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Il Decreto n. 43 del giugno 2001 della Corte dappello di
Brescia rappresenta una sintesi delle tensioni politiche e delle
problematiche giuridiche che ruotano attorno alla tematica dei ricorsi
giurisdizionali contro lirragionevole lentezza della macchina
processuale italiana.
Questargomento, ritenuto in passato di dominio esclusivo
della Corte europea dei diritti delluomo, diviene oggi oggetto
di un acceso dibattito nelle Corti dappello italiane chiamate
a giudicare la violazione dellart. 6 della stessa Convenzione.
Il momento genetico e propulsivo del decreto in esame trova fondamento
nel mancato rispetto, da parte degli organi giurisdizionali, di
alcuni termini fissati dal legislatore per scandire le fasi iniziali
del procedimento penale[1].
Degno di nota è lultimo atto di questa triste vicenda
che raggiunge il suo acme nella dichiarazione resa dal giudice al
termine della tanto attesa udienza preliminare:«
non
luogo a procedere nei confronti dellimputato in ordine allimputazione
ascrittagli per non aver commesso il fatto».
Il ricorrente, dopo aver trascorso nel limbo dellincertezza
della sua sorte professionale ed umana un lungo periodo di tempo,
ha deciso di utilizzare lo strumento introdotto dalla legge n. 89
del 2001 per lamentare alla Corte dappello di Brescia la violazione
del diritto ad un processo celebrato in tempi ragionevoli e riconosciuto
dallart. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei
diritti delluomo e delle libertà fondamentali [2].
La legge 89/2001, denominata comunemente legge Pinto,
ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico statale uno strumento
che consente unequa riparazione a «chi ha subito un
danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine
ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione
»[3].
Con questo strumento i soggetti coinvolti in un processo con durata
superiore ad un délai raisonnable possono proporre domanda
di accertamento e di condanna al risarcimento del danno, patrimoniale
e non patrimoniale, davanti alla Corte dappello[4]
che deciderà applicando la procedura camerale,
con decreto immediatamente esecutivo ed impugnabile in cassazione.
La Corte dappello di Brescia affronta la questione in precedenza
descritta strutturando la decisione in due momenti logici distinti
:
1) nella prima parte del ragionamento predomina la ricerca di ununità
di misura da utilizzare per il dèlai raisonnable
indicato nella Convenzione;
2) in un secondo momento diviene protagonista la necessità
di determinare la modalità per lindividuazione degli
eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente.
Come brevemente indicato, la prima difficoltà affrontata
dalla Corte è quella della ricerca di un metro per fissare
i tempi ragionevoli di un procedimento giurisdizionale.
Questoperazione si è rivelata unardua impresa,
per la Corte nazionale, dato che i parametri di riferimento sono
posti allinterno dellart. 6 della Convezione europea
e tra le righe delle motivazioni che la Corte di Strasburgo ha espresso
nelle sue decisioni su casi analoghi.
La Convenzione suggerisce al giudice di esaminare, al fine di accertare
la violazione, alcuni particolari elementi: la complessità
del caso ( elemento oggettivo / materiale ) e il comportamento delle
parti, del giudice e delle autorità coinvolte nel procedimento
( elemento soggettivo / personale ).
La Corte dappello ha rilevato che nel caso in esame non erano
presenti delle particolari difficoltà, in riferimento alla
fase del procedimento indicato nel ricorso, che potevano determinare
e giustificare una dilatazione così ampia dei tempi necessari
a compiere gli atti previsti dal codice di procedura penale.
Dalla lettura degli atti, in suo possesso, la Corte ha dedotto
legittimamente che il procedimento è stato posto per un lungo
periodo di tempo in un una situazione di quiescenza a causa delle
omissioni di carattere esclusivamente formale che dovevano assicurare
la progressione del procedimento verso la fase successiva delludienza
preliminare.
Alla luce di quanto affermato la Corte di Brescia non ha accettato
largomentazione, basata sul problema del sovraccarico di lavoro,
addotta dagli stessi organi giudiziari a giustificazione dellenorme
ritardo accumulato nellespletare le mansioni del loro servizio[5].
Il diritto ad avere un processo che si risolva in tempi ragionevoli
è «un diritto assoluto e incomprimibile», previsto
allart. 6 della Convenzione e gli Stati membri hanno lobbligo
di predisporre le opportune misure legislative ed organizzative
per mantenere fede allimpegno preso.
Altra riflessione contenuta nel decreto n. 43 del 2001 della Corte
dappello, degna dattenzione è laffermazione
del principio per cui: lutilizzabilità del criterio
della determinazione della violazione ex art.6 della Convenzione
deve essere utilizzato in riferimento non solo al procedimento nel
suo complesso, ma anche alle singole fasi che lo costituiscono.
