CORTE
COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 68- ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis,
primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come modificato dal decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale
e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,
con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con
n. 2 ordinanze emesse il 15 aprile e il 13 luglio 1994 dal Tribunale
di sorveglianza di Roma nei procedimenti relativi alle istanze proposte
da Baddar Alaa Eddine, iscritte ai nn. 541 e 542 del registro ordinanze
1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,
prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visti gli atti di costituzione di Baddar Alaa Eddine nonchè
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice relatore
Giuliano Vassalli;
uditi l'avv. Alberto Pisani per Baddar Alaa Eddine e l'Avvocato dello
Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, nell'ambito di una procedura
di reclamo ex art. 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), avverso il decreto con il quale
il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile, per
difetto del presupposto della collaborazione con la giustizia, la
domanda di permesso premio presentata da Baddar Alaa Eddine, detenuto
condannato alla pena di anni tredici di reclusione per il delitto
di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4-bis, primo comma, della citata legge n. 354 del 1975,
come sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede,
relativamente ai condannati per determinati reati, che il beneficio
suddetto possa essere concesso solo a coloro che abbiano prestato
una condotta di collaborazione con la giustizia nei termini indicati
dall'art. 58- ter dell'ordinamento penitenziario (R.O. n. 541 del
1994).
L'organo rimettente sottolinea essere stata accertata l'assenza di
collegamenti attuali dell'istante con la criminalità organizzata,
e che, tenuto conto del positivo percorso rieducativo seguìto
durante l'espiazione della pena, nonchè dell'entità
della pena da espiare, non sussisterebbero ostacoli, al di fuori di
quello derivante dal la norma sottoposta a censura, alla concessione
del beneficio.
Precisato che l'istituto del permesso premio integra una concreta
modalità del trattamento penitenziario, necessariamente individualizzato
ex art. 13 dell'ordinamento penitenziario, il giudice a quo osserva
che la norma impugnata possa ritenersi confliggente, in primo luogo,
con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto l'uguaglianza dinanzi
alla pena significa innanzi tutto proporzione della pena rispetto
alle personali responsabilità ed alle esigenze che ne conseguono,
e il trattamento penitenziario deve, per espresso dettato normativo,
essere improntato ai criteri di proporzionalità ed individualizzazione
nel corso di tutta l'esecuzione della pena.
Considerato poi che "l'irretroattività della legge penale
sancita dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione si estende
a tutte le norme che si riferiscono al quadro sanzionatorio",
e che al momento dell'entrata in vigore della normativa in questione
l'istante vantava tutti i requisiti di legge perchè fosse valutata
nel merito la concedibilità del beneficio richiesto, può
altresì ritenersi configurata, secondo il rimettente, la violazione
del suddetto precetto costituzionale.
Quanto all'ammissibilità della questione, il giudice a quo
osserva che la natura giurisdizionale del procedimento di reclamo
in esame è avvalorata ora da "un significativo mutamento
di indirizzo" nella giurisprudenza della Corte costituzionale:
ciò deriverebbe sia dalla sent. n. 306 del 1993, con la quale
è stata disposta la restituzione degli atti per jus superveniens
di numerose analoghe questioni sollevate nell'ambito di procedure
di reclamo avverso declaratorie di inammissibilità di domande
di permessi premio, sia dalla motivazione della sent. n. 53 del 1993,
che ha affermato, come derivante dalla direttiva ex art. 2 n. 96 della
legge- delega 16 febbraio 1987, n. 81, il principio di giurisdizionalizzazione
di tutti i provvedimenti, emessi nella fase della esecuzione, concernenti
le pene, tra i quali rientrerebbero senza dubbio quelli relativi ai
permessi premio.
2. Si è costituito in giudizio Baddar Alaa Eddine, rappresentato
e difeso dall'Avv. Alberto Pisani, che ha insistito per l'accoglimento
della questione.
