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Svolgimento del processo
Con ricorso del 18 ottobre 2001 la dott.ssa A. A. ha proposto, nei
confronti del Ministero dalla Giustizia, domanda di equa riparazione,
ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l'irragionevole durata
del processo civile iniziato contro di lei, davanti al Tribunale
di Rieti, dalla dott.ssa T. R. con citazione del 2 settembre 1989,
avente ad oggetto l'accertamento negativo del diritto all'indennità
di avviamento per la cessazione della gestione provvisoria, da parte
di essa ricorrente, di una farmacia assegnata per concorso alla
dott.ssa R.. Il Tribunale aveva definito il giudizio di primo grado
con sentenza di cessazione della materia del contendere e condanna
dell'attrice alla spese di lite, pubblicata il 20 gennaio 1994,
e la Corte di appello di Roma aveva definito il giudizio di gravame,
introdotto dalla R. sul capo relativo alle spese processuali, con
sentenza depositata il 30 novembre 1998.
Ha fatto presente la ricorrente di avere in precedenza proposto
ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Ha resistito al ricorso il Ministro della Giustizia e l'adita Corte
di appello di Perugia, con decreto del 7 maggio 2002, in parziale
accoglimento della domanda, lo ha condannato all'equa riparazione
di Euro 1.000, oltre interessi legali, compensando le spese processuali.
La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità
sollevata dal Ministro, affermando che onere della ricorrente era
la sola indicazione della data di presentazione del ricorso alla
Corte europea, mentre spettava al resistente fornire la prova, che
era mancata, della condizione impeditiva costituita dall'avvenuta
declaratoria sulla ricevibilità da parte di detta Corte.
Nel merito, ha osservato:
che la durata ragionevole del processo, ai sensi dell'art. 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali va determinata di regola, alla luce della giurisprudenza
della Corte europea, in tre anni per il primo grado, in due anni
per il secondo grado e in un anno per ciascuna fase successiva;
ma che nella specie, in considerazione della particolare difficoltà
della controversia per il numero delle parti, la quantità
di documenti prodotti, la complessità degli accertamenti
tecnici svolti e delle prove assunte, essa andava stimata in quattro
anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna
fase successiva;
che in tale durata stimata ragionevole non andavano, però,
computati tre mesi e 13 giorni relativi al rinvio, richiesto o accettato
dalla ricorrente, dell'udienza di primo grado del 3 ottobre 1990,
nonché otto mesi corrispondenti al ritardo, rispetto al deposito
della sentenza del Tribunale, con cui era stato introdotto il giudizio
di appello;
che, pertanto, un'eccedenza di circa due anni rispetto alla durata
ragionevole si era verificata con esclusivo riferimento al giudizio
di appello;
che, in assenza di ulteriore specifico pregiudizio subito o provato
dalla ricorrente, andava liquidato il danno non patrimoniale derivante
ex se dall'ingiustificato ritardo, e che tale danno andava stimato,
quanto al giudizio di appello, per ogni anno in Euro 500, invece
che in Euro 1.000 come per il giudizio di primo grado, essendo evidente
che il disagio per il ritardo provocato a chi chiede tutela diminuisce
allorché una decisione giudiziale sia stata emessa;
che alla ricorrente nulla competeva a titolo di danno patrimoniale,
in difetto di prova, né alla stessa potevano essere riconosciute
le spese anticipate per la difesa davanti alla Corte europea, trattandosi
di spese superflue e quindi non ripetibili.
Avverso tale decreto la dott.ssa A. propone ricorso per cassazione
articolato in sei motivi. Resiste il Ministro della Giustizia con
controricorso contenente ricorso incidentale condizionato con due
motivi, al quale replica con controricorso la ricorrente principale.
Entrambe le parti, infine, hanno depositato memorie. In udienza
l'Avvocatura dello Stato ha ritirato il primo motivo del ricorso
incidentale.
Motivi della decisione
1. - Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale
e di quello incidentale, proposti contro il medesimo provvedimento
(art. 335 c.p.c.).
