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DelittoeCastigo
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L'argomento trattato
(in breve)
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La storia della
legge n. 89 del 2001 si presenta ricca di particolari innovazioni
giuridiche e di vecchie cattive abitudini legislative. L'eccessiva
durata del processo rappresenta per l'Italia un punto estremamente
dolente e l'invenzione di uno strumento capace, anche se solo
nelle intenzioni, di risolvere questo annoso ed ormai caratteristico
problema rappresenta un momento importante dell'evoluzione culturale
del complessivo modo di intendere la Giustizia nel nostro Paese.
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5. Effetti
collaterali di una toppa - 6. Una soluzione
caduta dal cielo
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All'origine di quella che già a pochi
mesi dalla sua entrata in vigore si era trasformata in un'odissea
normativa nazionale, con pesanti risvolti internazionali, vi è
l'art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950:
"Ogni persona ha diritto a che la
sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine
ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito
per legge...".
Per garantire il rispetto dei diritti riconosciuti
nel Trattato nacque la Corte europea dei diritti dell'Uomo (CEDU)
e in pochi anni, il piccolo rivolo di richieste per la tutela dei
diritti sanciti dalla Convenzione che dall'Italia giungeva a Strasburgo,
si trasformò in un fiume capace di travolgere anche l'efficiente
macchina della CEDU.
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Due fenomeni, tra i tanti, determinarono
un'impennata del numero dei ricorsi:
- il risalto dato dai mezzi di comunicazione
di massa alla crisi "terminale" della giustizia italiana;
- la corretta e rivoluzionaria idea di diffondere
capillarmente (ad es. tramite Internet) il formulario e le necessarie
istruzioni per proporre ricorso senza creare ulteriori aggravi
economici per il ricorrente.
Sebbene il numero di condanne contro l'Italia
si moltiplicasse ad un ritmo persistente, il Governo italiano decise
di considerare tali pronunce, e i relativi danni economici, solo
come un semplice rischio calcolato dell'impresa "Italia",
da aggiungere alle altre spese necessarie per tirare avanti il carretto
di una possente struttura statale che, a livello internazionale,
appariva sempre più una macchinosa e lenta costruzione burocratica.
Le forze politiche decisero così di
avviare una riforma della giustizia, con soluzioni rivelatesi poco
efficaci, solo in vista dell'entrata in vigore dell'euro con un
evidente aggravio delle condizioni generali di salute della complessiva
struttura statale (si ricorda ad esempio: la creazione delle sezioni
stralcio, le nuove competenze del giudice di pace e il giudice unico
di primo grado).
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I medicinali "placebo" somministrati
alla morente giustizia italiana, con la promessa di una pronta guarigione
produssero, purtroppo, solo un temporaneo ed incosciente sollievo.
Il miracolo, secondo un prevedibile copione,
non si realizzò e ben presto la stessa efficiente Corte di
Strasburgo apparve in difficoltà davanti ad un numero sempre
maggiore di ricorsi che avevano come oggetto l'irragionevole durata
dei processi.
Nel momento in cui l'orgogliosa "lepre
di Strasburgo", contaminata dall'"agente patogeno"che
dall'Italia giungeva con cadenza serrata, stava per portare a termine
una negativa metamorfosi ecco che dall'Italia giunge inaspettato
l'antidoto:
la "Legge Pinto", un meccanismo
giurisdizionale interno (nazionale) idoneo a valutare e condannare
ad un equo indennizzo la stessa amministrazione pubblica.
La legge n. 89 del 2001, infatti, introdusse
nel nostro ordinamento giuridico statale uno strumento che consente
un'equa riparazione a "chi ha subito un danno patrimoniale
o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
"sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione".
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Dall'entrata in vigore della legge "Pinto"
ogni persona, parte di un procedimento giudiziario che duri oltre
un termine ragionevole ha la possibilità di ricorrere alle
Corti d'appello per far constatare la violazione ed ottenere un
equo risarcimento dei danni.
La Corte di Strasburgo non perse tempo ed
utilizzando una norma del Trattato, ispirata al principio di sussidiarietà,
creò una diga di natura nazionale idonea a bloccare il fiume
dei nuovi e futuri ricorsi rispedendo, inoltre, al mittente i numerosi
procedimenti già pendenti presso la sua struttura con un
artificio interpretativo contenuto in una discutibile sentenza.
Tale decisione, sentenza Brusco c. Italia,
provocò una vera rivoluzione che coinvolse principalmente
i ricorsi italiani presentati anteriormente all'introduzione della
legge n. 89 del 2001.
Le gravi conseguenze costrinsero lo Stato
italiano, spiazzato dall'abuso della magica pozione compiuto dalla
CEDU, a correre ai ripari e con il decreto legge n. 370 del 27 ottobre
2001 rimettere nei termini, per proporre ricorso interno ai sensi
della legge Pinto, tutti quei poveri e traditi italiani che avevano
riposto fiducia nella Corte di Strasburgo.
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Ben presto lo Stato italiano si rese conto
che la strada verso Strasburgo non era stata chiusa definitivamente
poiché, i "ricorsi ping-pong" rischiavano, assieme
ai nuovi in aumento, di paralizzare la già claudicante e
agonizzante giustizia italiana.
E' da questa preoccupazione che nacque e
prese forma l'esigenza di un nuovo intervento, in tema di irragionevole
durata dei processi, del legislatore italiano, il decreto legge
n. 201 del 2002, teso ad introdurre una "pregiudiziale conciliativa"
nell'originario meccanismo della suddetta legge.
