a cura del
dott. Leo Stilo

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Corte di Cassazione - Cass. civ., sez. I-
sentenza del
26 maggio 2004, n. 10122
(Pres. De Musis - Rel. Tirelli- P.M. Uccella )


Sommario

1. Massima - 2. Sentenza

Massima
(a cura di Leo Stilo)

Il diritto all'equa riparazione del danno è esercitabile ai sensi della legge n. 89 del 2001 anche in riferimento ai procedimenti relativi alla materia fallimentare.

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 11/7/2002, C. C. proponeva ricorso contro il decreto in epigrafe indicato con cui la Corte di appello di L'Aquila aveva rigettato l'istanza da lui proposta per l'equa riparazione del danno subito in conseguenza dell'irragionevole durata di una procedura fallimentare a suo carico, apertasi nel gennaio del 1981 e conclusasi, dopo più di venti anni, nell'ottobre del 2001.

Sosteneva il ricorrente che si era trattato di una decisione viziata da violazione di legge e difetto di motivazione, per cui ne chiedeva la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

La cancelleria provvedeva ai dovuti avvisi e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 9/2/2004.

Motivi della decisione


Osserva innanzitutto il Collegio che il ricorso per cassazione è stato erroneamente notificato all'Avvocatura Distrettuale anziché a quella Generale che, tuttavia, ha depositato atto di costituzione, sanando così l'anzidetto vizio.

Tanto precisato, risulta dal decreto impugnato che dopo aver ricordato che trattandosi di un giudizio complesso, quello fallimentare poteva ragionevolmente protrarsi anche per dieci anni, la Corte di appello ha puntualizzato che nel caso di specie non vi era stato alcun superamento del cennato limite perché dal ventennio complessivamente occorso per ultimare la procedura, bisognava detrarre gli undici anni impiegati per la definizione del giudizio tributario promosso dal curatore contro un accertamento notificatogli nel 1986, quando il fallimento stava già quasi per chiudersi dopo un parziale riparto dell'attivo.

Il C. ha contestato l'esattezza della predetta decisione, lamentando con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 24/3/2001, n. 89 nonché il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia in quanto la durata ragionevole di un processo, anche fallimentare, dipendeva dalle particolarità del caso concreto che la Corte di appello aveva, invece, completamente ignorato, pronunciandosi in via generale ed astratta per la congruità di un termine di dieci anni che, oltretutto, risultava senz'altro eccessivo rispetto alle caratteristiche della fattispecie in esame.

Con il secondo motivo, il C. ha invece denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001 nonché il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia in quanto i giudici a quo non si sarebbero potuti concentrare soltanto sugli atti interni alla procedura fallimentare, ma avrebbero dovuto tener conto anche del contenzioso tributario, perché quello che contava era unicamente l'adeguatezza o meno dell'apparato giudiziario a garantire una risposta in tempi accettabili.

Con il terzo motivo, il C. ha nuovamente dedotto il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Corte di appello non aveva considerato che il giudizio tributario si era comunque concluso nel 1997 e, cioè, ben quattro anni prima della chiusura della procedura fallimentare che, a quel punto, non aveva più alcuna ragione per prolungarsi tanto.

Così riassunto il contenuto dei tre motivi del ricorso, che per la loro intima connessione possono esser congiuntamente trattati, giova preliminarmente rammentare che con sentenze nn. 1338, 1339, 1340 e 1341/2004, le Sezioni Unite Civili di questa Suprema Corte hanno ribadito che nel dare applicazione alla legge n. 89/2001, il giudice italiano deve interpretarla "in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea", che con sentenze rese in data 17/7/2003 sui ricorsi nn. 32190/96 e 56298/00, ha sostanzialmente affermato che al pari degli altri, anche il processo fallimentare deve svolgersi e terminare in tempi ragionevoli.

Discende da quanto sopra che il giudice italiano chiamato a decidere una causa di equa riparazione per eccessiva durata di una procedura fallimentare, dovrà per prima cosa interrogarsi sulla congruità del tempo impiegato per la sua conclusione.

Per rispondere a tale quesito sarà obbligato a fare uso degli ordinari criteri di cui all'art. 2 della legge n. 89/2001 che, com'è noto, impone di aver riguardo alla complessità del caso ed, in relazione ad essa, al comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra autorità comunque chiamata a concorrere o a contribuire alla risoluzione della controversia.

Al riguardo, questa stessa Sezione ha già chiarito che fra le predette autorità rientrano non soltanto gli organi amministrativi che, come ad esempio il Conservatore dei RR.II, siano tenuti a rilasciare dei documenti necessari per iniziare o proseguire il processo (C. Cass. 2003/5265 e 2003/16053), ma anche gli uffici giudiziari investiti della decisione di cause pregiudiziali o collegate a quella di cui si discute (v., in tal senso, C. Cass. 2003/12807, emessa proprio in una fattispecie di procedura fallimentare protrattasi nel tempo in attesa della definizione delle azioni revocatorie intraprese dal curatore).

Tali autorità non possono ritenersi perciò estranee al processo ed i ritardi a loro eventualmente addebitabili debbono essere computati al pari di quelli ascrivibili al giudice del processo.

Consegue da quanto sopra che la Corte di appello di L'Aquila non avrebbe potuto fissare in maniera aprioristica il termine ragionevole della procedura a carico del C., ma avrebbe dovuto determinarlo all'esito di una ponderata disamina di tutte le circostanze concrete, ivi compresa la pendenza tributaria, di cui avrebbe dovuto verificare la congruità della durata e non escluderla sic et simpliciter in violazione della CEDU e dell'art. 2 della legge n. 89/2001.

In accoglimento del ricorso, il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione.

P.Q.M.


la Corte,accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione



 
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