Art. 1
Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio
e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa
la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati
per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati
collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente
legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale,
o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti
di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale,
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630
del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli
16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti
possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti
di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati
acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti
con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì
nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata
nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti
e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono
comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché
nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti
oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o
internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste
dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia
avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo
116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente
comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da
far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per
i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma,
e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo
testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III,
sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater
e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis
e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";
b) al comma 2-bis, le parole: "terzo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "quarto periodo".
Art. 2
Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi
2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
"2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza
pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro
della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere,
in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno
dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis,
in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza
di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva,
l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti
dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le
esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni
necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire
i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.
2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con
decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del
pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello
presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione
presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali
e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità
organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive
competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad
un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme
per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non
risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere
contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia
venuta meno.
2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni
che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di
cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio,
alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie
l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore
è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In
caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del
detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non
accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti
di cui al comma 2 può comportare:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con
riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti
con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento,
contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione
con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione
ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno
e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo
regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio
di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari
e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal
direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente
ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I
colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente
ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere
autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto
ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo
grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto
stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi
sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari
e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque,
a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano
ai colloqui con i difensori;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono
essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo
quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o
nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può
svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non
superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo
di cui al primo comma dell'articolo 10.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è
stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma
2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento
applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni
dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente
a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto
al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo
non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto
o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo
di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle
forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale,
sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento
e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle
esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte
d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre,
entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione
avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso
non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo
alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con
la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre
un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della
decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi
o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità
il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente,
per la parte accolta".
Art. 3
Abrogazioni
1. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 7 gennaio
1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge
16 febbraio 1995, n. 36, nonché l'articolo 29 del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di euro 3,6 milioni annui a decorrere dal 2003. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti
delle persone detenute per i delitti di cui agli articoli 600, 601
e 602 del codice penale ovvero per delitti posti in essere per finalità
di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico
commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge,
conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se
successiva alla predetta data.
Art. 5
Relazione al Parlamento
1. Ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei ministri
presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della
presente legge.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.