a cura del
dott. Leo Stilo

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Corte di Cassazione - Cass. civ., sez. I,
sentenza del 16-04-2004, n. 7254

(Pres. Delli Priscoli - Rel. Macioce - P.M. Carestia )


Sommario

Svolgimento del processo


Con ricorso depositato il 10.10.2001 R. G. conveniva il Ministero della Giustizia innanzi alla Corte di Appello di Trento onde ottenere l'equo indennizzo per la irragionevole durata di un procedimento, da lui instaurato il 7.9.1968 innanzi al Tribunale di Verona nei confronti del Consorzio di Bonifica Zerpone Alpone Verona e concluso con sentenza 18.04.2001 della Cassazione. Esponeva che nella controversia - ad oggetto il pagamento di somme dovute per inadempimento alle obbligazioni nascenti da contratto di appalto - si erano avute:

- una sentenza 2.6.1987 del Tribunale di Verona, che aveva riconosciuto all'appaltatore lire 14.472.487 oltre interessi e rivalutazione;

- la pronunzia 5.10.1992 della Corte di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal R. nei confronti della prima decisione;

- la sentenza 1.2.1996 della Corte di Cassazione che, accogliendo una censura sulla statuizione di inammissibilità dell'appello, aveva cassato la sentenza e rinviato alla stessa Corte;

- la pronunzia 9.6.1998 della Corte veneziana in sede di rinvio che aveva riconosciuto al R. un maggior credito;

- la decisione 18.4.2001 della Cassazione che aveva rigettato il ricorso del R..

Si doleva il ricorrente della irragionevolezza di una durata complessiva del processo di quasi 33 anni e chiedeva di essere indennizzato dei pregiudizi patrimoniali e morali patiti.

Costituitosi il Ministero, la Corte di Trento con decreto 19.12.2001 condannava il convenuto al pagamento della somma di lire 7.500.000 quale indennizzo per il solo pregiudizio morale. Affermava quel Giudice in motivazione che:

1. scrutinando la durata del processo alla stregua dei parametri di cui all'art. 2 della L. 89/01 e non considerando le censure afferenti il merito delle decisioni prese, né assegnando valore alla permanente violazione dell'art. 81 d. att. c.p.c., si doveva in particolare tenere conto dell'onere della parte di adottare le iniziative dirette ad abbreviare la durata della procedura e del divieto di ricorrere a tecniche dilatorie;

2. in tal senso si era più volte pronunziata la Corte Europea;

3. nella specie, i primi dieci anni di durata del giudizio di primo grado avevano visto per cinque anni il susseguirsi di richieste di rinvio concordate tra le parti e per altri cinque anni l'articolazione di deduzioni e controdeduzioni istruttorie;

4. dal dicembre 1977 al dicembre 1985 si era svolta una consulenza tecnica ed una sua rinnovazione, sì che la causa era stata definita in primo grado con sentenza del settembre 1987;

5. pertanto, nei dieci anni circa seguiti al primo decennio di inattività, cinque anni dovevano ritenersi trascorsi senza alcuna giustificazione (in particolare avendo riguardo alla normale complessità di una CTU in materia di appalto pubblico);

6. quanto al giudizio di appello ed al primo giudizio di legittimità, andava del pari giudicato essere irragionevole il tempo di anni due ed anni uno rispettivamente trascorso, nel mentre dovevano considerarsi congrui i tempi dei due successivi gradi (di rinvio e di cassazione avverso la relativa pronunzia), anche considerando i lunghi tempi correnti tra data di pubblicazione della sentenza e data della sua impugnazione;

7. venendo, quindi, alla pretesa di ristoro di danno patrimoniale, occorreva precisare che l'attore doveva provare l'esistenza di un danno diverso ed autonomo da quello afferente la mancata percezione della somma rivendicata nel giudizio, un danno cagionato dal trascorrere dell'irragionevole tempo del processo;

