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Ritenuto in fatto
- che, con atto depositato il 17 ottobre 2001 presso la Corte d'appello
di Venezia, il signor M. C. proponeva, in riassunzione del giudizio
a suo tempo instaurato dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
ricorso contro il Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 2,
legge 24 marzo 2001, n. 89, chiedendone la condanna al pagamento
di una "equa riparazione" dei danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti a causa dell'eccessiva durata di un processo
civile da lui promosso nei confronti dei signori A. e M. G. e dell'O.
M. D. P., al fine di ottenere il risarcimento di tutti danni, patrimoniali
e non patrimoniali, derivati dalle lesioni subite nel corso di una
partita di pallacanestro, deducendo:
- che detto giudizio, iniziato il 16 marzo 1984, si era prolungato,
in primo grado, fino al 18 novembre 1992 e, in secondo grado, fino
al 12 novembre 1997;
- che la durata complessiva del processo (il cui svolgimento era
stato caratterizzato da rinvii "abnormi" sia nella fase
istruttoria che in quella decisoria) era stata, quindi, di 13 anni
e doveva ritenersi "non ragionevole" in base ai criteri
stabiliti dall'art. 2 della citata legge 89/01;
- che la Corte territoriale, pur riconoscendo che la natura della
controversia (risarcimento dei danni derivati da lesioni subite
nel corso di una partita di pallacanestro) e la posizione assunta
dalle parti avevano reso necessaria un'attività istruttoria
assai laboriosa, concordava nel ritenere che la durata aveva ecceduto
il termine sopra indicato, ma respingeva la richiesta di risarcimento
del danno patrimoniale, sul rilievo che la sua esistenza non era
stata in alcun modo dimostrata dall'interessato;
- che la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno
non patrimoniale veniva invece accolta dalla stessa Corte che, con
apprezzamento equitativo, ne liquidava l'ammontare in complessivi
Euro 4650, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, in considerazione
della "situazione soggettiva di disagio" determinata dal
protrarsi, oltre il tempo ragionevole del processo, della situazione
di incertezza dei diritti in contestazione;
- che il C. chiede la cassazione di tale decreto con due motivi
di ricorso;
- che il Ministero resiste e propone, a sua volta, tre motivi in
via incidentale.
Considerato in diritto
- che deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi,
ai sensi dell'art. 335 c.p.c.;
- che, con i due motivi del ricorso principale, che per la loro
connessione possono essere esaminati congiuntamente, il provvedimento
impugnato viene censurato per aver liquidato il danno non patrimoniale
- disattendendo quanto stabilito dall'art. 6, primo paragrafo, della
Convenzione sopra ricordata e in ogni caso senza congrua motivazione
- in misura assolutamente inadeguata rispetto al pregiudizio determinato
dalla "non ragionevole" durata del processo e senza fare
alcun riferimento alla particolarità della fattispecie;
- che la complessiva censura in tali termini formulata appare,
sotto il primo profilo, chiaramente inammissibile, dal momento che
la liquidazione è stata effettuata con apprezzamento equitativo
(la cui congruità non è suscettibile di revisione
in sede di legittimità: Cass. 3 gennaio 2003, n. 3; 4 febbraio
2003, n. 1600) e che il ricorrente non ha fornito elementi idonei
a porre in evidenza lacune o vizi logici della motivazione (Cass.
