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Ritorna prepotentemente d'attualità la legge 89 del 2001,
denominata comunemente legge "Pinto", con cui il legislatore
ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico uno strumento che
consente un'equa riparazione a chi ha subito un danno patrimoniale
o non patrimoniale per effetto della violazione dell'articolo 6,
paragrafo 1, della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo
e delle Libertà Fondamentali (CEDU), che riconosce ad ogni
persona il diritto "a che la sua causa sia esaminata
entro un termine ragionevole".
Utilizzando questo strumento i soggetti coinvolti in un processo
con durata superiore ad un "délai raisonnable"
possono proporre domanda di accertamento e di condanna al risarcimento
del danno davanti alla Corte d'appello che sarà così
chiamata a decidere applicando la procedura camerale, con decreto
immediatamente esecutivo ed impugnabile in Cassazione.
Con la legge Pinto si è così tentato di bloccare
i numerosi ricorsi che giungevano, ad un ritmo ormai insostenibile,
alla Corte di Strasburgo dall'Italia attraverso l'inserimento di
uno strumento idoneo a rendere operativa la regola del previo esaurimento
dei ricorsi interni (articolo 26 della CEDU), sfruttando la natura
sussidiaria del meccanismo di controllo europeo.
Il rinnovato interesse per la questo strumento è stato determinato
dal contenuto rilevante di alcune recenti sentenze delle Sezioni
Unite della Cassazione.
La novità, in estrema sintesi, consiste nell'aver riconosciuto
alla giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo un valore
di riferimento vincolante estraneo, almeno nella sua logica di base,
al modo di essere dell'ordinamento giuridico italiano classicamente
collocato, con le ovvie conseguenze sull'interpretazione del criterio
dello "stare decisis", entro la categoria degli ordinamenti
di tipo "civil law".
Come ha messo ben in evidenza uno dei primi commentatori del nuovo
indirizzo giurisprudenziale (E. Sacchettini), non si tratta di "un
fulmine a ciel sereno", poiché la Corte di Strasburgo
ha già affermato, con la sentenza del 27 marzo 2003, il principio
per il quale il giudice nazionale ha l'obbligo di adeguarsi nella
determinazione dell'equo indennizzo agli standard fissati dalla
Convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 1339 del 26 gennaio
2004) mettono in evidenza che la tesi secondo cui il giudice italiano
può seguire, nell'applicare la legge 89/2001, un'interpretazione
non conforme a quella della Corte di Strasburgo determina, in modo
irrazionale, il fatto che nel caso in cui la vittima della violazione
riceva una riparazione dal giudice nazionale ritenuta non sufficiente
secondo la giurisprudenza di Strasburgo, l'interessato possa nuovamente
ricorrere in giudizio per la completa soddisfazione prevista dall'articolo
41 della CEDU.
Questo modo di procedere obbligherebbe il soggetto interessato
ad una duplice operazione per tutelare i propri diritti: la prima
davanti alla Corte d'appello; la seconda davanti alla Corte di Strasburgo
per ottenere l'integrazione della riparazione "nazionale".
Tale meccanismo si pone chiaramente contro il principio di sussidiarietà,
la cui violazione determina una chiara violazione della più
volte citata Convenzione e della stessa legge Pinto, la cui "ratio",
come si evince chiaramente dai lavori preparatori, è proprio
quella di rappresentare uno strumento interno capace di risarcire
il danno derivante da un'irragionevole durata del processo.
Per quanto attiene alla riparazione del danno non patrimoniale
appare di particolare interesse una seconda sentenza (la n.1340)
delle Sezioni Unite con cui si afferma che la forza del precedente
di Strasburgo "ha natura giuridica perché inerisce ai
rapporti tra la detta legge e la CEDU, onde il mancato rispetto
di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di
violazione di legge denunziabile a questa Corte di legittimità".
La Corte d'appello, quindi, dovrà procedere alla liquidazione
in via equitativa del danno non patrimoniale ex articolo 2 della
legge Pinto muovendosi però entro i confini di una ragionevolezza
dettata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Appare opportuno
ricordare in questa sede che la stessa Corte d'appello è
vincolata, nella determinazione del "quantum" da liquidare,
anche al rispetto del principio della corrispondenza tra "il
chiesto" ed "il pronunciato".
Per questo motivo l'esame dei casi analoghi risolti dalla Corte
di Strasburgo diviene un momento irrinunciabile non solo per il
giudice, chiamato a decidere, ma anche per la stessa parte ed in
particolare per il suo difensore, chiamato a formulare le legittime
richieste di indennizzo.
Le Sezioni Unite della Cassazione con quattro sentenze (1338, 1339,
1340 e 1341 del 26 gennaio 2004) hanno così realizzato, per
via giurisprudenziale, l'attuazione nel nostro ordinamento giuridico
dei principi espressi dalla CEDU in tema di violazione del principio
della durata ragionevole dei processi.
Come incisivamente ha indicato l'avvocato Maurizio De Stefano,
questo meccanismo non deve essere ora circoscritto e limitato alla
legge Pinto ma deve essere ritenuto un valido strumento interpretativo
da utilizzare per tutte le norme di diritto interno che sono in
contrasto con quelle della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
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