8. al proposito l'attore aveva individuato detto danno nella somma di lire 1.938.906.028 consistente sia nella svalutazione del capitale dal 1971 al 2001 sia nella mancata percezione dei frutti del capitale iniziale, oltre all'ammontare delle spese dei cinque gradi;

9. le pretese al ristoro del danno patrimoniale così precisate erano inammissibili, la prima perché il ristoro del danno da ritardo nella percezione del credito di valuta era stato già ottenuto nel giudizio presupposto ai sensi dell'art. 1224 c. 2 c.c. e la seconda perché il ritardo non aveva determinato ex se la superfluità o l'aggravio delle spese;

10. con riguardo alla pretesa di ristoro del danno non patrimoniale, facendo applicazione della giurisprudenza della Corte Europea appariva congrua, in via di equità, la riparazione in ragione di lire 1.000.000 ad anno per il giudizio di merito e di lire 500.000 ad anno per il giudizio di legittimità, per un totale di lire 7.500.000.

Per la cassazione di tale decreto il R. ha proposto ricorso il 30.8.2002 al quale ha resistito il Ministero con controricorso del 25.10.2002. Il ricorrente ha depositato memoria ed entrambe le parti hanno discusso oralmente.

Motivi della decisione


Ritiene il Collegio che il ricorso - infondate essendo le censure sulle quali si fonda - debba essere rigettato.

Con un primo motivo il R. censura il decreto impugnato per avere la Corte di merito falsamente applicato la legge 89/01 e l'art. 6 della CEDU là dove ha sostenuto essere stati perpetrati comportamenti dilatori omettendo di considerare che il giudice aveva tutti i poteri di direzione del procedimento per condurlo ad

esito celere e che in particolare vi erano stati tempi abnormi richiesti per l'espletamento della consulenza e della sua rinnovazione. La doglianza non può essere condivisa.

La Corte di merito, come dianzi rammentato, ha affermato - con valutazione sorretta da attenta e logica motivazione - che il primo decennio del giudizio di primo grado era stato segnato da una sequela di rinvii (semplici od "istruttori") sempre concordati dalle parti nel mentre il secondo decennio aveva visto una attività di indagine peritale che aveva avuto tempi solo parzialmente giustificati: di qui la valutazione di considerare imputabile al "comportamento della parte" il primo decennio di durata ed ingiustificati cinque anni del secondo decennio.

Orbene, alla precisa valutazione che la Corte ha tratto - in termini di addebitabilità allo stesso attore - del primo decennio di inazione, il ricorrente ritiene di contrapporre la evitabilità di quella lunga stasi sol che il Giudice del merito avesse adottato ex officio le proprie iniziative di impulso e definizione.

Il rilievo è inconsistente, posto che l'addebitabilità alla tattica dilatoria della parte o alla sua stessa ingiustificata inazione nel non attivare strumenti sollecitatori è un preciso criterio legale di esclusione della irragionevolezza affidato dall'art. 2 c. 2 della legge 89/01 alla prudente valutazione della Corte di merito (e sul quale questa Corte ha avuto modo di emettere, in diverse fattispecie, significative pronunzie: Cass. 15992/02 - 16936/02 - 2643/03 - 6180/03), con la conseguenza per la quale ben ha potuto la Corte territoriale riconnettere a tale addebitabilità valore preponderante ed assorbente ai fini del giudizio che le competeva, sì da non riconoscere un ruolo determinante nel fatto che l'istruttore del processo presupposto non avesse ritenuto, in un quadro di accertata concorde volontà dilatoria delle parti, di imporre d'ufficio un impulso sollecitatorio (pervero di scarsa efficacia nel contesto del processo di cognizione regolato dalle norme ante riforma).

