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Corte d'appello di Brescia - Sezione I civile -
Decreto 6 / 29 giugno 2001 n. 4
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( Presidente Lussana, Relatore Deantoni; D. contro Min. della Giustizia)


Sommario

1. Massima - 2. Sentenza

Massima
(a cura di Leo Stilo)

Il diritto all'equa riparazione, prevista all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, viene riconosciuto quando l'ingiustificata inerzia dell'organo giudiziario produce dei danni patrimoniali o non patrimoniali ad una delle parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale.

La verifica della violazione del termine ragionevole indicato nell'art. 6 della Convenzione deve essere compiuta in riferimento non solo al procedimento nel suo complesso, ma anche alle singole fasi che lo costituiscono.

Inoltre la Corte d'appello di Brescia sottolinea come sia onere del ricorrente fornire la prova dei danni patrimoniali subiti e la necessità di non esaurire in un simulacro il risarcimento del danno morale una volta che ne sia stata accertata l'esistenza e il rapporto causale con l'ingiustificata inerzia della macchina processuale.

Letto il ricorso ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 nell'interesse di G.D. al fine di ottenere l'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo;
vista la memoria di costituzione del Ministero;
uditi i procuratori delle parti dell'udienza in camera di consiglio del 6 giugno 2001;

OSSERVA

G.D., già sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Legnano, fu sottoposto a procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Milano in ordine ai reati di cui agli artt. 361 e 362 cod. pen.. In data 29 aprile 1994 gli venne notifi-cato invito a rendere l'interrogatorio e a nominare difensore di fiducia e l'incombente istrut-torio si svolse il 3 maggio 1994. Il successivo 23 maggio, il pubblico ministero chiese l'emissione del "decreto che dispone il giudizio" perché l'imputato fosse giudicato in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 611 e 61 n. 9 cod. pen., richiesta pervenuta all'ufficio del giudice per le indagini preliminari il successivo 28 maggio. All'atto della Procura venne dato seguito il 23 marzo 2000, allorché il giudice per l'indagini preliminari fissò l'udienza preliminare per il 28 giugno 2000; in questa, lo stesso giudice, con sentenza in pari data, dichiarò non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine all'imputazione ascrittagli per non avere commesso il fatto. Sulla base di questa scansione temporale il ricorrente lamenta si sia violato, a suo danno, il diritto, riconosciuto dall'art. 6 della Convezione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a un processo celebrato in un termine ragionevole. A tal fine, individua il ritardo non giustificabile con cui gli è stata resa giustizia nella somma di due periodi:

a) quello eccedente il termine di due giorni entro i quali, ai sensi dell'art. 418 cod. pen. in allora vigente, il giudice per le indagini preliminari, investito della ricerca del pubblico ministero, avrebbe dovuto emettere il decreto di fissazione dell'udienza preliminare (periodo pari a cinque anni, dieci mesi e otto giorni);

b) quello eccedente il termine di trenta giorni che, sempre secondo il cit. art. 418, avrebbe dovuto intercorrere tra il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e la data di quest'ultima(periodo pari a due mesi e sei giorni).

Constatato che alla violazione del termi-ne ragionevole di durata si ricollega, ai sensi dell'art. 2 legge 24 marzo 2001 n. 89, il diritto all'equa riparazione, il ricorrente, ai fini della determinazione di quest'ultima evidenzia:

1) il danno emergente costituito da maggiori oneri di difesa legale e dai maggiori disagi materiali di accesso a tutti gli incombenti istruttori e di ricerca delle prove utili alla preparazione e all'espletamento della difesa;

2) il lucro cessante costituito dall'inevitabile "blocco" della carriera conseguente alla pendenza di un'imputazione direttamente attinente allo svolgimento dell'attività d'ufficio;

