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Svolgimento del processo
Rilevato che G. S., con ricorso davanti alla Corte di appello di
Caltanissetta, chiedeva il riconoscimento nei confronti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, del diritto ad un'equa riparazione ai
sensi della legge 89 del 2001 per l'eccessiva durata di un giudizio
instaurato nel 1968 davanti alla Corte dei Conti, sez. giurisdizionale
della Ragione siciliana al fine di ottenere la pensione a causa
di servizio e definito con sentenza del 16 agosto 1999;
che detta amministrazione, costituendosi eccepiva fra l'altro l'incompetenza
per territorio dalla Corte nissena, ritenendo competente quella
di Palermo;
che l'adita Corte di appello con decreto dell'11 aprile 2002 declinava
la propria competenza e dichiarava competente la Corte di appello
di Palermo sul rilievo che il riferimento al distretto, sede del
giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., contenuto
nell'art. 3 della legge 89/2001, ha riguardo esclusivamente ad un'articolazione
organizzativa tipica degli uffici giudiziari della magistratura
ordinaria, e non è perciò estensibile ai procedimenti
attribuiti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero
di quello contabile; per i quali torna ad applicarsi la regola generale
del foro erariale contenuta nell'art. 25 cod. proc. civ., con conseguente
appartenenza della controversia alla competenza della Corte di appello
di Palermo, quale giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione
oggetto della domanda;
che la Corte di appello di Palermo, davanti alla quale il giudizio
veniva riassunto dallo S., con decreto del 10 dicembre 2002 ha richiesto
regolamento di competenza, ritenendo a sua volta di essere incompetente
in quanto: a) l'art. 3 stabilisce in via generale un unico criterio
per la determinazione della competenza territoriale, valido per
qualsiasi controversia, pur se svolta davanti al giudice contabile;
b) che detta interpretazione trova conferma nella finalità
della norma di evitare che dette controversie in cui è sottoposto
a giudizio l'operato del giudice, siano giudicate da magistrati
appartenenti alla Corte di appello nella cui circoscrizione territoriale
sia avvenuto il lamentato ritardo: finalità che persiste
anche con riferimento a giudizi promossi innanzi a magistrati estranei
all'ordine giudiziario, aventi pur essi la medesima relazione idonea,
secondo la legge a costituire turbativa dell'esercizio imparziale
e corretto della funzione giudiziaria;
Rilevato che il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto
che venisse dichiarata la competenza della Corte di appello di Palermo
o in subordine della Corte di appello di Roma, quale giudice del
luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione (domicilio del debitore
ex art. 1182 cod. civ.), osserva:
Questa corte ha già affermato in analoghi regolamenti di
competenza (Cass. 10902/2003; 7721/2003; 1653/2003), che il dettato
testuale dell'art. 3, 1° comma della legge 89/2001 ("La
domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello
del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo
11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti
i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente
ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la
violazione si assume verificata") identifica il giudice territorialmente
competente per la domanda di equa riparazione nella corte di appello
del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art.
11 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 420 del 1998).
Per cui, proprio il riferimento al distretto - sia per indicare
l'appartenenza del giudice che si è occupato o si occupa
del procedimento in relazione al quale l'equa riparazione è
chiesta, sia per individuare il giudice competente - comporta l'applicazione
del criterio di competenza di cui alla norma soltanto ai magistrati
appartenenti all'ordine giudiziario, cioè ai magistrati ordinari
(r.d. 12 del 1941 e succ. mod.) per i quali soltanto è prevista
- ad eccezione della Corte di Cassazione - l'articolazione territoriale
su base distrettuale (cfr. Tabella A annessa all'ord., nonché
42 segg., 52 segg. r.d. cit.).
Le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, invece, sono
articolate in circoscrizioni regionali, che comprendono le province
facenti parte delle singole regioni, ed hanno sede nei capoluoghi
di regione (art. 1 d.l. 453 del 1993 e succ. modifiche); per cui
i giudici contabili non fanno parte di alcun distretto di corte
di appello, al di là di coincidenze territoriali di mero
fatto e, dunque, inidonee a radicare un criterio legale di competenza
territoriale. Il che è sufficiente per escludere l'applicabilità
ai detti giudici quello stabilito dall'art. 3 in esame.
Ma questa conclusione trova conferma anche nella ratio della norma,
pur considerata dalla Corte di appello di Palermo: in quanto, siccome
i giudizi sulle domande di equa riparazione sono affidati ai giudici
appartenenti alla giurisdizione ordinaria, l'art. 3 ha inteso derogare
ai criteri generali di competenza (e non introdurne uno valido per
tutti i procedimenti in cui sia stata chiesta l'equa riparazione)
allo scopo di evitare che quei giudizi, nei quali comunque può
venire in rilievo (anche) il comportamento del giudice del procedimento
(art. 2, comma 2°) fossero decisi da magistrati del medesimo
ordine ed operanti nello stesso distretto. Sicché con l'introduzione
di detta deroga alle regole generali di competenza, il legislatore
ha dato veste legislativa ad un principio di imparzialità
che non viene in discussione nei rapporti tra magistrati appartenenti
ad ordini giurisdizionali distinti.
E poiché per il carattere derogatorio e perciò eccezionale
appena evidenziato, la norma non può essere applicata in
via analogica o estensiva oltre i casi da essa considerati (art.
14 disp. sulla legge in generale), come in concreto ha fatto il
decreto che ha richiesto il regolamento, il collegio deve ribadire
che nei giudizi per equa riparazione, in relazione a dedotta durata
irragionevole di processi celebrati davanti a giudici non articolati
su base distrettuale, la competenza per territorio deve essere individuata
secondo i principi generali: e, quindi, essendo convenuta in giudizio
l'amministrazione dello Stato, con riferimento all'art. 25 cod.
proc. civ. (foro della p.a.), secondo il quale la competenza appartiene
alla Corte di appello nel distretto della quale si trova il luogo
ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
Nel caso di specie, l'obbligazione azionata dal ricorrente riguarda
un procedimento davanti alla sezione giurisdizionale della Corte
dei Conti per la ragione siciliana, sicché deve dichiararsi
che in Palermo, sede di detta sezione sia sorta l'obbligazione correlata
alla irragionevole durata di quel procedimento (art. 25, cit., seconda
parte); così come in Palermo deve ritenersi che debba essere
eseguita l'obbligazione medesima ai sensi dell'art. 1182, ult. comma
cod. civ. in quanto riguardando una somma di denaro non determinata,
essa è esigibile al domicilio del debitore.
Deve dichiararsi, quindi, la competenza della Corte di appello
di Palermo a conoscere della controversia.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la competenza della Corte di appello di Palermo.
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