Osserva la parte privata in una memoria illustrativa, in primo luogo,
che l'ammissibilità della questione, fondantesi sulle pronunce
cui ha fatto riferimento l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza,
alle quali va aggiunta anche la sent. n. 349 del 1993, non è
contraddetta dalle precedenti decisioni della Corte con le quali si
era affermata la inammissibilità della questione della inoppugnabilità
della decisione del tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso
il provvedimento di diniego di un permesso premio, in quanto nel caso
di specie il "giudice competente si duole al contrario proprio
di non potere esprimere la propria valutazione, avente natura indiscutibilmente
giurisdizionale, sull'istanza di permesso avanzata dal condannato".
In punto di rilevanza, si ribadisce che, al momento dell'entrata
in vigore della nuova normativa, l'interessato aveva già maturato
i termini per beneficiare di permessi premio, e che era stata d'altra
parte indiscutibilmente acquisita la prova dell'assenza dei collegamenti
attuali del medesimo con la criminalità organizzata Nel merito,
si sottolinea che il condannato, pur essendo disponibile a una condotta
collaborativa, si trova nella impossibilità di fornire un contributo
rilevante ai termini dell'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario,
posto che i fatti e le responsabilità inerenti al sodalizio
criminoso per il quale si era proceduto erano stati compiuta mente
accertati.
Dopo aver ripreso e ulteriormente sviluppato le censure mosse dall'ordinanza
del Tribunale rimettente alla norma impugnata, la difesa della parte
privata sottolinea che dalla recente sentenza della Corte costituzionale
n. 357 del 1994 si ricava che l'irragionevole discriminazione con
essa di chiarata ha ad oggetto solo la posizione di colui che, pur
non avendo potuto legalmente beneficiare dell'attenuante di cui all'art.
114 cod. pen., risulti comunque aver avuto una limitata partecipazione
al fatto criminoso. A parere della parte privata, tale situazione
non può non essere parificata a quella di chi, come nel caso
in esame, "si trovi nell'impossibilità di fornire una
qualsivoglia collaborazione per essere stati ormai, fatti e responsabilità,
definitivamente accertati".
3. Con altra ordinanza (R.O. n. 542 del 1994) lo stesso Tribunale
di sorveglianza di Roma ha sollevato, in termini del tutto analoghi
a quelli del precedente atto introduttivo, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, in
sede di esame di domanda di liberazione condizionale proposta dal
medesimo soggetto.
4. Anche in questo giudizio si è costituito il Baddar Alaa
Eddine, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Pisani, concludendo
per l'accoglimento della questione.
Nel riportarsi a quanto dedotto relativamente alla questione di cui
all'ordinanza R.O. n. 541 del 1994, in una memoria illustrativa si
puntualizza che nessun rilievo può essere dato all'aspetto
del livello di partecipazione del soggetto nel sodalizio criminoso,
vertendosi in una situazione in cui la collaborazione risulta obiettivamente
impossibile per il pregresso documentato accertamento di fatti e responsabilità.
Con specifico riferimento all'istituto della liberazione condizionale,
si osserva poi che dalla natura sostanziale e non processuale del
beneficio, e dal dato giurisprudenziale secondo cui la gravità
del reato e la capacità a delinquere palesatasi con esso non
possono influenzare negativamente il giudizio sulla concedibilità
della liberazione condizionale medesima, essendo rilevante esclusivamente
il comportamento successivo alla commissione del reato, appare ancora
più stridente il contrasto della norma impugnata con i principii
costituzionale indicati.
5. È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione di cui all'ordinanza
R.O. n. 541 del 1994 e per la manifesta infondatezza di quella di
cui all'ordinanza R.O. n. 542 del 1994.
L'Avvocatura si è a tal fine riportata ad altri atti di intervento
depositati in precedenti giudizi.
La difesa dello Stato ha successivamente depositato memoria a sostegno
delle già rassegnate conclusioni.
In tale atto si rileva, anzitutto, l'impossibilità per la
Corte di delibare le deduzioni svolte dalla parte privata nella memoria
illustrativa (estensione dei principii enunciati nella sentenza n.
