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DelittoeCastigo
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DALLA "MISURA" DELLA RAGIONEVOLE
DURATA
DEL PROCESSO ALLA SUFFICIENTE
MOTIVAZIONE DEL DECRETO
( di Leo Stilo)
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L'argomento trattato
(in breve)
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(Commento
alla sent.1600 del 2003 della Corte di cassazione)
L'articolo tende a chiarire, sulla base della sentenza
in epigrafe indicata, due aspetti legati allutilizzo dello
strumento introdotto dalla legge n. 89 del 2001: la determinazione
del concetto di ragionevole durata del processo; la
qualità e quantità del
contenuto della motivazione del giudice dellequa riparazione.
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La Suprema Corte è chiamata nuovamente a pronunciarsi in
tema di equa riparazione del danno derivante da una irragionevole
durata del processo[1].
Listituto in esame, introdotto dalla legge 24 marzo del 2001,
è stato al centro di una cospicua serie di polemiche, molte
delle quali, al confine tra diritto e ragion di Stato.
La legge n. 89 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico
un meccanismo di tutela idoneo, almeno in astratto, a soddisfare
attraverso unequa riparazione «
chi ha subito
un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto di violazione
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo
e delle libertà fondamentali
sotto il profilo del mancato
rispetto del termine ragionevole di cui allart. 6, paragrafo
1, della Convenzione
», il quale recita testualmente:
«ogni persona ha il diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale
indipendente e imparziale, costituito per legge
».
La sentenza in epigrafe indicata si presenta di estremo interesse
in quanto tende a chiarire due aspetti, particolari, legati allutilizzo
dello strumento in esame: il primo attiene alla determinazione del
concetto di ragionevole durata del processo; il secondo
alla qualità e quantità del contenuto
della motivazione del giudice dellequa riparazione.
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Secondo la Corte di cassazione non esisterebbe nellambito
del nostro ordinamento una regola o, comunque, un principio giuridico
che in qualche modo consenta di determinare con rigore millimetrico,
in astratto, la misura ragionevole di durata di un processo.
Inoltre, è messo in evidenza nella stessa motivazione il
fatto di non poter utilizzare come parametro di riferimento esclusivo
un dato desunto da medie ed analisi statistiche.
Questultimo elemento statistico, però,
può essere preso in considerazione allinterno di unanalisi
più complessa, in cui devono rientrare altri e diversi aspetti
che il soggetto giudicante dovrebbe considerare e porre a fondamento
della decisione.
In altre parole, il giudice, in tema equa riparazione del danno,
deve poggiare ogni sua valutazione, anche quelle ricavate dallanalisi
di dati statistici o da presunzioni di varia natura, sulle specifiche
esigenze e vicissitudini del caso concreto.
Ciascun processo ha una storia che deve essere letta e interpretata
non per schemi generali ma esclusivamente alla luce dellesperienza
concreta di cui è singolare manifestazione.
Questa interpretazione è avvalorata dallespressa previsione
dellart. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001 che impone
di tenere in estrema considerazione la complessità del caso
e il comportamento che in concreto ha tenuto: il giudice, le parti
e chiunque altro sia chiamato a concorrere alla definizione del
procedimento.
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Il secondo aspetto che ha dovuto esaminare la Corte di cassazione
è quello relativo alla motivazione in tema di ragionevole
durata del processo.
Per il giudice chiamato a decidere sullesistenza del danno
è sufficiente motivare il provvedimento con una sintetica
descrizione dei criteri utilizzati per dirimere la controversia.
Inoltre, per tenere fede allobbligo di motivazione non è
però necessario ripercorrere in modo dettagliato ogni aspetto
del processo, oggetto del giudizio; è sufficiente, infatti,
che il giudice «
si riferisca a quei fatti processuali
che gli siano apparsi strettamente necessari ai fini della
decisione (art. 3, comma 6, come novellato dalla citata disposizione
del d.l. n° 201 del 2002)».
La presa di posizione della Corte di cassazione appare in sintonia
non solo con alcuni suoi precedenti ma anche con la visione e il
metro che lo stesso legislatore ha mostrato di volere
opportunamente privilegiare nelle considerazioni legate allutilizzo
dello strumento in esame.
In conclusione, la sentenza oggetto di questo breve commento si
presenta di notevole interesse sistematico perché
con essa si affrontano e risolvono, a prescindere della correttezza
sostanziale delle conclusioni, con estrema chiarezza e rigore metodologico
due aspetti, nodali, relativi alla disciplina del ricorso per equa
riparazione del danno derivante da una irragionevole durata del
processo.
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[1] Per un approfondimento si rinvia a: STILO,
Nel processo amministrativo si applicano le regole generali sulla
competenza territoriale anche in caso di ricorso per equa riparazione
del danno ai sensi della legge Pinto, Il Nuovo Diritto,
n. 4, 2003, 285; ID., Genesi storica e politica della legge n.
89 del 24 marzo 2002, Il Nuovo Diritto, 2001, 555; ID., Legge
Pinto e ricorso a Strasburgo: due strumenti solo in
apparenza reciprocamente sostituibili, Il Nuovo Diritto, n.
10, 2001, 927.
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