a cura del
dott. Leo Stilo

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Corte di Cassazione - Cass. civ., sez. I-
del 7 aprile 2004, n. 6894 (ord.)

(Pres. Losavio - Rel. Salvago - P.M. Russo )


Svolgimento del processo


Rilevato che A. P., con ricorso davanti alla Corte di appello di Caltanissetta, chiedeva nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione ai sensi della legge 89 del 2001 per l'eccessiva durata di un giudizio instaurato nel 1977 davanti alla Corte dei Conti, sez. giurisdizionale della Regione siciliana onde ottenere la pensione privilegiata militare e definito con sentenza del 2 maggio 2000;

che detta amministrandosi, costituendosi eccepiva fra l'altro l'incompetenza per territorio della Corte nissena, ritenendo competente quella di Palermo;

che l'adita Corte di appello con decreto del 9 aprile 2002 declinava la propria competenza e dichiarava competente la Corte di appello di Palermo sul rilievo che il riferimento al distretto, sede del giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., contenuto nell'art. 3 dalla legge 89/2001, ha riguardo esclusivamente ad un'articolazione organizzativa tipica degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria; e non è perciò estensibile ai procedimenti attribuiti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero di quello contabile; per i quali torna ad applicarsi la regola generale del foro erariale contenuta nell'art. 25 cod. proc. civ., con conseguente appartenenza della controversia alla competenza della Corte di appello di Palermo, quale giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione oggetto della domanda;

che la Corte di appello di Palermo, davanti alla quale il giudizio veniva riassunto dal P., con decreto del 10 dicembre 2002 ha richiesto regolamento di competenza, ritenendo a sua volta di essere incompetente in quanto: a) l'art. 3 stabilisce in via generale un unico criterio per la determinazione della competenza territoriale, valido per qualsiasi controversia, pur se svolta davanti al giudice contabile; b) che detta interpretazione trova conferma nella finalità della norma di evitare che dette controversie in cui è sottoposto a giudizio l'operato del giudice, siano giudicate da magistrati appartenenti alla Corte di appello nella cui circoscrizione territoriale sia avvenuto il lamentato ritardo: finalità che persiste anche con riferimento a giudizi promossi innanzi a magistrati estranei all'ordine giudiziario, aventi pur essi la medesima relazione idonea, secondo la legge a costituire turbativa dell'esercizio imparziale e corretto della funzione giudiziaria;

Rilevato che il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che venisse dichiarata la competenza della Corte di appello di Palermo o in subordine della Corte di appello di Roma, quale giudice del luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione (domicilio del debitore ex art. 1182 cod. civ.), osserva:

Questa Corte ha già affermato in analoghi regolamenti di competenza (Cass. 10902/2003; 7721/2003; 1653/2003), che il dettato testuale dell'art. 3, 1° comma della legge 89/2001 ("La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai cenni dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata") identifica il giudice territorialmente competente per la domanda di equa riparazione nella corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 420 del 1998).

Per cui, proprio il riferimento al distretto - sia per indicare l'appartenenza del giudice che si è occupato o si occupa del procedimento in relazione al quale l'equa riparazione è chiesta, sia per individuare il giudice competente - comporta l'applicazione del criterio di competenza di cui alla norma soltanto ai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario, cioè ai magistrati ordinari (r.d. 12 del 1941 e succ. mod.) per i quali soltanto è prevista - ad eccezione della Corte di Cassazione - l'articolazione territoriale su base distrettuale (cfr. Tabella A annessa all'ord., nonché 42 segg., 52 segg. r.d. cit.).

Le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, invece, sono articolate in circoscrizioni regionali, che comprendono le province facenti parte delle singole regioni, ed hanno sede nei capoluoghi di regione (art. 1 d.l. 453 del 1993 e succ. modifiche); per cui i giudici contabili non fanno parte di alcun distretto di corte di appello, al di là di coincidenze territoriali di mero fatto e, dunque, inidonee a radicare un criterio legale di competenza territoriale. Il che è sufficiente per escludere l'applicabilità ai detti giudici di quello stabilito dall'art. 3 in esame.

Ma questa conclusione trova conferma anche nella ratio della norma, pur considerata dalla Corte di appello di Palermo: in quanto, siccome i giudizi sulla domanda di equa riparazione sono affidati ai giudici appartenenti alla giurisdizione ordinaria, l'art. 3 ha inteso derogare ai criteri generali di competenza (e non introdurne uno valido per tutti i procedimenti in cui sia stata chiesta l'equa riparazione) allo scopo di evitare che quei giudizi, nei quali comunque può venire in rilievo (anche) il comportamento del giudice del procedimento (art. 2,comma 2°) fossero decisi da magistrati del medesimo ordine ed operanti nello stesso distretto. Sicché con l'introduzione di detta deroga alle regole generali di competenza, il legislatore ha dato veste legislativa ad un principio di imparzialità che non viene in discussione nei rapporti tra magistrati appartenenti ad ordini giurisdizionali distinti.

E poiché per il carattere derogatorio e perciò eccezionale appena evidenziato, la norma non può essere applicata in via analogica o intensiva oltre i casi da essa considerati (art. 14 disp. sulla legge in generale), come in concreto ha fatto il decreto che ha richiesto il regolamento, il collegio deve ribadire che nei giudizi per equa riparazione, in relazione a dedotta durata irragionevole di processi celebrati davanti a giudici non articolati su base distrettuale, la competenza per territorio deve essere individuata secondo i principi generali: e, quindi, essendo convenuta in giudizio l'amministrazione dello Stato, con riferimento all'art. 25 cod. proc. civ. (foro della p.a.), secondo il quale la competenza appartiene alla Corte di appello nel distretto nella quale si trova il luogo ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.

Nel caso di specie, l'obbligazione azionata dal ricorrente riguarda un procedimento davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione siciliana, sicché deve dichiararsi che in Palermo, sede di detta sezione sia sorta l'obbligazione correlata alla irragionevole durata di quel procedimento (art. 25, cit., seconda parte); così come in Palermo deve ritenersi che debba essere eseguita l'obbligazione medesima ai sensi dell'art. 1182, ult. comma cod. civ. in quanto riguardando una somma di denaro non determinata, essa è esigibile al domicilio del debitore.

Deve dichiararsi, quindi, la competenza della Corte di appello di Palermo a conoscere della controversia.

P.Q.M.


La Corte, dichiara la competenza della Corte di appello di Palermo.





 
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