Sezioni

DelittoeCastigo

 



Corte di Cassazione - sez. I Civile
sent. 04 febbraio 2003, n. 1600
(Pres. Delli Priscoli - Rel. Rordorf - P.M. Golia - K.K.D.L.G. c. Min. Giustizia)


Sommario

1. Massima - 2. Sentenza

Massima
(a cura di Leo Stilo)

Nell'ambito del nostro ordinamento giuridico non esiste una regola o un principio giuridico che in qualche modo consenta di determinare con rigore "millimetrico", in astratto, la misura ragionevole della durata di un processo e non si può pretendere, inoltre, che tale valutazione sia compiuta ancorandosi a dati medi desunti da analisi statistiche lontane, per loro intima essenza, dalla situazione concreta posta all'origine di ogni controversia.

Con specifico riguardo alla motivazione in tema di ragionevolezza della durata del processo, è sufficiente che il giudice dell'equa riparazione dia conto, pur sinteticamente, dei criteri in base ai quali ha formato il proprio giudizio, richiamandosi ai canoni indicati nell'art. 2, comma 2, della citata legge e riferendosi a quei fatti processuali che gli siano apparsi "strettamente necessari ai fini della decisione".

MOTIVI DELLA DECISIONE.

(omissis) 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge n° 89 del 2001 e dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nonché difetto di motivazione dell'impugnato decreto. Assume, infatti, che, con una motivazione sommaria e lacunosa, il giudice perugino avrebbe affermato due errati principi di diritto: anzitutto che non sarebbe irragionevole il decorso di oltre quattro anni per iniziare un'esecuzione immobiliare, e poi che neppure sarebbe irragionevole la durata complessiva di due anni e nove mesi per ottenere il rilascio da parte del debitore esecutato di quella porzione dell'immobile pignorato che non gli è indispensabile. A giudizio del ricorrente nessuno di tali principi è però condivisibile, ove si tenga conto della durata media dei processi civili in Italia e della non particolare complessità di quello in esame. Quanto poi, in particolare, al provvedimento incidentale di parziale rilascio dell'immobile, per tre volte richiesto, avrebbe errato la corte a non considerare il tempo complessivo impiegato per pervenire ad una pronuncia sul punto, anziché soffermarsi a calcolare i tempi endoprocedimentali conseguenti a ciascuna istanza. Né sarebbero esatte le considerazioni per le quali la corte d'appello ha stimato quei tempi ragionevoli. Non la considerazione relativa alla morte sopravvenuta dell'originaria creditrice pignorante, dal momento che l'erede si era immediatamente costituito in causa subentrando nella identica posizione della defunta senza necessità di interruzione del giudizio. Non quella riguardante la necessità di ordinare la comparizione delle parti e di provvedere sull'istanza solo dopo aver verificato la posizione delle parti stesse a seguito del decesso dell'originaria creditrice, posto che non risultava essere stato rispettato il termine di comparizione prescritto per tali procedimenti dall'art. 669 - sexies c.p.c. né il termine entro il quale avrebbe dovuto esser depositato il provvedimento, che l'integrazione del contraddittorio non era affatto necessaria e che la situazione ereditaria appariva assai semplice e già documentata in atti. Con il secondo motivo il ricorrente anzitutto si duole dell'affermazione dell'impugnato decreto secondo cui la durata del processo esecutivo non apparirebbe irragionevole "in considerazione del fatto che manca qualsiasi allegazione relativa all'attività svolta precedentemente all'udienza del 18/9/98 (il cui verbale lascia peraltro intendere che vi sia stata nel frattempo un'opposizione del debitore all'esecuzione)". Al che il ricorrente obietta che il codice non prescrive il compimento di alcun atto dopo il deposito del verbale di pignoramento e della istanza di vendita e che l'opposizione del debitore non avrebbe dovuto interferire con i tempi dell'esecuzione giacché questa non era stata sospesa.

