Svolgimento del processo
Rilevato che A. P., con ricorso davanti alla Corte di appello
di Caltanissetta, chiedeva nei confronti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il riconoscimento del diritto ad un'equa
riparazione ai sensi della legge 89 del 2001 per l'eccessiva durata
di un giudizio instaurato nel 1977 davanti alla Corte dei Conti,
sez. giurisdizionale della Regione siciliana onde ottenere la
pensione privilegiata militare e definito con sentenza del 2 maggio
2000;
che detta amministrandosi, costituendosi eccepiva
fra l'altro l'incompetenza per territorio della Corte nissena,
ritenendo competente quella di Palermo;
che l'adita Corte di appello con decreto del 9 aprile
2002 declinava la propria competenza e dichiarava competente la
Corte di appello di Palermo sul rilievo che il riferimento al
distretto, sede del giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod.
proc. pen., contenuto nell'art. 3 dalla legge 89/2001, ha riguardo
esclusivamente ad un'articolazione organizzativa tipica degli
uffici giudiziari della magistratura ordinaria; e non è
perciò estensibile ai procedimenti attribuiti alla giurisdizione
del giudice amministrativo, ovvero di quello contabile; per i
quali torna ad applicarsi la regola generale del foro erariale
contenuta nell'art. 25 cod. proc. civ., con conseguente appartenenza
della controversia alla competenza della Corte di appello di Palermo,
quale giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione oggetto
della domanda;
che la Corte di appello di Palermo, davanti alla
quale il giudizio veniva riassunto dal P., con decreto del 10
dicembre 2002 ha richiesto regolamento di competenza, ritenendo
a sua volta di essere incompetente in quanto: a) l'art. 3 stabilisce
in via generale un unico criterio per la determinazione della
competenza territoriale, valido per qualsiasi controversia, pur
se svolta davanti al giudice contabile; b) che detta interpretazione
trova conferma nella finalità della norma di evitare che
dette controversie in cui è sottoposto a giudizio l'operato
del giudice, siano giudicate da magistrati appartenenti alla Corte
di appello nella cui circoscrizione territoriale sia avvenuto
il lamentato ritardo: finalità che persiste anche con riferimento
a giudizi promossi innanzi a magistrati estranei all'ordine giudiziario,
aventi pur essi la medesima relazione idonea, secondo la legge
a costituire turbativa dell'esercizio imparziale e corretto della
funzione giudiziaria;
Rilevato che il procuratore generale presso questa
Corte ha chiesto che venisse dichiarata la competenza della Corte
di appello di Palermo o in subordine della Corte di appello di
Roma, quale giudice del luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione
(domicilio del debitore ex art. 1182 cod. civ.), osserva:
Questa Corte ha già affermato in analoghi
regolamenti di competenza (Cass. 10902/2003; 7721/2003; 1653/2003),
che il dettato testuale dell'art. 3, 1° comma della legge
89/2001 ("La domanda di equa riparazione si propone dinanzi
alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice
competente ai cenni dell'articolo 11 del codice di procedura penale
a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui
distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di
merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione
si assume verificata") identifica il giudice territorialmente
competente per la domanda di equa riparazione nella corte di appello
del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art.
11 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 420 del 1998).
Per cui, proprio il riferimento al distretto - sia
per indicare l'appartenenza del giudice che si è occupato
o si occupa del procedimento in relazione al quale l'equa riparazione
è chiesta, sia per individuare il giudice competente -
comporta l'applicazione del criterio di competenza di cui alla
norma soltanto ai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario,
cioè ai magistrati ordinari (r.d. 12 del 1941 e succ. mod.)
per i quali soltanto è prevista - ad eccezione della Corte
di Cassazione - l'articolazione territoriale su base distrettuale
(cfr. Tabella A annessa all'ord., nonché 42 segg., 52 segg.
r.d. cit.).
Le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti,
invece, sono articolate in circoscrizioni regionali, che comprendono
le province facenti parte delle singole regioni, ed hanno sede
nei capoluoghi di regione (art. 1 d.l. 453 del 1993 e succ. modifiche);
per cui i giudici contabili non fanno parte di alcun distretto
di corte di appello, al di là di coincidenze territoriali
di mero fatto e, dunque, inidonee a radicare un criterio legale
di competenza territoriale. Il che è sufficiente per escludere
l'applicabilità ai detti giudici di quello stabilito dall'art.
3 in esame.
Ma questa conclusione trova conferma anche nella
ratio della norma, pur considerata dalla Corte di appello di Palermo:
in quanto, siccome i giudizi sulla domanda di equa riparazione
sono affidati ai giudici appartenenti alla giurisdizione ordinaria,
l'art. 3 ha inteso derogare ai criteri generali di competenza
(e non introdurne uno valido per tutti i procedimenti in cui sia
stata chiesta l'equa riparazione) allo scopo di evitare che quei
giudizi, nei quali comunque può venire in rilievo (anche)
il comportamento del giudice del procedimento (art. 2,comma 2°)
fossero decisi da magistrati del medesimo ordine ed operanti nello
stesso distretto. Sicché con l'introduzione di detta deroga
alle regole generali di competenza, il legislatore ha dato veste
legislativa ad un principio di imparzialità che non viene
in discussione nei rapporti tra magistrati appartenenti ad ordini
giurisdizionali distinti.
E poiché per il carattere derogatorio e perciò
eccezionale appena evidenziato, la norma non può essere
applicata in via analogica o intensiva oltre i casi da essa considerati
(art. 14 disp. sulla legge in generale), come in concreto ha fatto
il decreto che ha richiesto il regolamento, il collegio deve ribadire
che nei giudizi per equa riparazione, in relazione a dedotta durata
irragionevole di processi celebrati davanti a giudici non articolati
su base distrettuale, la competenza per territorio deve essere
individuata secondo i principi generali: e, quindi, essendo convenuta
in giudizio l'amministrazione dello Stato, con riferimento all'art.
25 cod. proc. civ. (foro della p.a.), secondo il quale la competenza
appartiene alla Corte di appello nel distretto nella quale si
trova il luogo ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
Nel caso di specie, l'obbligazione azionata dal
ricorrente riguarda un procedimento davanti alla sezione giurisdizionale
della Corte dei Conti per la regione siciliana, sicché
deve dichiararsi che in Palermo, sede di detta sezione sia sorta
l'obbligazione correlata alla irragionevole durata di quel procedimento
(art. 25, cit., seconda parte); così come in Palermo deve
ritenersi che debba essere eseguita l'obbligazione medesima ai
sensi dell'art. 1182, ult. comma cod. civ. in quanto riguardando
una somma di denaro non determinata, essa è esigibile al
domicilio del debitore.
Deve dichiararsi, quindi, la competenza della Corte
di appello di Palermo a conoscere della controversia.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la competenza della Corte di appello di Palermo.