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Un bilancio a margine dei primi decreti in materia di equa riparazione del danno causato da un'irragionevole durata del processo
(in particolare penale)

( di Leo Stilo)
L'argomento trattato
(in breve)

Il momento genetico e propulsivo di molti decreti emessi dalle Corti d’appello trova fondamento nel mancato rispetto di alcuni termini fissati dal legislatore per scandire le singole fasi del procedimento. Inoltre, il principio della durata ragionevole dei processi assume un rilievo particolare nei processi penali a causa del rapporto diretto tra durata del processo e peso dell’accusa sopportata dall’indagato/imputato.

Sommario

1. Articolo - 2. Note

I decreti sfornati in questo primi anni di vigenza della legge n. 89 del 24 marzo 2001 rappresentano una sintesi delle tensioni politiche e delle problematiche giuridiche che ruotano attorno alla tematica dei ricorsi giurisdizionali contro l’irragionevole lentezza della macchina processuale italiana.

Quest’argomento, ritenuto sino all’entrata in vigore della legge suddetta di dominio esclusivo della Corte europea dei diritti dell’uomo, diviene oggi oggetto di un acceso dibattito nelle Corti d’appello italiane chiamate a giudicare la violazione dell’art. 6 della stessa Convenzione[1].

Il momento genetico e propulsivo di molti decreti emessi dalle Corti d’appello trova fondamento nel mancato rispetto, da parte degli organi giurisdizionali, di alcuni termini fissati dal legislatore per scandire le singole fasi del procedimento penale.

I ricorrenti, dopo aver trascorso nel limbo dell’incertezza della propria sorte professionale ed umana un lungo periodo di tempo, hanno deciso di utilizzare lo strumento introdotto dalla legge n. 89 del 2001 per lamentare alle Corti d’appello la violazione del diritto ad un processo celebrato in tempi ragionevoli e riconosciuto dall’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[2].

La legge 89/2001, denominata comunemente legge “Pinto”, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico statale uno strumento che consente un’equa riparazione a «chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione…»[3].

Con questo strumento i soggetti coinvolti in un processo con durata superiore ad un délai raisonnable possono proporre domanda di accertamento e di condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, davanti alla Corte d’appello[4] che deciderà applicando la procedura camerale, con decreto immediatamente esecutivo ed impugnabile in Cassazione.

I problemi che le Corti d’appello sono costrette ad affrontare si possono sintetizzare in due momenti logici distinti :

1) nella prima parte del ragionamento predomina, in genere, la ricerca di un’unità di misura da utilizzare per la determinazione del “dèlai raisonnable” indicato nella Convenzione;

2) in un secondo momento diviene protagonista la necessità di determinare la modalità per l’individuazione degli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente.

La prima difficoltà da affrontare si è rivelata un’ardua impresa per le singole Corti nazionali, dato che i parametri di riferimento sono posti all’interno dell’art. 6 della Convezione europea e tra le righe delle motivazioni che la Corte di Strasburgo ha espresso nelle sue decisioni su casi analoghi (ad es.: la Convenzione suggerisce al giudice di esaminare, al fine di accertare la violazione, alcuni particolari elementi: la complessità del caso e il comportamento delle parti, del giudice e delle autorità coinvolte nel procedimento).

Inoltre, il principio della durata ragionevole dei processi assume un rilievo particolare nei processi penali a causa del rapporto diretto tra durata del processo e peso dell’accusa sopportata dall’indagato/imputato.

In materia penale, ad esempio, la determinazione del dies a quo per la determinazione del termine ragionevole di durata è diverso da quello del processo civile o amministrativo.

Nel processo penale è necessario risalire, secondo l’insegnamento della Corte di Strasburgo, al momento in cui si configura un’accusa nei confronti dell’indagato e quindi prima della formulazione della formale “imputazione”.

Il problema rimane irrisolto ed abbandonato alla diversa sensibilità del giudice che di volta in volta è chiamato a determinare il momento in cui gli atti dell’indagine preliminare si debbano reputare idonei ad influenzare la situazione giuridica dell’indagato.