3) il danno morale derivante dal disonore e dal discredito discendenti dal permanere dello stato di incolpato, fonte peraltro di ansie, preoccupazioni e frustrazioni.Chiede quindi D. che la riparazione sia fissata nella misura di L. 80 milioni, di cui L. 60 milioni a ristoro del danno non patrimoniale ( nella misura di L. 10 milioni per cia-scuno degli anni per i quali il processo si sarebbe irragionevolmente protratto). L'art.2 legge 24 marzo 2001, n. 89, al primo comma, dispone che "chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art.6, paragrafo 1, della Convenzione ha diritto ad una equa riparazione". Il successivo comma II precisa che "nell'accertare la violazione, il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione". Il riferimento contenuto nel citato art.2 legge n.89 del 2001, alla norma della Convenzione per la salvaguardia dei diritti fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955 n.848 rende esplicito che l'equa riparazione presuppone la violazione del diritto della persona, appunto sancito dall'art.6 della Convenzione, a che "la sua causa sia esaminata…in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale…". La circostanza che come fatto produttivo del danno il legislatore italiano preveda immediatamente la violazione della richiamata norma della Convenzione autorizza e anzi impone di rintracciare i necessari canoni interpretativi nella giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo che, sul tema, ha avuto infatti modo di emettere numerose pronunce anche nei confronti dello Stato italiano. Il ricorso a questa giurisprudenza appare poi tanto più utile in quanto la stessa legge n.89, all'art. 2, II comma, ha finito per assumere come propri i parametri che quell'organo di giustizia ha elaborato al fine di decidere se nei casi di volta in volta sottoposti al suo esame fosse rimasta inappagata l'esigenza del rispetto del délai raisonnable. Di questi criteri che sono la complessità del caso, il comportamento delle parti e il comportamento delle autorità competenti, siano esse il giudice del procedimento o qual-siasi altra autorità chiamata a concorrervi o contribuire alla sua definizione, nel caso di specie non mette conto di considerare il primo poiché ciò che viene censurato dal ricorren-te è che il procedimento, per un lungo tempo, sia stato in completa quiescenza, essendo state omesse quelle attività di ordine esclusivamente formale necessarie ad assicurarne la progressione verso il naturale sbocco processuale.
(Omissis) Sempre mutuando affermazioni e principi espressi dalla Corte Europea, va al-tresì ricordato che il concetto di violazione del termine ragionevole del processo può essere assunto tanto in termini assoluti ( e cioè con riferimento all'intera durata del procedi-mento) quanto in termini relativi (e cioè con riferimento alle singole fasi dello stesso), perché, pur quando la durata complessiva del giudizio potrebbe definirsi non particolarmente dilatata, nondimeno essa ben potrebbe definirsi "non ragionevole" qualora si riscontrassero periodi di inattività relativi a una determinata fase.
(omissis) Non ritiene la Corte che la semplice violazione dei termini ordinatori possa di per sé colorare in termini di irragionevolezza il protrarsi del procedimento; tuttavia la ristrettezza del termine appena menzionato è indice del fatto che non esistono ragioni di ordine processuale e tecnico che possono portare a una dilatazione dei tempi tra la richiesta del decreto di citazione e la fissazione dell'udienza preliminare.
(Omissis) Preliminarmente, va rivelato che, ai sensi dell'art. 2, III comma, L.n.89 del 2001, il giudice, nel determinare la riparazione a norma dell'art.2056 cod.civ., deve tenere conto che "rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole" di durata del procedimento. Occorre quindi stabilire, nel concreto, di quanto il procedimento instaurato a carico di D. abbia travalicato questo limite cronologico.
(Omissis) Ritenuto quindi che, ai fini della determinazione dell'equa riparazione, debba aversi riguardo al periodo di tempo così da ultimo individuato, rileva il Collegio che, delle voci di danno lamentate dal ricorrente e più sopra elencate solamente per quella attinente al danno non patrimoniale può dirsi raggiunta la prova relativa all'esistenza del pregiudizio e al suo nesso di causalità con la violazione del diritto garantito dall'art.6 della Convezione.
(Omissis) Venendo a liquidare il così accertato danno non patrimoniale, rileva la Corte che il risarcimento, pur nella difficoltà di tradurre in termini pecuniari una entità intrinsecamente inafferrabile qual è il turbato stato d'animo sopra evidenziato, non può essere ridotto a mero simulacro,in quanto occorre pur sempre garantire, appunto attraverso la congrua misura della reazione apprestata, un'effettiva consistenza al diritto della cui violazione si discute. (Omissis)

P.Q.M.

La Corte, accertato che è stato violato il diritto di G.D. a essere giudicato in un termine ragionevole, condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, a pagare allo stesso D., a titolo di equa riparazione, la somma di L.40 milioni, oltre agli interessi legali dalla data del presente decreto; condanna, altresì, il Ministero della Giustizia, ut sopra rappresentato, a rifondere a D. le spese della presente procedura liquidate in complessive L. 1.410.000; dispone che il presente decreto sia comunicato, a cura della cancelleria, alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti e al procuratore generale della Corte di cassazione.

 
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