(omissis) 4. Le diverse censure prospettate nel ricorso principale, che per la loro stretta interrelazione possono essere qui considerate unitariamente, sono in parte inammissibili ed in parte infondate. E' certamente inammissibile la doglianza con cui si vorrebbe individuare nel decreto impugnato l'affermazione di errati principi di diritto concernenti la ragionevole durata di un processo di esecuzione immobiliare. Principi che, viceversa, in simili termini generali ed astratti nel decreto non sono - né avrebbero dovuto essere - affatto enunciati. Non esiste infatti nell'ordinamento alcuna regola o principio giuridico che permetta di stabilire con precisione numerica, in via generale ed astratta, la ragionevole durata di un processo, e tanto meno si può pretendere di farlo ancorandosi a dati medi desunti da analisi statistiche: le quali, ovviamente, possono essere tenute presenti e concorrere a formare la convinzione del giudicante, su ciascun singolo caso, ferma però restando l'incoercibile necessità di considerare ogni vicenda nelle sue specifiche caratteristiche, come del resto ben si evince anche dall'espresso tenore dell'art. 2, comma 2°, della legge n° 89 del 2001, che impone di tener conto della complessità del caso e del comportamento in concreto tenuto dal giudice, dalle parti e di chiunque altro sia chiamato a concorrere alla definizione del procedimento. La doglianza che, sotto tale profilo, il ricorrente prospetta non permette quindi di identificare un errore di diritto contenuto nell'impugnato decreto, ma sostanzialmente si risolve in una censura rivolta contro la valutazione operata dalla corte d'appello in ordine alla ragionevolezza dei tempi di durata dello specifico procedimento di cui si discute, che il ricorrente mostra di non condividere e che vorrebbe fosse ribaltata. Ma è, questa, una valutazione tipicamente di merito, come tale rimessa all'esclusivo giudizio della corte territoriale e non suscettibile di revisione in sede di giudizio di legittimità, ove se ne può eventualmente discutere solo per profili attinenti alla adeguatezza della motivazione. In effetti il ricorrente censura anche la sufficienza della motivazione sviluppata dalla corte d'appello a sostegno del giudizio di ragionevolezza dei tempi processuali da essa formulato. Ma la censura non è fondata. Va premesso, al riguardo, che - come già chiarito da questa corte in altre precedenti pronunce (cfr., ad esempio, Cass. 11046 del 2002) e come ancor più di recente espressamente confermato dallo stesso legislatore (si veda l'art. 3, comma 6 della citata legge n° 89, come novellato dall'art. 2, lett. b, del d.l. 11 settembre 2002 n. 201) - il decreto con cui la corte d'appello provvede sulla domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un processo deve essere sì motivato - attesa la sua natura sostanziale di sentenza - ma solo in forma sintetica. Ne discende che anche nella valutazione da farsi, in sede di legittimità, circa la sufficienza della motivazione di un tal decreto si deve adoperare un metro coerente con le esigenze di particolare concisione e speditezza che il legislatore mostra qui di volere opportunamente privilegiare: esigenze che, in questi casi, appaiono del resto insite nella stessa natura e nell'oggetto del contendere. Con specifico riguardo alla motivazione in tema di ragionevolezza della durata del processo, dunque, sarà sufficiente che il giudice dell'equa riparazione dia conto, pur sinteticamente, dei criteri in base ai quali ha formato il proprio giudizio, e che - salvo i casi in cui la durata è di per sé sola così eloquente da rendere ictu oculi superfluo ogni altro rilievo - lo faccia richiamandosi ai canoni indicati nell'art. 2, comma 2, della citata legge: ossia facendosi carico di valutare la complessità delle questioni trattate nello specifico processo e del comportamento tenuto in quel processo dai soggetti menzionati nella predetta norma. A questo scopo, tuttavia, non è necessario che egli ripercorra minuziosamente tutti i passaggi del processo della cui durata si discute, ma basterà che si riferisca a quei fatti processuali che gli siano apparsi "strettamente necessari ai fini della decisione" (art. 3, comma 6, come novellato dalla citata disposizione del d.l. n° 201 del 2002). Alla stregua di tali principi, la motivazione del decreto qui impugnato appare del tutto adeguata, perché appunto dà conto dei fatti e dei comportamenti processuali in base ai quali la corte d'appello ha valutato che la complessità del procedimento in esame fosse tale da renderne ragionevole la durata. Discutere di siffatta valutazione implicherebbe, ancora una volta, procedere ad una revisione del giudizio di merito non consentita in questa sede.

5. Quanto appena osservato vale, com'è chiaro, non solo per le doglianze che il ricorrente formula in ordine al giudizio complessivo di non irragionevole durata dal processo, ma anche per le censure più minutamente rivolte avverso i singoli passaggi con cui la corte territoriale, al fine di motivare il proprio giudizio, ha ricostruito l'iter di quel processo. Ricostruzione certamente necessaria, ancorché la valutazione sulla durata del processo debba essere unitaria, appunto perché una tale valutazione non può prescindere dagli specifici accadimenti del singolo processo. E però - giova ribadirlo - il modo in cui tali specifici accadimenti sono apprezzati dal giudice dell'equa riparazione, al fine di valutare la ragionevole durata del processo, è pur sempre espressione di un giudizio di merito, come tale rimesso alla corte d'appello e non censurabile in cassazione se adeguatamente motivato. E, se è vero che il ricorrente a più riprese fa riferimento a pretese insufficienze della motivazione dell'impugnato provvedimento anche in ordine a singoli passaggi di tale motivazione, è del pari vero che mai egli mette in evidenza il carattere decisivo dell'uno o dell'altro rilievo, finendo per riproporre tutto l'insieme delle questioni discusse nel giudizio di merito quasi a richiedere una complessiva revisione di tale giudizio. Revisione che, però, è certamente inammissibile in questa sede, non essendo oltre tutto consentita al giudice di legittimità la verifica diretta del materiale istruttorio - e dunque dei documenti relativi al giudizio della cui durata si controverte - sui quali il ricorrente basa le proprie osservazioni critiche. Del pari inammissibili sono, infine, le censure con cui il ricorrente denuncia un errata percezione di alcuni fatti da parte della corte di merito, giacché ciò potrebbe semmai integrare un vizio revocatorio, non essendo questa corte di legittimità giudice del fatto; nonché la censura concernente l'omesso accoglimento da parte del giudice di merito di una richiesta di esibizione documentale, giacché la genericità del riferimento alla "intera documentazione del procedimento" incide sull'ammissibilità di tale richiesta e, comunque, impedisce di apprezzare in questa sede la rilevanza del suo mancato accoglimento in rapporto alla motivazione del decreto impugnato (omissis).

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

 
Torna Su