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Letto il ricorso ai sensi degli artt. 2 e 3 legge
24 marzo 2001, n. 89 nell'interesse di G.D. al fine di ottenere
l'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del
processo;
vista la memoria di costituzione del Ministero;
uditi i procuratori delle parti dell'udienza in camera di consiglio
del 6 giugno 2001;
OSSERVA
G.D., già sovrintendente della Polizia di Stato
in servizio presso il commissariato di Legnano, fu sottoposto a
procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Milano in
ordine ai reati di cui agli artt. 361 e 362 cod. pen.. In data 29
aprile 1994 gli venne notifi-cato invito a rendere l'interrogatorio
e a nominare difensore di fiducia e l'incombente istrut-torio si
svolse il 3 maggio 1994. Il successivo 23 maggio, il pubblico ministero
chiese l'emissione del "decreto che dispone il giudizio"
perché l'imputato fosse giudicato in ordine al reato di cui
agli artt. 81 cpv., 611 e 61 n. 9 cod. pen., richiesta pervenuta
all'ufficio del giudice per le indagini preliminari il successivo
28 maggio. All'atto della Procura venne dato seguito il 23 marzo
2000, allorché il giudice per l'indagini preliminari fissò
l'udienza preliminare per il 28 giugno 2000; in questa, lo stesso
giudice, con sentenza in pari data, dichiarò non luogo a
procedere nei confronti dell'imputato in ordine all'imputazione
ascrittagli per non avere commesso il fatto. Sulla base di questa
scansione temporale il ricorrente lamenta si sia violato, a suo
danno, il diritto, riconosciuto dall'art. 6 della Convezione Europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, a un processo celebrato in un termine ragionevole.
A tal fine, individua il ritardo non giustificabile con cui gli
è stata resa giustizia nella somma di due periodi:
a) quello eccedente il termine di due giorni entro
i quali, ai sensi dell'art. 418 cod. pen. in allora vigente, il
giudice per le indagini preliminari, investito della ricerca del
pubblico ministero, avrebbe dovuto emettere il decreto di fissazione
dell'udienza preliminare (periodo pari a cinque anni, dieci mesi
e otto giorni);
b) quello eccedente il termine di trenta giorni che,
sempre secondo il cit. art. 418, avrebbe dovuto intercorrere tra
il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e la data di quest'ultima(periodo
pari a due mesi e sei giorni).
Constatato che alla violazione del termi-ne ragionevole
di durata si ricollega, ai sensi dell'art. 2 legge 24 marzo 2001
n. 89, il diritto all'equa riparazione, il ricorrente, ai fini della
determinazione di quest'ultima evidenzia:
1) il danno emergente costituito da maggiori oneri
di difesa legale e dai maggiori disagi materiali di accesso a tutti
gli incombenti istruttori e di ricerca delle prove utili alla preparazione
e all'espletamento della difesa;
2) il lucro cessante costituito dall'inevitabile "blocco"
della carriera conseguente alla pendenza di un'imputazione direttamente
attinente allo svolgimento dell'attività d'ufficio;
3) il danno morale derivante dal disonore e dal discredito
discendenti dal permanere dello stato di incolpato, fonte peraltro
di ansie, preoccupazioni e frustrazioni.Chiede quindi D. che la
riparazione sia fissata nella misura di L. 80 milioni, di cui L.
60 milioni a ristoro del danno non patrimoniale ( nella misura di
L. 10 milioni per cia-scuno degli anni per i quali il processo si
sarebbe irragionevolmente protratto). L'art.2 legge 24 marzo 2001,
n. 89, al primo comma, dispone che "chi ha subito un danno
patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.
848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole
di cui all'art.6, paragrafo 1, della Convenzione ha diritto ad una
equa riparazione". Il successivo comma II precisa che "nell'accertare
la violazione, il giudice considera la complessità del caso
e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del
giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità
chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione".
