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Svolgimento del processo
T. C. il 17 aprile 2002 proponeva ricorso alla Corte d'appello di
Potenza, ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89, per ottenere dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Giustizia
la equa riparazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
subiti per la irragionevole durata del processo da lei iniziato
nel 1989 innanzi al T.A.R. Puglia, Sezione di Lecce.
Al giudice amministrativo la C. aveva richiesto l'annullamento
di un atto del Ministero della Giustizia, del quale ella era dipendente,
che le aveva negato la partecipazione a un concorso interno per
difetto di un requisito temporale di permanenza nell'Amministrazione,
che invece sussisteva, come accertato da sentenza del 24 marzo 1999,
di dieci anni successiva all'inizio dell'azione, cui era seguito
il giudizio di ottemperanza, concluso nel 2001, con dichiarazione
di improcedibilità per carenza di interesse, per avere la
donna occupato il posto cui aspirava, con la vittoria di altro concorso
esterno.
Nel ricorso alla Corte potentina la C. deduceva di aver già
presentato analoga domanda alla Corte europea dei diritti dell'uomo
di Strasburgo, in data 10 ottobre 1998, dichiarato irricevibile
da sentenza collettiva del 14 marzo 2002, per mancato esaurimento
del rimedio interno predisposto dalla L. 89/2001 per soddisfare
il diritto dell'istante, ancora esercitabile per la proroga normativa
del termine di proposizione dei ricorsi in Italia al 18 aprile 2002.
La Corte d'appello di Potenza, con decreto del 9 settembre 2002,
dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando anzitutto l'irricevibilità
delle censure sulla condotta del Ministero della Giustizia quale
datore di lavoro della ricorrente e limitando la sua cognizione
alla durata del processo innanzi al T.A.R. Puglia, nei rapporti
con il solo Presidente del Consiglio, per non esser legittimato
passivo il Ministro della Giustizia. Il ricorso era dichiarato inammissibile
nei confronti del Presidente del Consiglio, per essere intervenuta
la decadenza rilevabile di ufficio, di cui all'art. 6 della L. 24
marzo 2001 n. 89, essendo stato proposto entro il termine prorogato
del 18 aprile 2002 ma dopo che la Corte di Strasburgo l'aveva dichiarato
irricevibile con sentenza del 14 marzo 2002, pur se con la motivazione
che l'attrice avrebbe potuto fruire della L. 89/2001 nel suo paese
fino al 18 aprile 2002.
Secondo la Corte di appello di Potenza le domande della C. pretendevano
anche dal Ministro danni per la illegittima esclusione dal concorso
interno e, con la riparazione dei pregiudizi da ritardo della prima
sentenza del T.A.R. di Lecce e dei tempi del giudizio di ottemperanza,
quelli per omessa ricostruzione della carriera dell'istante e per
essersi compensate le spese del giudizio durato eccessivamente.
Di dette domande erano inammissibili in quella sede le istanze
relative agli atti del Ministero relativi alla carriera dell'istante
e quelli riguardanti l'esecuzione della prima sentenza; in via pregiudiziale
era poi superata ogni questione sulla incompetenza territoriale
non proposta tempestivamente alla udienza di comparizione parificata
alla prima udienza di trattazione, di cui all'art. 38 c.p.c..
La statuizione della Corte europea dei diritti dell'uomo, che aveva
rinviato la C. davanti alla giustizia italiana, dichiarando irricevibile
l'azione in sede sovranazionale, stante la legge n. 89/2001 che
la tutelava in via interna, non vincolava, secondo il decreto impugnato,
la Corte d'appello di Potenza, perché l'irricevibilità
del ricorso in sede europea, secondo la lettera della citata normativa,
ostava all'ammissibilità della domanda in Italia.
In ogni caso, essendo la sentenza del T.A.R. divenuta definitiva
prima della entrata in vigore della L. 89 del 2001, il ricorso doveva
proporsi nei sei mesi dall'entrata in vigore di questa (art. 4)
ed era pertanto tardivo anche per detto profilo.
Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso la C. con
tre motivi illustrati da memoria e il Presidente del Consiglio e
il Ministro della Giustizia non hanno notificato controricorso,
partecipando alla sola udienza pubblica per la discussione e depositando
in questa sede una comparsa definita di costituzione.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione
dell'art. 6 della L. 24 marzo 2001 n. 89, pure per omessa e falsa
applicazione della L. 14 dicembre 2001 n. 432 e degli artt. 2909
c.c. e 324 c.p.c. sui limiti del giudicato rilevato di ufficio,
pur se doveva essere oggetto d'eccezione in senso proprio. Secondo
la ricorrente sarebbero comunque violati principi in materia di
errore scusabile, anche per carente e insufficiente motivazione,
in rapporto all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c..
La Corte d'appello, pur avendo rilevato che la domanda di equa
riparazione davanti ad essa poteva proporsi ex art. 6 della L. 89/2001,
entro il 18 aprile 2002, per la proroga di cui al D.L. 12 ottobre
2001 n. 370, convertito nella L. n. 432/2001, ha poi dichiarato
inammissibile l'azione, perché proposta in data 14 aprile
2002, dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva già
dichiarato irricevibile l'identica pregressa domanda di riparazione
ad essa proposta sin dal 1998, con sentenza del 14 marzo 2002.