Le conclusioni contenute in una pronuncia della Corte d’appello di Brescia[5] testimoniano la relatività del concetto di “tempo ragionevole”: l’utilizzabilità del criterio della determinazione della violazione ex art. 6 della Convenzione deve essere utilizzato in riferimento non solo al procedimento nel suo complesso, ma anche alle singole fasi che lo costituiscono.

La durata di un procedimento, ad esempio, può apparire allo stesso tempo ragionevole nel suo complesso e irragionevole in riferimento ad una sua singola fase; con l’avvertenza di non ritenere la semplice violazione dei termini ordinatori di per sé sufficiente a colorare in termini d’irragionevolezza il protrarsi del procedimento[6].

Il problema, puntualizza la Corte d’appello, deve sorgere quando il termine fissato è particolarmente ridotto, ad esempio quando i compiti cui adempiere non sono complessi e non richiedono lunghi tempi per la loro esecuzione, perché in questa situazione l’ingiustificata e protratta violazione dei termini suddetti determina un irragionevole e gratuito prolungamento della “sofferenza processuale” delle parti coinvolte.

Inoltre, per quanto riguarda il comportamento passivo dell’indagato, è doveroso ricordare la non rilevanza della sua inerzia perché nel sistema processuale penale italiano la progressione del giudizio non è rimessa all’impulso dell’indagato /imputato.

Particolarmente avvertito è il problema della prova del danno patrimoniale e dell’armonizzazione della disciplina legislativa in oggetto con gli artt. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e dell’art. 115 c.p.c., spetta sostanzialmente alle parti proporre al giudice le prove.

Per la determinazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, il magistrato giudicante deve necessariamente presupporre l’individuazione del termine oltre il quale viene ritenuta irragionevole l’inerzia dell’organo giudiziario, perché ai fini del risarcimento è rilevante solo il danno prodottosi successivamente a quel momento.

 

[1] 1 Per un approfondimento si rinvia a: MARTINO, Sul diritto all’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, in Riv. Dir. Proc., 2001; TARZIA, Sul procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, in Giur. It., 2001, 2430 ss..

[2] Per approfondimenti sul contenuto e sulla valenza della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali si rinvia a: DE SALVIA, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Procedure e contenuti, Napoli, 1997.

[3] Art.2, I comma, legge 24 marzo 2001, n. 89.

[4] La Prima sez. civ. della Corte d’appello di Roma, decreto 9 luglio 2001, risolve l’importante questione pratica relativa ai criteri da adottare per l’individuazione della competenza funzionale - territoriale della Corte d’appello chiamata a decidere sui ricorsi previsti dalla legge n. 89 del 2001. Nel momento in cui si ritiene il magistrato, coinvolto nella vicenda che ha dato origine al ricorso promosso ai sensi della legge suddetta, parte interessata all’esito del procedimento la Corte d’appello competente deve essere individuata sulla base della disciplina contenuta nell’art.30-bis del c.p.c.. Quest’ultimo articolo, introdotto nel c.p.c. dall’art. 9 della legge n. 420 del 1998, individua il foro territorialmente competente nelle cause in cui è parte un magistrato facendo riferimento all’art. 11 del c.p.c..

[5] Per approfondimenti sul ricorso citato si rinvia a STILO, Legge “Pinto” e ricorso a “Strasburgo”: due strumenti solo in apparenza reciprocamente sostituibili, in “Il Nuovo Diritto”, n. 10, 2001.

[6] La Corte d’appello di Brescia, sez. II civ. con il decreto del 23 luglio 2001 puntualizza che il dies a quo dal quale calcolare il periodo per la determinazione del termine ragionevole fissato dall’art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali deve decorrere dal momento in cui il cittadino è sottoposto alle indagini da parte dell’autorità pubblica; mentre in riferimento al dies ad quem, la Corte d’appello di Trento, sezione civile, nel decreto 31 luglio 2001 chiarisce che il termine finale per il calcolo del termine ragionevole di un processo è quello dell’emanazione della sentenza e non della data del passaggio in giudicato della stessa.

 
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