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Corte di Cassazione - sez. I Civile
sent. 1 gennaio 2004, n. 123

(Pres. Delli Priscoli - Rel. De Chiara - P.M. Sepe (Conf.) )


Sommario

1. Massima - 2. Sentenza

Massima
(a cura di Leo Stilo)


Svolgimento del processo


Con ricorso del 18 ottobre 2001 la dott.ssa A. A. ha proposto, nei confronti del Ministero dalla Giustizia, domanda di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l'irragionevole durata del processo civile iniziato contro di lei, davanti al Tribunale di Rieti, dalla dott.ssa T. R. con citazione del 2 settembre 1989, avente ad oggetto l'accertamento negativo del diritto all'indennità di avviamento per la cessazione della gestione provvisoria, da parte di essa ricorrente, di una farmacia assegnata per concorso alla dott.ssa R.. Il Tribunale aveva definito il giudizio di primo grado con sentenza di cessazione della materia del contendere e condanna dell'attrice alla spese di lite, pubblicata il 20 gennaio 1994, e la Corte di appello di Roma aveva definito il giudizio di gravame, introdotto dalla R. sul capo relativo alle spese processuali, con sentenza depositata il 30 novembre 1998.

Ha fatto presente la ricorrente di avere in precedenza proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ha resistito al ricorso il Ministro della Giustizia e l'adita Corte di appello di Perugia, con decreto del 7 maggio 2002, in parziale accoglimento della domanda, lo ha condannato all'equa riparazione di Euro 1.000, oltre interessi legali, compensando le spese processuali.

La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministro, affermando che onere della ricorrente era la sola indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea, mentre spettava al resistente fornire la prova, che era mancata, della condizione impeditiva costituita dall'avvenuta declaratoria sulla ricevibilità da parte di detta Corte. Nel merito, ha osservato:

che la durata ragionevole del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali va determinata di regola, alla luce della giurisprudenza della Corte europea, in tre anni per il primo grado, in due anni per il secondo grado e in un anno per ciascuna fase successiva; ma che nella specie, in considerazione della particolare difficoltà della controversia per il numero delle parti, la quantità di documenti prodotti, la complessità degli accertamenti tecnici svolti e delle prove assunte, essa andava stimata in quattro anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva;

che in tale durata stimata ragionevole non andavano, però, computati tre mesi e 13 giorni relativi al rinvio, richiesto o accettato dalla ricorrente, dell'udienza di primo grado del 3 ottobre 1990, nonché otto mesi corrispondenti al ritardo, rispetto al deposito della sentenza del Tribunale, con cui era stato introdotto il giudizio di appello;

che, pertanto, un'eccedenza di circa due anni rispetto alla durata ragionevole si era verificata con esclusivo riferimento al giudizio di appello;

che, in assenza di ulteriore specifico pregiudizio subito o provato dalla ricorrente, andava liquidato il danno non patrimoniale derivante ex se dall'ingiustificato ritardo, e che tale danno andava stimato, quanto al giudizio di appello, per ogni anno in Euro 500, invece che in Euro 1.000 come per il giudizio di primo grado, essendo evidente che il disagio per il ritardo provocato a chi chiede tutela diminuisce allorché una decisione giudiziale sia stata emessa;

che alla ricorrente nulla competeva a titolo di danno patrimoniale, in difetto di prova, né alla stessa potevano essere riconosciute le spese anticipate per la difesa davanti alla Corte europea, trattandosi di spese superflue e quindi non ripetibili.

Avverso tale decreto la dott.ssa A. propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Resiste il Ministro della Giustizia con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi, al quale replica con controricorso la ricorrente principale. Entrambe le parti, infine, hanno depositato memorie. In udienza l'Avvocatura dello Stato ha ritirato il primo motivo del ricorso incidentale.

Motivi della decisione


1. - Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, proposti contro il medesimo provvedimento (art. 335 c.p.c.).