Il decreto impugnato non solo non ha rilevato che la domanda alla
Corte d'appello era stata proposta nel termine di legge prorogato,
ma non ha tenuto conto che l'azione in sede sovranazionale è
stata dichiarata irricevibile solo a causa dell'esistenza di detta
proroga dei termini per adire la giustizia interna.
Erroneamente s'è affermata la decadenza della C. dal diritto
di proporre la sua domanda per decorso dei termini di cui all'art.
4, essendo l'azione pendente davanti alla Corte sovranazionale sin
dal 1998, mentre ancora pendeva il processo durato eccessivamente,
sicché la lettura della Corte potentina contrasta con il
principio di uguaglianza, con trattamenti diversi dei soggetti che
hanno iniziato l'azione entro il 18 aprile 2002, secondo che la
Corte sovranazionale abbia o meno dichiarato irricevibile il loro
ricorso nella fase di proroga dei termini per adire la competente
giurisdizione nazionale.
La norma transitoria dell'art. 6 della L. 89/2001 tende, come chiarito
dalla Corte europea, in base al principio di sussidiarietà,
a rendere ammissibili i ricorsi presentati in Italia fino al 18
aprile 2002 e con detto scopo venne emanato il D.L. 12 ottobre 2001
n. 370 con la proroga al 18 aprile 2002 del termine per presentare
la domanda di riparazione.
Nel caso di specie, la dichiarazione d'irricevibilità della
domanda in sede sovranazionale è dipesa proprio dal diritto
di azione riconosciuto alla C. in Italia dalla citata proroga, cosicché
è errata la tesi dei giudici di merito per i quali, essendo
ormai definitiva la sentenza del T.A.R. prima della data d'entrata
in vigore della L. 89/2001, solo nei sei mesi da questa data poteva
ammettersi l'azione, senza rilevare che essa poteva proporsi fino
al 18 aprile 2002, per quei ricorsi già presentati tempestivamente
alla Corte europea, purché fosse indicata la data in cui
essi erano stati proposti, che nel caso era il 12 ottobre 1998,
come scritto in domanda.
È quindi errata la decisione sulla non vincolatività
della statuizione della Corte europea circa la irricevibilità
dichiarata in ragione della proroga concessa dal legislatore italiano,
per consentire ai suoi cittadini di proporre i ricorsi di equa riparazione
in sede interna evitando di aumentare i giudizi pendenti in sede
sovranazionale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.
276 c.p.c., pure per insufficiente motivazione, per avere la Corte
violato l'ordine logico delle questioni da trattare, non motivando
bene in ordine alla conseguenzialità logica delle stesse,
tanto che il decreto nega che con la domanda si possa lamentare
alcunché sulla compensazione delle spese nel processo durato
irragionevolmente, ritenendo poi inammissibile l'azione di riparazione
della C..
1.3 Il terzo motivo di ricorso censura il decreto per violazione
dell'art. 2 della L. 89/2001, anche per omessa valutazione di risultanze
istruttorie e insufficiente motivazione, per non avere tenuto conto
che il danno va liquidato in base agli artt. 2056 e 1223 c.c. e
comprende mancati guadagni e perdite.
È errata l'esclusione di alcune delle voci di danno per
cui pone domanda la ricorrente, con valutazione di merito del ricorso
da ritenere razionalmente illogica una volta ritenuta preclusa l'azione
della C..
2.1. Premesso che non risulta censurata la statuizione della Corte
che nega la legittimazione passiva del Ministro, da ritenere quindi
definitivamente affermata, con il conseguente rigetto di ogni domanda
di equa riparazione nei confronti del detto intimato, il primo motivo
di ricorso è fondato e deve accogliersi.
La Corte di appello di Potenza ha falsamente applicato l'art. 6
della L. n. 89/2001, dichiarando inammissibile il ricorso della
C., proposto il 17 aprile 2002, cioè nel termine prorogato
con la L. 432/2001, per non essere a suo avviso consentito nel caso,
dalla intervenuta sentenza sulla irricevibilità del ricorso
della Corte europea, che impedirebbe la translatio iudicii o la
duplicatio actionis di cui a detta norma.
La Corte territoriale afferma l'effetto preclusivo della decisione
sulla ricevibilità del ricorso del 18 ottobre 1998 della
Corte europea, anche se la sentenza di questa, del 14 marzo 2002,
motiva detta pronuncia in base alla sopravvenienza della proroga
legale che consentiva l'utilizzazione del rimedio interno di cui
alla L. 89/2001 fino al 18 aprile 2002, ritenendo quindi ancora
esperibile e possibile l'azione interna di equa riparazione, alla
data della decisione sovranazionale. Anche a non ritenere vincolante
la sentenza della Corte europea sul medesimo diritto esercitato
poi davanti ai giudici italiani (in tal senso invece, S.U. 26 gennaio
2004 n. 1339), con la conseguenza che la Corte di Potenza doveva
comunque attenersi al dictum del giudice di Strasburgo in ordine
all'esperibilità dell'azione in Italia dalla C., il decreto
deve ritenersi violativo della L. 89/2001.