La durata di un procedimento, ad esempio, può apparire allo
stesso tempo ragionevole nel suo complesso e irragionevole in riferimento
ad una sua singola fase; con lavvertenza di non ritenere la
semplice violazione dei termini ordinatori di per sé sufficiente
a colorare in termini dirragionevolezza il protrarsi del procedimento[6].
Il problema, puntualizza la Corte, deve sorgere quando il termine
fissato è particolarmente ridotto, ad esempio quando i compiti
a cui adempiere non sono complessi e non richiedono lunghi tempi
per la loro esecuzione, perché in questa situazione lingiustificata
e protratta violazione dei termini suddetti determina unirragionevole
e gratuito prolungamento della sofferenza processuale
delle parti coinvolte. Inoltre per quanto riguarda il comportamento
passivo dellindagato, è doveroso ricordare la non rilevanza
della sua inerzia perché nel sistema processuale penale italiano
la progressione del giudizio non è rimessa allimpulso
dellindagato/imputato.
Nella seconda parte del decreto la Corte si occupa della prova
del danno patrimoniale riaffermando il contenuto dellart.
2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento, e dellart. 115
c.p.c., spetta sostanzialmente alle parti di proporre le prove al
giudice.
Premesso il contenuto dellart. 2 comma 3 della legge n. 89
del 2001, per la determinazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
il giudice deve necessariamente presupporre lindividuazione
del termine oltre il quale viene ritenuta irragionevole linerzia
dellorgano giudiziario, perché ai fini del risarcimento
è rilevante solo il danno prodottosi successivamente a quel
momento.
Nel caso deciso dal decreto in esame viene riconosciuto il danno
non patrimoniale al ricorrente[7],
«lesistenza dello stesso può invero essere senzaltro
ritenuta certa, nel suo collegamento causale con la riconosciuta
violazione del diritto garantito dalla Convenzione, sulla scorta
di una valutazione di ordine presuntivo saldamente ancorata ai dati
di fatto riscontrabili nella descrizione del caso: dalla professione
svolta dal ricorrente ai danni allimmagine. Il turbamento
psicologico dellanimo del ricorrente viene risarcito con una
somma di lire 40 milioni
».
Dopo avere analizzato il microcosmo, rappresentato dalla vicenda
della singola persona, appare opportuno proiettare lattenzione
sugli effetti che il provvedimento ha nel macrocosmo delle vicende
attinenti al ricorso contro lirragionevole durata del processo
in Italia.
Prima dellentrata in vigore della legge n. 89/2001 il nostro
ordinamento giuridico statale non disponeva di uno strumento di
tutela del diritto contro lirragionevole durata del processo,
nonostante lItalia avesse assunto degli obblighi ben precisi
con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali
delluomo e delle libertà fondamentali.
La Convenzione contiene dei meccanismi di controllo volti ad accertare
losservanza delle sue disposizioni da parte delle Alte
parti; nel caso in cui il singolo Stato membro non preveda
rimedi interni per garantire e tutelare i diritti riconosciuti dalla
Convenzione alle singole persone, questultime possono adire,
in via sussidiaria, la Corte europea per vedere riconosciute le
loro legittime pretese.
La recente sentenza della Corte di Strasburgo Brusco c/ Italia
mette in evidenza lo scopo principe della legge Pinto:
quello di rendere effettivo il principio di sussidiarietà[8].
Dallentrata in vigore di questa legge ogni persona parte
di un procedimento giudiziario che duri oltre la durata di un termine
ragionevole, così come indicato nellart.6, paragrafo
1 della Convenzione, può ricorrere allautorità
giudiziaria nazionale per far constatare la violazione ed ottenere,
in caso di esito positivo, un equo risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali subiti dallingiustificata inerzia della
macchina processuale italiana.
Il ricorso Brusco c/ Italia è stato ritenuto
non ricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interno
secondo quanto previsto dallart. 35, paragrafo 1, della Convenzione
europea dei diritti delluomo.
Se la scelta della Corte appare chiara nelle sue conseguenze in
rapporto alla sorte dei numerosissimi ricorsi pendenti, non appare
altrettanto brillante nelle sue motivazioni giuridiche.
Alla luce di quanto emerso durante lesame del decreto della
Corte di Brescia, la domanda da porsi è: loggetto del
ricorso alla Corte dappello, ex legge Pinto, è
lo stesso di quello rivolto alla Corte di Strasburgo, ex Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali delluomo
e delle libertà fondamentali?
Per poter formulare una risposta si devono esaminare separatamente
entrambi gli strumenti ed il loro specifico ruolo nellambito
dei rispettivi ordinamenti giuridici.
La legge Pinto sembra occuparsi non della soluzione
del problema della irragionevole durata del processo nel suo complesso,
quanto di unequa riparazione del danno in caso di violazione
del termine ragionevole del processo.
