|
MOTIVI DELLA DECISIONE.
(omissis) 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta
violazione della legge n° 89 del 2001 e dell'art. 6, paragrafo
1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
nonché difetto di motivazione dell'impugnato decreto. Assume,
infatti, che, con una motivazione sommaria e lacunosa, il giudice
perugino avrebbe affermato due errati principi di diritto: anzitutto
che non sarebbe irragionevole il decorso di oltre quattro anni per
iniziare un'esecuzione immobiliare, e poi che neppure sarebbe irragionevole
la durata complessiva di due anni e nove mesi per ottenere il rilascio
da parte del debitore esecutato di quella porzione dell'immobile
pignorato che non gli è indispensabile. A giudizio del ricorrente
nessuno di tali principi è però condivisibile, ove
si tenga conto della durata media dei processi civili in Italia
e della non particolare complessità di quello in esame. Quanto
poi, in particolare, al provvedimento incidentale di parziale rilascio
dell'immobile, per tre volte richiesto, avrebbe errato la corte
a non considerare il tempo complessivo impiegato per pervenire ad
una pronuncia sul punto, anziché soffermarsi a calcolare
i tempi endoprocedimentali conseguenti a ciascuna istanza. Né
sarebbero esatte le considerazioni per le quali la corte d'appello
ha stimato quei tempi ragionevoli. Non la considerazione relativa
alla morte sopravvenuta dell'originaria creditrice pignorante, dal
momento che l'erede si era immediatamente costituito in causa subentrando
nella identica posizione della defunta senza necessità di
interruzione del giudizio. Non quella riguardante la necessità
di ordinare la comparizione delle parti e di provvedere sull'istanza
solo dopo aver verificato la posizione delle parti stesse a seguito
del decesso dell'originaria creditrice, posto che non risultava
essere stato rispettato il termine di comparizione prescritto per
tali procedimenti dall'art. 669 - sexies c.p.c. né il termine
entro il quale avrebbe dovuto esser depositato il provvedimento,
che l'integrazione del contraddittorio non era affatto necessaria
e che la situazione ereditaria appariva assai semplice e già
documentata in atti. Con il secondo motivo il ricorrente anzitutto
si duole dell'affermazione dell'impugnato decreto secondo cui la
durata del processo esecutivo non apparirebbe irragionevole "in
considerazione del fatto che manca qualsiasi allegazione relativa
all'attività svolta precedentemente all'udienza del 18/9/98
(il cui verbale lascia peraltro intendere che vi sia stata nel frattempo
un'opposizione del debitore all'esecuzione)". Al che il ricorrente
obietta che il codice non prescrive il compimento di alcun atto
dopo il deposito del verbale di pignoramento e della istanza di
vendita e che l'opposizione del debitore non avrebbe dovuto interferire
con i tempi dell'esecuzione giacché questa non era stata
sospesa.
(omissis) 4. Le diverse censure prospettate nel ricorso
principale, che per la loro stretta interrelazione possono essere
qui considerate unitariamente, sono in parte inammissibili ed in
parte infondate. E' certamente inammissibile la doglianza con cui
si vorrebbe individuare nel decreto impugnato l'affermazione di
errati principi di diritto concernenti la ragionevole durata di
un processo di esecuzione immobiliare. Principi che, viceversa,
in simili termini generali ed astratti nel decreto non sono - né
avrebbero dovuto essere - affatto enunciati. Non esiste infatti
nell'ordinamento alcuna regola o principio giuridico che permetta
di stabilire con precisione numerica, in via generale ed astratta,
la ragionevole durata di un processo, e tanto meno si può
pretendere di farlo ancorandosi a dati medi desunti da analisi statistiche:
le quali, ovviamente, possono essere tenute presenti e concorrere
a formare la convinzione del giudicante, su ciascun singolo caso,
ferma però restando l'incoercibile necessità di considerare
ogni vicenda nelle sue specifiche caratteristiche, come del resto
ben si evince anche dall'espresso tenore dell'art. 2, comma 2°,
della legge n° 89 del 2001, che impone di tener conto della
complessità del caso e del comportamento in concreto tenuto
dal giudice, dalle parti e di chiunque altro sia chiamato a concorrere
alla definizione del procedimento. La doglianza che, sotto tale
profilo, il ricorrente prospetta non permette quindi di identificare
un errore di diritto contenuto nell'impugnato decreto, ma sostanzialmente
si risolve in una censura rivolta contro la valutazione operata
dalla corte d'appello in ordine alla ragionevolezza dei tempi di
durata dello specifico procedimento di cui si discute, che il ricorrente
mostra di non condividere e che vorrebbe fosse ribaltata. Ma è,
questa, una valutazione tipicamente di merito, come tale rimessa
all'esclusivo giudizio della corte territoriale e non suscettibile
di revisione in sede di giudizio di legittimità, ove se ne
può eventualmente discutere solo per profili attinenti alla
adeguatezza della motivazione. In effetti il ricorrente censura
