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Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 10.10.2001 R. G. conveniva il Ministero
della Giustizia innanzi alla Corte di Appello di Trento onde ottenere
l'equo indennizzo per la irragionevole durata di un procedimento,
da lui instaurato il 7.9.1968 innanzi al Tribunale di Verona nei
confronti del Consorzio di Bonifica Zerpone Alpone Verona e concluso
con sentenza 18.04.2001 della Cassazione. Esponeva che nella controversia
- ad oggetto il pagamento di somme dovute per inadempimento alle
obbligazioni nascenti da contratto di appalto - si erano avute:
- una sentenza 2.6.1987 del Tribunale di Verona, che aveva riconosciuto
all'appaltatore lire 14.472.487 oltre interessi e rivalutazione;
- la pronunzia 5.10.1992 della Corte di Venezia che aveva dichiarato
inammissibile l'appello proposto dal R. nei confronti della prima
decisione;
- la sentenza 1.2.1996 della Corte di Cassazione che, accogliendo
una censura sulla statuizione di inammissibilità dell'appello,
aveva cassato la sentenza e rinviato alla stessa Corte;
- la pronunzia 9.6.1998 della Corte veneziana in sede di rinvio
che aveva riconosciuto al R. un maggior credito;
- la decisione 18.4.2001 della Cassazione che aveva rigettato il
ricorso del R..
Si doleva il ricorrente della irragionevolezza di una durata complessiva
del processo di quasi 33 anni e chiedeva di essere indennizzato
dei pregiudizi patrimoniali e morali patiti.
Costituitosi il Ministero, la Corte di Trento con decreto 19.12.2001
condannava il convenuto al pagamento della somma di lire 7.500.000
quale indennizzo per il solo pregiudizio morale. Affermava quel
Giudice in motivazione che:
1. scrutinando la durata del processo alla stregua dei parametri
di cui all'art. 2 della L. 89/01 e non considerando le censure afferenti
il merito delle decisioni prese, né assegnando valore alla
permanente violazione dell'art. 81 d. att. c.p.c., si doveva in
particolare tenere conto dell'onere della parte di adottare le iniziative
dirette ad abbreviare la durata della procedura e del divieto di
ricorrere a tecniche dilatorie;
2. in tal senso si era più volte pronunziata la Corte Europea;
3. nella specie, i primi dieci anni di durata del giudizio di primo
grado avevano visto per cinque anni il susseguirsi di richieste
di rinvio concordate tra le parti e per altri cinque anni l'articolazione
di deduzioni e controdeduzioni istruttorie;
4. dal dicembre 1977 al dicembre 1985 si era svolta una consulenza
tecnica ed una sua rinnovazione, sì che la causa era stata
definita in primo grado con sentenza del settembre 1987;
5. pertanto, nei dieci anni circa seguiti al primo decennio di
inattività, cinque anni dovevano ritenersi trascorsi senza
alcuna giustificazione (in particolare avendo riguardo alla normale
complessità di una CTU in materia di appalto pubblico);
6. quanto al giudizio di appello ed al primo giudizio di legittimità,
andava del pari giudicato essere irragionevole il tempo di anni
due ed anni uno rispettivamente trascorso, nel mentre dovevano considerarsi
congrui i tempi dei due successivi gradi (di rinvio e di cassazione
avverso la relativa pronunzia), anche considerando i lunghi tempi
correnti tra data di pubblicazione della sentenza e data della sua
impugnazione;
7. venendo, quindi, alla pretesa di ristoro di danno patrimoniale,
occorreva precisare che l'attore doveva provare l'esistenza di un
danno diverso ed autonomo da quello afferente la mancata percezione
della somma rivendicata nel giudizio, un danno cagionato dal trascorrere
dell'irragionevole tempo del processo;
8. al proposito l'attore aveva individuato detto danno nella somma
di lire 1.938.906.028 consistente sia nella svalutazione del capitale
dal 1971 al 2001 sia nella mancata percezione dei frutti del capitale
iniziale, oltre all'ammontare delle spese dei cinque gradi;
9. le pretese al ristoro del danno patrimoniale così precisate
erano inammissibili, la prima perché il ristoro del danno
da ritardo nella percezione del credito di valuta era stato già
ottenuto nel giudizio presupposto ai sensi dell'art. 1224 c. 2 c.c.