Il riferimento contenuto nel citato art.2 legge n.89 del 2001, alla
norma della Convenzione per la salvaguardia dei diritti fondamentali
firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto
1955 n.848 rende esplicito che l'equa riparazione presuppone la
violazione del diritto della persona, appunto sancito dall'art.6
della Convenzione, a che "la sua causa sia esaminata
in
un tempo ragionevole, da parte di un tribunale
". La circostanza
che come fatto produttivo del danno il legislatore italiano preveda
immediatamente la violazione della richiamata norma della Convenzione
autorizza e anzi impone di rintracciare i necessari canoni interpretativi
nella giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo
che, sul tema, ha avuto infatti modo di emettere numerose pronunce
anche nei confronti dello Stato italiano. Il ricorso a questa giurisprudenza
appare poi tanto più utile in quanto la stessa legge n.89,
all'art. 2, II comma, ha finito per assumere come propri i parametri
che quell'organo di giustizia ha elaborato al fine di decidere se
nei casi di volta in volta sottoposti al suo esame fosse rimasta
inappagata l'esigenza del rispetto del délai raisonnable.
Di questi criteri che sono la complessità del caso, il comportamento
delle parti e il comportamento delle autorità competenti,
siano esse il giudice del procedimento o qual-siasi altra autorità
chiamata a concorrervi o contribuire alla sua definizione, nel caso
di specie non mette conto di considerare il primo poiché
ciò che viene censurato dal ricorren-te è che il procedimento,
per un lungo tempo, sia stato in completa quiescenza, essendo state
omesse quelle attività di ordine esclusivamente formale necessarie
ad assicurarne la progressione verso il naturale sbocco processuale.
(Omissis) Sempre mutuando affermazioni e principi espressi dalla
Corte Europea, va al-tresì ricordato che il concetto di violazione
del termine ragionevole del processo può essere assunto tanto
in termini assoluti ( e cioè con riferimento all'intera durata
del procedi-mento) quanto in termini relativi (e cioè con
riferimento alle singole fasi dello stesso), perché, pur
quando la durata complessiva del giudizio potrebbe definirsi non
particolarmente dilatata, nondimeno essa ben potrebbe definirsi
"non ragionevole" qualora si riscontrassero periodi di
inattività relativi a una determinata fase.
(omissis) Non ritiene la Corte che la semplice violazione dei termini
ordinatori possa di per sé colorare in termini di irragionevolezza
il protrarsi del procedimento; tuttavia la ristrettezza del termine
appena menzionato è indice del fatto che non esistono ragioni
di ordine processuale e tecnico che possono portare a una dilatazione
dei tempi tra la richiesta del decreto di citazione e la fissazione
dell'udienza preliminare.
(Omissis) Preliminarmente, va rivelato che, ai sensi dell'art. 2,
III comma, L.n.89 del 2001, il giudice, nel determinare la riparazione
a norma dell'art.2056 cod.civ., deve tenere conto che "rileva
solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole"
di durata del procedimento. Occorre quindi stabilire, nel concreto,
di quanto il procedimento instaurato a carico di D. abbia travalicato
questo limite cronologico.
(Omissis) Ritenuto quindi che, ai fini della determinazione dell'equa
riparazione, debba aversi riguardo al periodo di tempo così
da ultimo individuato, rileva il Collegio che, delle voci di danno
lamentate dal ricorrente e più sopra elencate solamente per
quella attinente al danno non patrimoniale può dirsi raggiunta
la prova relativa all'esistenza del pregiudizio e al suo nesso di
causalità con la violazione del diritto garantito dall'art.6
della Convezione.
(Omissis) Venendo a liquidare il così accertato danno non
patrimoniale, rileva la Corte che il risarcimento, pur nella difficoltà
di tradurre in termini pecuniari una entità intrinsecamente
inafferrabile qual è il turbato stato d'animo sopra evidenziato,
non può essere ridotto a mero simulacro,in quanto occorre
pur sempre garantire, appunto attraverso la congrua misura della
reazione apprestata, un'effettiva consistenza al diritto della cui
violazione si discute. (Omissis)
P.Q.M.
La Corte, accertato che è stato violato il
diritto di G.D. a essere giudicato in un termine ragionevole, condanna
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,
a pagare allo stesso D., a titolo di equa riparazione, la somma
di L.40 milioni, oltre agli interessi legali dalla data del presente
decreto; condanna, altresì, il Ministero della Giustizia,
ut sopra rappresentato, a rifondere a D. le spese della presente
procedura liquidate in complessive L. 1.410.000; dispone che il
presente decreto sia comunicato, a cura della cancelleria, alle
parti, al procuratore generale della Corte dei conti e al procuratore
generale della Corte di cassazione.
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