscimento della minima importanza causale della condotta)
ovvero, seppure con meno sicura pertinenza, dell'art. 116, secondo
comma, del medesimo codice (diminuzione di pena per il concorrente
che abbia voluto un reato meno grave rispetto a quello poi commesso).
Sfugge invece alla dimensione del livello di partecipazione al fatto
del soggetto agente il riferimento al requisito alternativo del risarcimento
del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen. (anche successivo alla condanna):
verosimilmente in questo caso il legislatore ha ritenuto un simile
comportamento post delictum presuntivamente incompatibile, per altra
via, con la sussistenza di col legamenti con la criminalità
organizzata.
Il regime scaturito dalla modifiche apportate all'art. 4-bis ord.
pen. dal decreto-legge n. 306 del 1992, come modificato dalla legge
di conversione n. 356 del 1992, è quindi compendiabile, ai
fini che qui interessano, nelle seguenti proposizioni: a) i condannati
per determinati delitti ricollegabili all'area della delinquenza organizzata,
individuati nel primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis, non
possono ottenere i benefici penitenziari se non è raggiunta
la prova certa della rottura dei collegamenti tra essi e l'ambiente
criminale di cui facevano parte; b) tale prova non può considerarsi
raggiunta se l'interessato non collabori efficace mente con la giustizia
a norma dell'art. 58-ter; c) proprio perchè la collaborazione,
a prescindere dai risultati che essa può produrre nella lotta
contro il crimine, è presa in considerazione dalla norma quale
dimostrazione del distacco del condannato dal mondo della criminalità
organizzata, essa può valere ai fini della concessione dei
benefici anche se oggettivamente irrilevante, qualora ciò trovi
giustificazione o nella marginalità della partecipazione criminosa
(artt. 114 e 116, secondo comma, cod. pen.) o in altri indici legali
(art. 62, n. 6, cod. pen.).
A questo quadro va aggiunto che, in forza della sentenza di questa
Corte n. 306 del 1993, alla collaborazione oggettivamente irrilevante
è equiparata la collaborazione impossibile, perchè (ricorrendo
sempre i requisiti legali di cui si è detto) "fatti e
responsabilità sono già stati completamente acclarati
o perchè la posizione marginale nell'organizzazione non consente
di conoscere fatti e compartecipi pertinenti al livello superiore".
3.- Il giudice a quo deduce appunto che anche altre situazioni, diverse
da quelle nominativamente individuate dalla disposizione impugnata,
avrebbero dovuto essere considerate dal legislatore, seguendo la medesima
ratio, come meritevoli di considerazione in presenza di collaborazione
oggettivamente irrilevante.
Secondo l'apprezzamento dell'organo rimettente, l'istante, condannato
alla pena complessiva di due anni e sei mesi di reclusione per il
reato (ostativo, ex art. 4-bis primo comma, primo periodo) di associazione
per delinquere di stampo mafioso e per quello di detenzione illecita
di sostanza stupefacente, non manterrebbe più collegamenti
con la criminalità organizzata; e l'impossibilità di
collaborare con la giustizia deriverebbe dalla marginalità
della sua partecipazione all'associazione criminosa, come si ricaverebbe
anche dalla mite pena irrogatagli.
Ora, nel giudizio di costituzionalità definito con la citata
sentenza n.306 del 1993, questa Corte, nell'esaminare questioni riguardanti
la medesima disposizione, pur dichiarandone l'inammissibilità
per difetto di motivazione sulla rilevanza, aveva osservato che quelle
di cui agli artt.62, n. 6, 114 e 116, cod. pen., erano "fattispecie
normativa mente assai ristrette", e che potevano "darsi
ipotesi ad esse così prossime sul piano fattuale, da poterne
sostenere ragionevolmente l'assimilazione".
Questa valutazione non può qui che essere confermata.
Tralasciando il riferimento normativo all'art. 116 cod. pen., che
integra una fattispecie del tutto particolare, e quello all'art. 62,
n. 6, del medesimo codice, che, come si è già sottolineato,
è estraneo al profilo del livello di partecipazione criminosa
del soggetto agente, va in primo luogo osservato che l'attenuante
di cui all'art. 114 non può essere riconosciuta, a norma del
secondo comma di tale articolo, "nei casi indicati nell'art.