e la seconda perché il ritardo non aveva determinato ex se
la superfluità o l'aggravio delle spese;
10. con riguardo alla pretesa di ristoro del danno non patrimoniale,
facendo applicazione della giurisprudenza della Corte Europea appariva
congrua, in via di equità, la riparazione in ragione di lire
1.000.000 ad anno per il giudizio di merito e di lire 500.000 ad
anno per il giudizio di legittimità, per un totale di lire
7.500.000.
Per la cassazione di tale decreto il R. ha proposto ricorso il
30.8.2002 al quale ha resistito il Ministero con controricorso del
25.10.2002. Il ricorrente ha depositato memoria ed entrambe le parti
hanno discusso oralmente.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il ricorso - infondate essendo le censure
sulle quali si fonda - debba essere rigettato.
Con un primo motivo il R. censura il decreto impugnato per avere
la Corte di merito falsamente applicato la legge 89/01 e l'art.
6 della CEDU là dove ha sostenuto essere stati perpetrati
comportamenti dilatori omettendo di considerare che il giudice aveva
tutti i poteri di direzione del procedimento per condurlo ad
esito celere e che in particolare vi erano stati tempi abnormi
richiesti per l'espletamento della consulenza e della sua rinnovazione.
La doglianza non può essere condivisa.
La Corte di merito, come dianzi rammentato, ha affermato - con
valutazione sorretta da attenta e logica motivazione - che il primo
decennio del giudizio di primo grado era stato segnato da una sequela
di rinvii (semplici od "istruttori") sempre concordati
dalle parti nel mentre il secondo decennio aveva visto una attività
di indagine peritale che aveva avuto tempi solo parzialmente giustificati:
di qui la valutazione di considerare imputabile al "comportamento
della parte" il primo decennio di durata ed ingiustificati
cinque anni del secondo decennio.
Orbene, alla precisa valutazione che la Corte ha tratto - in termini
di addebitabilità allo stesso attore - del primo decennio
di inazione, il ricorrente ritiene di contrapporre la evitabilità
di quella lunga stasi sol che il Giudice del merito avesse adottato
ex officio le proprie iniziative di impulso e definizione.
Il rilievo è inconsistente, posto che l'addebitabilità
alla tattica dilatoria della parte o alla sua stessa ingiustificata
inazione nel non attivare strumenti sollecitatori è un preciso
criterio legale di esclusione della irragionevolezza affidato dall'art.
2 c. 2 della legge 89/01 alla prudente valutazione della Corte di
merito (e sul quale questa Corte ha avuto modo di emettere, in diverse
fattispecie, significative pronunzie: Cass. 15992/02 - 16936/02
- 2643/03 - 6180/03), con la conseguenza per la quale ben ha potuto
la Corte territoriale riconnettere a tale addebitabilità
valore preponderante ed assorbente ai fini del giudizio che le competeva,
sì da non riconoscere un ruolo determinante nel fatto che
l'istruttore del processo presupposto non avesse ritenuto, in un
quadro di accertata concorde volontà dilatoria delle parti,
di imporre d'ufficio un impulso sollecitatorio (pervero di scarsa
efficacia nel contesto del processo di cognizione regolato dalle
norme ante riforma).
Quanto all'insistito rilievo afferente la abnormità della
durata anche .del secondo decennio del primo grado del giudizio,
esso appare affatto inammissibile là dove, a fronte di una
precisa e motivata valutazione di irragionevolezza di ben cinque
anni della predetta durata (correlata allo scrutinio dei tempi istruttori
necessari), si limita ad esprimere proprio generico dissenso senza
dedurre specifiche omissioni o particolari illogicità motivazionali
dell'iter logico attraverso il quale il decreto impugnato è
pervenuto al risultato censurato.