2. - A seguito della rinunzia dell'Avvocatura dello Stato al primo
motivo di ricorso incidentale, attinente alla pregiudiziale verifica
di ammissibilità della domanda di equa riparazione ai sensi
dell'art. 6 l. 89/2001 (in relazione alla pregressa proposizione
della stessa davanti alla Corte europea ad alla sussistenza o meno
di una pronuncia di quest'ultima sulla ricevibilità), può
senz'altro procedersi all'esame del ricorso principale.
3. - Il primo motivo di esso - denunciando violazione dell'art.
6, Par. 1, della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 2, secondo
comma, l. 89/2001 "e del concetto 'elasticò di 'complessità
del casò", in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
- censura il provvedimento impugnato per aver ritenuto complesso,
in ragione del numero delle parti, della quantità dei documenti
prodotti e della complessità degli accertamenti tecnici svolti
e delle prove assunte, il caso oggetto del processo della cui durata
si discuteva.
Afferma la ricorrente che il caso, invece, non era complesso, perché
concerneva l'accertamento negativo del diritto all'indennità
di avviamento, o la determinazione di questa secondo legge; la questione
di fatto richiedeva, quindi, un'indagine tecnica e un giudizio estimativo,
in concreto eseguiti dal CTU in sei mesi (compreso il periodo di
sospensione feriale); il numero delle parti - quattro - non era
in sé elevato e, comunque, non corrispondeva ad una effettiva
plurisoggettività del rapporto dedotto in giudizio (parte
attrice aveva soltanto adottato la cautela di chiamare in giudizio
le amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo presupposto);
non era stata assunta in giudizio alcuna prova oltre la CTU. Conseguentemente,
ad avviso della ricorrente, "il decreto è illegittimo
in ragione del malgoverno fatto dalla Corte di appello di Perugia
del concetto elastico di 'caso complessò".
3.1. - Il motivo non può essere accolto.
Non esiste, infatti, una definizione legale di "caso complesso",
la cui violazione costituisca, quindi, vizio di violazione di legge
da parte del giudice di merito. L'art. 2, secondo comma, della legge
n. 89/2001 si limita a richiamare, tra i criteri cui il giudice
deve attenersi nell'accertamento della violazione del diritto alla
durata ragionevole del processo, la complessità del caso,
senza alcun'altra specificazione di tale concetto. L'apprezzamento,
caso per caso, della complessità è dunque rimesso
al giudice di merito, e, in quanto apprezzamento di merito, è
sottratto al sindacato del giudice di legittimità, eccetto
che per vizi attinenti alla motivazione (sulla incensurabilità
in cassazione, salvo che per vizio di motivazione, dell'apprezzamento
del giudice di merito sulla complessità del caso cfr. Cass.
16906/2002).
Nella specie, la ricorrente non deduce vizi della motivazione fornita
dalla Corte di appello (il generico richiamo al n. 5 dell'art. 360
c.p.c. non è seguito da alcuna specifica articolazione di
motivi ad esso riconducibili), ma si limita a muovere a tale motivazione
una diretta, inammissibile censura di merito, proponendo una sua
valutazione, sul punto della complessità del caso, alternativa
a quella del giudice.
4. - Il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
dell'art. 6, Par. 1, della Convenzione, dell'art. 2, primo comma,
l. 89/2001 e del "concetto 'elasticò di 'termine ragionevolè",
in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamenta:
a) che la Corte di appello abbia ritenuto che il termine ragionevole
di durata del primo grado del processo in discussione, considerato
complesso, fosse di quattro anni. Invece - afferma la ricorrente
- tale durata non era di quattro anni, bensì di 325 giorni,
in quanto il termine di durata ragionevole del processo non può
essere determinato in astratto, ma va determinato in concreto, tenuto
conto del particolare svolgimento delle attività processuali.
