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Legge del 24 marzo 2001,
n. 89
Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica
dell'articolo 375 del codice di procedura civile
(pubblicata nella G.U.
del 03 aprile 2001, n. 78, Serie Generale)
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE
Art. 1
Pronuncia in camera di consiglio
1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
"Art. 375. - (Pronuncia in camera
di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce
di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilità
del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio
o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a
norma dell'articolo 332;
3) dichiarare l'estinzione del processo
per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
4) pronunciare in ordine all'estinzione
del processo in ogni altro caso;
5) pronunciare sulle istanze di regolamento
di competenza e di giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione
semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso
principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente
fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce
di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi
previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi,
nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente
fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti
nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano
le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla
pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero,
almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di
consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno
facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo
378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo
comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione,
e al secondo comma".
Capo II
EQUA RIPARAZIONE
Art. 2
Diritto all'equa riparazione
1. Chi ha subìto un danno
patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.
848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto
ad una equa riparazione.
2. Nell'accertare la violazione il giudice
considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa,
il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché
quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a
comunque contribuire alla sua definizione.
3. Il giudice determina la riparazione a
norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni
seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al
periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato,
oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso
adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta
violazione.
Art. 3
Procedimento
1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte
di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai
sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare
nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è
concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende
il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
2. La domanda si propone con ricorso depositato
nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore
munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo
125 del codice di procedura civile.
3. Il ricorso è proposto nei confronti
del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di
procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando
si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi
è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. La corte di appello provvede ai sensi
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio,
è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione
convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione
e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine
non inferiore a quindici giorni.
5. Le parti hanno facoltà di richiedere
che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti
e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata
la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente
ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono.
Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti
sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la
camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale
scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle
parti.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi
dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il
decreto è immediatamente esecutivo.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi
diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere
dal 1° gennaio 2002.
Art. 4
Termine e condizioni di proponibilità
1. La domanda di riparazione può essere proposta durante
la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento
in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è
divenuta definitiva.
Art. 5
Comunicazioni
1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato
a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale
della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento
di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione
disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
Art. 5-bis
Gratuità del procedimento
(ARTICOLO ABROGATO)
1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13
marzo è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria
e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
NOTA
Art. 6
Norma transitoria
1. Nel termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge , coloro i quali
abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte
europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto
del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.
848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente
legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità
da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla
corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione
del ricorso alla predetta Corte europea.
2. La cancelleria del giudice adito informa
senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande
presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma
1 del presente articolo.
NOTA
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
NOTE
ART. 5 BIS
Nota all'art. 5 bis (abrogato) : l'articolo è stato inserito
nel corpo normativo della legge Pinto dall'art. 2, comma 1, D.L.
11 marzo 2002, n. 28 convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
L. 10 maggio 2002, n. 91. In seguito lo stesso articolo è
stato abrogato dall'art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, a decorrere dal 1° luglio 2002. La nuova disciplina è
dettata dagli articoli 10 e 265, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115
ART. 10 ESENZIONI
1. Non è soggetto al
contributo unificato il processo già esente, secondo previsione
legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta
di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile,
il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna
e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo
2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato
il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia
di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante
la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato
i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e
V, del codice di procedura civile.
4. Non è soggetto al contributo unificato
il processo di valore inferiore a euro 1.100 e il processo esecutivo
mobiliare di valore inferiore a euro 2.500. [1]
5. Il contributo unificato non è dovuto
per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo
di regolamento di competenza e di giurisdizione.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare
da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto
introduttivo.
ART. 265 CONTRIBUTO UNIFICATO
1. Per i processi civili e amministrativi
già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato
il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può
avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando
apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo
del contributo in ragione del cinquanta per cento.
2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione
di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa
di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di
chiamata di causa e di tassa fissa.
3. Se nessuna delle parti dei processi di
cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono
le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.
4. Nei processi civili di cui al comma 3,
per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla
legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A,
allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n.
525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e
n. 8.
5. Nei processi civili e amministrativi di
cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli
267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.
6. Il processo di cui all'articolo 3, della
legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo
2002, è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria
e dai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.
7. Per i processi iscritti a ruolo o per
i quali è stato depositato il ricorso dal 1° marzo 2002
al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge
10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non
si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto
pagato.
ART. 6
Il termine originario è
stato prorogato sino al 18 aprile 2002 dall'art. 1, comma 1, D.L.
12 ottobre 2001, n. 370 convertito, dalla L. 14 dicembre 2001, n.
432.
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