357 del 1994 anche a chi si trovi nella impossibilità di collaborare
essendo stati i fatti e le responsabilità definitivamente accertati)
in quanto incentrate su profili diversi da quelli affrontati nella
ordinanza di rimessione.
D'altra parte, osserva ancora l'Avvocatura, l'entità della
pena inflitta nel caso di specie impedisce l'applicazione del medesimo
trattamento che la sentenza n. 357 del 1994 ha stabilito per coloro
che hanno avuto una partecipazione marginale ai fatti.
Nel merito delle questioni, la difesa dello Stato, passate in rassegna
le evoluzioni normative ed osservato come la più recente disciplina
costituisca il "naturale sviluppo della linea di fermezza iniziata
con il d.l. 152 del 1991" ha rilevato che le esigenze di prevenzione
generale poste in risalto nella sentenza n. 306 del 1993 giustificano
il regime retroattivo della disciplina di rigore oggetto di impugnativa.
Porre la collaborazione a presupposto per la concessione dei benefici
previsti dall'ordinamento penitenziario, anche se i rea ti sono stati
commessi in epoca antecedente alla entrata in vigore della norma censurata,
"è un modo - sostiene l'Avvocatura - per agevolare la
collaborazione stessa e perciò è uno strumento di politica
penale che non può non essere rimesso alla prudente volontà
del legislatore". A ciò va aggiunto, conclude l'Avvocatura,
che l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario non può considerarsi
nè una norma penale agli effetti dell'art. 25, secondo comma,
della Costituzione, nè una norma che incide sulla pena, "ma
una norma che regola modalità di esecuzione della pena in presenza
di certi comportamenti", cosicchè non può profilarsi
un problema di irretroattività.
Considerato in diritto
1. Le ordinanze sottopongono alla Corte questioni fra loro intimamente
connesse: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi
con un'unica sentenza.
2. Con due ordinanze di analogo contenuto pronunciate rispettivamente
il 15 aprile ed il 13 luglio 1994 in procedimenti riguardanti, il
primo, un reclamo proposto in tema di permesso premio a norma dell'art.
30-bis dell'ordinamento penitenziario, e il secondo l'esame della
domanda di liberazione condizionale proposta dal medesimo condannato,
il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito
dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte
in cui prevede che nei confronti dei condannati per determinati reati
i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario e la liberazione
condizionale (quest'ultima in virtù del richiamo enunciato
dall'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) possano essere
concessi solo a coloro che abbiano prestato una con dotta di collaborazione
con la giustizia nei termini indicati dall'art. 58-ter dell'ordinamento
penitenziario.
Rileva anzitutto il giudice a quo in punto di fatto che nei confronti
del condannato può ritenersi accertata l'assenza di collegamenti
attuali con il crimine organizzato, così come a risultati ampiamente
positivi ha condotto il percorso rieducativo scaturito dalla fattiva
partecipazione del condannato medesimo al trattamento intramurario:
un trattamento, soggiunge il rimettente, del quale gli istituti del
permesso premio e della liberazione condizionale - oggetto dei procedimenti
a quibus - costituiscono concrete modalità volte ad assecondare
il reinserimento sociale. Ancorare, dunque, pregiudizialmente la concedibilità
di tali benefici nei confronti dei condannati per taluni delitti all'esclusivo
presupposto della condotta collaborativa, determina, secondo il giudice
a quo, una irragionevole preclusione idonea ad eludere la funzione
rieducativa della pena quale più volte delineata dalla giurisprudenza
di questa Corte, non potendosi intravedere una correlazione necessaria
tra scelta collaborativa ed evoluzione comportamentale del soggetto
nel corso della espiazione della condanna. Sarebbero quindi violati,
ad avviso del giudice rimettente, gli artt. 3 e 27 della Costituzione,
in quanto l'uguaglianza dinanzi alla pena significa innanzi tutto
proporzione della pena rispetto alle personali responsabilità
ed alle esigenze che ne conseguono, e il trattamento penitenziario
deve essere improntato, per espresso dettato normativo, ai criteri
di proporzionalità ed individualizzazione nel corso di tutta
l'esecuzione della pena.