Nella specie, occorreva "espungere, siccome irragionevoli",
il periodo relativo al rinvio della prima udienza di comparizione,
tenutasi il 14 marzo 1990 (anziché il 20 dicembre 1989, come
dovuto secondo calendario) e quelli relativi ai rinvii (delle udienze
del 3 ottobre 1990 e del 6 marzo 1991) dipesi dal ritardo con cui
il CTU aveva depositato la relazioni scritte. Inoltre, poiché
dal termine ragionevole vanno esclusi i tempi dipendenti dalla violazione
di norme poste dall'ordinamento a presidio della ragionevole durata
"legale" del processo - quali gli artt. 81, 113 e 114
disp. att. c.p.c., esulavano, nella specie, dal temine ragionevole
i rinvii istruttori eccedenti i quindici giorni e l'intervallo tra
l'udienza di precisazione delle conclusioni a quella di discussione
eccedente i tre mesi o, al più, l'anno;
b) che la Corte di appello sia incorsa in analogo vizio logico
nel determinare, in via astratta, in due anni il termine di ragionevole
durata del processo celebratosi davanti alla Corte di appello di
Roma. Invece, ad avviso della ricorrente, il termine ragionevole
era in concreto di 171 giorni, dovendosi escludere i rinvii dalle
udienze eccedenti i quindici giorni, il rinvio di ufficio dell'udienza
istruttoria del 29 giugno 1995, il ritardo con cui era stata celebrata
l'udienza di discussione, fissata a distanza di circa venti mesi,
il rinvio (di diciannove mesi) della stessa udienza per trasferimento
del relatore, il ritardo (oltre i trenta giorni di rito) con cui
era stata pubblicata la sentenza.
4.1 - Il motivo non può trovare accoglimento.
Occorre premettere, analogamente a quanto già detto nell'esaminare
il primo motivo con riferimento al concetto di complessità
del caso, che neppure il concetto di ragionevole durata del processo
è definito dalla legge, la quale (art. 2, secondo comma,
l. 89/2001) si limita ad imporre dei criteri guida (complessità
del caso e, in relazione ad esso, comportamento delle parti, del
giudice e di ogni altra autorità chiamata a concorrere o
contribuire alla definizione del processo), cui deve attenersi il
giudice nel procedere all'apprezzamento in concreto, a lui esclusivamente
demandato, della ragionevolezza (o meno) della durata del processo
in questione. L'apprezzamento del giudice è, dunque, tipico
apprezzamento di merito, censurabile in cassazione per i soli profili
attinenti alla motivazione (cfr., da ult., Cass. 1600/2003 e 3/2003).
Occorre, conseguentemente, che chi si duole, in sede di legittimità,
dell'apprezzamento in proposito compiuto dal giudice di merito deduca
specifici motivi di censura attinenti, appunto, alla motivazione
del provvedimento impugnato, censurandone la omissione o il vizio
logico, ovvero la violazione dei criteri, sopra richiamati, cui
il giudice deve obbligatoriamente attenersi.
Di tutto ciò, però, non vi è traccia nel motivo
di ricorso in esame, il quale propone le sue censure sul piano della
sola violazione di legge (anche qui, il riferimento in rubrica al
n. 5 dell'art. 360 c.p.c. non trova poi sviluppo - salvo quanto
appresso si dirà - nello svolgimento del motivo), ipotizzando
una inesistente definizione legislativa del concetto di "ragionevole"
durata del processo, e non contiene, in particolare, neppure la
specificazione del criterio o dei criteri legali di valutazione
della ragionevolezza pretermessi o violati dal giudice. In definitiva,
viene proposta, ancora una volta, una mera, inammissibile censura
di merito, ossia una determinazione della durata ragionevole del
processo considerata giusta dalla ricorrente in contrapposizione
a quella ritenuta dal giudice.
Solo per un aspetto sembra che il motivo possa ritenersi formulato
secondo i canoni sopra esposti: laddove, cioè, esso accenna
al "vizio logico" in cui sarebbe incorsa la Corte di appello
di Perugia, autrice del decreto impugnato, nel determinare in due
anni, in via astratta, il termine di ragionevole durata del processo
celebratosi davanti alla Corte di appello di Roma (o, può
anche aggiungersi, nell'analogo errore commesso con riguardo all'apprezzamento
della durata del processo di primo grado).
Sennonché sotto tale aspetto il motivo è infondato.
Se è vero, infatti, che (come questa Corte ha già
avuto modo di chiarire: v. Cass. 13422/2002 e 17653/2002) il termine
ragionevole di durata del processo non può determinarsi in
astratto, ma va determinato in concreto, alla luce dei criteri di
legge più volte richiamati, è del pari innegabile
che, nella specie, la Corte territoriale non ha proceduto ad una
determinazione astratta del termine, ma, pur partendo da una ipotesi
astratta (che ha ritenuto di ancorare alla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo), ha poi riesaminato quella ipotesi secondo
la specificità del caso concreto (giungendo anche a rettificarla
quanto al giudizio di primo grado), in considerazione della complessità
del caso, dei rinvii richiesti dall'istante, ecc. (come sopra riferito
in narrativa).
