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Il 16 febbraio 1999 il senatore Michele Pinto comunica alla Presidenza
un disegno di legge dal titolo simbolico «Misure per l'accelerazione
dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione
del termine ragionevole del processo»[1].
Nella relazione che anticipa larticolato del progetto, il
senatore Pinto spiega i motivi che impongono un serio e non più
prorogabile intervento legislativo atto a porre rimedio allirragionevole
durata dei processi italiani.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali riconosce, allarticolo
6 paragrafo 1, che « ogni persona ha diritto ad unequa
e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale
indipendente e imparziale costituito per legge al fine della determinazione
sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia
della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta».
Nella prima parte della relazione il relatore mette in chiaro la
difficile situazione in cui versa lItalia nei confronti del
Consiglio dEuropa e degli Stati membri della Convenzione.
Limbarazzo è causato dallenorme numero, aumentato
in modo esponenziale in questi ultimi anni, di richieste inoltrate
da cittadini italiani alla Commissione e alla Corte europea dei
diritti delluomo tese a denunciare la mancata attuazione della
Convenzione da parte dello Stato italiano.
In questi ricorsi si deduce, in particolare, il superamento del
termine ragionevole di durata dei procedimenti giudiziari,
con una particolare attenzione alla lentezza dei processi civili.
In seguito a tali numerose richieste la Corte di Strasburgo ha
pronunciato numerose condanne a carico dello Stato italiano.
La Corte ha più volte evidenziato il carattere diffuso e
strutturale del problema di uneccessiva durata dei procedimenti
giudiziari italianiani, arrivando alle estreme conseguenze di considerare
fisiologica per lItalia una realtà intrinsecamente
patologica.
Il tema dellinosservanza da parte dellItalia dellart.
6 par.1 della Convenzione, nel tempo è diventato un motivo
di costante richiamo nelle diverse sedi istituzionali nazionali
(ad es. nell'annuale Relazione sullo stato della giustizia del Procuratore
generale presso la Corte Suprema di Cassazione) ed internazionali
(ad es. in occasione della cerimonia di inaugurazione dellanno
giudiziario della Corte di Strasburgo).
Il senatore Pinto, pur riconoscendo gli sforzi e i tentativi attuati
dal legislatore nelle passate legislature per giungere ad una soluzione
del problema, rileva la necessità di un nuovo intervento
i cui effetti si potranno percepire anche nel breve periodo.
Il punto nodale della relazione è la presa di coscienza
che lingorgo dei ruoli italiani da problema nazionale è
diventato internazionale:
«la massa di ricorsi abbattutasi sulla Commissione europea
dei diritti dell'uomo, infatti, ha creato all'organo di giustizia
europeo, presso il quale le pendenze relative all'Italia erano già
in numero elevatissimo, gravi problemi organizzativi e di funzionamento,
nonché serie preoccupazioni sul possibile impatto di tale
contenzioso sugli altri organi comunitari di protezione dei diritti
umani, cioè la Corte europea dei diritti dell'uomo ed il
Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, suscettibili tutti
di essere interessati da tali procedure allorché esse superino
il vaglio della Commissione».
A questa premessa segue lindicazione degli scopi perseguiti
dalla legge, così sintetizzabili:
a) onorare l'impegno assunto dall'Italia con la ratifica della
citata Convenzione;
b) dare alla luce uno strumento legislativo idoneo ad accelerare
le procedure ed ottenere una riparazione in caso di mancato rispetto
dei tempi ragionevoli del processo;
c) inserire nell'ordinamento giuridico italiano uno strumento idoneo
a rendere operativa la regola del previo esaurimento dei ricorsi
interni, articolo 26 della Convenzione, in modo da limitare il ricorso
alla Corte di Strasburgo per il riconoscimento dei diritti riconosciuti
dalla Convenzione, sfruttando la natura sussidiaria del meccanismo
di controllo europeo.
Lultimo motivo è in realtà lunico motore
propulsivo delliniziativa in esame; infatti, la creazione
di uno sbarramento nazionale, interno, per limitare il ricorso alla
Corte di Strasburgo è lunico elemento messo in risalto
in tutti gli interventi dei parlamentari nelliter legislativo
del progetto.
Alcuni interventi estratti dagli atti della Seduta pubblica n.
911a del Senato della Repubblica del 28 settembre 2000 possono esplicitare
ulteriormente il clima di consapevolezza diffusa dei
reali effetti della futura legge presente nelle discussioni parlamentari
: il senatore Pettinato non può fare a meno di indicare che
«...nella sostanza, nell'elaborazione di questo provvedimento
si è rinunciato ad operare scelte che andassero effettivamente
nella direzione di una reale accelerazione dei giudizi, in Italia
cronicamente e intollerabilmente lunghi, per intervenire e concentrare
maggiormente l'attenzione verso la riparazione...».
Efficace, inoltre, appare la domanda retorica posta dalla senatrice
Scopelitti al fine di rendere lidea della dimensione del problema
e dellinsufficienza del rimedio proposto:
«... cosa si deve pensare di un Paese che, per evitare le
sanzioni europee, non si pone il problema di intervenire sulle ragioni
che determinano quelle sanzioni e che invece decide bellamente di
autosanzionarsi?».
Lintervento che cristallizza la situazione allinterno
di una nitida cornice è quella del senatore Pera che con
parole rocciose mette a nudo il reale scopo dello strumento/legge
oggetto di discussione:
« Osservo, quindi, che il disegno di legge in esame naturalmente
dà una soddisfazione almeno verbale al cittadino, gli dà
un diritto ad un equo risarcimento, ma rispetto al tema principale,
che è invece sotteso al disegno di legge in esame, quello
della irragionevole durata, non ha nemmeno una sorta di effetto
aspirina, non incide per niente, è del tutto irrilevante
e, come direbbero i giuristi, ultroneo».
Le posizioni non mutano nelle successive sedute del Senato e in
qualche caso diventano ancora più rigide.
Il Senatore Callegaro aggiunge, ad esempio:
«...in sostanza, nel disegno di legge vi è una dichiarazione
totale di resa incondizionata, una dichiarazione di incompetenza,
di incapacità a risolvere il problema della durata ragionevole
del processo.
È come dire: cari cittadini, poiché non siamo in
grado di risolvere il problema e di contenere i processi entro una
ragionevole durata, non ci resta che concedervi un'equa indennità».
La breve carrellata di interventi è chiusa da unultima
immagine resa dal senatore Caruso:
«...il significato, dunque, di questo disegno di legge -
che è stato illustrato da vari colleghi - è quello
di sollevare il tappeto di casa e nascondervi sotto un pochino della
polvere che diversamente sarebbe ben visibile agli occhi di tutti;
quindi, di trasferire dalla sede europea alla sede domestica il
contenzioso che vede soccombente il nostro Paese in maniera reiterata
e preoccupante con riferimento all'irragionevole durata dei processi».
Quello che sembra trasparire dal dibattito parlamentare è
una sensazione, più volte affermata ad alta voce, che lega
trasversalmente la maggioranza allopposizione:
linsufficienza
di uno strumento che nato per risolvere i problemi delleccessiva
lentezza del processo si riduce, dopo innumerevoli modifiche, ad
essere un mero succedaneo, ma non un perfetto sostituto nazionale,
del ricorso alla Corte dei diritti delluomo di Strasburgo
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