2. - A seguito della rinunzia dell'Avvocatura dello Stato al primo motivo di ricorso incidentale, attinente alla pregiudiziale verifica di ammissibilità della domanda di equa riparazione ai sensi dell'art. 6 l. 89/2001 (in relazione alla pregressa proposizione della stessa davanti alla Corte europea ad alla sussistenza o meno di una pronuncia di quest'ultima sulla ricevibilità), può senz'altro procedersi all'esame del ricorso principale.

3. - Il primo motivo di esso - denunciando violazione dell'art. 6, Par. 1, della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 2, secondo comma, l. 89/2001 "e del concetto 'elasticò di 'complessità del casò", in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. - censura il provvedimento impugnato per aver ritenuto complesso, in ragione del numero delle parti, della quantità dei documenti prodotti e della complessità degli accertamenti tecnici svolti e delle prove assunte, il caso oggetto del processo della cui durata si discuteva.

Afferma la ricorrente che il caso, invece, non era complesso, perché concerneva l'accertamento negativo del diritto all'indennità di avviamento, o la determinazione di questa secondo legge; la questione di fatto richiedeva, quindi, un'indagine tecnica e un giudizio estimativo, in concreto eseguiti dal CTU in sei mesi (compreso il periodo di sospensione feriale); il numero delle parti - quattro - non era in sé elevato e, comunque, non corrispondeva ad una effettiva plurisoggettività del rapporto dedotto in giudizio (parte attrice aveva soltanto adottato la cautela di chiamare in giudizio le amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo presupposto); non era stata assunta in giudizio alcuna prova oltre la CTU. Conseguentemente, ad avviso della ricorrente, "il decreto è illegittimo in ragione del malgoverno fatto dalla Corte di appello di Perugia del concetto elastico di 'caso complessò".

3.1. - Il motivo non può essere accolto.

Non esiste, infatti, una definizione legale di "caso complesso", la cui violazione costituisca, quindi, vizio di violazione di legge da parte del giudice di merito. L'art. 2, secondo comma, della legge n. 89/2001 si limita a richiamare, tra i criteri cui il giudice deve attenersi nell'accertamento della violazione del diritto alla durata ragionevole del processo, la complessità del caso, senza alcun'altra specificazione di tale concetto. L'apprezzamento, caso per caso, della complessità è dunque rimesso al giudice di merito, e, in quanto apprezzamento di merito, è sottratto al sindacato del giudice di legittimità, eccetto che per vizi attinenti alla motivazione (sulla incensurabilità in cassazione, salvo che per vizio di motivazione, dell'apprezzamento del giudice di merito sulla complessità del caso cfr. Cass. 16906/2002).

Nella specie, la ricorrente non deduce vizi della motivazione fornita dalla Corte di appello (il generico richiamo al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. non è seguito da alcuna specifica articolazione di motivi ad esso riconducibili), ma si limita a muovere a tale motivazione una diretta, inammissibile censura di merito, proponendo una sua valutazione, sul punto della complessità del caso, alternativa a quella del giudice.

4. - Il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, Par. 1, della Convenzione, dell'art. 2, primo comma, l. 89/2001 e del "concetto 'elasticò di 'termine ragionevolè", in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamenta:

a) che la Corte di appello abbia ritenuto che il termine ragionevole di durata del primo grado del processo in discussione, considerato complesso, fosse di quattro anni. Invece - afferma la ricorrente - tale durata non era di quattro anni, bensì di 325 giorni, in quanto il termine di durata ragionevole del processo non può essere determinato in astratto, ma va determinato in concreto, tenuto conto del particolare svolgimento delle attività processuali. Nella specie, occorreva "espungere, siccome irragionevoli", il periodo relativo al rinvio della prima udienza di comparizione, tenutasi il 14 marzo 1990 (anziché il 20 dicembre 1989, come dovuto secondo calendario) e quelli relativi ai rinvii (delle udienze del 3 ottobre 1990 e del 6 marzo 1991) dipesi dal ritardo con cui il CTU aveva depositato la relazioni scritte. Inoltre, poiché dal termine ragionevole vanno esclusi i tempi dipendenti dalla violazione di norme poste dall'ordinamento a presidio della ragionevole durata "legale" del processo - quali gli artt. 81, 113 e 114 disp. att. c.p.c., esulavano, nella specie, dal temine ragionevole i rinvii istruttori eccedenti i quindici giorni e l'intervallo tra l'udienza di precisazione delle conclusioni a quella di discussione eccedente i tre mesi o, al più, l'anno;

