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La competenza territoriale, per i ricorsi riguardanti la richiesta
di un'equa riparazione del danno ai sensi della legge del 24 marzo
2001, n. 89 che hanno ad oggetto ritardi in giudizi dinanzi a giudici
diversi da quello ordinario, deve essere individuata ai sensi delle
norme di carattere generale contenute nel codice di procedura civile.
Nel caso in esame la Suprema Corte, evidenziando la carenza di
un collegamento tra distretti di Corte d'Appello e giudici amministrativi
(TAR e a maggior ragione il Consiglio di Stato) esprime l'autorevole
parere che ai ricorsi per equa riparazione del danno pendenti dinanzi
ai suddetti giudici non si applichino le norme specifiche sancite
dalla legge Pinto, ma quelle previste dalla disciplina generale
in tema di competenza territoriale ex art. 25 c.p.c
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(omissis) La legge del 24 marzo 2001 n. 89 - che ha
introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'equa riparazione
del danno patrimoniale o non patrimoniale conseguente al mancato
rispetto della durata ragionevole del processo di cui all'art. 6
paragrafo I della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali firmata in Roma il 4 novembre1950,
resa esecutiva con la Legge 4 agosto 1955 n. 848 ed entrata in vigore
per l'Italia il 26 ottobre 1955 - fissa all'art. 3 i criteri per
la determinazione della competenza territoriale, prevedendo che
la relativa domanda deve essere presentata "dinnanzi alla Corte
d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai
sensi dell'art. 11 del c.p.c. a giudicare nei procedimenti riguardanti
i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente
ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la
violazione si assume verificata".
Orbene l'espresso riferimento al distretto, sia per indicarne l'appartenenza
del giudice che si è occupato o si occupa del procedimento
della cui equa riparazione si discute e sia per individuare il giudice
competente, comporta necessariamente l'applicazione della richiamata
previsione ai soli giudici ordinari, i cui uffici, ad eccezione
della Corte di cassazione, sono appunto ripartiti in distretti.
I giudici amministrativi, sia che si tratti del TAR che del Consiglio
di Stato, non appartengono ad alcun distretto di Corte d'Appello,
sussistendo solamente una vicinanza territoriale che non può
giustificare il previsto spostamento, nemmeno tenendo presente la
ratio legis in quanto il sospetto sulla autonomia e sulla serenità
del giudice chiamato a decidere non potrebbe prescindere da un collegamento
funzionale tra i due uffici. Ciò peraltro è tanto
più evidente per i procedimenti, come quello in esame, pendenti
avanti al Consiglio di Stato in quanto, operando tale organo a livello
nazionale, non possono considerarsi anche per tale motivi "conclusi"
o "pendenti" nell'ambito di un distretto. Né la
normativa in esame potrebbe essere richiamata in via analogica o
estensiva in quanto, derogando ai principi generali sulla competenza,
non potrebbe trovare applicazione oltre i casi espressamente previsti.
Le esposte considerazioni sono in linea del resto con l'orientamento
di questa Corte (Cass. 32423/96) in materia di competenza territoriale
nei processi promossi ai sensi della legge 13 aprile 1988 n. 117
sulla responsabilità civile dei magistrati, relativamente
ai giudizi davanti alla Corte di Cassazione.
In relazione a tali procedimenti - per i quali l'art. 4 comma 1
di detta legge 117/1988 prevede la competenza del Tribunale della
sede della Corte d'Appello più vicina a quella nel cui distretto
è compreso l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato
della cui responsabilità si discute - è stata esclusa
infatti per i giudici della Cassazione l'applicabilità del
criterio di regolamentazione della competenza previsto da detta
norma sul rilievo che la Corte Suprema non può considerarsi
inclusa in alcun distretto. Né problemi di interpretazione
potrebbero sorgere per il fatto che la valutazione in ordine alla
ragionevole durata del processo civile coinvolge nel caso in esame
entrambi i gradi del giudizio amministrativo.
A parte la considerazione che ad analoghe conclusioni si perverrebbe
anche in presenza di un procedimento avanti al TAR, sia per i motivi
sopraesposti che per quanto si dirà nella individuazione
del giudice competente, si rileva che ai fini il procedimento deve
essere considerato un unicum, tenuto conto della previsione legislativa
che fa riferimento, per lo spostamento al luogo in cui si è
concluso, si è estinto o è ancora pendente il procedimento,
evidentemente considerato nella sua unità indipendentemente
dai gradi in cui si è articolato. Consegue che la competenza
territoriale per la trattazione del ricorso riguardante i ritardi
verificatisi nel corso di giudizi svoltisi dinanzi a giudici diversi
da quello ordinario deve essere individuata secondo i principi generali
con riferimento all'art. 25 c.p.c. il quale, nel disciplinare il
foro della P.A., prevede, quando essa è convenuta, la competenza
del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione
o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda,
in applicazione dei criteri previsti dagli articoli 20 e 21 c.p.c.
sia pure con l'ulteriore specifico riferimento al luogo dove ha
sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato.
Pendendo avanti al Consiglio di Stato il procedimento della cui
non ragionevole durata si discute, deve ritenersi, in applicazione
degli esposti principi, che in Roma si è realizzata la fattispecie
considerata dalla legge n. 89 del 2001 ai fini della richiesta di
indennizzo e cioè è sorta l'obbligazione, così
come in Roma deve ritenersi che debba essere eseguita l'obbligazione
medesima ai sensi dell'art. 1182 u.c. c.c. in quanto, riguardando
una somma di denaro non determinata, essa è esigibile al
domicilio del debitore.
Deve dichiararsi quindi la competenza della Corte d'appello di Roma,
concorrendo a tale soluzione i criteri previsti dall'art. 25 c.p.c.
(omissis).
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