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L'ordinanza in commento si cura di approfondire un aspetto particolare
della disciplina dell'equa riparazione del danno patrimoniale e
non patrimoniale conseguente al mancato rispetto della durata ragionevole
del processo.
L'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 dispone che la domanda
di equa riparazione debba essere presentata alla Corte d'appello
del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art.
11 c.p.p. a giudicare nei provvedimenti riguardanti i magistrati
nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi
di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione
si assume verificata.
La Suprema Corte, nell'articolare le proprie motivazioni, sottolinea
il fatto che "l'espresso riferimento al distretto, sia per
indicarne l'appartenenza del giudice che si è occupato o
si occupa del procedimento della cui equa riparazione si discute
e sia per individuare il giudice competente, comporta necessariamente
l'applicazione della richiamata previsione ai soli giudici ordinari,
i cui uffici, ad eccezione della Corte di Cassazione, sono appunto
ripartiti in distretti".
Da quanto detto la Corte deduce che ai giudizi amministrativi,
non essendo i relativi organi giurisdizionali legati territorialmente
ai distretti di Corte d'Appello non si applica, in caso di ricorso
per equa riparazione, il criterio in precedenza indicato e contenuto
nell'articolo 3 della più volte citata legge.
La Corte avvalora la bontà del proprio ragionamento ripercorrendo,
tra l'altro, l'analogo orientamento che la stessa ha osservato nella
sentenza n. 3243 del 1996 in materia di competenza territoriale
nei procedimenti promossi ai sensi della legge 13 aprile 1988 n.
117 sulla responsabilità civile dei magistrati, relativamente
ai giudizi avanti alla Corte di Cassazione.
Inoltre, la Suprema Corte dopo aver articolato e risolto le eccezioni
che avrebbero potuto inficiare il proprio ragionamento, prende posizione
affermando, in sintesi: la competenza territoriale, per i ricorsi
riguardanti la richiesta di un'equa riparazione del danno ai sensi
della legge del 24 marzo 2001, n. 89 che hanno ad oggetto ritardi
in giudizi davanti a giudici diversi da quello ordinario, deve essere
individuata ai sensi delle norme di carattere generale contenute
nel codice di procedura civile.
In questa occasione la norma di carattere generale richiamata è
quella contenuta nell'art. 25 c.p.c., disciplinante il foro della
pubblica amministrazione: "Per le cause nelle quali è
parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma
delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in
giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede
l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova
il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si
determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta
o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile
o immobile oggetto della domanda".
Nel caso oggetto d'esame "pendendo avanti al Consiglio di
Stato il procedimento della cui non ragionevole durata si discute,
deve ritenersi, in applicazione degli esposti principi, che in Roma
si è realizzata la fattispecie considerata dalla legge n.
89 del 2001 ai fini della richiesta d'indennizzo (omissis). Deve
dichiararsi quindi la competenza della Corte d'Appello di Roma,
concorrendo a tale soluzione entrambi i criteri previsti dall'art.
25 c.p.c.".
In conclusione, riassumendo in poche battute il contenuto dell'ordinanza,
si può affermare che la Suprema Corte, evidenziando la carenza
di un collegamento tra distretti di Corte d'Appello e giudici amministrativi
(TAR e a maggior ragione il Consiglio di Stato), ha dichiarato con
estrema limpidezza che ai ricorsi per equa riparazione del danno
pendenti dinanzi ai suddetti giudici non si applichino le norme
specifiche sancite dalla legge "Pinto", ma quelle previste
dalla disciplina generale in tema di competenza territoriale ex
art. 25 c.p.c.
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