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I decreti sfornati in questo primi anni di vigenza della legge
n. 89 del 24 marzo 2001 rappresentano una sintesi delle tensioni
politiche e delle problematiche giuridiche che ruotano attorno alla
tematica dei ricorsi giurisdizionali contro lirragionevole
lentezza della macchina processuale italiana.
Questargomento, ritenuto sino allentrata in vigore
della legge suddetta di dominio esclusivo della Corte europea dei
diritti delluomo, diviene oggi oggetto di un acceso dibattito
nelle Corti dappello italiane chiamate a giudicare la violazione
dellart. 6 della stessa Convenzione[1].
Il momento genetico e propulsivo di molti decreti emessi dalle
Corti dappello trova fondamento nel mancato rispetto, da parte
degli organi giurisdizionali, di alcuni termini fissati dal legislatore
per scandire le singole fasi del procedimento penale.
I ricorrenti, dopo aver trascorso nel limbo dellincertezza
della propria sorte professionale ed umana un lungo periodo di tempo,
hanno deciso di utilizzare lo strumento introdotto dalla legge n.
89 del 2001 per lamentare alle Corti dappello la violazione
del diritto ad un processo celebrato in tempi ragionevoli e riconosciuto
dallart. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei
diritti delluomo e delle libertà fondamentali[2].
La legge 89/2001, denominata comunemente legge Pinto,
ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico statale uno strumento
che consente unequa riparazione a «chi ha subito un
danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine
ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione
»[3].
Con questo strumento i soggetti coinvolti in un processo con durata
superiore ad un délai raisonnable possono proporre domanda
di accertamento e di condanna al risarcimento del danno, patrimoniale
e non patrimoniale, davanti alla Corte dappello[4]
che deciderà applicando la procedura camerale, con decreto
immediatamente esecutivo ed impugnabile in Cassazione.
I problemi che le Corti dappello sono costrette ad affrontare
si possono sintetizzare in due momenti logici distinti :
1) nella prima parte del ragionamento predomina, in genere, la
ricerca di ununità di misura da utilizzare per la determinazione
del dèlai raisonnable indicato nella Convenzione;
2) in un secondo momento diviene protagonista la necessità
di determinare la modalità per lindividuazione degli
eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente.
La prima difficoltà da affrontare si è rivelata unardua
impresa per le singole Corti nazionali, dato che i parametri di
riferimento sono posti allinterno dellart. 6 della Convezione
europea e tra le righe delle motivazioni che la Corte di Strasburgo
ha espresso nelle sue decisioni su casi analoghi (ad es.: la Convenzione
suggerisce al giudice di esaminare, al fine di accertare la violazione,
alcuni particolari elementi: la complessità del caso e il
comportamento delle parti, del giudice e delle autorità coinvolte
nel procedimento).
Inoltre, il principio della durata ragionevole dei processi assume
un rilievo particolare nei processi penali a causa del rapporto
diretto tra durata del processo e peso dellaccusa sopportata
dallindagato/imputato.
In materia penale, ad esempio, la determinazione del dies a
quo per la determinazione del termine ragionevole di durata
è diverso da quello del processo civile o amministrativo.
Nel processo penale è necessario risalire, secondo linsegnamento
della Corte di Strasburgo, al momento in cui si configura unaccusa
nei confronti dellindagato e quindi prima della formulazione
della formale imputazione.
Il problema rimane irrisolto ed abbandonato alla diversa sensibilità
del giudice che di volta in volta è chiamato a determinare
il momento in cui gli atti dellindagine preliminare si debbano
reputare idonei ad influenzare la situazione giuridica dellindagato.
Le conclusioni contenute in una pronuncia della Corte dappello
di Brescia[5] testimoniano la
relatività del concetto di tempo ragionevole:
lutilizzabilità del criterio della determinazione della
violazione ex art. 6 della Convenzione deve essere utilizzato in
riferimento non solo al procedimento nel suo complesso, ma anche
alle singole fasi che lo costituiscono.
La durata di un procedimento, ad esempio, può apparire allo
stesso tempo ragionevole nel suo complesso e irragionevole in riferimento
ad una sua singola fase; con lavvertenza di non ritenere la
semplice violazione dei termini ordinatori di per sé sufficiente
a colorare in termini dirragionevolezza il protrarsi del procedimento[6].
Il problema, puntualizza la Corte dappello, deve sorgere
quando il termine fissato è particolarmente ridotto, ad esempio
quando i compiti cui adempiere non sono complessi e non richiedono
lunghi tempi per la loro esecuzione, perché in questa situazione
lingiustificata e protratta violazione dei termini suddetti
determina un irragionevole e gratuito prolungamento della sofferenza
processuale delle parti coinvolte.
Inoltre, per quanto riguarda il comportamento passivo dellindagato,
è doveroso ricordare la non rilevanza della sua inerzia perché
nel sistema processuale penale italiano la progressione del giudizio
non è rimessa allimpulso dellindagato /imputato.
Particolarmente avvertito è il problema della prova del
danno patrimoniale e dellarmonizzazione della disciplina legislativa
in oggetto con gli artt. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto
in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento,
e dellart. 115 c.p.c., spetta sostanzialmente alle parti proporre
al giudice le prove.
Per la determinazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
il magistrato giudicante deve necessariamente presupporre lindividuazione
del termine oltre il quale viene ritenuta irragionevole linerzia
dellorgano giudiziario, perché ai fini del risarcimento
è rilevante solo il danno prodottosi successivamente a quel
momento.
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