112", tra cui è quello del numero dei concorrenti (cinque
o più), elemento che, se può rilevare ai fini della
non concedibilità dell'attenuante (trattandosi in sostanza
di una valutazione legale di plusvalenza di una aggravante), non esprime
alcun particolare significato ai fini della individuazione del grado
di coinvolgimento nel fatto criminoso di questo o quel concorrente.
Inoltre, trattandosi di attenuante facoltativa, essa può non
essere applicata, come afferma la giurisprudenza, per motivi del tutto
diversi dal dato obiettivo della minima partecipazione, ad esempio
per la gravità del reato ai sensi dell'art.133 cod. pen.. Secondo
l'orientamento giurisprudenziale prevalente, poi, l'attenuante in
questione non potrebbe essere applicata nell'ambito delle fattispecie
plurisoggettive necessarie, quali sono buona parte di quelle considerate
dall'art. 4-bis, primo comma, primo periodo.
Se ne ricava innanzi tutto che, nell'economia della disposizione
impugnata, l'art. 114 (non diversamente dagli artt. 116 e 62, n. 6)
costituisce un termine di riferimento disomogeneo e comunque inappagante.
Infatti, partendo dal dato del minimo contributo causale rispetto
al fatto-reato, altro è valutare, in sede di cognizione, se
l'imputato sia meritevole, anche sotto il profilo soggettivo, di una
diminuzione di pena, altro è stabilire, nel quadro delle finalità
della esecuzione penale, se, obiettivamente, al condannato non sia
possibile offrire una collaborazione che superi la soglia della irrilevanza.
Ma, più in generale, deve ritenersi che una collaborazione
rilevante a termini dell'art. 58-ter ord. pen. possa essere resa impossibile
da una partecipazione al fatto secondaria, o comunque limitata, ma
non tale da corrispondere a quella ("minima importanza nella
preparazione o nell'esecuzione del reato") considerata dall'art.
114 cod. pen.. Giova al riguardo sottolineare che, stando alla giurisprudenza
(che ha fatto una applicazione molto restrittiva della fattispecie
in esame), non basta ai fini del riconoscimento di tale attenuante
la "minore" efficienza causale dell'attività di un
concorrente rispetto a quella degli altri, occorrendo invece una "minima"
efficienza causale, tale da configurare l'apporto del concorrente
come sostanzialmente trascurabile nel quadro dell'economia generale
del reato.
Se, dunque, la ratio della non preclusività della collaborazione
irrilevante si collega tra l'altro alla marginalità della partecipazione
del soggetto nel contesto del sodalizio criminoso, tale appunto da
non rendere concretamente possibile una condotta collaborativa significativa,
consegue che la norma impugnata irragionevolmente discrimina, ai fini
dell'ammissione ai benefici penitenziari, il condannato che, per il
suo limitato patrimonio di conoscenze di fatti o persone, al di là
dei casi di applicazione degli artt. 62, n. 6, 114 e 116, secondo
comma, cod. pen., non sia in grado di prestare un'utile collaborazione
con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter ord.pen..
Resta fermo che, trattandosi di apprezzamento che attiene all'accertamento
della responsabilità definita con la sentenza di condanna,
è solo a questa che occorre fare riferimento per valutare se
ricorrano le condizioni sopra indicate, essendo inevitabilmente preclusa,
per l'intangibilità del giudicato, ogni diversa valutazione
degli organi che presiedono alla fase esecutiva.
4.- Va pertanto dichiarata, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che i
benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere
concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto
criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti
elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata.
5.- Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale del
secondo periodo del primo comma dell'art. 4-bis, nei termini sopra
precisati, si rende superflua la questione riguardante il primo periodo
del medesimo comma, che va pertanto dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale del- l'art. 4-bis,
primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15,
primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto
alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto
1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui
al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche
nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come
accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione
con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da
escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con
la criminalità organizzata;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del primo periodo del medesimo art. 4-bis, primo comma, sollevata,
in riferimento agli artt. 24, 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale
di sorveglianza di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19/07/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 27/07/94.