b) che la Corte di appello sia incorsa in analogo vizio logico nel determinare, in via astratta, in due anni il termine di ragionevole durata del processo celebratosi davanti alla Corte di appello di Roma. Invece, ad avviso della ricorrente, il termine ragionevole era in concreto di 171 giorni, dovendosi escludere i rinvii dalle udienze eccedenti i quindici giorni, il rinvio di ufficio dell'udienza istruttoria del 29 giugno 1995, il ritardo con cui era stata celebrata l'udienza di discussione, fissata a distanza di circa venti mesi, il rinvio (di diciannove mesi) della stessa udienza per trasferimento del relatore, il ritardo (oltre i trenta giorni di rito) con cui era stata pubblicata la sentenza.

4.1 - Il motivo non può trovare accoglimento.

Occorre premettere, analogamente a quanto già detto nell'esaminare il primo motivo con riferimento al concetto di complessità del caso, che neppure il concetto di ragionevole durata del processo è definito dalla legge, la quale (art. 2, secondo comma, l. 89/2001) si limita ad imporre dei criteri guida (complessità del caso e, in relazione ad esso, comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra autorità chiamata a concorrere o contribuire alla definizione del processo), cui deve attenersi il giudice nel procedere all'apprezzamento in concreto, a lui esclusivamente demandato, della ragionevolezza (o meno) della durata del processo in questione. L'apprezzamento del giudice è, dunque, tipico apprezzamento di merito, censurabile in cassazione per i soli profili attinenti alla motivazione (cfr., da ult., Cass. 1600/2003 e 3/2003). Occorre, conseguentemente, che chi si duole, in sede di legittimità, dell'apprezzamento in proposito compiuto dal giudice di merito deduca specifici motivi di censura attinenti, appunto, alla motivazione del provvedimento impugnato, censurandone la omissione o il vizio logico, ovvero la violazione dei criteri, sopra richiamati, cui il giudice deve obbligatoriamente attenersi.

Di tutto ciò, però, non vi è traccia nel motivo di ricorso in esame, il quale propone le sue censure sul piano della sola violazione di legge (anche qui, il riferimento in rubrica al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. non trova poi sviluppo - salvo quanto appresso si dirà - nello svolgimento del motivo), ipotizzando una inesistente definizione legislativa del concetto di "ragionevole" durata del processo, e non contiene, in particolare, neppure la specificazione del criterio o dei criteri legali di valutazione della ragionevolezza pretermessi o violati dal giudice. In definitiva, viene proposta, ancora una volta, una mera, inammissibile censura di merito, ossia una determinazione della durata ragionevole del processo considerata giusta dalla ricorrente in contrapposizione a quella ritenuta dal giudice.

Solo per un aspetto sembra che il motivo possa ritenersi formulato secondo i canoni sopra esposti: laddove, cioè, esso accenna al "vizio logico" in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Perugia, autrice del decreto impugnato, nel determinare in due anni, in via astratta, il termine di ragionevole durata del processo celebratosi davanti alla Corte di appello di Roma (o, può anche aggiungersi, nell'analogo errore commesso con riguardo all'apprezzamento della durata del processo di primo grado).

Sennonché sotto tale aspetto il motivo è infondato. Se è vero, infatti, che (come questa Corte ha già avuto modo di chiarire: v. Cass. 13422/2002 e 17653/2002) il termine ragionevole di durata del processo non può determinarsi in astratto, ma va determinato in concreto, alla luce dei criteri di legge più volte richiamati, è del pari innegabile che, nella specie, la Corte territoriale non ha proceduto ad una determinazione astratta del termine, ma, pur partendo da una ipotesi astratta (che ha ritenuto di ancorare alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo), ha poi riesaminato quella ipotesi secondo la specificità del caso concreto (giungendo anche a rettificarla quanto al giudizio di primo grado), in considerazione della complessità del caso, dei rinvii richiesti dall'istante, ecc. (come sopra riferito in narrativa).