Il Decreto Legge n. 201 del 2002 introdusse,
anche se per poco tempo, nel tessuto originario della legge Pinto
una conciliazione stragiudiziale in cui gli unici protagonisti divenivano
l'Avvocatura dello Stato e l'interessato danneggiato dall'eccessiva
durata del processo.
Il nuovo articolo 2 bis subordinava la domanda
di un'equa riparazione del danno al fatto che fossero decorsi 90
giorni da quello della comunicazione della volontà di introdurre
l'azione da parte del futuro ricorrente, diretta all'Avvocatura
dello Stato.
Al termine del suddetto incontro o le parti
raggiungevano un accordo, sottoscrivendo il relativo atto di transazione,
oppure non pervenivano ad un'intesa con l'ovvia conseguenza che
l'interessato poteva così finalmente procedere all'azione
per un'equa riparazione del danno.
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Come hanno fatto ben notare alcuni interpreti
(si ricordano TRICOMI, GIORDANO e SACCHETTINI) l'opzione conciliativa
non rappresentava una novità sia a livello nazionale (ad
esempio nel processo del lavoro si è rivelata un ulteriore
ostacolo dilatorio) sia a livello della stessa Convenzione europea
dei diritti dell'uomo, dove non ha certo brillato come soluzione
decisiva per i problemi derivanti dall'enorme carico di ricorsi.
Nella sua semplicità formale, tale
fase procedimentale, portava con sé molti dubbi che, in qualche
caso, appaiono come delle insidie poste lungo la strada di chi,
vittima di un sistema processuale agonizzante, voglia ricorrere
per un'equa soddisfazione del pregiudizio subito.
Innanzitutto, durante questa fase conciliativa
il legislatore non aveva previsto per il ricorrente l'assistenza
di un difensore (necessario per affrontare e risolvere i diversi
balzelli di questa fase introduttiva) che rimaneva, eventualmente,
a carico esclusivo della parte. Inoltre, alla comunicazione diretta
all'Avvocatura dello Stato andavano allegati l'atto introduttivo,
i verbali e le decisioni del procedimento in discussione che nel
silenzio della norma non si comprende se dovevano essere inviati
in copia semplice o autentica.
Infine, l'ampio termine dato all'Avvocatura
dello Stato per presentare una proposta conciliativa, in rapporto
a quello dato alla parte per proporre ricorso, probabilmente avrebbe
creato delle difficoltà per la concreta instaurazione di
una reale trattativa tra le parti.
Il Decreto Legge 201 del 2002, inoltre, si
occupava anche del regolamento delle spese della fase contenziosa
giungendo ad autorizzare, nelle ipotesi più nefaste, l'eventuale
deroga al criterio della soccombenza nel caso in cui una parte non
avesse motivato il rifiuto di aderire alla proposta formulata in
sede precontenziosa creando (forse inconsapevolmente) un incentivo
psicologico e materiale ad accettare la proposta dell'Avvocatura.
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Purtroppo, come spesso accade alle grandi
riforme introdotte per decreto legge, dopo aver ideato e messo in
atto un disegno così complesso in sede di conversione il
legislatore, Legge n 259 del 2002, ha deciso di sopprimere il capo
I del Decreto legge n. 201 del 2002 disciplinante la suddetta condizione
di procedibilità determinando l'eliminazione del "neo-obbligo"
di esperire preventivamente il discusso tentativo di conciliazione.
Difficilmente la storia della legge "Pinto"
sembra potersi concludere con quest'ultimo intervento legislativo
e nel frattempo il problema dell'enorme numero dei ricorsi promossi
alla Corte di Strasburgo contro l'Italia per l'irragionevole durata
dei processi, uscito dalla porta con la predetta legge e con una
dubbia giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo, rientra
dalla finestra attraverso la semplice constatazione che a due anni
dalla sua entrata in vigore i problemi appaiono tutt'altro che risolti.
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In conclusione una critica, tra le tante,
si può muovere agli autori della riforma: non è possibile
utilizzare, come è stato fatto in questi anni, il decreto
legge per disciplinare anche solo una piccola parte della scacchiera
delle regole processuali. I motivi posti alla base di questo aprioristico
rifiuto della fonte di produzione normativa prevista dall'articolo
77 della Costituzione risiedono nella stessa natura eccezionale
di tale strumento.
Il decreto legge, non bisogna mai stancarsi
di puntualizzarlo, deve essere utilizzato solo in caso d'urgenza
e non come normale ed abitudinaria fonte di produzione di norme
legislative, essendoci altre fonti di produzione a ciò preposte
dalla Costituzione.
La superficialità e la mancanza di
una visione organica che ha accompagnato in questi anni la necessità
di risolvere rapidamente i problemi della giustizia non ha fatto
altro che tamponare, solo temporaneamente, alcune emorragie del
sistema "processo" e provocarne esponenzialmente delle
altre.
La prassi è là a testimoniare
come in sede di conversione il Parlamento ha sempre modificato,
anche profondamente, la disciplina introdotta con tale atto fonte.
Su questo terreno si gioca la stessa credibilità
dello Stato: è aberrante solo l'ipotesi dell'esistenza di
un complesso sistema processuale poggiato su regole strutturali
che valgano solo per qualche settimana e che vivano alla luce di
un instabile umore politico.
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