La legge
n. 89 del 2001, denominata comunemente legge "Pinto",
ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico statale uno strumento
che consente un'equa riparazione a "chi ha subito un danno
patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del
termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione
" .