5. - Il terzo motivo deduce, di nuovo, violazione e falsa applicazione
degli artt. 6, Par. 1, della Convenzione e 2, secondo comma, della
legge 89/2001, ma questa volta affiancata dal vizio di omessa motivazione
circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente censura
l'affermazione della Corte di appello secondo cui, nel giudizio
di primo grado, il rinvio al 16 gennaio 1991 dell'udienza del 3
ottobre 1990 era addebitabile alla stessa istante, che lo aveva
richiesto (e dunque il tempo relativo non era computabile come irragionevole),
sostenendo che essa sarebbe viziata da omessa considerazione della
circostanza, prospettata da essa ricorrente, che le parti erano
state costrette a chiedere quel rinvio a causa del ritardo del CTU
(ausiliario del giudice), che aveva depositato la sua relazione
scritta soltanto il giorno prima dell'udienza.
5.1. - Il motivo è inammissibile.
Ai fini della valutazione di decisività della circostanza
allegata dalla ricorrente è, infatti, essenziale la data
in cui il CTU depositò la relazione (chiaro essendo che,
se tale deposito fosse avvenuto, per quanto in ritardo, tuttavia
in tempo utile a consentire alle parti l'esame dell'atto in vista
dell'udienza del 13 ottobre 1990, non vi sarebbe stata alcuna ragione
di chiedere il rinvio).
Sennonché, il riferimento al fatto che il deposito era avvenuto
soltanto il giorno prima dell'udienza compare per la prima volta
nel ricorso per cassazione, ed è dunque inammissibile per
novità. Il decreto impugnato, invero, fa riferimento a tale
circostanza; era dunque onere della ricorrente indicare esattamente
per il principio di autosufficienza del ricorso, corollario del
principio di specificità dei motivi di impugnazione - in
quale atto del giudizio di merito avesse allegato che il deposito
della relazione del CTU era avvenuto il giorno prima dell'udienza
in questione.
A tale onere, però, non ha ottemperato la ricorrente. Ella,
infatti, si duole "dell'omesso esame e considerazione della
circostanza, prospettata dalla dott.ssa A., che in vista dell'udienza
del 3 ottobre 1990 il CTU avrebbe dovuto depositare la relazione
scritta nel termine di 120 giorni indicato dal Giudice Istruttore,
ma che invece il CTU depositò la relazione il giorno precedente
l'udienza ..." (ultimo capoverso del motivo in esame), ma non
indica lo specifico atto contenente detta prospettazione; mentre,
allorché (al capoverso precedente) fa specifico riferimento
ad un suo atto del giudizio di merito (il ricorso alla Corte di
appello di Perugia), riferisce di una prospettazione formulata in
termini assai più generici ("à la dott.ssa A.
con il ricorso aveva affermato che era imputabile allo Stato italiano
il rinvio dell'udienza del 3/10/1990, il quale sebbene richiesto
dalle parti, dipese dal ritardo con cui il CTU, ausiliario dell'ufficio
giurisdizionale, depositò la relazione scritta") e non
contenenti l'essenziale riferimento alla data di deposito della
relazione.
6. - Il quarto motivo, proposto in via subordinata, denunciando,
ancora una volta, violazione delle norme già più volte
richiamate e vizio di motivazione, lamenta che la Corte di appello
abbia "giudicato il ricorso, affermando che il superamento
del termine ragionevole di quattro anni sarebbe da ricondursi sul
piano causale esclusivamente alla condotta delle parti che all'udienza
del 3 ottobre 1990 chiesero il rinvio cosicché il processo
fu rinviato al 16 gennaio 1991".