5. - Il terzo motivo deduce, di nuovo, violazione e falsa applicazione degli artt. 6, Par. 1, della Convenzione e 2, secondo comma, della legge 89/2001, ma questa volta affiancata dal vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente censura l'affermazione della Corte di appello secondo cui, nel giudizio di primo grado, il rinvio al 16 gennaio 1991 dell'udienza del 3 ottobre 1990 era addebitabile alla stessa istante, che lo aveva richiesto (e dunque il tempo relativo non era computabile come irragionevole), sostenendo che essa sarebbe viziata da omessa considerazione della circostanza, prospettata da essa ricorrente, che le parti erano state costrette a chiedere quel rinvio a causa del ritardo del CTU (ausiliario del giudice), che aveva depositato la sua relazione scritta soltanto il giorno prima dell'udienza.

5.1. - Il motivo è inammissibile.

Ai fini della valutazione di decisività della circostanza allegata dalla ricorrente è, infatti, essenziale la data in cui il CTU depositò la relazione (chiaro essendo che, se tale deposito fosse avvenuto, per quanto in ritardo, tuttavia in tempo utile a consentire alle parti l'esame dell'atto in vista dell'udienza del 13 ottobre 1990, non vi sarebbe stata alcuna ragione di chiedere il rinvio).

Sennonché, il riferimento al fatto che il deposito era avvenuto soltanto il giorno prima dell'udienza compare per la prima volta nel ricorso per cassazione, ed è dunque inammissibile per novità. Il decreto impugnato, invero, fa riferimento a tale circostanza; era dunque onere della ricorrente indicare esattamente per il principio di autosufficienza del ricorso, corollario del principio di specificità dei motivi di impugnazione - in quale atto del giudizio di merito avesse allegato che il deposito della relazione del CTU era avvenuto il giorno prima dell'udienza in questione.

A tale onere, però, non ha ottemperato la ricorrente. Ella, infatti, si duole "dell'omesso esame e considerazione della circostanza, prospettata dalla dott.ssa A., che in vista dell'udienza del 3 ottobre 1990 il CTU avrebbe dovuto depositare la relazione scritta nel termine di 120 giorni indicato dal Giudice Istruttore, ma che invece il CTU depositò la relazione il giorno precedente l'udienza ..." (ultimo capoverso del motivo in esame), ma non indica lo specifico atto contenente detta prospettazione; mentre, allorché (al capoverso precedente) fa specifico riferimento ad un suo atto del giudizio di merito (il ricorso alla Corte di appello di Perugia), riferisce di una prospettazione formulata in termini assai più generici ("à la dott.ssa A. con il ricorso aveva affermato che era imputabile allo Stato italiano il rinvio dell'udienza del 3/10/1990, il quale sebbene richiesto dalle parti, dipese dal ritardo con cui il CTU, ausiliario dell'ufficio giurisdizionale, depositò la relazione scritta") e non contenenti l'essenziale riferimento alla data di deposito della relazione.

6. - Il quarto motivo, proposto in via subordinata, denunciando, ancora una volta, violazione delle norme già più volte richiamate e vizio di motivazione, lamenta che la Corte di appello abbia "giudicato il ricorso, affermando che il superamento del termine ragionevole di quattro anni sarebbe da ricondursi sul piano causale esclusivamente alla condotta delle parti che all'udienza del 3 ottobre 1990 chiesero il rinvio cosicché il processo fu rinviato al 16 gennaio 1991".

