a cura del
dott. Leo Stilo

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Corte di Cassazione - Cass. civ., sez. I-
sentenza 8 aprile 2004, n. 6939

(Pres. Delli Priscoli - Rel. Marziale - P.M. Russo )


Sommario

1. Massima - 2. Sentenza

Massima
(a cura di Leo Stilo)

Il decreto della Corte d'Appello che esprime il giudizio di irragionevole durata del processo (ai sensi della legge n.89 del 2001) non richiede una specifica e puntuale motivazione quando dall'esame del processo, oggetto del giudizio, si evince chiramene (ictu oculi) che lo stesso si sia protratto per un tempo eccessivamente lungo.

Ritenuto in fatto


- che, con atto depositato il 17 ottobre 2001 presso la Corte d'appello di Venezia, il signor M. C. proponeva, in riassunzione del giudizio a suo tempo instaurato dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ricorso contro il Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 2, legge 24 marzo 2001, n. 89, chiedendone la condanna al pagamento di una "equa riparazione" dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'eccessiva durata di un processo civile da lui promosso nei confronti dei signori A. e M. G. e dell'O. M. D. P., al fine di ottenere il risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dalle lesioni subite nel corso di una partita di pallacanestro, deducendo:

- che detto giudizio, iniziato il 16 marzo 1984, si era prolungato, in primo grado, fino al 18 novembre 1992 e, in secondo grado, fino al 12 novembre 1997;

- che la durata complessiva del processo (il cui svolgimento era stato caratterizzato da rinvii "abnormi" sia nella fase istruttoria che in quella decisoria) era stata, quindi, di 13 anni e doveva ritenersi "non ragionevole" in base ai criteri stabiliti dall'art. 2 della citata legge 89/01;

- che la Corte territoriale, pur riconoscendo che la natura della controversia (risarcimento dei danni derivati da lesioni subite nel corso di una partita di pallacanestro) e la posizione assunta dalle parti avevano reso necessaria un'attività istruttoria assai laboriosa, concordava nel ritenere che la durata aveva ecceduto il termine sopra indicato, ma respingeva la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, sul rilievo che la sua esistenza non era stata in alcun modo dimostrata dall'interessato;

- che la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale veniva invece accolta dalla stessa Corte che, con apprezzamento equitativo, ne liquidava l'ammontare in complessivi Euro 4650, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, in considerazione della "situazione soggettiva di disagio" determinata dal protrarsi, oltre il tempo ragionevole del processo, della situazione di incertezza dei diritti in contestazione;

- che il C. chiede la cassazione di tale decreto con due motivi di ricorso;

- che il Ministero resiste e propone, a sua volta, tre motivi in via incidentale.

 

Considerato in diritto


- che deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.;

- che, con i due motivi del ricorso principale, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, il provvedimento impugnato viene censurato per aver liquidato il danno non patrimoniale - disattendendo quanto stabilito dall'art. 6, primo paragrafo, della Convenzione sopra ricordata e in ogni caso senza congrua motivazione - in misura assolutamente inadeguata rispetto al pregiudizio determinato dalla "non ragionevole" durata del processo e senza fare alcun riferimento alla particolarità della fattispecie;

- che la complessiva censura in tali termini formulata appare, sotto il primo profilo, chiaramente inammissibile, dal momento che la liquidazione è stata effettuata con apprezzamento equitativo (la cui congruità non è suscettibile di revisione in sede di legittimità: Cass. 3 gennaio 2003, n. 3; 4 febbraio 2003, n. 1600) e che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a porre in evidenza lacune o vizi logici della motivazione (Cass. 30 marzo 2000, n. 3904; 8 settembre 2000, n. 11854); sotto l'altro profilo, del tutto infondata, dal momento che la Corte territoriale, nell'esprimere la propria valutazione, ha fatto specifico riferimento, oltre che alla durata complessiva del processo, all'oggetto della controversia e alla qualità delle parti (la c.d. posta in gioco");

- che il ricorso principale deve essere quindi respinto;

- che con il primo motivo del ricorso incidentale, l'Avvocatura - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, legge 89/01, anche in relazione all'art. 2697 c.c. - censura il decreto impugnato per aver considerato il danno non patrimoniale quale conseguenza automatica (e, come tale, risarcibile anche in mancanza di prova) della durata "non ragionevole" del processo;

