CORTE
COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 410 - ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis,
secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esercizio delle misure privative e limitative
della libertà) e successive modificazioni, promossi con tre
ordinanze emesse il 7 aprile, il 17 marzo ed il 1o aprile 1993 dal
Tribunale di sorveglianza di Milano, nei procedimenti di reclamo rispettivamente
proposti da Nuvoletta Lorenzo, Ercolano Salvatore e Nobile Gaetano,
iscritte ai nn. 396, 401 e 402 del registro ordinanze 1993 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29 e 30, prima serie
speciale, dell'anno 1993.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore
Mauro Ferri.
Ritenuto in fatto
1. Con tre ordinanze identiche nella sostanza, il Tribunale di sorveglianza
di Milano solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.
41 bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 in riferimento
agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della
Costituzione.
2. Ritenendo di non poter applicare in via analogica il procedimento
di reclamo previsto dall'art. 14 ter dell'ordinamento penitenziario
avverso i provvedimenti di sorveglianza particolare, e concludendo
pertanto che i provvedimenti ex art. 41 bis sfuggono a qualsiasi tipo
di tutela giurisdizionale, il giudice remittente prospetta un possibile
contrasto della norma impugnata:
- con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, mentre il provvedimento
dell'Amministrazione penitenziaria che dispone il regime di sorveglianza
particolare é sottoposto alla giurisdizione del Tribunale di
sorveglianza, attraverso la proposizione del reclamo previsto dall'art.
14 ter dell'ordinamento penitenziario (assistito da tutta una serie
di garanzie idonee ad assicurare un regolare contraddittorio tra le
parti), l'atto amministrativo di sottoposizione al regime penitenziario
in esame, che pure incide gravemente sui diritti essenziali della
persona, costituzionalmente tutelati, sfugge a qualsiasi tipo di controllo
di legalità in ordine alla conformità dello stesso alla
legge, non consentendo a colui che vi é sottoposto, di dolersi
dell'eventuale illegittimità;
- con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, per l'impossibilità
di vedersi assicurata la facoltà di difesa sotto il duplice
profilo della difesa tecnica e del rispetto del principio del contraddittorio;
- con l'art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto
detta norma (che garantisce la tutela giurisdizionale nei confronti
di tutti gli atti della pubblica amministrazione, e che costituisce
puntuale specificazione di quanto disposto in termini generali dall'art.
24 della Costituzione, anche in connessione al principio di eguaglianza)
non pare rispettata in assenza di mezzi di impugnazione nei confronti
di detti provvedimenti avanti il giudice ordinario, laddove la magistratura
di sorveglianza é pacificamente riconosciuta quale giudice
naturale dei rapporti del detenuto con l'Amministrazione penitenziaria
allorchè l'operato di questa venga ad incidere sui suoi diritti
soggettivi.
3. É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha concluso per l'infondatezza della questione.
La difesa del Governo ritiene, in sintesi, che nella fattispecie
in esame debba riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo
in quanto l'oggetto del reclamo proposto avverso i provvedimenti applicativi
del regime ex art. 41 bis, secondo comma, risulta essere la legittimità
dell'esercizio di un potere, riconosciuto per legge alla pubblica
amministrazione, nei confronti di un soggetto che non gode di un diritto
di libertà pieno, bensì già "compresso"
dal titolo detentivo.
Considerato in diritto
l.l. - Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con tre ordinanze
di contenuto sostanzialmente identico, dubita, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, della legittimità dell'art.41
bis, secondo comma, della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esercizio delle misure privative e limitative
della libertà) che attribuisce al Ministro della giustizia,
quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, la
facoltà di sospendere in tutto o in parte, nei confronti dei
detenuti per taluni delitti, l'applicazione delle regole di trattamento
e degli istituti previsti dallo stesso ordinamento penitenziario.
l.2.-I provvedimenti di rimessione investono sotto profili coincidenti
la medesima norma di legge e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti
per essere decisi con unica sentenza.
2.l. -La questione è stata sollevata nel corso di alcuni procedimenti,
avanti il Tribunale remittente, sui reclami proposti da detenuti destinatari
dei provvedimenti di applicazione del regime detentivo di particolare
rigore previsto dal citato art. 41 bis, secondo comma. Ritengono i
giudici a quibus che, in assenza di mezzi d'impugnazione espressamente
previsti dalla legge avverso l'imposizione del detto regime, non possa
applicarsi in via analogica la disposizione dell'art. 14 ter dell'ordinamento
penitenziario (che prevede lo specifico strumento del reclamo al Tribunale
di sorveglianza avverso il regime di sorveglianza particolare disposto
ai sensi dell'art. 14 bis dell'ordinamento penitenziario), stante
la diversità sia della ratio legis che dei presupposti del
regime di sorveglianza particolare in raffronto a quello di cui al
secondo comma dell'art. 41 bis.
2.2. -Proprio la ritenuta impossibilità, per il detenuto,
di impugnare il provvedimento ministeriale sospensivo delle regole
di trattamento ordinario, e quindi l'assenza di un controllo giurisdizionale
sulla legittimità di un provvedimento destinato ad incidere
in modo notevole sul regime penitenziario, conduce i giudici remittenti
a dubitare della legittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 41 bis, sotto tre profili analoghi nella sostanza, e cioé
per contrasto:
- con l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole disparità
di disciplina nei confronti del provvedimento che dispone la sorveglianza
particolare, avverso il quale è invece prevista la garanzia
del reclamo ex art. 14 ter dell'ordinamento penitenziario;
- con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, per lesione del
diritto di difesa avverso atti che incidono su posizioni giuridiche
soggettive <oggetto di indefettibile tutela giurisdizionale>;
-con l'art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione, ancora
per l'esclusione di ogni tutela giurisdizionale avverso un provvedimento
della pubblica amministrazione.
