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DALLA "MISURA" DELLA RAGIONEVOLE DURATA
DEL PROCESSO ALLA SUFFICIENTE
MOTIVAZIONE DEL DECRETO

( di Leo Stilo)
L'argomento trattato
(in breve)

(Commento alla sent.1600 del 2003 della Corte di cassazione)

L'articolo tende a chiarire, sulla base della sentenza in epigrafe indicata, due aspetti legati all’utilizzo dello strumento introdotto dalla legge n. 89 del 2001: la determinazione del concetto di “ragionevole durata” del processo; la “qualità e quantità” del contenuto della motivazione del giudice dell’equa riparazione.

Sommario

La Suprema Corte è chiamata nuovamente a pronunciarsi in tema di equa riparazione del danno derivante da una irragionevole durata del processo[1].

L’istituto in esame, introdotto dalla legge 24 marzo del 2001, è stato al centro di una cospicua serie di polemiche, molte delle quali, al confine tra diritto e “ragion di Stato”.

La legge n. 89 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un meccanismo di tutela idoneo, almeno in astratto, a soddisfare attraverso un’equa riparazione «… chi ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali…sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione…», il quale recita testualmente: «ogni persona ha il diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge…».

La sentenza in epigrafe indicata si presenta di estremo interesse in quanto tende a chiarire due aspetti, particolari, legati all’utilizzo dello strumento in esame: il primo attiene alla determinazione del concetto di “ragionevole durata” del processo; il secondo alla “qualità e quantità” del contenuto della motivazione del giudice dell’equa riparazione.

Secondo la Corte di cassazione non esisterebbe nell’ambito del nostro ordinamento una regola o, comunque, un principio giuridico che in qualche modo consenta di determinare con rigore “millimetrico”, in astratto, la misura ragionevole di durata di un processo.

Inoltre, è messo in evidenza nella stessa motivazione il fatto di non poter utilizzare come parametro di riferimento esclusivo un dato desunto da medie ed analisi statistiche.

Quest’ultimo elemento “statistico”, però, può essere preso in considerazione all’interno di un’analisi più complessa, in cui devono rientrare altri e diversi aspetti che il soggetto giudicante dovrebbe considerare e porre a fondamento della decisione.

In altre parole, il giudice, in tema equa riparazione del danno, deve poggiare ogni sua valutazione, anche quelle ricavate dall’analisi di dati statistici o da presunzioni di varia natura, sulle specifiche esigenze e vicissitudini del caso concreto.

Ciascun processo ha una storia che deve essere letta e interpretata non per schemi generali ma esclusivamente alla luce dell’esperienza concreta di cui è singolare manifestazione.

Questa interpretazione è avvalorata dall’espressa previsione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001 che impone di tenere in estrema considerazione la complessità del caso e il comportamento che in concreto ha tenuto: il giudice, le parti e chiunque altro sia chiamato a concorrere alla definizione del procedimento.

Il secondo aspetto che ha dovuto esaminare la Corte di cassazione è quello relativo alla motivazione in tema di ragionevole durata del processo.

Per il giudice chiamato a decidere sull’esistenza del danno è sufficiente motivare il provvedimento con una sintetica descrizione dei criteri utilizzati per dirimere la controversia.

Inoltre, per tenere fede all’obbligo di motivazione non è però necessario ripercorrere in modo dettagliato ogni aspetto del processo, oggetto del giudizio; è sufficiente, infatti, che il giudice «… si riferisca a quei fatti processuali che gli siano apparsi “strettamente necessari ai fini della decisione” (art. 3, comma 6, come novellato dalla citata disposizione del d.l. n° 201 del 2002)».

La presa di posizione della Corte di cassazione appare in sintonia non solo con alcuni suoi precedenti ma anche con la visione e il “metro” che lo stesso legislatore ha mostrato di volere opportunamente privilegiare nelle considerazioni legate all’utilizzo dello strumento in esame.

In conclusione, la sentenza oggetto di questo breve commento si presenta di notevole interesse “sistematico” perché con essa si affrontano e risolvono, a prescindere della correttezza sostanziale delle conclusioni, con estrema chiarezza e rigore metodologico due aspetti, nodali, relativi alla disciplina del ricorso per equa riparazione del danno derivante da una irragionevole durata del processo.

[1] Per un approfondimento si rinvia a: STILO, Nel processo amministrativo si applicano le regole generali sulla competenza territoriale anche in caso di ricorso per equa riparazione del danno ai sensi della legge “Pinto”, Il Nuovo Diritto, n. 4, 2003, 285; ID., Genesi storica e politica della legge n. 89 del 24 marzo 2002, Il Nuovo Diritto, 2001, 555; ID., Legge “Pinto” e ricorso a Strasburgo: due strumenti solo in apparenza reciprocamente sostituibili, Il Nuovo Diritto, n. 10, 2001, 927.

 
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