Non diversa sorte merita il secondo motivo con il quale si denunzia
violazione degli artt. 1226 e 2043 c.c. per avere la Corte di Trento
escluso la sussistenza di un danno patrimoniale indennizzabile ex
art. 2 c. 3 legge 89/01 là dove appariva evidente la esiguità
del ristoro riconosciuto ex art. 1224 c. 2 c.c. dal giudice della
causa e la correlazione causale della perdita di valore del credito
rispetto alla durata irragionevole del processo che ebbe a riconoscerla.
La censura non coglie infatti la chiara, quanto esatta, ratio della
decisione della Corte di merito di non riconoscere come danno in
quella sede indennizzabile la perdita del valore del credito riconosciuto
al R., ratio per la quale il danno patrimoniale deve non solo essere
casualmente collegato (in termini di causalità adeguata:
vd. Cass. 2382/03) al fatto costituito dalla abnorme durata del
processo ma non deve aver avuto in quel processo specifico ristoro.
La Corte di Trento ha invero colto la interferenza tra danno da
inadempimento della obbligazione pecuniaria, ristorato nel processo,
e danno da ritardata definizione di quello stesso processo che sia
dall'attore ricondotto al solo effetto del tempo sul valore reale
del credito: la Corte ha infatti esattamente affermato che, quando
il danno patrimoniale prospettato nella sede dell'art. 2 della legge
89/01 sia esclusivamente indicato nella perdita del potere d'acquisto
della somma riconosciuta, ed ove nel giudizio presupposto siano
stati già irrevocabilmente liquidati sia gli interessi legali
sia il maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2 c.c., nulla è
a riconoscersi nella sede dell'equa riparazione.
Va infatti al proposito precisato che alla cognizione propria di
tale sede sfugge necessariamente, per sua estraneità istituzionale,
l'attribuzione degli accessori del credito e senza che la l'insufficiente
od addirittura omessa liquidazione operata dal giudice di quel credito
possa essere sostituita od integrata dal giudice dell'equa riparazione,
della insufficienza od omissione ben essendosi potuto il creditore
dolere nel relativo procedimento di cognizione.
Infondata è, infine, la censura contenuta nel terzo motivo
del ricorso, là dove, dopo aver ribadito la doglianza sulla
apoditticità delle valutazioni di irragionevolezza di una
durata di soli otto anni, in un procedimento concluso dopo 33 anni,
si duole della irrisorietà della liquidazione equitativa
del danno non patrimoniale, contenuta nella sola somma di lire 7.500.000.
Sotto il primo profilo la doglianza non contiene, come dianzi si
è già avuto modo di notare, la deduzione di vizi logici
a carico della attenta e completa disamina che la Corte di Trento
ha fatto della annosa vicenda processuale e delle valutazioni tratte
da essa, ma solo la esposizione del proprio dissenso da quelle valutazioni
e la insistita sottolineatura della mancanza di una analitica illustrazione
delle relative ragioni (sottolineatura che ignora come la Corte
di merito abbia dato motivazione attenta e sempre adeguata alla
necessità di illustrare le ragioni di una decisione che la
legge ha inteso fosse adottata con decreto).
Sotto il secondo profilo, poi, appare affatto inammissibile la
mera prospettazione della propria opinione sulla irrisorietà
del parametro di liquidazione adottato senza neanche addurre vizi
logici della scelta o violazioni di legge (se pur sotto il profilo
della difformità del quantum annuo prescelto dall'ammontare
in consimili casi riconosciuto dalla Corte Europea, come precisato
da questa Corte a S.U. nella sentenza 1340/04). Per entrambi i versi,
quindi, la censura in esame non può trovare ingresso in questa
sede.
Appare sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra
parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e compensa tra le parti
le spese del giudizio.
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