3.l.-La questione, sotto tutti i profili sollevati, è infondata
nei sensi di seguito esposti.
3.2. - Questa Corte, con la sentenza n. 349 del 1993, ha già
avuto occasione di esaminare la disposizione prevista al secondo comma
dell'art .41 bis dell'ordinamento penitenziario, allora sospettata
d'illegittimità sotto vari profili tra i quali, in sintesi,
per lesione della riserva di giurisdizione sancita dall'art. 13, secondo
comma, della Costituzione, e per la mancanza di un'esauriente motivazione
del provvedimento di applicazione di un più rigoroso regime
penitenziario (il che non avrebbe consentito al destinatario di tutelare
in modo adeguato i suoi diritti in via giurisdizionale), in riferimento
agli artt. 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.
Ritenendo la norma suscettibile di essere interpretata in modo aderente
al dettato costituzionale, e dichiarando quindi non fondata la questione,
la Corte riassunse alcuni principi che dovevano ritenersi fermi in
materia di ordinamento penitenziario.
In particolare, chiarì specificamente che l'Amministrazione
penitenziaria poteva certamente adottare provvedimenti in ordine alle
modalità di esecuzione della detenzione che non eccedessero
il sacrificio della libertà personale già potenzialmente
imposto al detenuto con la sentenza di condanna; provvedimenti i quali,
<<naturalmente>, rimanevano soggetti ai limiti ed alle garanzie
previsti dalla Costituzione in ordine al diritto di difesa (art.24),
al divieto di ogni violenza fisica e morale (art. 13, quarto comma),
o di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27, terzo
comma).
Se quindi le modalità del trattamento non incidenti sulla
libertà personale del detenuto potevano anche essere rimesse
alle valutazioni dell'Amministrazione, ciò non escludeva, tuttavia,
la garanzia del diritto di difesa nei confronti di tutti quei provvedimenti
che, proprio in quanto concretavano modalità di esecuzione
della pena, erano comunque suscettibili di incidere su diritti inviolabili
dell'uomo specificamente garantiti dalle norme costituzionali indicate.
3.3.-Sulla base di tali ragioni la sent. n. 349 del 1993 aveva infine
affermato che i provvedimenti applicativi del regime detentivo previsto
dal secondo comma dell'art. 41 bis dovevano ritenersi certamente sindacabili
dal giudice ordinario, <il quale, in caso di reclamo, eserciterà
su di essi il medesimo controllo giurisdizionale che l'ordinamento
penitenziario gli attribuisce in via generale sull'operato dell'Amministrazione
penitenziaria e sui provvedimenti concernenti l'esecuzione delle pene>.
Tale affermazione, che nella motivazione della sentenza costituiva
solo un (seppur rilevante) passaggio argomentativo, ma non un capo
della decisione, va ora pienamente ribadita.
3.4. -Occorre rilevare che nell'ambito dell'ordinamento penitenziario
è già espressamente previsto un tipo di regime detentivo-il
<regime di sorveglianza particolare>-disciplinato degli artt.
14 bis e seguenti, che nella sua concreta applicazione viene ad assumere
un contenuto largamente coincidente con il regime differenziato introdotto
con il provvedimento ex art. 41 bis, secondo comma, di sospensione
del trattamento penitenziario.
É di intuitiva evidenza che il potere esercitato serve, in
entrambi i casi, a consentire all'Amministrazione penitenziaria di
predisporre uno strumento di particolare rigore mediante il quale
fronteggiare la pericolosità di ben determinate categorie di
detenuti.
Ricorre anche un notevole identità di presupposti, stante
l'ampia possibilità di applicare il regime di sorveglianza
particolare a qualsiasi detenuto, sulla base di precedenti comportamenti
penitenziari, <o di altri concreti comportamenti tenuti nello stato
di libertà> (art. 14 bis, quinto comma).
3.5. - In breve, una volta affermato che nei confronti dell'Amministrazione
penitenziaria i detenuti restano titolari di posizioni giuridiche
che per la loro stretta inerenza alla persona umana sono qualificabili
come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, occorre conseguentemente
riconoscere che la tutela giurisdizionale di dette posizioni, costituzionalmente
necessaria ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, non può
che spettare al giudice dei diritti e cioé al giudice ordinario.
Nell'attuale quadro normativo, pertanto, in assenza di disposizioni
espresse, la competenza a sindacare la legittimità dei provvedimenti
adottati dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 41
bis deve riconoscersi a quello stesso organo giurisdizionale cui è
demandato il controllo sull'applicazione, da parte della medesima
Amministrazione, del regime di sorveglianza particolare, ai sensi
dell'art. 14 ter dell'ordinamento penitenziario.
Alla stregua delle considerazioni suesposte la norma può ricevere
un'applicazione aderente al dettato costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, secondo comma,
della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sull'esercizio delle misure privative e limitative della libertà)
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo
e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza
di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 05/11/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 23/11/93.