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Verso un innalzamento del risarcimento per i "processi lumaca"
E' ora di pagare il conto !

( di Leo Stilo)
L'argomento trattato
(in breve)

Legge Pinto: la Cassazione afferma la forza vincolante del precedente della Corte di Strasburgo

ARTICOLO

Ritorna prepotentemente d'attualità la legge 89 del 2001, denominata comunemente legge "Pinto", con cui il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico uno strumento che consente un'equa riparazione a chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), che riconosce ad ogni persona il diritto "a che la sua causa sia esaminata… entro un termine ragionevole".

Utilizzando questo strumento i soggetti coinvolti in un processo con durata superiore ad un "délai raisonnable" possono proporre domanda di accertamento e di condanna al risarcimento del danno davanti alla Corte d'appello che sarà così chiamata a decidere applicando la procedura camerale, con decreto immediatamente esecutivo ed impugnabile in Cassazione.

Con la legge Pinto si è così tentato di bloccare i numerosi ricorsi che giungevano, ad un ritmo ormai insostenibile, alla Corte di Strasburgo dall'Italia attraverso l'inserimento di uno strumento idoneo a rendere operativa la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni (articolo 26 della CEDU), sfruttando la natura sussidiaria del meccanismo di controllo europeo.

Il rinnovato interesse per la questo strumento è stato determinato dal contenuto rilevante di alcune recenti sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione.

La novità, in estrema sintesi, consiste nell'aver riconosciuto alla giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo un valore di riferimento vincolante estraneo, almeno nella sua logica di base, al modo di essere dell'ordinamento giuridico italiano classicamente collocato, con le ovvie conseguenze sull'interpretazione del criterio dello "stare decisis", entro la categoria degli ordinamenti di tipo "civil law".

Come ha messo ben in evidenza uno dei primi commentatori del nuovo indirizzo giurisprudenziale (E. Sacchettini), non si tratta di "un fulmine a ciel sereno", poiché la Corte di Strasburgo ha già affermato, con la sentenza del 27 marzo 2003, il principio per il quale il giudice nazionale ha l'obbligo di adeguarsi nella determinazione dell'equo indennizzo agli standard fissati dalla Convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 1339 del 26 gennaio 2004) mettono in evidenza che la tesi secondo cui il giudice italiano può seguire, nell'applicare la legge 89/2001, un'interpretazione non conforme a quella della Corte di Strasburgo determina, in modo irrazionale, il fatto che nel caso in cui la vittima della violazione riceva una riparazione dal giudice nazionale ritenuta non sufficiente secondo la giurisprudenza di Strasburgo, l'interessato possa nuovamente ricorrere in giudizio per la completa soddisfazione prevista dall'articolo 41 della CEDU.

Questo modo di procedere obbligherebbe il soggetto interessato ad una duplice operazione per tutelare i propri diritti: la prima davanti alla Corte d'appello; la seconda davanti alla Corte di Strasburgo per ottenere l'integrazione della riparazione "nazionale".

Tale meccanismo si pone chiaramente contro il principio di sussidiarietà, la cui violazione determina una chiara violazione della più volte citata Convenzione e della stessa legge Pinto, la cui "ratio", come si evince chiaramente dai lavori preparatori, è proprio quella di rappresentare uno strumento interno capace di risarcire il danno derivante da un'irragionevole durata del processo.

Per quanto attiene alla riparazione del danno non patrimoniale appare di particolare interesse una seconda sentenza (la n.1340) delle Sezioni Unite con cui si afferma che la forza del precedente di Strasburgo "ha natura giuridica perché inerisce ai rapporti tra la detta legge e la CEDU, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge denunziabile a questa Corte di legittimità".

La Corte d'appello, quindi, dovrà procedere alla liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale ex articolo 2 della legge Pinto muovendosi però entro i confini di una ragionevolezza dettata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Appare opportuno ricordare in questa sede che la stessa Corte d'appello è vincolata, nella determinazione del "quantum" da liquidare, anche al rispetto del principio della corrispondenza tra "il chiesto" ed "il pronunciato".

Per questo motivo l'esame dei casi analoghi risolti dalla Corte di Strasburgo diviene un momento irrinunciabile non solo per il giudice, chiamato a decidere, ma anche per la stessa parte ed in particolare per il suo difensore, chiamato a formulare le legittime richieste di indennizzo.

Le Sezioni Unite della Cassazione con quattro sentenze (1338, 1339, 1340 e 1341 del 26 gennaio 2004) hanno così realizzato, per via giurisprudenziale, l'attuazione nel nostro ordinamento giuridico dei principi espressi dalla CEDU in tema di violazione del principio della durata ragionevole dei processi.

Come incisivamente ha indicato l'avvocato Maurizio De Stefano, questo meccanismo non deve essere ora circoscritto e limitato alla legge Pinto ma deve essere ritenuto un valido strumento interpretativo da utilizzare per tutte le norme di diritto interno che sono in contrasto con quelle della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

 
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