La norma censurata si porrebbe poi in contrasto con il principio
di irretroattività della legge penale sancito dall'art. 25,
secondo comma, della Costituzione, trattandosi di principio applicabile
a tutte le norme che si riferiscono al quadro sanzionatorio, fra le
quali, dunque, vanno annoverate anche quelle che disciplinano il trattamento
penitenziario, in quanto incidenti sulla quantità e qualità
in concreto della pena inflitta. Nei casi di specie, conclude il rimettente,
le modifiche apportate dalla normativa del 1992 hanno sostanzialmente
determinato una nuova valutazione del comportamento tenuto dal condannato
sulla base di parametri estranei al processo rieducativo o comunque
non necessariamente a questo correlati, modificando in tal modo nei
suoi aspetti fondamentali l'entità della pena inflitta sotto
forma delle relative modalità esecutive.
3. Nello sviluppare le considerazioni svolte dal giudice a quo, la
difesa della parte privata ha posto in particolare risalto la circostanza
che, essendo stati nel caso di specie compiutamente accertati i fatti
e le responsabilità, il condannato si trova nella oggettiva
impossibilità di prestare la condotta collaborativa prevista
dall'art. 58- ter dell'ordinamento penitenziario; sicchè, osserva
la difesa, una simile ipotesi non può che essere parificata
a quella già esaminata da questa Corte nella sentenza n. 357
del 1994, con la quale è stata affermata l'applicabilità
dei benefici penitenziari anche nel caso in cui non possa essere fornita
utile collaborazione per la limitata partecipazione al fatto criminoso.
Circa l'ammissibilità della questione sollevata nel corso
del procedimento promosso a norma dell'art. 30-bis dell'ordinamento
penitenziario, peraltro neppure contestata dall'Avvocatura Generale
dello Stato, la difesa del condannato ha ribadito le considerazioni
svolte dal giudice a quo sottolineando come, alla luce del più
recente orientamento di questa Corte (sentenze nn. 53 e 349 del 1993),
debba oramai ritenersi pacificamente riconosciuta la natura giurisdizionale
del procedimento in questione.
4. Sono fin troppo note le ragioni di politica criminale che indussero
il legislatore dapprima ad introdurre e poi a modificare, secondo
una linea di progressivo inasprimento, l'art. 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354. Basterà, infatti, anche un sommario esame
dei lavori parlamentari che si svilupparono in sede di conversione
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con il quale la norma -
già enunciata nei precedenti decreti nn. 5 e 76 del 1991, entrambi
decaduti - fu per la prima volta iscritta fra le disposizioni che
dettano i principii direttivi in tema di trattamento penitenziario,
e porre a raffronto i risultati di quel dibattito con l'attività
parlamentare svoltasi per la conversione in legge del successivo decreto
n. 306 del 1992, per avvedersi agevolmente di come, al fondo di scelte
sempre più regressive rispetto alla linea già tracciata
dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, stesse l'avvertita esigenza di
adeguare l'intero sistema penitenziario agli ormai intollerabili livelli
di pericolosità sociale raggiunti dal triste fenomeno della
criminalità organizzata.
Ma se unitaria può ritenersi la ragione ispiratrice che sostenne
tanto la primitiva stesura quanto la successiva modifica della norma
oggetto di impugnativa, sono proprio i "passaggi" che la
stessa ha subito a mostrare come alla identità degli obiettivi
perseguiti abbiano poi finito per corrispondere "strategie"
fra loro non poco differenti.