La Corte potentina ha infatti erroneamente letto l'art. 6 della
L. n. 89/2001 nella parte in cui consente a "coloro i quali
abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte
europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto
del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali ..." di ... "presentare la domanda di cui
all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta
una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta
Corte europea".
Secondo detta norma, impedisce la proposizione del ricorso alle
Corti d'appello italiane una decisione sulla ricevibilità,
che cioè o abbia dichiarato ammissibile l'azione in sede
europea (ricevibilità positiva) radicando pertanto il procedimento
davanti alla Corte sovranazionale, sì da rendere inutile
la presentazione del ricorso interno e la stessa vicenda che la
norma intende regolare, ovvero che lo abbia dichiarato irricevibile
per essere stato proposto in sede europea intempestivamente o irregolarmente,
con la conseguenza che non sussisterebbe nessun processo in sede
sovranazionale da trasferire o ricominciare nell'ambito della giurisdizione
domestica.
Il decreto impugnato ritiene invece ostativo alla domanda proposta
alla Corte potentina, proprio quella dichiarazione di irricevibilità
motivata dalla Corte europea sul ricorso del 12 ottobre 1998 della
C. dalla sussidiarietà dell'azione innanzi ad essa quando
esista un rimedio interno che, nel caso, la proroga di legge per
la proposizione dell'azione innanzi al giudice italiano aveva ancora
consentito.
La dichiarazione di irricevibilità non può che impedire
l'eventuale contrasto di giudicati tra sentenza interna e decisione
sovranazionale, esclusa proprio da essa, che garantisce anzi che
unica decisione nel merito delle richieste sarà quella domestica.
Dato che la norma transitoria dell'art. 6 della L. n. 89/01, ha
prorogato i termini per la presentazione delle domande di equa riparazione
già proposte tempestivamente alla Corte europea ai giudici
italiani fino al 18 aprile 2002, sembra chiaro che essa intendeva
rendere possibile il trasferimento innanzi alle Corti d'appello
interne delle già radicate domande di equa riparazione pendenti
innanzi alla Corte sovranazionale validamente ma non definitivamente,
con la conseguenza che le sole dichiarazioni sulla ricevibilità
anteriori alla sua entrata in vigore e alla sua proroga potevano
impedire la translatio iudicii dal giudice europeo a quello italiano.
Non diversamente deve risolversi la questione anche a ritenere
che nel caso non si abbia una prosecuzione del processo iniziato
in sede europea dinanzi alla giurisdizione italiana (in tal senso
sembra Cass. 9 gennaio 2004 n. 123), verificandosi una sorta di
duplicatio actionis, tendendo la norma ad impedire una sorta di
litispendenza tra i due processi, interno e sovranazionale.
Del resto il preambolo al D.L. 370 del 2001 che ha disposto la
proroga, la giustifica sulla constatazione che la Corte europea
sancisce l'irricevibilità dei ricorsi innanzi ad essa per
la esperibilità del rimedio interno, così evidenziando
che dette pronunce sovranazionali sulla ricevibilità impedita
dall'esperibilità del ricorso alle Corti italiane, non impediscono
l'azione interna da ritenere ammissibile.
Il primo motivo di ricorso è quindi fondato, per essere
intervenuta la decisione sulla ricevibilità successivamente
all'entrata in vigore della legge 89/2001 e a causa dei rimedi in
questa previsti successivamente alla sua entrata in vigore e nel
periodo nel quale, come correttamente ritenuto dai giudici europei,
era possibile proporre ancora domanda in sede interna, così
dando luogo in Italia alla prosecuzione o alla riapertura del giudizio,
iniziato ma non definitivamente incardinato in sede sovranazionale,
per essere stato dichiarato non ricevibile il ricorso solo per consentire
la tutela del medesimo diritto "comunque da tutelare"
(così il preambolo del D.L. 370/2001) innanzi alla giurisdizione
italiana.
Essendosi proposto il ricorso alla Corte europea nel 1998, quando
ancora non era stata emessa la sentenza conclusiva del giudizio
di durata eccedente quella ragionevole, deve negarsi che si sia
verificata la decadenza dell'art. 4 della L. 89/2001 richiamata
nel decreto impugnato.
La fondatezza del primo motivo di ricorso relativo all'ammissibilità
dell'azione in sede nazionale assorbe i residui motivi d'impugnazione
inerenti alla logicità della motivazione del decreto relativamente
a questioni di merito che non potranno che affrontarsi e risolversi
in sede di rinvio.
In accoglimento del primo motivo di ricorso va ordinata la cassazione
del decreto impugnato e il rinvio della causa alla Corte d'appello
di Potenza in diversa composizione, perché si adegui ai principi
enunciati in questa sede e proceda all'esame del ricorso della C.,
regolando le spese dell'intero giudizio, comprese quelle della fase
di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti
gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto
e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Potenza in
diversa composizione.
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