anche la sufficienza della motivazione sviluppata dalla corte d'appello
a sostegno del giudizio di ragionevolezza dei tempi processuali
da essa formulato. Ma la censura non è fondata. Va premesso,
al riguardo, che - come già chiarito da questa corte in altre
precedenti pronunce (cfr., ad esempio, Cass. 11046 del 2002) e come
ancor più di recente espressamente confermato dallo stesso
legislatore (si veda l'art. 3, comma 6 della citata legge n°
89, come novellato dall'art. 2, lett. b, del d.l. 11 settembre 2002
n. 201) - il decreto con cui la corte d'appello provvede sulla domanda
di equa riparazione per irragionevole durata di un processo deve
essere sì motivato - attesa la sua natura sostanziale di
sentenza - ma solo in forma sintetica. Ne discende che anche nella
valutazione da farsi, in sede di legittimità, circa la sufficienza
della motivazione di un tal decreto si deve adoperare un metro coerente
con le esigenze di particolare concisione e speditezza che il legislatore
mostra qui di volere opportunamente privilegiare: esigenze che,
in questi casi, appaiono del resto insite nella stessa natura e
nell'oggetto del contendere. Con specifico riguardo alla motivazione
in tema di ragionevolezza della durata del processo, dunque, sarà
sufficiente che il giudice dell'equa riparazione dia conto, pur
sinteticamente, dei criteri in base ai quali ha formato il proprio
giudizio, e che - salvo i casi in cui la durata è di per
sé sola così eloquente da rendere ictu oculi superfluo
ogni altro rilievo - lo faccia richiamandosi ai canoni indicati
nell'art. 2, comma 2, della citata legge: ossia facendosi carico
di valutare la complessità delle questioni trattate nello
specifico processo e del comportamento tenuto in quel processo dai
soggetti menzionati nella predetta norma. A questo scopo, tuttavia,
non è necessario che egli ripercorra minuziosamente tutti
i passaggi del processo della cui durata si discute, ma basterà
che si riferisca a quei fatti processuali che gli siano apparsi
"strettamente necessari ai fini della decisione" (art.
3, comma 6, come novellato dalla citata disposizione del d.l. n°
201 del 2002). Alla stregua di tali principi, la motivazione del
decreto qui impugnato appare del tutto adeguata, perché appunto
dà conto dei fatti e dei comportamenti processuali in base
ai quali la corte d'appello ha valutato che la complessità
del procedimento in esame fosse tale da renderne ragionevole la
durata. Discutere di siffatta valutazione implicherebbe, ancora
una volta, procedere ad una revisione del giudizio di merito non
consentita in questa sede.
5. Quanto appena osservato vale, com'è chiaro,
non solo per le doglianze che il ricorrente formula in ordine al
giudizio complessivo di non irragionevole durata dal processo, ma
anche per le censure più minutamente rivolte avverso i singoli
passaggi con cui la corte territoriale, al fine di motivare il proprio
giudizio, ha ricostruito l'iter di quel processo. Ricostruzione
certamente necessaria, ancorché la valutazione sulla durata
del processo debba essere unitaria, appunto perché una tale
valutazione non può prescindere dagli specifici accadimenti
del singolo processo. E però - giova ribadirlo - il modo
in cui tali specifici accadimenti sono apprezzati dal giudice dell'equa
riparazione, al fine di valutare la ragionevole durata del processo,
è pur sempre espressione di un giudizio di merito, come tale
rimesso alla corte d'appello e non censurabile in cassazione se
adeguatamente motivato. E, se è vero che il ricorrente a
più riprese fa riferimento a pretese insufficienze della
motivazione dell'impugnato provvedimento anche in ordine a singoli
passaggi di tale motivazione, è del pari vero che mai egli
mette in evidenza il carattere decisivo dell'uno o dell'altro rilievo,
finendo per riproporre tutto l'insieme delle questioni discusse
nel giudizio di merito quasi a richiedere una complessiva revisione
di tale giudizio. Revisione che, però, è certamente
inammissibile in questa sede, non essendo oltre tutto consentita
al giudice di legittimità la verifica diretta del materiale
istruttorio - e dunque dei documenti relativi al giudizio della
cui durata si controverte - sui quali il ricorrente basa le proprie
osservazioni critiche. Del pari inammissibili sono, infine, le censure
con cui il ricorrente denuncia un errata percezione di alcuni fatti
da parte della corte di merito, giacché ciò potrebbe
semmai integrare un vizio revocatorio, non essendo questa corte
di legittimità giudice del fatto; nonché la censura
concernente l'omesso accoglimento da parte del giudice di merito
di una richiesta di esibizione documentale, giacché la genericità
del riferimento alla "intera documentazione del procedimento"
incide sull'ammissibilità di tale richiesta e, comunque,
impedisce di apprezzare in questa sede la rilevanza del suo mancato
accoglimento in rapporto alla motivazione del decreto impugnato
(omissis).
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara
assorbito quello incidentale e compensa tra le parti le spese del
presente giudizio.
|