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EQUA RIPARAZIONE DEL DANNO E COMPETENZA TERRITORIALE

( di Leo Stilo)
L'argomento trattato
(in breve)

(Commento ord. 4 febbraio 2003 n. 1653 della Corte di Cass.)

Nel processo amministrativo si applicano le regole generali sulla competenza territoriale anche in caso di ricorso per equa riparazione del danno ai sensi della legge n. 89 del 2001, denominata comunemente legge "Pinto".

L'art. 3 della legge 24 marzo, n. 81: la competenza territoriale

L'ordinanza in commento si cura di approfondire un aspetto particolare della disciplina dell'equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente al mancato rispetto della durata ragionevole del processo.

L'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 dispone che la domanda di equa riparazione debba essere presentata alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. a giudicare nei provvedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

La Suprema Corte, nell'articolare le proprie motivazioni, sottolinea il fatto che "l'espresso riferimento al distretto, sia per indicarne l'appartenenza del giudice che si è occupato o si occupa del procedimento della cui equa riparazione si discute e sia per individuare il giudice competente, comporta necessariamente l'applicazione della richiamata previsione ai soli giudici ordinari, i cui uffici, ad eccezione della Corte di Cassazione, sono appunto ripartiti in distretti".

Da quanto detto la Corte deduce che ai giudizi amministrativi, non essendo i relativi organi giurisdizionali legati territorialmente ai distretti di Corte d'Appello non si applica, in caso di ricorso per equa riparazione, il criterio in precedenza indicato e contenuto nell'articolo 3 della più volte citata legge.

La Corte avvalora la bontà del proprio ragionamento ripercorrendo, tra l'altro, l'analogo orientamento che la stessa ha osservato nella sentenza n. 3243 del 1996 in materia di competenza territoriale nei procedimenti promossi ai sensi della legge 13 aprile 1988 n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati, relativamente ai giudizi avanti alla Corte di Cassazione.

Inoltre, la Suprema Corte dopo aver articolato e risolto le eccezioni che avrebbero potuto inficiare il proprio ragionamento, prende posizione affermando, in sintesi: la competenza territoriale, per i ricorsi riguardanti la richiesta di un'equa riparazione del danno ai sensi della legge del 24 marzo 2001, n. 89 che hanno ad oggetto ritardi in giudizi davanti a giudici diversi da quello ordinario, deve essere individuata ai sensi delle norme di carattere generale contenute nel codice di procedura civile.

In questa occasione la norma di carattere generale richiamata è quella contenuta nell'art. 25 c.p.c., disciplinante il foro della pubblica amministrazione: "Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda".

Nel caso oggetto d'esame "pendendo avanti al Consiglio di Stato il procedimento della cui non ragionevole durata si discute, deve ritenersi, in applicazione degli esposti principi, che in Roma si è realizzata la fattispecie considerata dalla legge n. 89 del 2001 ai fini della richiesta d'indennizzo (omissis). Deve dichiararsi quindi la competenza della Corte d'Appello di Roma, concorrendo a tale soluzione entrambi i criteri previsti dall'art. 25 c.p.c.".

In conclusione, riassumendo in poche battute il contenuto dell'ordinanza, si può affermare che la Suprema Corte, evidenziando la carenza di un collegamento tra distretti di Corte d'Appello e giudici amministrativi (TAR e a maggior ragione il Consiglio di Stato), ha dichiarato con estrema limpidezza che ai ricorsi per equa riparazione del danno pendenti dinanzi ai suddetti giudici non si applichino le norme specifiche sancite dalla legge "Pinto", ma quelle previste dalla disciplina generale in tema di competenza territoriale ex art. 25 c.p.c.

 
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