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IL CARCERE DURO

La recrudescenza della criminalità organizzata dei primi anni '90, testimoniata dalle stragi del 1992, obbligò i vertici delle Istituzioni italiane a compiere una profonda riflessione sugli strumenti di lotta utilizzati fino a quel momento contro la criminalità organizzata, in particolare di tipo mafioso.
Lo Stato apparve disarmato davanti ad una strategia del terrore applicata in modo violento, sistematico e chirurgico.
Bisognava abbattere a tutti i costi la colonna infame eretta a perenne memoria della vittoria della mafia sullo Stato.
Il reperimento delle informazioni, in particolare sulle attività economiche e sul riciclaggio dei proventi delle attività illecite si dimostrò un compito piuttosto arduo.
L'esperienza acquisita durante il periodo del terrorismo e quella più recente maturata nelle indagini su numerosi sequestri di persona era pronta ad essere sfruttata come know-how per la nuova lotta alla criminalità.
Lo strumento principe per scardinare le organizzazioni criminali divenne il "pentito".
Come costringere o rendere appetibile il "pentimento" a soggetti che nel migliore dei casi avevano solo qualche omicidio sulla coscienza e che prima di essere catturati amavano fregiarsi del "nobile" titolo di "uomini d'onore"?
Lo Stato non tardò a mettere in atto la propria reazione utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione.
La disciplina del c.d. "carcere duro" rappresenta una reazione, forse una delle poche attuabili nel breve periodo, messa in atto dallo Stato italiano per rispondere ad un duro attacco della mafia.

La riflessione da compiere è quella di valutare attentamente la necessità di trovare altri mezzi di lotta alla criminalità organizzata che escano dalla tecnica dell'emergenza (ormai strutturale) di cui lo strumento "pentito" è la massima espressione, alla luce anche delle decisive argomentazioni contenute in diverse sentenze della Corte Costituzionale che testimoniano la difficoltà, in un ordinamento giuridico in cui vige il principio del fine rieducativo della pena e dell'inviolabilità della libertà umana, di concepire sistemi che vanno ben oltre il sacrificio imposto dalla stessa sentenza di condanna e derivanti da provvedimenti negativi che nulla hanno a che fare con la condotta del soggetto già condannato.

Leo Stilo


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