La ricorrente, premesso che con l'atto introduttivo del giudizio aveva invece segnalato "una serie di inerzie e manchevolezze imputabili allo Stato italiano", già riferite nell'ambito del secondo motivo di ricorso per cassazione (sopra esaminato), sostiene che, nella parte censurata, il decreto impugnato:

a) sarebbe illegittimo "per incompleta ricostruzione delle fattispecie, o comunque in ragione dell'omesso esame e considerazione delle circostanze prospettate dalla dott. A. come causa di ritardo imputabili allo Stato italiano", mentre la Corte territoriale "avrebbe dovuto invece proporzionalmente imputare il superamento del termine di durata ragionevole, tenendo conto nei reciproci rapporti quantitativi sia del comportamento riferibile alle parti sia del comportamento di cui deve rispondere lo Stato italiano";

b) sarebbe, altresì, illegittimo "siccome poggiante sul rilievo secondo il quale le parti avrebbero dato causa al rinvio del giudizio dall'udienza del 3 ottobre 1990 all'udienza del 16 gennaio 1991", e sussisterebbe "un evidente salto logico che rende apodittica la motivazione: una cosa è, infatti, chiedere un rinvio, altra cosa è disporre il rinvio in violazione dell'art. 81 disp. att. c.p.c., del che ovviamente non può muoversi alcun rimprovero alle parti".

6.1. - Il motivo, invero di non facile comprensione quanto a contenuto e portata, non può trovare accoglimento.

Anzitutto, sotto il profilo della violazione di legge, esso si configura come del tutto generico e incomprensibile, dunque inammissibile.

Quanto al profilo del vizio di motivazione per omesso esame, va ricordato che (come da tempo è acquisito nella giurisprudenza di questa Corte) l'osservanza dell'obbligo di motivazione non richiede la specifica menzione e confutazione di tutte le allegazioni difensive delle parti, essendo invece sufficiente che il giudice abbia dato conto dell'iter argomentativo da lui seguito, reputandosi corrispondentemente disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto che, in considerazione della complessità del caso (desunta dagli elementi dalla stessa Corte indicati), la ragionevole durata del processo iniziato contro la dott.ssa A. fosse di quattro anni in primo grado e due anni in appello, e che non fosse, però, da considerare irragionevole il ritardo connesso al rinvio della nota udienza del 3 ottobre 1990 (oltre che il ritardo con cui era stata impugnata la sentenza di primo grado). Tale ragionamento appare in sé compiuto e per nulla lacunoso, mentre i tempi di protrazione del processo ritenuti irragionevoli dalla ricorrente (in sintesi, gli eccessivi intervalli tra i rinvii delle varie udienze) non sono stati, evidentemente, ritenuti tali dal giudice.

Del pari infondata è, poi, la specifica censura di cui alla lett. b) che precede (configurabile anche quale rilievo di illogicità della motivazione, e dunque da esaminare sotto tale profilo). Esso si basa, infatti, sull'implicito presupposto che sarebbe irragionevole qualsiasi rinvio di udienza disposto ad un intervallo superiore al termine di quindici giorni fissato dall'art. 82, secondo comma, disp. att. c.p.c. Il che, però, non è assolutamente vero, essendo quella sulla ragionevole durata del processo una valutazione a sé, certamente distinta e non coincidente con il puro e semplice rispetto dei termini acceleratori.

7. - Il quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, terzo comma, l. 89/2001 e 2056 e 1223 c.c., nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del "concetto 'elasticò di 'spesa superfluà", censura il decreto impugnato per aver escluso il rimborso delle spese legali sostenute dalla dott.ssa A. per il ricorso davanti alla Corte europea, ritenendole superflue.

Osserva la ricorrente che tale statuizione è illegittima, quale che sia la qualificazione della pretesa delle spese in questione, da lei introdotta in giudizio: sia, cioè, che si ritenga che tali spese abbiano natura di danno risarcibile (perché in quest'ultimo rientrano la spese che, per effetto dell'illecito, il danneggiato abbia sostenuto per la tutela e l'attuazione del proprio diritto), sia che le si configuri quali spese legali rientranti nella disciplina del codice di rito (perché non qualificabili come superflue, e dunque non ripetibili, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.).