30 marzo 2000, n. 3904; 8 settembre 2000, n. 11854); sotto l'altro
profilo, del tutto infondata, dal momento che la Corte territoriale,
nell'esprimere la propria valutazione, ha fatto specifico riferimento,
oltre che alla durata complessiva del processo, all'oggetto della
controversia e alla qualità delle parti (la c.d. posta in
gioco");
- che il ricorso principale deve essere quindi respinto;
- che con il primo motivo del ricorso incidentale, l'Avvocatura
- denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, legge
89/01, anche in relazione all'art. 2697 c.c. - censura il decreto
impugnato per aver considerato il danno non patrimoniale quale conseguenza
automatica (e, come tale, risarcibile anche in mancanza di prova)
della durata "non ragionevole" del processo;
- che questa Corte, pur affermando che il danno in questione deve
essere di volta in volta accertato e non può quindi considerarsi
conseguenza automatica ed indefettibile dell'eccessivo protrarsi
del processo, ha tuttavia precisato che la sua esistenza può
essere desunta anche in via indiretta dalle circostanze di fatto
allegate o comunque emergenti dagli atti, purché a tali elementi
si faccia, sia pur sinteticamente, riferimento nella motivazione
del provvedimento adottato (Cass. 5 novembre 2002, n. 15443; 3 gennaio
2003, n. 8; 14 gennaio 2003, n. 358; 17 aprile 2003, n. 6168);
- che la Corte territoriale, come si è già rilevato,
ha correlato l'accoglimento della richiesta di risarcimento a elementi
di fatto (f. 6), ritenendoli, con apprezzamento la cui esattezza
non può essere riconsiderata in questa sede di legittimità
(Cass. 3 gennaio 2003, n. 3), sufficienti a giustificare la decisione
adottata;
- che il decreto non può dirsi quindi in contrasto con i
principi sopra enunciati, dal momento che, per quanto si è
detto, la prova dell'esistenza del danno può essere legittimamente
desunta, in assenza di prove dirette, anche sulla base di presunzioni
tratte dagli elementi comunque acquisiti al processo, senza che
ciò comporti violazione delle regole sull'onere della prova;
- che con il secondo motivo dello stesso ricorso, il ricorrente
- denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, legge
89/01, anche in relazione agli artt 163 e 163 bis c.p.c.; nonché
vizio di motivazione - censura il provvedimento impugnato sotto
un duplice profilo:
- per aver individuato quale momento iniziale di decorrenza del
termine "ragionevole" fissato dall'art. 2 della citata
legge 89/01 il giorno della notifica dell'atto introduttivo, anziché
quello dell'udienza di comparizione indicato in tale atto;
- per non aver dato conto in modo adeguato delle ragioni per le
quali la durata del processo è stata ritenuta "non ragionevole";
- che il primo rilievo è palesemente infondato, in quanto,
nel nostro sistema, l'inizio del processo è, per espressa
previsione del legislatore, ricollegata proprio alla notifica della
citazione (art. 39, ultimo comma, c.p.c.);
- che l'altro rilievo è non meno infondato, posto: a) che
il provvedimento impugnato, pur avendo sotto il profilo sostanziale
natura decisoria di sentenza, conserva il carattere formale di decreto
e, pertanto, la sua motivazione può essere ritenuta inadeguata
solo se, neppure a grandi linee, sia possibile individuare, rispetto
a un punto decisivo della controversia, una qualche motivazione
(Cass. 12 novembre 2002, n. 15852; 19 novembre 2002, n. 16256);
b) che la Corte territoriale, facendo specifico riferimento sia
alla natura della controversia che allo svolgimento e alla durata
complessiva del processo ha, sia pure sinteticamente, dato conto
delle ragioni del proprio convincimento; c) che, del resto, il giudizio
di "irragionevolezza" della durata del processo non richiede
una specifica motivazione quando il giudizio si sia protratto per
una tempo così lungo da rendere "ictu oculi" superfluo
ogni ulteriore considerazione (Cass. 4 febbraio 2003, n. 1600);
- che con il terzo (e ultimo) motivo del ricorso incidentale si
assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in violazione dell'art.
112 c.p.c. avendo liquidato gli interessi in assenza di domanda
della parte interessata;
- che anche tale doglianza è infondata, dal momento: a)
che il principio secondo cui gli interessi possono essere attribuiti
solo su domanda di parte caratterizza le obbligazioni pecuniarie
in senso stretto, vale a dire quelle aventi ad oggetto fin dall'origine
un importo nominale di denaro (i c.d. debiti di valuta) e non anche
quelle (i c.d. debiti di valore) in cui l'entità della prestazione
è determinata in funzione di un valore diverso (Cass. 4 febbraio
1999, n. 977; 19 febbraio 2000, n. 1913); b) che l'obbligazione
avente ad oggetto il pagamento dell'equa riparazione, essendo destinata
a procurare al danneggiato una quantità di denaro correlata
all'entità del pregiudizio subito dal danneggiato, e quindi
ad un determinato valore intrinseco, non può essere assimilata
ai debiti di valuta;
- che, pertanto, non può esservi dubbio che gli interessi
sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione ai sensi dell'art.
2 della citata legge 89/01 possano essere riconosciuti d'ufficio;
- che, conseguentemente, anche il ricorso incidentale deve essere
respinto;
- che la reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale
compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa
le spese.
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