La Corte dappello è chiamata in causa per constatare
la fondatezza di una richiesta risarcitoria e la determinazione
del termine di una ragionevole durata del processo ne costituisce
solo il presupposto logico ed obbiettivo da cui partire per la valutazione
del danno.
In altre parole, lo scopo del ricorso come indicato dalla stessa
legge Pinto è quello di verificare lesistenza
di tre elementi:
1) unirragionevole durata del processo;
2) lesistenza di un danno;
3) un nesso causale tra il primo e il secondo elemento.
Solo la constatazione della presenza di tutti gli elementi porta
ad una pronuncia sullequa riparazione del danno, questultima
unico movente ed interesse che lo strumento previsto dalla legge
asseconda e soddisfa[9].
In questa visione appare legittimo, nonostante la rilevazione dellirragionevole
durata del processo, respingere il ricorso per mancanza del danno
o del nesso causale che lega il danno alleccessiva durata
del processo.
Il secondo strumento da analizzare è quello previsto nella
Convenzione allart. 34[10],
utilizzando il quale la singola persona, o un gruppo di privati,
può investire la Corte di Strasburgo dellaccertamento
della violazione di un diritto riconosciuto dalla Convenzione.
Nella prima parte dellart. 6 la Convenzione riconosce:«
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente
e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi
sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile
o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti».
Dalla semplice lettura delle norme della Convenzione si può
intravedere con sufficiente chiarezza il reale scopo dello strumento
ricorso a Strasburgo: la verifica della violazione del
patto[11] da parte di uno Stato
membro e la stigmatizzazione del fatto in sede internazionale.
Leffetto voluto, non sempre raggiunto, è quello di
spronare i singoli Stati a tenere fede al contenuto della Convenzione
da loro stessi sottoscritta e ratificata[12].
Con il ricorso per violazione dellart. 6 della Convezione
si chiede alla Corte di accertare la violazione di un diritto che
il singolo ha nei confronti dello Stato e solo incidentalmente un
risarcimento dei danni.
Lart.6 obbliga gli Stati contraenti a disporre quanto loro
è possibile per rendere effettivo il diritto ad un processo
che non si prolunghi nel tempo in modo irragionevole provocando
danni materiali e morali alla singola persona soggetto/oggetto del
procedimento.
A questo punto emerge e si concretizza, nel rapporto inverso tra
i rispettivi mezzi e fini, la differenza sostanziale tra i due strumenti
processuali.
Per essere più chiari: lo strumento ricorso ex legge
Pinto chiede in via esclusiva un risarcimento del danno provocato
dallirragionevole durata del processo con una valenza per
il singolo caso esaminato; mentre il mezzo ricorso a Strasburgo
chiede la messa alla gogna dellinadempienza internazionale
dello Stato per la violazione di un diritto della persona riconosciuto
nel trattato, con una valenza generale.
In modo evidente lo strumento introdotto dalla legge Pinto
non appare idoneo a rappresentare il perfetto sostituto del ricorso
alla Corte di Strasburgo, per questo non si comprende lentusiasmo
e la celerità con cui la Corte stessa ha accolto lentrata
in vigore del nuovo strumento nazionale.
Lo stesso Comitato dei Ministri del Consiglio dEuropa ha
di recente espresso delle riserve nella risoluzione 703f (2001)
del 3 ottobre 2001, sintetizzabili nei seguenti due punti:
1) la constatazione che la legge 89/2001 assolve solo ad una funzione
risarcitoria, nulla disponendo in ordine alla ristrutturazione dellorganizzazione
della complessa e lenta macchina processuale;
2) lavviso, rivolto ai governanti italiani, di un pericolo
concreto di oppressione, fino allasfissia, delle Corti dappello
nazionali dovuta al nuovo e forte flusso di lavoro che la legge
suddetta provoca.
La decisione della Corte di Strasburgo ha provocato una vera rivoluzione
che coinvolge principalmente i ricorsi italiani presentati anteriormente
allintroduzione della legge n. 89 del 2001, tanto da costringere
il nostro Stato ad uniformarsi alla decisione organizzando il «viaggio
di ritorno» dei numerosissimi ricorsi pendenti in sede internazionale
con il vagone del Decreto legge 12 ottobre 2001 n. 370
[13].
In conclusione due riflessioni possono sintetizzare lintima
volontà delle istituzioni, nazionali e internazionali, coinvolte
nella vicenda che prende le mosse dallentrata in vigore della
legge Pinto sino alla sentenza della Corte di Strasburgo
Brusco c/ Italia:
a livello internazionale la Corte dei diritti delluomo sembra
dire quasi sottovoce alle numerosissime persone che attendono da
lei una speranza di giustizia: mors tua vita mea[14];
a livello nazionale il legislatore italiano soddisfatto coglie
loccasione per riassaporare la bontà di un vecchio
detto popolare che suggerisce di lavare i panni sporchi in
famiglia.
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