Quanto all'insistito rilievo afferente la abnormità della durata anche .del secondo decennio del primo grado del giudizio, esso appare affatto inammissibile là dove, a fronte di una precisa e motivata valutazione di irragionevolezza di ben cinque anni della predetta durata (correlata allo scrutinio dei tempi istruttori necessari), si limita ad esprimere proprio generico dissenso senza dedurre specifiche omissioni o particolari illogicità motivazionali dell'iter logico attraverso il quale il decreto impugnato è pervenuto al risultato censurato.

Non diversa sorte merita il secondo motivo con il quale si denunzia violazione degli artt. 1226 e 2043 c.c. per avere la Corte di Trento escluso la sussistenza di un danno patrimoniale indennizzabile ex art. 2 c. 3 legge 89/01 là dove appariva evidente la esiguità del ristoro riconosciuto ex art. 1224 c. 2 c.c. dal giudice della causa e la correlazione causale della perdita di valore del credito rispetto alla durata irragionevole del processo che ebbe a riconoscerla.

La censura non coglie infatti la chiara, quanto esatta, ratio della decisione della Corte di merito di non riconoscere come danno in quella sede indennizzabile la perdita del valore del credito riconosciuto al R., ratio per la quale il danno patrimoniale deve non solo essere casualmente collegato (in termini di causalità adeguata: vd. Cass. 2382/03) al fatto costituito dalla abnorme durata del processo ma non deve aver avuto in quel processo specifico ristoro.

La Corte di Trento ha invero colto la interferenza tra danno da inadempimento della obbligazione pecuniaria, ristorato nel processo, e danno da ritardata definizione di quello stesso processo che sia dall'attore ricondotto al solo effetto del tempo sul valore reale del credito: la Corte ha infatti esattamente affermato che, quando il danno patrimoniale prospettato nella sede dell'art. 2 della legge 89/01 sia esclusivamente indicato nella perdita del potere d'acquisto della somma riconosciuta, ed ove nel giudizio presupposto siano stati già irrevocabilmente liquidati sia gli interessi legali sia il maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2 c.c., nulla è a riconoscersi nella sede dell'equa riparazione.

Va infatti al proposito precisato che alla cognizione propria di tale sede sfugge necessariamente, per sua estraneità istituzionale, l'attribuzione degli accessori del credito e senza che la l'insufficiente od addirittura omessa liquidazione operata dal giudice di quel credito possa essere sostituita od integrata dal giudice dell'equa riparazione, della insufficienza od omissione ben essendosi potuto il creditore dolere nel relativo procedimento di cognizione.

Infondata è, infine, la censura contenuta nel terzo motivo del ricorso, là dove, dopo aver ribadito la doglianza sulla apoditticità delle valutazioni di irragionevolezza di una durata di soli otto anni, in un procedimento concluso dopo 33 anni, si duole della irrisorietà della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, contenuta nella sola somma di lire 7.500.000.

Sotto il primo profilo la doglianza non contiene, come dianzi si è già avuto modo di notare, la deduzione di vizi logici a carico della attenta e completa disamina che la Corte di Trento ha fatto della annosa vicenda processuale e delle valutazioni tratte da essa, ma solo la esposizione del proprio dissenso da quelle valutazioni e la insistita sottolineatura della mancanza di una analitica illustrazione delle relative ragioni (sottolineatura che ignora come la Corte di merito abbia dato motivazione attenta e sempre adeguata alla necessità di illustrare le ragioni di una decisione che la legge ha inteso fosse adottata con decreto).

Sotto il secondo profilo, poi, appare affatto inammissibile la mera prospettazione della propria opinione sulla irrisorietà del parametro di liquidazione adottato senza neanche addurre vizi logici della scelta o violazioni di legge (se pur sotto il profilo della difformità del quantum annuo prescelto dall'ammontare in consimili casi riconosciuto dalla Corte Europea, come precisato da questa Corte a S.U. nella sentenza 1340/04). Per entrambi i versi, quindi, la censura in esame non può trovare ingresso in questa sede.

Appare sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.


La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.



 
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