L'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, nel testo introdotto
dall'art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991, prevedeva, infatti,
due distinte "fasce" di condannati a seconda della più
o meno diretta riconducibilità dei titoli di reato a fatti
di criminalità organizzata od eversiva, e stabiliva che l'ammissione
a taluni benefici previsti dallo stesso ordinamento penitenziario
potesse essere disposta, per i condannati della prima categoria, soltanto
se fossero stati acquisiti "elementi tali da escludere l'attualità
di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva"
e per quelli della seconda solo ove non risultassero "elementi
tali da far ritenere la sussistenza" di tali collegamenti. Accanto
a ciò, singole previsioni stabilivano, quale ulteriore requisito
per l'ammissione al lavoro all'esterno e per la concessione dei permessi
premio, della semilibertà e della liberazione condizionale,
che i condannati di cui innanzi si è detto avessero espiato
un periodo minimo di pena più elevato dell'ordinario, a meno
che non si trattasse di persone che avevano collaborato con la giustizia
secondo la nuova previsione dettata dall'art. 58-ter dell'ordinamento
penitenziario che lo stesso decreto-legge n. 152 del 1991 aveva introdotto
nel corpo della legge n. 354 del 1975.
Il trattamento di maggior rigore, quindi, veniva realizzato su due
piani fra loro complementari: da un lato, infatti, si stabiliva, quale
presupposto generale per l'applicabilità di alcuni istituti
di favore, la necessità di accertare (alla stregua di una graduazione
probatoria differenziata a seconda delle "fasce" di condannati)
l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata o
eversiva; dall'altro, si postulava, attraverso l'introduzione o l'innalzamento
dei livelli minimi di pena già espiata, un requisito specifico
per l'ammissione ai singoli benefici, fondato sulla necessità
di verificare per un tempo più adeguato l'effettivo percorso
di risocializzazione di quanti si fossero macchiati di delitti iscrivibili
nell'area della criminalità organizzata o eversiva. Requisito,
a sua volta, dal quale il legislatore riteneva di poter prescindere
in tutti i casi in cui fosse lo stesso condannato ad offrire prova
dell'intervenuto distacco dal circuito criminale attraverso la propria
condotta collaborativa.
Ben diverso è lo scenario scaturito dalle modifiche apportate
all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 ad opera dell'art. 15 del
decreto-legge n. 306 del 1992. Un primo dato è già offerto
dalla rassegna dei delitti per i quali trova applicazione la nuova
disciplina. Fra le fattispecie di reato che l'originario testo iscriveva
nella prima "fa scia" di condannati, scompare, infatti,
il riferimento ai delitti commessi per finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordinamento costituzionale, rendendo così
subito evidente come lo spirito della novella, attraverso la "degradazione"
delle fattispecie di tipo eversivo rispetto a quelle riconducibili
alla criminalità organizzata, fosse teso ad incentrare proprio
su quest'ultimo fenomeno il regime di maggior rigore che si intendeva
delineare. Nei confronti dei condannati della prima "fascia",
poi, viene stabilito che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione, ad eccezione della
liberazione anticipata, possono essere concessi solo nei casi di collaborazione
con la giustizia, fatte salve alcune ipotesi per le quali i benefici
sono applicabili anche se la collaborazione offerta risulti oggettivamente
irrilevante e sempre che sussistano elementi tali da escludere in
maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità
organizzata.
Il mutamento di prospettiva è, dunque, evidente. Pur restando
infatti sullo sfondo, quale generale presupposto per la concessione
dei benefici, la verificata assenza di collegamenti con la criminalità
organizzata, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella
legge 7 agosto 1992, n. 356 ha obliterato fino a dissolverli i parametri
probatori alla cui stregua condurre un siffatto accertamento, per
assegnare invece un risalto esclusivo ad una condotta - quella collaborativa
- che si assume come la sola idonea a dimostrare, per facta concludentia,
l'intervenuta rescissione di quei collega menti.
Si passa, pertanto, da un sistema fondato su di un regime di prova
rafforzata per accertare l'inesistenza di una condizione negativa
(assenza dei collegamenti con la criminalità organizzata),
ad un modello che introduce una preclusione per certi condannati,
rimuovibile soltanto attraverso una condotta qualificata (la collaborazione).
Da ciò consegue, quindi, che, essendo la funzione rieducativa
della pena valore insopprimibile che permea l'intero trattamento penitenziario,
in tanto è possibile subordinare ad una determinata condotta
l'applicazione di istituti che di quel trattamento sono parte integrante,
in quanto la condotta che si individua come presupposto normativo
risulti oggettivamente esigibile, giacchè, altrimenti, residuerebbe
nel sistema null'altro che una preclusione assoluta, del tutto priva
di bilanciamento proprio sul piano dei valori costituzionali coinvolti.