- che questa Corte, pur affermando che il danno in questione deve essere di volta in volta accertato e non può quindi considerarsi conseguenza automatica ed indefettibile dell'eccessivo protrarsi del processo, ha tuttavia precisato che la sua esistenza può essere desunta anche in via indiretta dalle circostanze di fatto allegate o comunque emergenti dagli atti, purché a tali elementi si faccia, sia pur sinteticamente, riferimento nella motivazione del provvedimento adottato (Cass. 5 novembre 2002, n. 15443; 3 gennaio 2003, n. 8; 14 gennaio 2003, n. 358; 17 aprile 2003, n. 6168);

- che la Corte territoriale, come si è già rilevato, ha correlato l'accoglimento della richiesta di risarcimento a elementi di fatto (f. 6), ritenendoli, con apprezzamento la cui esattezza non può essere riconsiderata in questa sede di legittimità (Cass. 3 gennaio 2003, n. 3), sufficienti a giustificare la decisione adottata;

- che il decreto non può dirsi quindi in contrasto con i principi sopra enunciati, dal momento che, per quanto si è detto, la prova dell'esistenza del danno può essere legittimamente desunta, in assenza di prove dirette, anche sulla base di presunzioni tratte dagli elementi comunque acquisiti al processo, senza che ciò comporti violazione delle regole sull'onere della prova;

- che con il secondo motivo dello stesso ricorso, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, legge 89/01, anche in relazione agli artt 163 e 163 bis c.p.c.; nonché vizio di motivazione - censura il provvedimento impugnato sotto un duplice profilo:

- per aver individuato quale momento iniziale di decorrenza del termine "ragionevole" fissato dall'art. 2 della citata legge 89/01 il giorno della notifica dell'atto introduttivo, anziché quello dell'udienza di comparizione indicato in tale atto;

- per non aver dato conto in modo adeguato delle ragioni per le quali la durata del processo è stata ritenuta "non ragionevole";

- che il primo rilievo è palesemente infondato, in quanto, nel nostro sistema, l'inizio del processo è, per espressa previsione del legislatore, ricollegata proprio alla notifica della citazione (art. 39, ultimo comma, c.p.c.);

- che l'altro rilievo è non meno infondato, posto: a) che il provvedimento impugnato, pur avendo sotto il profilo sostanziale natura decisoria di sentenza, conserva il carattere formale di decreto e, pertanto, la sua motivazione può essere ritenuta inadeguata solo se, neppure a grandi linee, sia possibile individuare, rispetto a un punto decisivo della controversia, una qualche motivazione (Cass. 12 novembre 2002, n. 15852; 19 novembre 2002, n. 16256); b) che la Corte territoriale, facendo specifico riferimento sia alla natura della controversia che allo svolgimento e alla durata complessiva del processo ha, sia pure sinteticamente, dato conto delle ragioni del proprio convincimento; c) che, del resto, il giudizio di "irragionevolezza" della durata del processo non richiede una specifica motivazione quando il giudizio si sia protratto per una tempo così lungo da rendere "ictu oculi" superfluo ogni ulteriore considerazione (Cass. 4 febbraio 2003, n. 1600);

- che con il terzo (e ultimo) motivo del ricorso incidentale si assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo liquidato gli interessi in assenza di domanda della parte interessata;

- che anche tale doglianza è infondata, dal momento: a) che il principio secondo cui gli interessi possono essere attribuiti solo su domanda di parte caratterizza le obbligazioni pecuniarie in senso stretto, vale a dire quelle aventi ad oggetto fin dall'origine un importo nominale di denaro (i c.d. debiti di valuta) e non anche quelle (i c.d. debiti di valore) in cui l'entità della prestazione è determinata in funzione di un valore diverso (Cass. 4 febbraio 1999, n. 977; 19 febbraio 2000, n. 1913); b) che l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell'equa riparazione, essendo destinata a procurare al danneggiato una quantità di denaro correlata all'entità del pregiudizio subito dal danneggiato, e quindi ad un determinato valore intrinseco, non può essere assimilata ai debiti di valuta;

- che, pertanto, non può esservi dubbio che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della citata legge 89/01 possano essere riconosciuti d'ufficio;

- che, conseguentemente, anche il ricorso incidentale deve essere respinto;

- che la reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.


La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.




 
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