La ricorrente, premesso che con l'atto introduttivo del giudizio
aveva invece segnalato "una serie di inerzie e manchevolezze
imputabili allo Stato italiano", già riferite nell'ambito
del secondo motivo di ricorso per cassazione (sopra esaminato),
sostiene che, nella parte censurata, il decreto impugnato:
a) sarebbe illegittimo "per incompleta ricostruzione delle
fattispecie, o comunque in ragione dell'omesso esame e considerazione
delle circostanze prospettate dalla dott. A. come causa di ritardo
imputabili allo Stato italiano", mentre la Corte territoriale
"avrebbe dovuto invece proporzionalmente imputare il superamento
del termine di durata ragionevole, tenendo conto nei reciproci rapporti
quantitativi sia del comportamento riferibile alle parti sia del
comportamento di cui deve rispondere lo Stato italiano";
b) sarebbe, altresì, illegittimo "siccome poggiante
sul rilievo secondo il quale le parti avrebbero dato causa al rinvio
del giudizio dall'udienza del 3 ottobre 1990 all'udienza del 16
gennaio 1991", e sussisterebbe "un evidente salto logico
che rende apodittica la motivazione: una cosa è, infatti,
chiedere un rinvio, altra cosa è disporre il rinvio in violazione
dell'art. 81 disp. att. c.p.c., del che ovviamente non può
muoversi alcun rimprovero alle parti".
6.1. - Il motivo, invero di non facile comprensione quanto a contenuto
e portata, non può trovare accoglimento.
Anzitutto, sotto il profilo della violazione di legge, esso si
configura come del tutto generico e incomprensibile, dunque inammissibile.
Quanto al profilo del vizio di motivazione per omesso esame, va
ricordato che (come da tempo è acquisito nella giurisprudenza
di questa Corte) l'osservanza dell'obbligo di motivazione non richiede
la specifica menzione e confutazione di tutte le allegazioni difensive
delle parti, essendo invece sufficiente che il giudice abbia dato
conto dell'iter argomentativo da lui seguito, reputandosi corrispondentemente
disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non
specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione
adottata.
Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto che, in considerazione
della complessità del caso (desunta dagli elementi dalla
stessa Corte indicati), la ragionevole durata del processo iniziato
contro la dott.ssa A. fosse di quattro anni in primo grado e due
anni in appello, e che non fosse, però, da considerare irragionevole
il ritardo connesso al rinvio della nota udienza del 3 ottobre 1990
(oltre che il ritardo con cui era stata impugnata la sentenza di
primo grado). Tale ragionamento appare in sé compiuto e per
nulla lacunoso, mentre i tempi di protrazione del processo ritenuti
irragionevoli dalla ricorrente (in sintesi, gli eccessivi intervalli
tra i rinvii delle varie udienze) non sono stati, evidentemente,
ritenuti tali dal giudice.
Del pari infondata è, poi, la specifica censura di cui alla
lett. b) che precede (configurabile anche quale rilievo di illogicità
della motivazione, e dunque da esaminare sotto tale profilo). Esso
si basa, infatti, sull'implicito presupposto che sarebbe irragionevole
qualsiasi rinvio di udienza disposto ad un intervallo superiore
al termine di quindici giorni fissato dall'art. 82, secondo comma,
disp. att. c.p.c. Il che, però, non è assolutamente
vero, essendo quella sulla ragionevole durata del processo una valutazione
a sé, certamente distinta e non coincidente con il puro e
semplice rispetto dei termini acceleratori.
7. - Il quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 2, terzo comma, l. 89/2001 e 2056 e 1223 c.c., nonché
degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del "concetto 'elasticò
di 'spesa superfluà", censura il decreto impugnato per
aver escluso il rimborso delle spese legali sostenute dalla dott.ssa
A. per il ricorso davanti alla Corte europea, ritenendole superflue.
Osserva la ricorrente che tale statuizione è illegittima,
quale che sia la qualificazione della pretesa delle spese in questione,
da lei introdotta in giudizio: sia, cioè, che si ritenga
che tali spese abbiano natura di danno risarcibile (perché
in quest'ultimo rientrano la spese che, per effetto dell'illecito,
il danneggiato abbia sostenuto per la tutela e l'attuazione del
proprio diritto), sia che le si configuri quali spese legali rientranti
nella disciplina del codice di rito (perché non qualificabili
come superflue, e dunque non ripetibili, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.).
