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Svolgimento del processo
Con atto notificato il 11/7/2002, C. C. proponeva ricorso contro
il decreto in epigrafe indicato con cui la Corte di appello di L'Aquila
aveva rigettato l'istanza da lui proposta per l'equa riparazione
del danno subito in conseguenza dell'irragionevole durata di una
procedura fallimentare a suo carico, apertasi nel gennaio del 1981
e conclusasi, dopo più di venti anni, nell'ottobre del 2001.
Sosteneva il ricorrente che si era trattato di una decisione viziata
da violazione di legge e difetto di motivazione, per cui ne chiedeva
la cassazione con ogni consequenziale statuizione.
La cancelleria provvedeva ai dovuti avvisi e la causa veniva decisa
all'esito della pubblica udienza del 9/2/2004.
Motivi della decisione
Osserva innanzitutto il Collegio che il ricorso per cassazione è
stato erroneamente notificato all'Avvocatura Distrettuale anziché
a quella Generale che, tuttavia, ha depositato atto di costituzione,
sanando così l'anzidetto vizio.
Tanto precisato, risulta dal decreto impugnato che dopo aver ricordato
che trattandosi di un giudizio complesso, quello fallimentare poteva
ragionevolmente protrarsi anche per dieci anni, la Corte di appello
ha puntualizzato che nel caso di specie non vi era stato alcun superamento
del cennato limite perché dal ventennio complessivamente
occorso per ultimare la procedura, bisognava detrarre gli undici
anni impiegati per la definizione del giudizio tributario promosso
dal curatore contro un accertamento notificatogli nel 1986, quando
il fallimento stava già quasi per chiudersi dopo un parziale
riparto dell'attivo.
Il C. ha contestato l'esattezza della predetta decisione, lamentando
con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art.
2 della legge 24/3/2001, n. 89 nonché il difetto di motivazione
su punto decisivo della controversia in quanto la durata ragionevole
di un processo, anche fallimentare, dipendeva dalle particolarità
del caso concreto che la Corte di appello aveva, invece, completamente
ignorato, pronunciandosi in via generale ed astratta per la congruità
di un termine di dieci anni che, oltretutto, risultava senz'altro
eccessivo rispetto alle caratteristiche della fattispecie in esame.
Con il secondo motivo, il C. ha invece denunciato la violazione
e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001 nonché
il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia in
quanto i giudici a quo non si sarebbero potuti concentrare soltanto
sugli atti interni alla procedura fallimentare, ma avrebbero dovuto
tener conto anche del contenzioso tributario, perché quello
che contava era unicamente l'adeguatezza o meno dell'apparato giudiziario
a garantire una risposta in tempi accettabili.
Con il terzo motivo, il C. ha nuovamente dedotto il difetto di
motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Corte
di appello non aveva considerato che il giudizio tributario si era
comunque concluso nel 1997 e, cioè, ben quattro anni prima
della chiusura della procedura fallimentare che, a quel punto, non
aveva più alcuna ragione per prolungarsi tanto.
Così riassunto il contenuto dei tre motivi del ricorso,
che per la loro intima connessione possono esser congiuntamente
trattati, giova preliminarmente rammentare che con sentenze nn.
1338, 1339, 1340 e 1341/2004, le Sezioni Unite Civili di questa
Suprema Corte hanno ribadito che nel dare applicazione alla legge
n. 89/2001, il giudice italiano deve interpretarla "in modo
conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della
Corte europea", che con sentenze rese in data 17/7/2003 sui
ricorsi nn. 32190/96 e 56298/00, ha sostanzialmente affermato che
al pari degli altri, anche il processo fallimentare deve svolgersi
e terminare in tempi ragionevoli.
Discende da quanto sopra che il giudice italiano chiamato a decidere
una causa di equa riparazione per eccessiva durata di una procedura
fallimentare, dovrà per prima cosa interrogarsi sulla congruità
del tempo impiegato per la sua conclusione.
Per rispondere a tale quesito sarà obbligato a fare uso
degli ordinari criteri di cui all'art. 2 della legge n. 89/2001
che, com'è noto, impone di aver riguardo alla complessità
del caso ed, in relazione ad essa, al comportamento delle parti,
del giudice e di ogni altra autorità comunque chiamata a
concorrere o a contribuire alla risoluzione della controversia.
Al riguardo, questa stessa Sezione ha già chiarito che fra
le predette autorità rientrano non soltanto gli organi amministrativi
che, come ad esempio il Conservatore dei RR.II, siano tenuti a rilasciare
dei documenti necessari per iniziare o proseguire il processo (C.
Cass. 2003/5265 e 2003/16053), ma anche gli uffici giudiziari investiti
della decisione di cause pregiudiziali o collegate a quella di cui
si discute (v., in tal senso, C. Cass. 2003/12807, emessa proprio
in una fattispecie di procedura fallimentare protrattasi nel tempo
in attesa della definizione delle azioni revocatorie intraprese
dal curatore).
Tali autorità non possono ritenersi perciò estranee
al processo ed i ritardi a loro eventualmente addebitabili debbono
essere computati al pari di quelli ascrivibili al giudice del processo.
Consegue da quanto sopra che la Corte di appello di L'Aquila non
avrebbe potuto fissare in maniera aprioristica il termine ragionevole
della procedura a carico del C., ma avrebbe dovuto determinarlo
all'esito di una ponderata disamina di tutte le circostanze concrete,
ivi compresa la pendenza tributaria, di cui avrebbe dovuto verificare
la congruità della durata e non escluderla sic et simpliciter
in violazione della CEDU e dell'art. 2 della legge n. 89/2001.
In accoglimento del ricorso, il decreto impugnato va pertanto cassato
con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio,
alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte,accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello
di L'Aquila in diversa composizione
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