5. Più volte chiamata a pronunciarsi sull'art. 4-bis dell'ordinamento
penitenziario, questa Corte ha avuto modo di affrontare tematiche
assai prossime a quelle che formano oggetto del presente giudizio.
Con la sentenza n. 306 del 1993, infatti, vennero anzitutto poste
in risalto, in linea generale, le "serie perplessità"
cui dava luogo - secondo l'originario testo che compariva nel decreto-legge
n. 306 del 1992, solo in parte temperato nella conversione in legge
- la vanificazione dei programmi e dei percorsi rieducativi che sarebbe
conseguita alla drastica impostazione del decreto, "particolarmente
nei confronti di soggetti la cui collaborazione sia incolpevolmente
impossibile o priva di risultati utili e, comunque, per i soggetti
per i quali la rottura con le organizzazioni criminali sia adeguatamente
dimostrata". Ma, soprattutto, si sottolineò come alla
ipotesi della collaborazione oggettivamente irrilevante introdotta
dalla legge di conversione potesse "agevolmente assimilarsi,
per identità di ratio, quella in cui un'utile collaborazione
non sia possibile perchè fatti e responsabilità sono
già stati completamente acclarati o perchè la posizione
marginale nell'organizzazione non consente di conoscere fatti e compartecipi
pertinenti al livello superiore".
Con la sentenza n. 357 del 1994, invece, questa Corte, nell'affrontare
la questione della preclusione ai benefici penitenziari riguardante
i condannati che, per la limitata partecipazione al fatto criminoso,
non sono in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia,
ha affermato l'irragionevolezza di una previsione che determinava
effetti discriminatori nei confronti del condannato che "per
il suo limitato patrimonio di conoscenze di fatti o persone"
non fosse in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia
a norma dell'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario, ribadendosi,
nella circostanza, come alla collaborazione oggettivamente irrilevante
dovesse essere interpretativamente equiparata la collaborazione impossibile,
derivante, tra l'altro, dalla circostanza che fatti e responsabilità
erano già stati completamente acclarati. A simili conclusioni
la Corte è pervenuta essenzialmente sulla base della considerazione
che il requisito della collaborazione è richiesto dalla disciplina
in esame "quale dimostrazione del distacco del condannato dal
mondo della criminalità organizzata", sicchè, ove
un utile contributo non possa essere offerto a causa della limitata
partecipazione al fatto criminoso, non possono, per ciò solo,
scaturirne effetti pregiudizievoli sul piano della ammissione ai benefici
penitenziari.
Ancorchè successiva alle ordinanze di rimessione, la pronuncia
da ultimo ricordata appare quindi intimamente connessa ai profili
che il giudice a quo deduce, cosicchè nell'esame e nello sviluppo
di questi non potrà prescindersi dai risulta ti cui questa
Corte è da ultimo pervenuta.
6. Già nella sentenza n. 306 del 1993 e, come si è
detto anche nella sentenza n. 357 del 1994, questa Corte ha dunque
avuto modo di evidenziare, sia pure in un più generale contesto,
l'equiparazione che è possibile tracciare sul piano della identità
di ratio tra la collaborazione oggettivamente irrilevante e l'ipotesi
di collaborazione impossibile perchè "fatti e responsabilità
sono già stati completamente acclarati", operando, tuttavia,
all'interno di uno sviluppo ermeneutico dell'art. 4-bis che faceva
comunque salva la necessità che sussistessero "i requisiti
legali" che la stessa norma presuppone (assenza di collegamenti
con la criminalità organizzata, risarcimento del danno ovvero
applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 o
116, secondo comma, c.p.).