7.1. - La Corte di appello ha chiaramente inteso qualificare la
pretesa in esame quale pretesa di rimborso delle spese processuali
ai sensi degli artt. 91 e segg. c.p.c., come si evince dall'espresso
riferimento alla superfluità e non ripetibilità delle
stesse (concetti contemplati, appunto, dall'art. 92, primo comma,
c.p.c.).
Sotto tale profilo, la esclusione del rimborso è corretta,
anche se per un motivo diverso da quello affermato nel decreto impugnato,
la cui motivazione va dunque corrispondentemente rettificata ai
sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c..
Detta esclusione, invero, si giustifica non con la superfluità
delle spese, bensì con il rilievo, già in precedente
occasione evidenziato da questa Corte, che "la domanda di equa
riparazione, proposta ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge n.
89 del 2001 da chi abbia anteriormente presentato ricorso alla Corte
europea dei diritti dell'uomo, non apre un'ulteriore fase di un
unico processo, dato che la corte d'appello è chiamata a
pronunciare sull'istanza ad essa presentata, non sul precedente
ricorso alla Corte di Strasburgo, né potrebbe aprire un'ulteriore
fase, dato che l'estraneità all'ordinamento giudiziario italiano
dell'autorità inizialmente adita radicalmente osta alla configurazione
di una translatio iudicii, in senso proprio (à). Ne consegue
che gli oneri eventualmente assunti dalla parte istante con l'avvalersi
di un difensore per il ricorso alla Corte europea non rientrano
fra le spese del processo, in ordine alle quali la corte di appello
ha il potere - dovere di statuire ai sensi degli artt. 91 e segg.
cod. proc. civ., atteso che tali norme, dettate con riferimento
alle sentenze ed estensibili in via analogica ai decreti camerali
muniti di valore decisorio, riguardano le spese del processo davanti
al giudice che adotta i relativi provvedimenti" (Cass. 4/2003).
Soltanto la Corte di Strasburgo può, pertanto, provvedere
in ordine alle spese del giudizio svoltosi davanti ad essa.
Il motivo è infondato anche sotto l'alternativo profilo
della violazione dei principi in materia di risarcimento del danno
richiamati (direttamente o indirettamente) dall'art. 2, terzo comma,
l. 89/2001.
Le spese sostenute dalla parte per far valere in giudizio (anche
davanti alla Corte europea) il suo diritto alla riparazione, infatti,
non possono essere configurate quali danni patrimoniali conseguenti
alla irragionevole durata del processo, in quanto non trovano causa
nel ritardo, bensì nel giudizio successivamente instaurato,
il quale, a sua volta, deriva da una scelta autonoma - sicuramente
legittima, ma certo non necessitata - della parte stessa; mentre,
invece, danno risarcibile è, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
(indirettamente richiamato dall'art. 2, terzo comma, l. 89/2001),
soltanto quello che sia conseguenza "immediata e diretta"
del fatto causativo.
8. - Il sesto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione
dell'art. 92 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione, censura la
statuizione con cui la Corte di appello, pur avendo accolto il ricorso,
ha compensato le spese processuali "stante la natura della
controversia e i motivi del decidere". Motivazione, questa,
ritenuta dalla ricorrente del tutto tautologica ed apparente. Illegittima
sarebbe, inoltre, la statuizione prodotta a causa della omessa considerazione
della condotta difensiva del Ministero convenuto, il quale aveva
chiesto il rigetto del ricorso e sollevato eccezioni processuali
tutte disattese.
8.1. - Il motivo è infondato, atteso che le ragioni della
compensazione indicate (sia pure sinteticamente, ma legittimamente,
tanto più trattandosi di provvedimento avente forma di decreto)
dalla Corte territoriale danno atto dei criteri di giudizio in concreto
adottati nell'esercizio del potere, eminentemente discrezionale,
di compensazione delle spese, mentre, d'altro canto, il potere di
compensare le spese processuali per giusti motivi è espressamente
e pacificamente riconosciuto al giudice dall'art. 92 c.p.c.
9. - Il ricorso principale va pertanto respinto, mentre resta assorbito
il (residuo motivo del) ricorso incidentale, espressamente condizionato
all'accoglimento di quello principale.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara
assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente alle spese
processuali, liquidate in Euro 1.200 per onorari, oltre spese prenotate
a debito.
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