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Corte di Cassazione - sez. I civile
ord. 4 febbraio 2003 n. 1653


Sommario

1. Massima - 2. Sentenza

Massima
(a cura di Leo Stilo)

La competenza territoriale, per i ricorsi riguardanti la richiesta di un'equa riparazione del danno ai sensi della legge del 24 marzo 2001, n. 89 che hanno ad oggetto ritardi in giudizi dinanzi a giudici diversi da quello ordinario, deve essere individuata ai sensi delle norme di carattere generale contenute nel codice di procedura civile.

Nel caso in esame la Suprema Corte, evidenziando la carenza di un collegamento tra distretti di Corte d'Appello e giudici amministrativi (TAR e a maggior ragione il Consiglio di Stato) esprime l'autorevole parere che ai ricorsi per equa riparazione del danno pendenti dinanzi ai suddetti giudici non si applichino le norme specifiche sancite dalla legge Pinto, ma quelle previste dalla disciplina generale in tema di competenza territoriale ex art. 25 c.p.c

(omissis) La legge del 24 marzo 2001 n. 89 - che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'equa riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale conseguente al mancato rispetto della durata ragionevole del processo di cui all'art. 6 paragrafo I della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata in Roma il 4 novembre1950, resa esecutiva con la Legge 4 agosto 1955 n. 848 ed entrata in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1955 - fissa all'art. 3 i criteri per la determinazione della competenza territoriale, prevedendo che la relativa domanda deve essere presentata "dinnanzi alla Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 del c.p.c. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata".
Orbene l'espresso riferimento al distretto, sia per indicarne l'appartenenza del giudice che si è occupato o si occupa del procedimento della cui equa riparazione si discute e sia per individuare il giudice competente, comporta necessariamente l'applicazione della richiamata previsione ai soli giudici ordinari, i cui uffici, ad eccezione della Corte di cassazione, sono appunto ripartiti in distretti.
I giudici amministrativi, sia che si tratti del TAR che del Consiglio di Stato, non appartengono ad alcun distretto di Corte d'Appello, sussistendo solamente una vicinanza territoriale che non può giustificare il previsto spostamento, nemmeno tenendo presente la ratio legis in quanto il sospetto sulla autonomia e sulla serenità del giudice chiamato a decidere non potrebbe prescindere da un collegamento funzionale tra i due uffici. Ciò peraltro è tanto più evidente per i procedimenti, come quello in esame, pendenti avanti al Consiglio di Stato in quanto, operando tale organo a livello nazionale, non possono considerarsi anche per tale motivi "conclusi" o "pendenti" nell'ambito di un distretto. Né la normativa in esame potrebbe essere richiamata in via analogica o estensiva in quanto, derogando ai principi generali sulla competenza, non potrebbe trovare applicazione oltre i casi espressamente previsti.
Le esposte considerazioni sono in linea del resto con l'orientamento di questa Corte (Cass. 32423/96) in materia di competenza territoriale nei processi promossi ai sensi della legge 13 aprile 1988 n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati, relativamente ai giudizi davanti alla Corte di Cassazione.
In relazione a tali procedimenti - per i quali l'art. 4 comma 1 di detta legge 117/1988 prevede la competenza del Tribunale della sede della Corte d'Appello più vicina a quella nel cui distretto è compreso l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato della cui responsabilità si discute - è stata esclusa infatti per i giudici della Cassazione l'applicabilità del criterio di regolamentazione della competenza previsto da detta norma sul rilievo che la Corte Suprema non può considerarsi inclusa in alcun distretto. Né problemi di interpretazione potrebbero sorgere per il fatto che la valutazione in ordine alla ragionevole durata del processo civile coinvolge nel caso in esame entrambi i gradi del giudizio amministrativo.
A parte la considerazione che ad analoghe conclusioni si perverrebbe anche in presenza di un procedimento avanti al TAR, sia per i motivi sopraesposti che per quanto si dirà nella individuazione del giudice competente, si rileva che ai fini il procedimento deve essere considerato un unicum, tenuto conto della previsione legislativa che fa riferimento, per lo spostamento al luogo in cui si è concluso, si è estinto o è ancora pendente il procedimento, evidentemente considerato nella sua unità indipendentemente dai gradi in cui si è articolato. Consegue che la competenza territoriale per la trattazione del ricorso riguardante i ritardi verificatisi nel corso di giudizi svoltisi dinanzi a giudici diversi da quello ordinario deve essere individuata secondo i principi generali con riferimento all'art. 25 c.p.c. il quale, nel disciplinare il foro della P.A., prevede, quando essa è convenuta, la competenza del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda, in applicazione dei criteri previsti dagli articoli 20 e 21 c.p.c. sia pure con l'ulteriore specifico riferimento al luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato.
Pendendo avanti al Consiglio di Stato il procedimento della cui non ragionevole durata si discute, deve ritenersi, in applicazione degli esposti principi, che in Roma si è realizzata la fattispecie considerata dalla legge n. 89 del 2001 ai fini della richiesta di indennizzo e cioè è sorta l'obbligazione, così come in Roma deve ritenersi che debba essere eseguita l'obbligazione medesima ai sensi dell'art. 1182 u.c. c.c. in quanto, riguardando una somma di denaro non determinata, essa è esigibile al domicilio del debitore.
Deve dichiararsi quindi la competenza della Corte d'appello di Roma, concorrendo a tale soluzione i criteri previsti dall'art. 25 c.p.c. (omissis).

 
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