7.1. - La Corte di appello ha chiaramente inteso qualificare la pretesa in esame quale pretesa di rimborso delle spese processuali ai sensi degli artt. 91 e segg. c.p.c., come si evince dall'espresso riferimento alla superfluità e non ripetibilità delle stesse (concetti contemplati, appunto, dall'art. 92, primo comma, c.p.c.).

Sotto tale profilo, la esclusione del rimborso è corretta, anche se per un motivo diverso da quello affermato nel decreto impugnato, la cui motivazione va dunque corrispondentemente rettificata ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c..

Detta esclusione, invero, si giustifica non con la superfluità delle spese, bensì con il rilievo, già in precedente occasione evidenziato da questa Corte, che "la domanda di equa riparazione, proposta ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge n. 89 del 2001 da chi abbia anteriormente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, non apre un'ulteriore fase di un unico processo, dato che la corte d'appello è chiamata a pronunciare sull'istanza ad essa presentata, non sul precedente ricorso alla Corte di Strasburgo, né potrebbe aprire un'ulteriore fase, dato che l'estraneità all'ordinamento giudiziario italiano dell'autorità inizialmente adita radicalmente osta alla configurazione di una translatio iudicii, in senso proprio (à). Ne consegue che gli oneri eventualmente assunti dalla parte istante con l'avvalersi di un difensore per il ricorso alla Corte europea non rientrano fra le spese del processo, in ordine alle quali la corte di appello ha il potere - dovere di statuire ai sensi degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., atteso che tali norme, dettate con riferimento alle sentenze ed estensibili in via analogica ai decreti camerali muniti di valore decisorio, riguardano le spese del processo davanti al giudice che adotta i relativi provvedimenti" (Cass. 4/2003). Soltanto la Corte di Strasburgo può, pertanto, provvedere in ordine alle spese del giudizio svoltosi davanti ad essa.

Il motivo è infondato anche sotto l'alternativo profilo della violazione dei principi in materia di risarcimento del danno richiamati (direttamente o indirettamente) dall'art. 2, terzo comma, l. 89/2001.

Le spese sostenute dalla parte per far valere in giudizio (anche davanti alla Corte europea) il suo diritto alla riparazione, infatti, non possono essere configurate quali danni patrimoniali conseguenti alla irragionevole durata del processo, in quanto non trovano causa nel ritardo, bensì nel giudizio successivamente instaurato, il quale, a sua volta, deriva da una scelta autonoma - sicuramente legittima, ma certo non necessitata - della parte stessa; mentre, invece, danno risarcibile è, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (indirettamente richiamato dall'art. 2, terzo comma, l. 89/2001), soltanto quello che sia conseguenza "immediata e diretta" del fatto causativo.

8. - Il sesto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione, censura la statuizione con cui la Corte di appello, pur avendo accolto il ricorso, ha compensato le spese processuali "stante la natura della controversia e i motivi del decidere". Motivazione, questa, ritenuta dalla ricorrente del tutto tautologica ed apparente. Illegittima sarebbe, inoltre, la statuizione prodotta a causa della omessa considerazione della condotta difensiva del Ministero convenuto, il quale aveva chiesto il rigetto del ricorso e sollevato eccezioni processuali tutte disattese.

8.1. - Il motivo è infondato, atteso che le ragioni della compensazione indicate (sia pure sinteticamente, ma legittimamente, tanto più trattandosi di provvedimento avente forma di decreto) dalla Corte territoriale danno atto dei criteri di giudizio in concreto adottati nell'esercizio del potere, eminentemente discrezionale, di compensazione delle spese, mentre, d'altro canto, il potere di compensare le spese processuali per giusti motivi è espressamente e pacificamente riconosciuto al giudice dall'art. 92 c.p.c.

9. - Il ricorso principale va pertanto respinto, mentre resta assorbito il (residuo motivo del) ricorso incidentale, espressamente condizionato all'accoglimento di quello principale.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.


La corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.200 per onorari, oltre spese prenotate a debito.


 
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