L'ulteriore passaggio, quindi, non può che essere quello di
condurre alle naturali conseguenze i principii già enunciati
nella richiamata sentenza n. 357 del 1994. Una volta affermata, infatti,
la necessità di consentire l'applicazione dei benefici penitenziari
al condannato che, per il suo limitato patrimonio di conoscenze di
fatti o persone non sia in grado di prestare un'utile collaborazione
con la giustizia, e ciò anche a prescindere dai casi di applicazione
degli artt. 62 n. 6, 114 e 116, secondo comma, c.p., è doveroso
pervenire alle medesime conclusioni, proprio per l'identità
di ratio di cui innanzi si è detto, anche nel caso in cui la
collaborazione sia impossibile perchè i fatti e le responsabilità
risultano ormai integralmente accertati nella sentenza irrevocabile.
Collaborazione irrilevante e collaborazione impossibile, dunque, finiscono
per saldarsi all'interno di un quadro unitario di collaborazione oggettivamente
inesigibile, che permette di infrangere lo sbarramento preclusivo
previsto dalla norma proprio perchè privato, in simili casi,
della funzione stessa che il legislatore ha inteso imprimergli.
Introdurre, quindi, come presupposto per la applicazione di istituti
funzionali alla rieducazione del condannato un comportamento che obiettivamente
non può essere prestato perchè nulla aggiungerebbe a
quanto è stato già accertato con la sentenza irrevocabile,
equivale evidentemente ad escludere arbitrariamente una serie importante
di opportunità trattamentali, con chiara frustrazione del precetto
sancito dall'art. 27 della Costituzione e senza alcuna "contropartita"
sul piano delle esigenze di prevenzione generale sulle quali pure
questa Corte non ha mancato di soffermarsi nelle pronunce più
volte richiamate. È evidente, infatti, che le persone condannate
prima dell'entrata in vigore della norma oggetto di impugnativa, in
tanto possono essere indotte a serbare una condotta collaborativa,
in quanto residui in concreto uno spazio per collaborare e offrire,
per questa via, un tangibile segno della propria dissociazione dal
crimine organizzato. Se invece tale spazio manchi, come accade nell'ipotesi
devoluta all'esame di questa Corte, gli effetti della norma sono esattamente
opposti agli obiettivi che con essa si è inteso perseguire,
giacchè il condannato viene ad essere posto in una condizione
di sostanziale indifferenza rispetto alla scelta se recidere o meno
i collegamenti con il mondo del crimine.
Conseguenze, quelle appena accennate, che ancor più si appalesano
in stridente antinomia con il sistema e con lo stesso principio di
uguaglianza ove si consideri che le medesime finiscono in concreto
per scaturire da un profilo del tutto estrinseco ed occasionale, quale
è quello rappresentato dalla maggiore o minore ampiezza ed
incisività degli accertamenti compiuti e dei risultati conseguiti
nel corso del procedimento dal quale è derivata la con danna.
La norma va dunque dichiarata costituzionalmente illegittima in parte
qua per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, ferma restando,
peraltro, la necessità che siano stati acquisiti elementi tali
da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con
la criminalità organizzata.
La declaratoria di incostituzionalità della norma per violazione
degli indicati parametri esime la Corte dal prendere in esame l'ulteriore
censura avanzata con riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Caducata, poi, la preclusione normativa prevista dall'art. 4-bis
della legge n. 354 del 1975, automatici ne risultano gli effetti anche
per ciò che concerne l'istituto della liberazione condizionale,
considerato che tanto il giudice a quo che la giurisprudenza di legittimità
interpretano come formale il rinvio al medesimo art. 4-bis enunciato
dall'art. 2 del già citato decreto-legge n. 152 del 1991 (v.,
in proposito, la sentenza n. 39 del 1994).
riuniti i giudizi;
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis,
primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15,
primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto
alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto
1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui
al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche
nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità
operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione
con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da
escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con
la criminalità organizzata;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo
comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti
in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza
e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito
nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui non prevede
che i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, possano essere ammessi alla liberazione
condizionale anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti
e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda
impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano
stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti
con la criminalità organizzata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22/02/95.
Depositata in cancelleria il 01/03/95.